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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/09/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1349/2024 L.P.
Parte_1 contro
CP_1 CP_1 CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. BUFALINI FRANCESCA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_1 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 17/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1349 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 nata a [...], il [...], ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Viterbo, Via F.lli Rosselli n.2, presso e nello studio dell'Avv. Francesca Bufalini (C.F. ), giusta delega in calce al ricorso. C.F._2
RICORRENTE E Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1 Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.3.2024, e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29 presso l'Ufficio legale dell . CP_2 RESISTENTE OGGETTO: assegno mensile di assistenza. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa, la ricorrente ha agito proponendo ricorso per ATP al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. All'esito del procedimento, nel quale il CTU all'uopo nominato aveva disconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dall'art. 13 L. 118/71 per la concessione dell'assegno di assistenza, la ricorrente ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c., così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato, nel successivo termine di legge, il ricorso introduttivo del presente giudizio contestando l'esito della CTU medico legale. L' si è costituito chiedendo respingersi le domande attoree con vittoria di spese. CP_1 Il ricorso è infondato e va respinto. Nel merito hanno diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 Legge 30 marzo 1971, n. 118 e Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 gli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una percentuale di invalidità minima superiore al 74%. È richiesto che l'interessato sia maggiorenne e non abbia raggiunto i 67 anni di età, sia cittadino italiano residente in Italia o straniero munito di carta di soggiorno, abbia un'invalidità tra il 74% ed il 99% e che goda di un reddito annuo personale non superiore ai limiti di legge. Deve inoltre essere incollocato o incollocabile al lavoro (deve quindi disporre di un certificato di incollocabilità, salva l'ipotesi dell'occupazione part-time, ed essere iscritto nella lista del collocamento mirato dei disabili). L'assegno mensile di assistenza è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: DA ecc.) e con le pensioni di invalidità di guerra, CP_1 lavoro e servizio. Al sessantacinquesimo anno di età il beneficio viene trasformato in assegno sociale. La CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri e di un iter logico irreprensibile, ha ritenuto che “la sig.ra - invalida civile con un grado di Parte_1 minorazione del cinquantasei percento (56%) - NON SI TROVA nelle condizioni previste dall'Art. 13 della Legge 118 del 30.03.1971 per la concessione dell'assegno di assistenza”. In assenza del requisito sanitario utile ai fini della concessione dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71, il ricorso va respinto. Dichiara irripetibili le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge il ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 CP_1
- dichiara irripetibili le spese di li .;
- pone a carico dell' le spese di CTU come separatamente liquidate. CP_2 Viterbo lì, 17 sette 25
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro Ianigro
Proc. R.G.L.P. n. 1349/2024 L.P.
Parte_1 contro
CP_1 CP_1 CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. BUFALINI FRANCESCA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_1 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 17/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1349 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 nata a [...], il [...], ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Viterbo, Via F.lli Rosselli n.2, presso e nello studio dell'Avv. Francesca Bufalini (C.F. ), giusta delega in calce al ricorso. C.F._2
RICORRENTE E Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1 Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.3.2024, e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29 presso l'Ufficio legale dell . CP_2 RESISTENTE OGGETTO: assegno mensile di assistenza. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa, la ricorrente ha agito proponendo ricorso per ATP al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. All'esito del procedimento, nel quale il CTU all'uopo nominato aveva disconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dall'art. 13 L. 118/71 per la concessione dell'assegno di assistenza, la ricorrente ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c., così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato, nel successivo termine di legge, il ricorso introduttivo del presente giudizio contestando l'esito della CTU medico legale. L' si è costituito chiedendo respingersi le domande attoree con vittoria di spese. CP_1 Il ricorso è infondato e va respinto. Nel merito hanno diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 Legge 30 marzo 1971, n. 118 e Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 gli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una percentuale di invalidità minima superiore al 74%. È richiesto che l'interessato sia maggiorenne e non abbia raggiunto i 67 anni di età, sia cittadino italiano residente in Italia o straniero munito di carta di soggiorno, abbia un'invalidità tra il 74% ed il 99% e che goda di un reddito annuo personale non superiore ai limiti di legge. Deve inoltre essere incollocato o incollocabile al lavoro (deve quindi disporre di un certificato di incollocabilità, salva l'ipotesi dell'occupazione part-time, ed essere iscritto nella lista del collocamento mirato dei disabili). L'assegno mensile di assistenza è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: DA ecc.) e con le pensioni di invalidità di guerra, CP_1 lavoro e servizio. Al sessantacinquesimo anno di età il beneficio viene trasformato in assegno sociale. La CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri e di un iter logico irreprensibile, ha ritenuto che “la sig.ra - invalida civile con un grado di Parte_1 minorazione del cinquantasei percento (56%) - NON SI TROVA nelle condizioni previste dall'Art. 13 della Legge 118 del 30.03.1971 per la concessione dell'assegno di assistenza”. In assenza del requisito sanitario utile ai fini della concessione dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71, il ricorso va respinto. Dichiara irripetibili le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge il ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 CP_1
- dichiara irripetibili le spese di li .;
- pone a carico dell' le spese di CTU come separatamente liquidate. CP_2 Viterbo lì, 17 sette 25
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro Ianigro