Articolo 225 del Codice della strada
Articolo 214Articolo 215 bis
Versione
1 gennaio 1993
>
Versione
30 giugno 2003
Art. 225. Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali 1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso il ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) un archivio nazionale delle strade;
b) presso ((il Dipartimento per i trasporti terrestri)) un archivio nazionale dei veicoli;
c) presso ((il Dipartimento per i trasporti terrestri)) una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.
Entrata in vigore il 30 giugno 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente