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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 07/04/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello n. 302/2019 R.G. avverso la sentenza non definitiva n.
674/2018 e la sentenza definitiva n. 458/2019 del Tribunale di Campobasso in composizione monocratica (nel proc. n. 357/2015 R.G.) oggetto : mandato fra società in A.T.I.P.S. - pagamento
T R A
“ ” in concordato preventivo (c.f. Parte_1
e p. IV ), con sede in Campobasso, in persona dell'amministratore p.t., e P.IVA_1
Liquidatore giudiziale del concordato preventivo della " Parte_1
p.t. avv. Carmela Lalli, rappresentati e difesi in virtù di procura allegata
[...] all'atto introduttivo dagli avv.ti Massimo Fabiani -pec:
e Francesco De Santis - pec: Email_1
- e con domicilio eletto in Campobasso, Email_2 presso lo studio dell'avv. Rosalina Muzio -pec: Email_3
APPELLANTE
E
p.IV ), con sede in Ellera Scalo RO P.IVA_2
(PG), in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto di citazione in primo grado dall'avv. Giovanni Rondini -pec:
elettivamente domiciliato in Campobasso, Email_4 presso lo studio dell'avv. Maurizio Di Niro -pec: Email_5
APPELLATA
INFRATERR (c.f. ), con sede in Bari, in Controparte_2 P.IVA_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, e Controparte_3
con sede in Bari, in persona della Curatrice fallimentare p.t. avv.
[...]
Laura Ricci, rappresentati e difesi dall'avv. Michele Castellano - pec:
giuste procure allegate alle comparse di costituzione e Email_6
provvedimento di autorizzazione del Giudice delegato del 23 gennaio 2023
APPELLATA
(p. IV , con sede Controparte_4 P.IVA_4
in Bari, in persona del Curatore p.t., contumace
APPELLATA
CONCLUSIONI: disposta la trattazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 e 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le conclusioni di seguito sintetizzate:
avv.ti Fabiano e De Santis per gli appellanti (riportatisi alle note depositate per l'udienza del 10/05/2023)
a) annullare la sentenza non definitiva n. 674/2018 e la sentenza definitiva n. 458/2019 del Tribunale civile di Campobasso, per non avere il Giudice di primo grado dichiarato
l'improcedibilità delle domande ivi proposte da Controparte_5
riunendole a quelle identiche già preventivamente proposte nel giudizio NRG 1952/2014 del medesimo Tribunale di Campobasso;
in ogni caso, annullare le pronunzie rese dal
Giudice di primo grado sulle domande proposte da Controparte_5
dichiarando, nel presente grado, la litispendenza tra le medesime domande e quelle
2 preventivamente proposte nel giudizio NRG 1952/2014 del Tribunale di Campobasso, e disponendone al contempo la cancellazione dal ruolo della Corte d'Appello;
b) nel merito, rigettare le domande formulate in primo grado dalla
[...]
e dichiarare che la società non vanta alcun credito CP_1 RO
in relazione ai fatti per cui è causa;
in subordine ridurre congruamente, anche in via equitativa, il credito spettante alla rispetto alla somma richiesta;
RO
c) dichiarare la natura concorsuale e non prededucibile del credito che la Corte
d'Appello dovesse ritenere spettante alla (nonché alle società RO
; CP_5 Controparte_5
d) in via subordinata-condizionale, nell'ipotesi di riconoscimento (in tutto o in parte) del credito preteso dalla in accoglimento della domanda RO
riconvenzionale proposta dalla in primo grado, condannare la Pt_1 [...] al pagamento in favore della della somma di €. 732.964,80, oltre CP_1 Pt_1
IVA, ovvero della diversa (maggiore o minore) somma di giustizia, se del caso disponendo una ctu contabile, con l'aggiunta della rivalutazione e degli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
e) annullare e riformare il metodo di riparto degli importi determinato dal Tribunale di
Campobasso con la sentenza definitiva n. 458/2019, previa rinnovazione della ctu espletata in primo grado;
f) in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto (in tutto o in parte) dell'appello, riformare in ogni caso il capo della sentenza definitiva di primo grado n. 458/2019 relativo alla liquidazione delle spese di lite, compensando queste ultime tra le parti in causa.
avv. (come da comparsa di costituzione) Controparte_6
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.;
- rigettare l'appello proposto da e per Parte_2
l'effetto, confermare integralmente le sentenze del Tribunale di Campobasso n. 674/18 e
n. 458/19; con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
avv. Controparte_7
3 poiché, come risulta dalle attestazioni depositate dalla cancelleria, non è stato promosso appello contro la sentenza n. 513/2023, non può essere applicata la norma prevista dall'art. 39 cod. proc. civ., comma 1, essendo la sentenza n. 513 del 6 luglio 2023 passata in giudicato;
per la stessa ragione non potrà disporsi la sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ., poiché la Parte_1
non ha proposto alcuna impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di
[...]
Campobasso con il n. 513 il giorno 6 luglio 2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- La , con citazione notificata il 26/02/2015, ha convenuto RO
dinanzi al Tribunale civile di Campobasso la in Parte_1
concordato preventivo ed il Liquidatore giudiziale della stessa procedura (in seguito indicate per brevità come ” e “concordato preventivo”), nonché la Parte_1
Curatela del fallimento della la e la Controparte_4 CP_7 CP_3
esponendo che:
[...]
- con atto del 7/07/2005 era stata costituita un'associazione temporanea di imprese e di prestatori di servizi ( fra la mandataria e le mandanti CP_8 Parte_1
, ed (per i lavori di RO CP_4 CP_7 Controparte_5
costruzione: per il 60% la , per il 30% la e per Parte_1 RO
il 10% la;
per la progettazione: ed al 100% CP_4 CP_7 Controparte_5
ciascuna per le rispettive classi e categorie);
- l' era aggiudicataria dell'appalto dei lavori di cui al contratto del 22/09/2005 CP_8 con l'AS PA per la progettazione e realizzazione della variante esterna all'abitato del
Comune di Santeramo in Colle;
- la , nella qualità di mandataria, aveva promosso contro l'AS PA Parte_1
un giudizio conclusosi con sentenza n. 21798 del 31/10/2013 del Tribunale di Roma che, in accoglimento della domanda, aveva dichiarato la risoluzione dell'appalto per inadempimento della committente, condannandola al risarcimento dei danni subiti
4 dall' liquidati in complessivi € 7.352.556,85 oltre interessi e rivalutazione dal CP_8
deposito della ctu al saldo;
- nelle more, in data 14/06/2013 la era stata ammessa al concordato Parte_1
preventivo misto, liquidatorio e con continuità aziendale (ex art. 186 bis l.f.) omologato con decreto del Tribunale di Campobasso del 17-24/07/2014;
- essa attrice non era intervenuta nel giudizio di omologazione, RO
anche perchè con nota 27/02/2014 il commissario giudiziale aveva convenuto sull'esistenza del suo credito (pari alla quota spettantele del risarcimento) verso la mandataria , nonché sulla natura prededucibile dello stesso;
Parte_1
- avevano invece proposto opposizione all'omologazione del concordato le altre mandanti e i cui crediti erano stati considerati nel piano CP_7 Controparte_5
come da soddisfare in chirografo con soggezione alla falcidia concordataria, sia pure inserendoli in una classe ad hoc con trattamento più favorevole: il Tribunale, respingendo le opposizioni, aveva precisato di non potere valutare in sede di omologa l'esistenza ed il rango dei crediti vantati verso la società ammessa a concordato, occorrendo a tal fine la proposizione di autonomo giudizio, dando atto tuttavia della possibile giustificazione dell'appostazione di cui al piano (attesa la controvertibilità della natura prededucibile o meno dei crediti riscossi dalla mandataria corrispondenti alle quote delle mandanti in
A.T.I.), ed aveva comunque disposto prudenzialmente in favore delle suddette opponenti l'accantonamento delle somme provenienti dall' AS PA per € 3.000.000,00.
L'attrice, esponendo che -richiamandosi a tale pronuncia- gli organi della procedura avevano ritenuto la natura chirografaria e concorsuale dei crediti delle società mandanti, ha chiesto di accertare che sull'importo riconosciuto dal Tribunale di Roma la quota del proprio credito era pari ad € 1.160.147,36 (o alla somma da determinare), oltre interessi legali e rivalutazione, nonché di dichiararne la natura prededucibile e di condannare il concordato al relativo pagamento.
E' rimasta contumace la curatela del fallimento della Controparte_4
mentre la hanno esposto di avere promosso altro Controparte_7 Controparte_3 autonomo giudizio contro il e l'AS PA dinanzi Controparte_9
5 al medesimo Tribunale di Campobasso [n. 1952/2014 R.G., sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione dell'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma], per ottenere: a) la dichiarazione del proprio credito diretto nei confronti dell'AS, quali mandanti, per le quote loro spettanti del risarcimento quantificato dal Tribunale di Roma
(€ 2.591.747,02 per ed € 69.164,64 per oltre interessi e CP_7 Controparte_5
rivalutazione) non ancora riscosse dalla mandataria in concordato, e dell'obbligo di questa di rimettere loro quanto eventualmente riscosso ex art. 1713 c.c.; b) l'accertamento della natura prededucibile e la non soggezione alla falcidia concordataria dei crediti suddetti, con conseguente obbligo della società in concordato di restituire loro le somme eventualmente riscosse.
Le suddette convenute hanno proposto le stesse conclusioni nel giudizio per cui è causa nei confronti del Concordato e della RO
La in concordato preventivo ed il commissario liquidatore si Parte_1
sono costituiti deducendo:
- l'inesistenza di qualsiasi credito derivante dall'appalto alla cui RO
unico obbligo sarebbe stata la fornitura degli elementi prefabbricati, non eseguita;
- la corretta inclusione del credito verso l'AS PA, quale componente attiva, nel patrimonio della società mandataria, legittimata alla riscossione in virtù della persistenza del rapporto di mandato, non sciolto per effetto della sua ammissione al concordato
(diversamente da quanto previsto in caso di fallimento);
- la conseguente necessaria appostazione del debito verso le mandanti al passivo concordatario, con rango chirografario e soggetto alla falcidia, non potendo lo stesso definirsi come sorto “in occasione della procedura” -nel corso della quale non era stata prevista la prosecuzione dell'appalto-, ma avendo origine in epoca anteriore all'ammissione al concordato.
In via subordinata, la parte convenuta ha chiesto in via riconvenzionale nei confronti della la compensazione delle somme eventualmente ritenute RO
prededucibili con il credito della per il rimborso pro - quota dei Parte_1
costi di appalto sostenuti in via esclusiva (per stipula di contratti, assicurazioni,
6 consulenze e costi legali, competenze bancarie, personale), indicati in € 732.964,80 + IV
o nella somma da quantificare.
Con sentenza non definitiva n. 674 del 9/10/2018 (avverso la quale la società in concordato ha proposto tempestiva riserva di appello all'udienza del 26/10/2018), il
Tribunale:
- ha ritenuto spettanti pro quota alle mandanti , ed RO CP_7
le somme riconosciute a titolo risarcitorio dalla sentenza del Controparte_3
Tribunale di Roma n. 21798 del 31/10/2013, ottenuta dalla mandataria Parte_1
in concordato nei confronti dell'AS PA (concernente sia le attività di
[...]
costruzione che di progettazione);
- ha qualificato i suddetti crediti derivanti dal mandato di cui all'A.T.I. nei confronti della mandataria come prededucibili, giacchè la aveva agito in Parte_1 giudizio in qualità di mandataria, e nella stessa veste, successivamente all'ammissione al concordato (per effetto della quale il mandato non si era sciolto, stante l'inapplicabilità degli artt. 77, 78 e 81 l.f. al concordato preventivo), aveva proceduto esecutivamente nei confronti dell'AS PA -non rilevando la mancata prosecuzione dell'appalto-;
- ha rigettato la domanda riconvenzionale della convenuta in considerazione della gratuità del mandato prevista dall'atto costitutivo dell' nonché della mancata CP_10
allegazione dei costi asseritamente anticipati dalla mandataria nella causa dinanzi al
Tribunale di Roma relativa all'accertamento dei danni subiti dalle appaltatrici e della inutilizzabilità, quali relative prove, di documenti di provenienza di terzi oggetto di contestazione delle controparti;
- ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio per espletare una ctu finalizzata, previo accertamento delle somme riscosse da concordato della in Parte_1
esecuzione della sentenza n. 21798/2013 del Tribunale di Roma, al calcolo esatto delle quote dovute a ciascuna società in base alla rispettiva partecipazione all' tenuto CP_10
conto della rinuncia espressa dalla fallita e calcolando gli Parte_3
interessi e la rivalutazione sulle somme dovute dal 14/09/2011 (data di deposito della ctu
7 nella causa dinanzi al Tribunale di Roma) sino alla riscossione delle somme da parte dell'impresa in concordato.
La sentenza definitiva n. 458 del 19/07/2019 (notificata il 23/07/19), acquisita la consulenza d'ufficio redatta dalla ctu dr. , ha condannato la Persona_1 Parte_1
in concordato a versare: alla € 1.116.097,58 oltre
[...] RO
interessi legali dalla domanda del 26/02/2015 al saldo;
alla ed alla CP_7 CP_5
rispettivamente, € 2.839.308,57 ed € 104.442,57 oltre interessi dalla domanda
[...] dell'8/06/2015 al saldo.
Sono state poste a carico della parte convenuta le spese giudiziali sostenute dalle società mandanti costituite e le spese di ctu.
2. -- Con citazione notificata il 16/09/2019 la in concordato ha Parte_1
proposto appello avverso entrambe le sentenze sulla base di sette motivi di appello, concludendo nei termini sopra richiamati.
Nella contumacia della , si sono costituite la la CP_4 RO [...]
(in seguito al fallimento della quale ed alla conseguente parziale RO1
interruzione del giudizio se ne è costituito il curatore), la prima chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dell'appello e tutte in ogni caso il suo rigetto.
La Corte, non ravvisati i presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c., disposta su istanza dell'appellante la sospensione dell'esecutività della sentenza definitiva limitatamente ai capi di condanna del concordato in favore della e Controparte_7
disattese le ulteriori richieste della parte appellante -di cancellazione parziale della causa dal ruolo per litispendenza e di rinnovazione della ctu-, acquisita attestazione delle cancellerie competenti circa il passaggio in giudicato della sentenza n. 513/2023 resa dal
Tribunale di Campobasso nel giudizio n. 1952/2014 R.G, si è riservata per la decisione con ordinanza del 13/06/2024, assegnando alle parti, su richiesta in tal senso, termine di
60 gg. per il deposito delle sole nuove note conclusionali ex art. 190 c.p.c.
3.-- Non ricorre l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. prospettata dalla RO
8 Non si richiede con l'articolo citato una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a supporto del gravame, ovvero che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto.
In tal senso è la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità (da ultimo
Cass., sez. un. n. 36481/2022), secondo cui è necessario e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
Nella specie le censure proposte, specificamente individuate ed argomentate, consentono la chiara individuazione delle ragioni di doglianza rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali viene fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata.
4.-- Con il primo motivo di appello si censura l'omessa pronuncia sulla litispendenza, da emettersi d'ufficio e sollecitata al giudice di appello, relativamente alle domande proposte nei confronti della società in concordato dalla dalla Controparte_7 [...]
in quanto già avanzate dalle stesse società nel giudizio n. 1952/2014 R.G., CP_3 all'epoca pendente dinanzi allo stesso Tribunale di Campobasso -giudizio dapprima sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa della decisione della Corte di Appello di Roma sull'impugnazione della sentenza n. 21798/2013 di risoluzione per inadempimento dell'appalto fra e AS PA [confermata dalla Corte d'Appello di Roma con CP_8
sentenza n. 670 del 28/01/2021, in giudicato dal 21/02/2022], e successivamente definito nelle more del presente giudizio con sentenza n. 513/2023 -.
Come ritenuto da questa corte con ordinanza del 10/02/2020, fra le domande proposte dalle suddette società nel giudizio n. 1952/2014 R.G. Trib. Campobasso e quelle avanzate dalle medesime società nel procedimento n. 357/2015 R.G. contro la Parte_1
in concordato sussisteva un rapporto di continenza, il secondo giudizio non
[...]
9 essendo stato instaurato dalla contro l'AS PA e Parte_4 non contenendo domande nei confronti di quest'ultima.
Secondo l'orientamento della S.C. (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 14/11/2017, n. 26835)
“in tema di continenza di cause, le norme dettate dall'art. 39 c.p.c. non operano con riguardo alla situazione di pendenza di una causa in primo grado e dell'altra in appello, ma l'esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina dell'art. 39, comma 2, dev'essere assicurata comunque ai sensi dell'art. 295 c.p.c. cioè per il tramite della sospensione della causa, che avrebbe dovuto subire l'attrazione all'altra se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato della causa che avrebbe esercitato l'attrazione” - v. anche Cass., ord., 21/09/2007, n. 19525; Cass., ord., 10/03/2014, n. 5455-; la pronuncia sottolinea la differenza della soluzione rispetto a quella individuata dalla S.C. per la diversa ipotesi della litispendenza, alla cui dichiarazione non risulta ostativa la pendenza dei due processi in fasi o gradi diversi
(Cass. 12/12/2013, n. 27846).
In ogni caso, secondo un principio pacifico in giurisprudenza, le questioni relative alla litispendenza ed alla continenza delle cause vanno decise in base alla situazione processuale in atto al momento della decisione: tanto ha quindi indotto il collegio a soprassedere alla parziale sospensione del presente giudizio -salva la concessione dell'inibitoria dell'esecutività della sentenza appellata, ex art. 283 c.p.c., quanto alla condanna a favore di ed non potendo escludersi che nelle CP_7 Controparte_5
more del presente appello intervenisse la definizione della causa “contenente”: tanto si è in effetti verificato, avendo il Tribunale di Campobasso emesso nel procedimento n.
1952/2014 R.G. la sentenza n. 513 del 6/07/2023, della quale è stato accertato il passaggio in giudicato mediante le attestazioni delle cancellerie del Tribunale e della
Corte di Appello ex art. 124 disp. att. c.p.c. chieste da questa corte (Cass. n. 28515 del
29/11/2017).
In riferimento alle deduzioni dell'appellante contenute nella nota conclusionale del
12/09/2024, secondo le quali -nonostante la definitività della sentenza n. 513/2023- vi sarebbero “sufficienti ragioni in punto di diritto affinché la litispendenza sia in ogni caso
10 dichiarata dalla Corte d'Appello”, si richiama la contraria precisazione della Cass., sez. 6 - 3, n. 41505 del 24/12/2021: “In caso di successiva proposizione di due giudizi aventi identico oggetto (…), il giudice del secondo non può dichiarare la litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c. se in relazione al primo giudizio si sia già formato il giudicato, quand'anche quest'ultimo consegua ad una pronuncia della Corte di cassazione avverso la quale sia stata proposta l'impugnazione per revocazione, ai sensi degli artt. 391 bis e
395, n. 4, c.p.c. (ovvero sia pendente il termine per proporla)”.
Come chiarito in motivazione, “litispendenza e giudicato si escludono vicendevolmente”,
e laddove il giudizio preventivamente instaurato sia stato definito con sentenza non più soggetta ad impugnazione ordinaria, in quello avente medesimo oggetto instaurato successivamente non può essere dichiarata la litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c., ma esso deve essere deciso dal giudice adito, il quale dovrà ovviamente tenere conto dell'identità del rapporto giuridico sostanziale rispetto a quello già oggetto di decisione definitiva, applicando i principi che disciplinano l'efficacia del giudicato e le relative preclusioni ai sensi degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.
Nella specie, la sentenza n. 513/2023:
a) dato atto della rinuncia delle attrici alla domanda principale verso l'AS PA, a seguito dell'avvenuto pagamento alla capogruppo delle somme Parte_1
richieste, nonché dell'accettazione della rinuncia da parte dell'AS, ha dichiarato cessata fra tali parti la materia del contendere;
b) ha dichiarato inammissibili le altre domande per carenza di interesse sopravvenuto, dopo avere premesso la connessione fra la causa pendente dinanzi a sé con il n.1952/2014
R.G. e quella n. 357/2015 R.G pendente dinanzi ad altro giudice dello stesso tribunale
(art. 274 c.p.c.), ed avere rilevato che non ne era stata disposta la riunione (rappresentante una mera facoltà), e che nel secondo giudizio era già intervenuta sentenza di primo grado che aveva vagliato integralmente le questioni in discussione dinanzi a sé, consumando il potere giurisdizionale del tribunale sulle stesse.
Tale motivazione non lascia dunque dubbi sulla insussistenza di preclusioni alla decisione da parte di questa corte.
11 5.-- Il secondo motivo di appello concerne la violazione da parte del tribunale del principio di cui all'art. 112 c.p.c.: ed sarebbero CP_7 Controparte_5
intervenute in giudizio unicamente in via adesiva rispetto alla posizione della
[...]
al fine di evitare un precedente a sé sfavorevole sulle questioni di diritto CP_1
oggetto del precedente giudizio, onde il tribunale avrebbe pronunciato la condanna in loro favore in mancanza di domanda.
Il motivo è infondato.
E' inequivoca la richiesta di cui alla comparsa di costituzione delle attuali appellate in primo grado di “accertare e dichiarare la natura prededucibile delle quote dei crediti spettanti alle mandanti in virtù della sentenza del RO2
Tribunale di Romka n. 21798/2013, con conseguente obbligo della mandataria in concordato preventivo di restituire alle RO3
mandanti, in virtù del mandato collettivo ricevuto, le somme da essa eventualmente riscosse per la medesima causale”, così come la richiesta della difesa delle stesse parti in sede di precisazione delle conclusioni (ud. 19/07/2019) “che sia emesso un provvedimento di restituzione di tutte le somme effettivamente già incassate dalla procedura concorsuale per effetto dell'esecuzione della sentenza del Tribunale di
Roma”.
6.-- Con il terzo motivo di appello si afferma l'inesistenza di qualsiasi diritto di credito della ribadendo che quest'ultima non avrebbe eseguito l'unico RO
obbligo a suo carico di fornitura degli elementi prefabbricati, né avrebbe sostenuto alcuna spesa in relazione all'appalto.
Con la domanda proposta in primo grado, la aveva indicato il RO
danno subito quale partecipante (nella misura del 30%) ai lavori di costruzione dell' in complessivi € 1.160.147,36 [di cui € 1.008.823,79 per mancato CP_8
guadagno pari al 30% del totale di € 2.763.304,07 calcolato dall'ing. Persona_2
ctu nella causa dinanzi al Tribunale di Roma, ed € 151.323,57 pari al 15% sul suddetto importo, quale danno emergente calcolato forfettariamente], ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi.
12 A sua volta, proponendo la domanda contro l'AS PA dinanzi al Tribunale di Roma, la capogruppo aveva sostenuto il corretto adempimento delle Parte_1 obbligazioni da parte di tutte le componenti dell' (progettazione esecutiva CP_8 conclusasi con l'approvazione del progetto da parte dell'appaltante e regolare inizio dell'esecuzione dei lavori prima dell'inattesa ed illegittima sospensione); la sentenza che ha definito tale giudizio ha individuato le voci di danno risarcibili dall'AS PA, sulla scorta della ctu a firma dell'ing. (il quale ha calcolato l'importo dei lavori Per_2
dettagliato per categoria e distinguendo prestazioni di progettazione ed esecutive).
La ctu nominata dal Tribunale di Campobasso nel presente procedimento ha individuato, in base alla decisione del tribunale romano, le quote spettanti percentualmente a ciascuna società mandante secondo il criterio di riparto interno fra le imprese partecipanti all' accresciuto della quota della rinunciataria CP_8 Controparte_4
Come riassunto dal prospetto a pag. 14 della relazione della dr. , ne sono risultati Per_1
spettanti alla (quale danno emergente) costi per € 1.500.533,15 e Parte_1
corrispettivi di lavori eseguiti per € 15.852,00, nonché (quale mancato guadagno o lucro cessante) il credito di € 1.841.545,25 -pari al 10% dell'utile sperato dal concorrente, come ribassato in gara”: pag. 8 della decisione n. 21798/2013 Trib. Roma-; alla
è stato invece riconosciuto -nella medesima percentuale, in RO
proporzione-, il solo “mancato guadagno”, o lucro cessante (€ 920.758,82) oltre relativi interessi legali e rivalutazione calcolati sino a tale sentenza (€ 88.054,88).
Il motivo va dunque respinto, non essendo stato attribuito alla RO
alcun rimborso di costi non sostenuti o prestazioni non eseguite, ma unicamente il ristoro per la perdita del guadagno legittimamente atteso (di importo proporzionale del 33,333% rispetto a quello di ben più alto importo, pari al 66,667%, attribuito al medesimo titolo alla stessa appellante); nè ricorre alcun presupposto per disporre la sollecitata riduzione equitativa del danno spettante alla medesima appellante.
7.-- Mediante il quarto motivo di impugnazione si censura l'erronea decisione circa la natura prededucibile del credito di RO4
in violazione dell'art. 111 l.f.
[...]
13 Il primo giudice ha ritenuto la prededucibilità del credito delle mandanti, in considerazione:
- della prosecuzione del rapporto di mandato fra le imprese in A.T.I. nell'ambito del concordato preventivo cui è stata ammessa la mandataria;
Parte_1
- dell'avvenuta riscossione da parte del commissario liquidatore di quest'ultima, nel corso della procedura, delle somme dovute all' dall'AS PA, a titolo di danno da CP_10
inadempimento contrattuale, in forza della sentenza del Tribunale di Roma n.
21798/2013;
- dei principi espressi in tema di amministrazione straordinaria dalla S.C. (Cass. civ. Sez.
I Sent., 15/02/2013, n. 3834), applicabili al concordato preventivo, secondo cui “Il credito dell'impresa mandante verso la mandataria capogruppo dell per CP_10
corrispettivi rivenienti da contratto d'appalto, incassati dal Commissario Straordinario
CP_ della mandataria dopo la sua ammissione all ed il suo subentro nel rapporto di
A.T.I. e nel rapporto d'appalto, ha natura prededucibile, in quanto l'obbligazione del mandatario di riversare ex art. 78, R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare), al mandante le somme a questi dovute è sorta in capo alla procedura, e costituisce pertanto un debito di massa”.
La soluzione è corretta e condivisa dal collegio.
Non operando per il concordato preventivo la previsione di automatico scioglimento del rapporto di mandato prevista per il fallimento dall'art. 78 l.f., per effetto della prosecuzione del rapporto di mandato dopo l'ammissione della mandataria al concordato preventivo il credito delle società mandanti ha “titolo non nel contratto di appalto stipulato dall'ATI con l'ente pubblico, bensì nel mandato conferito alla capogruppo dalle partecipanti all'associazione”; di conseguenza, insorge “in capo alla mandataria, in parte qua, il corrispondente obbligo di trasferire alle mandanti gli importi riscossi in nome e per conto loro contestualmente alla ricezione dei menzionati pagamenti” (cfr., conforme a 15/02/2013, n. 3834, cit., Cass. civ. Sez. I Sent., 06/12/2012, n. 21981).
Si legge in tale ultima pronuncia che il credito corrispondente alle somme complessivamente versate dall'appaltante alla mandataria per lavori eseguiti e fatturati
14 (ancorché anteriormente all'inizio della procedura) da una delle imprese mandanti, di cui quest'ultima abbia chiesto l'ammissione al passivo della prima, deve qualificarsi come credito di massa (ed essere collocato in prededuzione) nella sola misura concernente i pagamenti effettuati al commissario dopo la data di inizio della descritta procedura, trovando esso titolo nel mandato conferito alla capogruppo dalle partecipanti all'associazione, ed essendo sorto in capo alla mandataria, "in parte qua", il corrispondente obbligo di trasferire alle mandanti gli importi riscossi in nome e per conto loro contestualmente alla ricezione dei menzionati pagamenti.
La sentenza distingue fra somme riscosse prima dell'ammissione della mandataria alla procedura, con conseguente credito della mandante di natura concorsuale, e somme riscosse dal commissario straordinario, con conseguente obbligazione di pagamento in favore della mandante sorta in capo alla procedura, avente natura di credito di massa, da soddisfare in prededuzione: “al di là dell'indiscutibile dato temporale, il credito è certamente afferente alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, solo per effetto della quale il Commissario Straordinario, in deroga a quanto previsto dalla L. Fall. , art. 77 , art. 78 , comma ed L. Fall. , art. 81 , è subentrato nell'ATI, assumendo la medesima posizione contrattuale già facente capo [alla società] in bonis tanto nei rapporti con
l'ente appaltante quanto in quelli con le imprese mandanti”.
Tanto trova peraltro conferma nella stessa giurisprudenza invocata dall'appellante, concernente l'ipotesi, diversa da quella in esame, di riscossione effettuata dalla capogruppo anteriormente alla presentazione della domanda di concordato (cfr. Cass. civ. Sez. I, 13/05/1999, n. 4746: “In base alla disciplina speciale in tema di appalti, dettata dal d.lg. n. 406 del 1991 art. 22 e 23, in caso di presentazione di offerte da parte di imprese riunite che abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, i corrispettivi dell'appalto vanno incamerati direttamente, ed esclusivamente, dalla capogruppo, la quale, poi, sulla base del mandato, sarà contrattualmente obbligata a versare alle mandatarie le somme di loro rispettiva spettanza. Ne consegue che, nel caso in cui la capogruppo abbia successivamente presentato istanza di ammissione al concordato preventivo, le
15 somme fatturate e riscosse dalla stessa impresa in relazione all'appalto appartengono alla massa fallimentare, e, pertanto, non devono essere corrisposte dalla medesima alle imprese mandatarie”.
Il credito derivante dalla sentenza del Tribunale di Roma del 31/10/2013 è sorto in epoca successiva all'ammissione della a concordato (14/06/2013), avendo Parte_1
natura risarcitoria conseguente a pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento,
e la riscossione da parte del commissario liquidatore della mandataria delle somme dovuti all' è avvenuta nel corso degli anni 2016-2018 (cfr. relazione della ctu , pag. CP_10 Per_1
11).
Neppure può condividersi la tesi dell'appellante circa la non inquadrabilità del credito delle mandanti fra quelli “prededucibili” in riferimento alla nozione dell'art. 111 l.f
(concernente più specificamente la prededuzione dei crediti nell'ambito del fallimento che succeda ad altra procedura concorsuale) riguardante i soli crediti sorti “in occasione”
o “in funzione” della procedura concorsuale.
Come chiarito dalla S.C. (cfr. Cass. 7/10/2016, n. 20113; Cass. 12/07/2018 n. 488; Cass.
10 ottobre 2019, n. 25471; Cass. n. 10885/2021; Cass. 30/10/2023, n. 29999), la norma citata rinvia a un duplice criterio, cronologico e teleologico, "in tal senso dovendo interpretarsi la disgiuntiva "o", con la precisazione che il criterio cronologico, indipendente dalla verifica della funzionalità del credito rispetto alle esigenze della procedura, deve essere integrato con la riferibilità del predetto credito all'attività degli organi della procedura;
di conseguenza, non sarà fonte di crediti prededucibili un'attività esclusiva della società proponente, non riconducibile agli organi fallimentari.
Tale ultima ipotesi è tuttavia da escludersi nella fattispecie, in cui la riscossione delle somme in questione, prevista dalla proposta concordataria, è avvenuta da parte del commissario liquidatore nel corso della procedura concorsuale e nella pendenza del giudizio di primo grado, nel quale era costituto anche lo stesso liquidatore, concernente i crediti in questione già motivo di opposizione in sede di omologa, e non già nell'ambito di un'attività esclusiva della società proponente ad essi non riconducibile e ricollegata alla mera gestione commerciale della società (v. Cass. 2023/n. 29999, cit.).
16 8.-- Il quinto motivo di appello attiene al dedotto errato rigetto della domanda riconvenzionale della avente ad oggetto la domanda di condanna Parte_1
della al rimborso pro quota di costi vivi anticipati RO dall'appellante.
Come anticipato al paragr. 6, i danni subiti dall'A.T.I. per costi sostenuti -o danno emergente- sono stati riconosciuti dalla sentenza del Tribunale di Roma, divenuta definitiva, sulla scorta delle puntuali rilevazioni del ctu ing. (cfr. pagg. 93-94 Per_2
della relazione di ctu, in cui si ritengono riconoscibili: costi per sondaggi, rilievi topografici, personale, macchinari, attrezzature, canoni di locazione, polizze fideiussorie, spese bancarie), e quantificati in € 1.500.533,15 oltre ad € 15.852,00 per lavori eseguiti, importi considerati dalla sentenza definitiva appellata spettanti integralmente, maggiorati di rivalutazione ed interessi, alla mandataria . Parte_1
La domanda di rimborso proposta dall'appellante è dunque priva di fondamento, in quanto, come ritenuto dal primo giudice:
- a favore della (come già rilevato nel citato paragrafo n. 6) nulla RO
è stato ritenuto spettante a titolo di rimborso di spese vive o “costi” dalla pronuncia appellata;
- è infondata la pretesa della mandataria di compensare il proprio debito verso la suddetta mandante (pari alla quota a questa spettante del risarcimento dovuto dall'AS) con asseriti ulteriori costi non riconosciuti dal Tribunale di Roma, in quanto inerenti a voci già oggetto della pronuncia dello stesso giudice (competenze bancarie, costi per personale, per acquisti connessi all'appalto) o che allo stesso giudice avrebbero dovuto essere sottoposte - il giudicato coprendo il dedotto ed il deducibile -;
- circa gli oneri di assistenza legale relativa alla causa in primo e secondo grado contro l'AS PA, l'appellata anche associandosi alle deduzioni sul RO
punto delle altre imprese mandanti, ne ha evidenziato l'avvenuta integrale liquidazione in favore della con le citate sentenze del tribunale e della corte di Parte_1
appello, contestando specificamente le voci di spesa ulteriori (di alloggio, trasferta, affitto e condominio) sia in riferimento alla provenienza della documentazione addotta a relativo
17 sostegno che alla riferibilità al rapporto in questione -né tali contestazioni sarebbero state superabili dalla ctu sollecitata dall'appellante, non disposta da questa corte per le sue finalità palesemente esplorative-.
9.-- Con il sesto motivo l'appellante censura l'ingiusta determinazione del riparto delle somme dovute dalla alle imprese mandanti dell' Pt_1 CP_10
La ripropone la questione dei costi sostenuti per l'incasso delle Parte_1 somme spettanti all' che il ctu dr. non avrebbe valutato, in tal modo non CP_10 Per_1 ottemperando all'incarico ricevuto di determinazione esatta delle quote spettanti alle partecipanti ed orientando la decisione del tribunale al rigetto della domanda riconvenzionale della società in concordato.
L'assunto è infondato.
Ribadito quanto sopra esposto in ordine alle ragioni di infondatezza della domanda riconvenzionale, la decisione appellata ha condivisibilmente fatto proprie le corrette e puntuali valutazioni della consulente d'ufficio, basate sulla decisione del Tribunale di
Roma nella causa fra l'attuale appellante e l'AS PA e sulla ctu dell'ing. Per_2
tenuto conto inoltre: dell'avvenuta riscossione da parte della mandataria in concordato, nelle more del giudizio di primo grado per cui è causa, delle somme dovute dall'AS; della rinuncia alla propria quota da parte della fallita con Controparte_4
conseguente accrescimento delle quote delle altre partecipanti;
della rivalutazione e degli interessi calcolati su tali somme dal deposito della relazione alla riscossione, Per_2
secondo il disposto del Tribunale di Roma.
Il prospetto alla pag. 14 della relazione della ctu dr. dà quindi conto degli importi Per_1
che ne risultano rispettivamente spettanti alle imprese costruttrici e Pt_1 [...]
(a quest'ultima come già precisato per il solo mancato guadagno); alla pag. CP_1
15 sono riportati gli importi dovuti alle progettiste alla Controparte_5
pag. 18 è ricostruito il conteggio del totale rispettivamente spettante e la maggiorazione per interessi e rivalutazione ed alla pag. 19 il prospetto conclusivo, sulla scorta del quale il Tribunale ha condannato la convenuta a pagare alla € RO
1.116.097,58 oltre interessi legali dalla domanda del 26/02/2015 al saldo ed alla Parte_5
[...] ed alla rispettivamente, € 2.839.308,57 ed € 104.442,57 oltre Controparte_5
interessi legali dalla domanda dell'8/06/2015 al saldo.
10.-- Non può prendersi in considerazione l'invito contenuto nella prima comparsa conclusionale della alla pronuncia “interpretativa” di questa corte RO circa la natura degli “interessi legali” riconosciuti dal primo giudice -espressione secondo l'appellata implicante l'automatica applicabilità del tasso di cui all'art. 1284, co.4, c.c.- sulle somme dovutele dall'appellante, versate nelle more del presente giudizio come da scrittura privata del 15/6/2002 in virtù della parziale esecutività della sentenza definitiva appellata.
In mancanza di qualsiasi deduzione delle parti sul punto nel corso del giudizio di primo grado, nonché di impugnazione incidentale dell'appellata in quello presente, è preclusa in questa sede qualsiasi pronuncia al riguardo, che risulterebbe viziata da ultrapetizione.
11.-- Il settimo motivo di impugnazione è finalizzato alla declaratoria di compensazione integrale o parziale delle stesse fra le parti delle spese processuali di primo grado.
Il tribunale ha liquidato i compensi di avvocato in € 36.145,00 in favore della ed in € 46.988,00 in favore di ed - RO CP_7 Controparte_5
conformemente ai parametri normativi medi in ragione del valore della controversia-, statuizione ritenuta “inusuale ed eccessiva” dall'appellante, che ne ha chiesto la riforma mediante dichiarazione di compensazione totale o parziale delle spese processuali fra le parti, sia per il caso di ritenuta soccombenza delle appellate che, comunque, per la complessità delle questioni di diritto trattate.
Esclusa la ricorrenza della soccombenza anche solo parziale delle appellate, neppure ricorrono gravi ed eccezionali ragioni valorizzabili al fine di derogare al criterio della soccombenza (ex art. 92, comma 2, c.p.c. a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n.
132/2014, conv. in l.n. 162/2014, nonché della sentenza della Corte cost. n. 77/2018).
In particolare, lo stato della giurisprudenza di legittimità sulle questioni esaminate al paragr. 7, al momento in cui l'azione è stata proposta, non era tale da legittimare l'affidamento della mandataria sull'esito favorevole della contraria posizione assunta -pur
19 registrandosi difformi decisioni nell'ambito della giurisprudenza di merito-, nè
l'orientamento della S.C. è mutato nel successivo corso del processo.
In considerazione di tanto, ferma restando la legittimità della pronuncia di condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del primo grado, anche quelle relative al presente appello devono porsi a carico della stessa parte in favore delle appellate costituite, in base al criterio della soccombenza (non ravvisandosi soccombenza reciproca, in particolare, in riferimento alla questione di rito concernente il rapporto di continenza di cui si è esposto, dovendo tenersi conto dell'esito globale del processo).
La relativa liquidazione si effettua in dispositivo in base del D.M. n. 147/2022, applicando i parametri medi commisurati al valore della causa ed all'attività prestata per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/inibitoria e decisionale ed operato l'aumento per la difesa di più parti per le appellate difese dal medesimo difensore (Cass.
2024/n.10367).
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1-quater del DPR 115/2002 nei confronti dell'appellante.
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P. Q. M.
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La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza non definitiva n. 674/2018
e la sentenza definitiva n. 458/2019 del Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, proposto con citazione notificata il 16/09/2019 dalla Parte_1
in persona dell'amministratore p.t., nonché dal Liquidatore giudiziale p.t.
[...]
del concordato preventivo della nei confronti della Parte_1
, della , del RO6 RO7 [...]
e del -contumace-, in Controparte_7 RO8
persona dei rispettivi l.r.p.t.; così provvede:
A) rigetta l'appello;
B) condanna l'appellante a rimborsare le spese del presente grado di giudizio alle parti appellate costituite, liquidate per compensi di avvocato in favore della
[...]
[...] in € 34.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IV e Cpa, ed in RO9
favore della e del RO7 Controparte_7
[... in € 53.041,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IV e Cpa;
C) ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1-quater del DPR 115/2002 nei confronti dell'appellante.
Deciso nella camera di consiglio della Corte del 27/03/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
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