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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/10/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 900/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 900/2024 avente ad oggetto “azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.” promossa da:
, P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Ragusa c. da Tresauro Piombo, con il patrocinio dell'Avv. ROBERTO PONTE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE contro
, nata a [...] il [...], C.F. , con il CP_2 C.F._1 patrocinio dell'Avv. STEFANO ADAMO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
, nato a [...] l'[...], C.F. , e CP_3 C.F._2 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. , con il CP_4 C.F._3 patrocinio dell'Avv. PIERPAOLA PUGLISI, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti. CONVENUTI CONCLUSIONI
All'udienza del 28/10/2025 la causa veniva assunta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTRICE Voglia codesto Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: in via principale, previo accertamento dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., dichiarare inefficace nei confronti della in persona Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore, e per gli effetti revocare l'atto di Donazione del 05/10/2022, in Notaio dott.ssa , iscritta presso il Collegio Notarile dei distretti Persona_1 riuniti di Ragusa e Modica, Rep 26601 Racc. 12117 relativo al bene immobile meglio descritti in narrativa. In ogni caso, con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
CONVENUTI Piaccia al Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare, siccome infondata per le motivazioni espresse in parte motiva la domanda di revocatoria ordinaria formulata da parte attrice. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio da liquidare in favore del sottoscritto procuratore distrattario, il quale dichiara di non aver ricevuto né acconti né compensi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 03.04.2024 Controparte_1
ha agito in revocatoria ex art. 2901 c.c. nei confronti di ,
[...] CP_2 CP_3
e , chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia dell'atto di
[...] Controparte_4 donazione del 05.10.2022 in favore di e , della quota in CP_3 Controparte_4 piena proprietà di sull'immobile sito in Scoglitti, composto da complessivi CP_2 cinque vani, quattro accessori a terrazza, confinante con la proprietà di Controparte_4
e con la proprietà di riportata nel Catasto dei Fabbricati di Vittoria, Parte_1 foglio 166, mappale 305 sub 3 (ex sub 1 e sub 2), via Pescara n. 47, p.T-1, z.c. 2, ctg A/3, cl. 3, vani 10,5, r.c. euro 433,28. Si costituivano in giudizio con comparsa di risposta , e CP_2 CP_3 [...]
eccependo l'insussistenza di un titolo accertato giudizialmente, nonché CP_4
l'inesistenza dell'eventus damni e del consilium fraudis. Chiedevano pertanto al Tribunale di rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi. La domanda dell'attrice è fondata e deve pertanto essere accolta. Il presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria è la ricorrenza in capo all'attrice della qualità di creditrice. A tale riguardo, come ripetutamente messo in luce dalla giurisprudenza di legittimità, è sufficiente la sussistenza di una ragione di credito ancorché non accertata giudizialmente: “L'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito.” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 05/03/2009, n. 5359). Nella fattispecie il credito a tutela del quale è stata esperita l'azione revocatoria, deriva da tre titoli muniti di data certa e certificati ex art. 480, secondo comma, c.p.c.:
- assegno n. 3789757614-06 di € 28.000,00 tratto il 31.08.2021 presso Banca UniCredit;
- assegno n. 3789757615-07 di € 11.000,00 tratto l'11.10.2021 presso Banca UniCredit;
- assegno n. 3789757616-08 di € 4.500,00 tratto l'15.11.2021 presso Banca UniCredit;
Alla luce dei principi esposti sussiste, pertanto, in capo all'attrice la qualità di creditrice. Le ulteriori condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. (la cosiddetta actio pauliana) consistono in un atto di disposizione del patrimonio da parte del debitore – con il quale il debitore modifica la sua situazione patrimoniale, trasferendo ad altri un diritto che gli appartiene o assumendo un obbligo verso terzi – nell'eventus damni– cioè un pregiudizio per il creditore consistente nel fatto che, in conseguenza dell'atto di disposizione, il patrimonio del debitore divenga insufficiente a soddisfare i creditori ovvero venga ad essere composto in modo tale da rendere più difficile l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito – e nel consilium fraudis – ossia la conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore;
nel caso di atto a titolo oneroso occorre anche la participatio fraudis del terzo, cioè la consapevolezza in capo allo stesso del pregiudizio arrecato dall'atto al creditore. In relazione alla prima condizione, l'atto di disposizione posto in essere da è CP_2 un atto di donazione concluso in data 05.10.2022 con atto rogato dal notaio , Persona_1
Rep. 26601, Racc. 12117 con cui ha donato e trasferito in favore di e CP_3 [...] la quota di 1/12 in piena proprietà dell'immobile sito in Scoglitti, via Pescara CP_4
n. 47, pervenutale per successione legittima dal padre . Persona_2
In relazione al pregiudizio per il creditore, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è costante nel senso che “l'eventus damni, richiesto come condizione per l'accoglimento dell'azione prevista dall'art. 2901 c.c., deve essere inteso quale pericolo del buon fine dell'esecuzione forzata. La revocatoria ordinaria (inserita al capo quinto, titolo terzo, libro sesto del codice civile tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale) tende, infatti, alla tutela conservativa del diritto di credito, che si attua con l'esperimento dell'azione esecutiva sui beni che non possono formare oggetto della responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.), in quanto usciti dal patrimonio del debitore. Esso ricorre, pertanto, non soltanto se l'atto di disposizione oggetto dell'azione abbia determinato o aggravato lo stato di insolvenza del debitore, ma anche nell'ipotesi in cui abbia comportato un'incertezza o una maggiore difficoltà o una limitazione della probabilità nella realizzazione del credito. In concreto e coerentemente esso è stato, perciò, ravvisato sia nel caso in cui sia diminuita la consistenza dei beni del debitore, sia allorché, in conseguenza dell'atto di disposizione, i beni stessi siano risultati semplicemente più esposti al deterioramento, al consumo, alla distrazione e, in definitiva, siano divenuti meno facilmente aggredibili in via esecutiva (Cass. 24 luglio 2003, n. 11471; Cass. 1 giugno 2000, n. 7262; Cass. 29 ottobre 1999, n. 12144; Cass. 15 giugno 1995, n. 6777; Cass. 1 dicembre 1987, n. 8930, ex plurimis)” (Cass., Sez. I, 6.8.2004 n. 15257). Come chiarito dalla Suprema Corte “In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile il soddisfacimento del credito, incombe al convenuto che eccepisca la mancanza dell'"eventus damni” l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali” (Cass. III n. 19963/2005; n. 23263/2010 e n. 21492/11). Nella fattispecie, parte convenuta ha solo dichiarato di essere proprietaria, peraltro, di piccole quote di proprietà di terreni e di un immobile abitativo già gravato di due ipoteche, senza, tuttavia, allegare o specificare alcun ulteriore elemento tale da consentire la valutazione della complessiva consistenza alternativa del proprio patrimonio. A ciò si aggiunga che, l'atto di donazione, costituisce ex se un atto di disposizione patrimoniale che impoverisce il donante, poiché lo priva della cosa donata senza alcun corrispettivo. Orbene, facendo applicazione di tali principi, risulta integrato il presupposto dell'eventus damni, poiché il trasferimento del bene da parte del debitore, ha sicuramente determinato una maggiore difficoltà nella realizzazione del credito dell'attrice, in quanto vi è stata una diminuzione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. Passando ad esaminare l'ultima delle condizioni richieste dall'art. 2901 c.c. per l'actio pauliana, va sottolineato che “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass., Sez. III, 1.6.2000 n. 7262; nello stesso senso, ex multis, Cass., Sez. I, 26.2.2002 n. 2792). La prova di tale atteggiamento soggettivo può essere fornita anche tramite presunzioni (cfr. Cass., Sez. III, 5.6.2000 n. 7452 e Sez. II, 18.12.1999 n. 14274). Nel caso che ci occupa il credito è certamente anteriore alla donazione del 05.10.2022, poiché i tre titoli, a firma di , recano le date del 31.08.2021, 11.10.2021 e CP_2
15.11.2021. Questi elementi sono sufficienti per affermare la scientia damni in capo a che, CP_2 non ha dato adeguata prova del contrario. Non è invece richiesta la scientia damni in capo agli altri convenuti per la natura gratuita dell'atto. In presenza di tutte le condizioni prescritte dall'art. 2901 c.c., la domanda di revocatoria deve essere accolta e, conseguentemente, la donazione della quota di proprietà di CP_2 relativa all'immobile sito in Scoglitti, via Pescara n. 47, deve essere dichiarata
[...] inefficace nei confronti dell'attrice. Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 900/2024: DICHIARA inefficace nei confronti della società Controparte_1
l'atto di donazione del 05.10.2022, in notaio , Rep. 26601, Racc.
[...] Persona_1
12117, limitatamente alla quota indivisa di 1/12 di proprietà di relativa CP_2 all'immobile sito in Scoglitti, via Pescara n. 47, riportato nel Catasto dei Fabbricati di Vittoria, foglio 166, mappale 305 sub 3. CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per esborsi e in € 4.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 28 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Claudio Maggioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 900/2024 avente ad oggetto “azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.” promossa da:
, P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Ragusa c. da Tresauro Piombo, con il patrocinio dell'Avv. ROBERTO PONTE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE contro
, nata a [...] il [...], C.F. , con il CP_2 C.F._1 patrocinio dell'Avv. STEFANO ADAMO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
, nato a [...] l'[...], C.F. , e CP_3 C.F._2 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. , con il CP_4 C.F._3 patrocinio dell'Avv. PIERPAOLA PUGLISI, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti. CONVENUTI CONCLUSIONI
All'udienza del 28/10/2025 la causa veniva assunta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTRICE Voglia codesto Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: in via principale, previo accertamento dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., dichiarare inefficace nei confronti della in persona Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore, e per gli effetti revocare l'atto di Donazione del 05/10/2022, in Notaio dott.ssa , iscritta presso il Collegio Notarile dei distretti Persona_1 riuniti di Ragusa e Modica, Rep 26601 Racc. 12117 relativo al bene immobile meglio descritti in narrativa. In ogni caso, con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
CONVENUTI Piaccia al Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare, siccome infondata per le motivazioni espresse in parte motiva la domanda di revocatoria ordinaria formulata da parte attrice. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio da liquidare in favore del sottoscritto procuratore distrattario, il quale dichiara di non aver ricevuto né acconti né compensi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 03.04.2024 Controparte_1
ha agito in revocatoria ex art. 2901 c.c. nei confronti di ,
[...] CP_2 CP_3
e , chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia dell'atto di
[...] Controparte_4 donazione del 05.10.2022 in favore di e , della quota in CP_3 Controparte_4 piena proprietà di sull'immobile sito in Scoglitti, composto da complessivi CP_2 cinque vani, quattro accessori a terrazza, confinante con la proprietà di Controparte_4
e con la proprietà di riportata nel Catasto dei Fabbricati di Vittoria, Parte_1 foglio 166, mappale 305 sub 3 (ex sub 1 e sub 2), via Pescara n. 47, p.T-1, z.c. 2, ctg A/3, cl. 3, vani 10,5, r.c. euro 433,28. Si costituivano in giudizio con comparsa di risposta , e CP_2 CP_3 [...]
eccependo l'insussistenza di un titolo accertato giudizialmente, nonché CP_4
l'inesistenza dell'eventus damni e del consilium fraudis. Chiedevano pertanto al Tribunale di rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi. La domanda dell'attrice è fondata e deve pertanto essere accolta. Il presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria è la ricorrenza in capo all'attrice della qualità di creditrice. A tale riguardo, come ripetutamente messo in luce dalla giurisprudenza di legittimità, è sufficiente la sussistenza di una ragione di credito ancorché non accertata giudizialmente: “L'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito.” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 05/03/2009, n. 5359). Nella fattispecie il credito a tutela del quale è stata esperita l'azione revocatoria, deriva da tre titoli muniti di data certa e certificati ex art. 480, secondo comma, c.p.c.:
- assegno n. 3789757614-06 di € 28.000,00 tratto il 31.08.2021 presso Banca UniCredit;
- assegno n. 3789757615-07 di € 11.000,00 tratto l'11.10.2021 presso Banca UniCredit;
- assegno n. 3789757616-08 di € 4.500,00 tratto l'15.11.2021 presso Banca UniCredit;
Alla luce dei principi esposti sussiste, pertanto, in capo all'attrice la qualità di creditrice. Le ulteriori condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. (la cosiddetta actio pauliana) consistono in un atto di disposizione del patrimonio da parte del debitore – con il quale il debitore modifica la sua situazione patrimoniale, trasferendo ad altri un diritto che gli appartiene o assumendo un obbligo verso terzi – nell'eventus damni– cioè un pregiudizio per il creditore consistente nel fatto che, in conseguenza dell'atto di disposizione, il patrimonio del debitore divenga insufficiente a soddisfare i creditori ovvero venga ad essere composto in modo tale da rendere più difficile l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito – e nel consilium fraudis – ossia la conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore;
nel caso di atto a titolo oneroso occorre anche la participatio fraudis del terzo, cioè la consapevolezza in capo allo stesso del pregiudizio arrecato dall'atto al creditore. In relazione alla prima condizione, l'atto di disposizione posto in essere da è CP_2 un atto di donazione concluso in data 05.10.2022 con atto rogato dal notaio , Persona_1
Rep. 26601, Racc. 12117 con cui ha donato e trasferito in favore di e CP_3 [...] la quota di 1/12 in piena proprietà dell'immobile sito in Scoglitti, via Pescara CP_4
n. 47, pervenutale per successione legittima dal padre . Persona_2
In relazione al pregiudizio per il creditore, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è costante nel senso che “l'eventus damni, richiesto come condizione per l'accoglimento dell'azione prevista dall'art. 2901 c.c., deve essere inteso quale pericolo del buon fine dell'esecuzione forzata. La revocatoria ordinaria (inserita al capo quinto, titolo terzo, libro sesto del codice civile tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale) tende, infatti, alla tutela conservativa del diritto di credito, che si attua con l'esperimento dell'azione esecutiva sui beni che non possono formare oggetto della responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.), in quanto usciti dal patrimonio del debitore. Esso ricorre, pertanto, non soltanto se l'atto di disposizione oggetto dell'azione abbia determinato o aggravato lo stato di insolvenza del debitore, ma anche nell'ipotesi in cui abbia comportato un'incertezza o una maggiore difficoltà o una limitazione della probabilità nella realizzazione del credito. In concreto e coerentemente esso è stato, perciò, ravvisato sia nel caso in cui sia diminuita la consistenza dei beni del debitore, sia allorché, in conseguenza dell'atto di disposizione, i beni stessi siano risultati semplicemente più esposti al deterioramento, al consumo, alla distrazione e, in definitiva, siano divenuti meno facilmente aggredibili in via esecutiva (Cass. 24 luglio 2003, n. 11471; Cass. 1 giugno 2000, n. 7262; Cass. 29 ottobre 1999, n. 12144; Cass. 15 giugno 1995, n. 6777; Cass. 1 dicembre 1987, n. 8930, ex plurimis)” (Cass., Sez. I, 6.8.2004 n. 15257). Come chiarito dalla Suprema Corte “In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile il soddisfacimento del credito, incombe al convenuto che eccepisca la mancanza dell'"eventus damni” l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali” (Cass. III n. 19963/2005; n. 23263/2010 e n. 21492/11). Nella fattispecie, parte convenuta ha solo dichiarato di essere proprietaria, peraltro, di piccole quote di proprietà di terreni e di un immobile abitativo già gravato di due ipoteche, senza, tuttavia, allegare o specificare alcun ulteriore elemento tale da consentire la valutazione della complessiva consistenza alternativa del proprio patrimonio. A ciò si aggiunga che, l'atto di donazione, costituisce ex se un atto di disposizione patrimoniale che impoverisce il donante, poiché lo priva della cosa donata senza alcun corrispettivo. Orbene, facendo applicazione di tali principi, risulta integrato il presupposto dell'eventus damni, poiché il trasferimento del bene da parte del debitore, ha sicuramente determinato una maggiore difficoltà nella realizzazione del credito dell'attrice, in quanto vi è stata una diminuzione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. Passando ad esaminare l'ultima delle condizioni richieste dall'art. 2901 c.c. per l'actio pauliana, va sottolineato che “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass., Sez. III, 1.6.2000 n. 7262; nello stesso senso, ex multis, Cass., Sez. I, 26.2.2002 n. 2792). La prova di tale atteggiamento soggettivo può essere fornita anche tramite presunzioni (cfr. Cass., Sez. III, 5.6.2000 n. 7452 e Sez. II, 18.12.1999 n. 14274). Nel caso che ci occupa il credito è certamente anteriore alla donazione del 05.10.2022, poiché i tre titoli, a firma di , recano le date del 31.08.2021, 11.10.2021 e CP_2
15.11.2021. Questi elementi sono sufficienti per affermare la scientia damni in capo a che, CP_2 non ha dato adeguata prova del contrario. Non è invece richiesta la scientia damni in capo agli altri convenuti per la natura gratuita dell'atto. In presenza di tutte le condizioni prescritte dall'art. 2901 c.c., la domanda di revocatoria deve essere accolta e, conseguentemente, la donazione della quota di proprietà di CP_2 relativa all'immobile sito in Scoglitti, via Pescara n. 47, deve essere dichiarata
[...] inefficace nei confronti dell'attrice. Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 900/2024: DICHIARA inefficace nei confronti della società Controparte_1
l'atto di donazione del 05.10.2022, in notaio , Rep. 26601, Racc.
[...] Persona_1
12117, limitatamente alla quota indivisa di 1/12 di proprietà di relativa CP_2 all'immobile sito in Scoglitti, via Pescara n. 47, riportato nel Catasto dei Fabbricati di Vittoria, foglio 166, mappale 305 sub 3. CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per esborsi e in € 4.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 28 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Claudio Maggioni