Sentenza breve 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 09/06/2025, n. 11234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11234 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11234/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04669/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cpa;
sul ricorso numero di registro generale 4669 del 2025, proposto dal Sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Camilloni , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero dell'Interno, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per l'annullamento
-previa tutela cautelare -
- del provvedimento di diniego della richiesta di visti di reingresso del 7/10/ 2024, notificato il 13/11/ 2024 dall’Ambasciata d’Italia a Tunisi.
- del parere emesso dalla Questura di Ancona e richiamato nel provvedimento di diniego.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cpa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
- con il gravame in esame, il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di reingresso nel territorio nazionale, emesso il 7/10/2024 dall’ Ambasciata d’Italia a Tunisi;
-nelle more del presente giudizio, la Sede Diplomatica di Tunisi ha rilasciato – a favore dell’interessato – il visto di reingresso precedentemente negato.
Considerato che
il ricorrente ha, pertanto, conseguito il bene della vita cui aspirava, che coincide integralmente con il petitum del gravame e che, quindi, ricorrono i presupposti necessari per applicare l’art. 34, comma 5 cpa;
-debba essere condannato il MAECI al pagamento delle spese di lite - che si liquidano nella misura forfettaria indicata in dispositivo - in ragione del principio della soccombenza virtuale , atteso che il reingresso in Italia dell’istante è stato emesso dalla competente Rappresentanza Diplomatica solo dopo la proposizione del gravame (Cfr. Tar Lazio - Sez. V - Quater , n. 3945/2025);
- quanto al reclamo avverso il decreto della competente Commissione , che aveva ritenuto inammissibile l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, ritenendosi, invece, il richiedente legittimato a beneficiarne, l’art. 119 del TU n.115/2002 impone la presenza dell’istante sul territorio italiano, nel caso di specie non riscontrata. Conseguentemente, va respinto il reclamo avverso il decreto d’inammissibilità dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna il MAECI al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1000,00 (Mille) - oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato – distraendo il relativo importo a favore del legale del ricorrente, dichiaratosi antistatario ;
3) respinge il reclamo avverso il decreto che aveva dichiarato inammissibile la precedente istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.