TRIB
Ordinanza 8 aprile 2025
Ordinanza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
II Sezione Civile
Il Collegio composto dai Sigg. Magistrati
Dott.ssa Francesca Zanna Presidente
Dott. Remo Lisco Giudice
Dott. Andrea Paiano Giudice rel.
Sciogliendo la riserva assunta in data 26/03/2025
ha emesso la seguente:
ORDINANZA
Nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c.;
da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Caroli Casavola;
Parte_1
reclamante
contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario e Fabrizio Mingolla;
Controparte_1
e
, rappresentate e difese dall'Avv. Attilio Controparte_2 Controparte_3
Sebastio;
reclamati
***
Con ricorso ex art. 615 co 2) c.p.c. ha chiesto al giudice dell'esecuzione la Parte_1 sospensione della procedura esecutiva mobiliare n. 2491/2024, lamentando la nullità del precetto notificato dal creditore in data 10.10.2024 nonché l'illegittimità del successivo pignoramento mobiliare, per violazione del principio del ne bis in idem, avendo il creditore, sulla base del medesimo titolo esecutivo (sentenza del Tribunale di Taranto n. 1043/2024), già avviato un'esecuzione mobiliare presso terzi ai danni dell'esecutato.
.
Nel corso dell'udienza fissata dal G.E. per la trattazione del ricorso, l'esecutato ha introdotto due ulteriori motivi di opposizione;
in primo luogo ha dedotto di aver inviato, in data 12.11.2024, assegno circolare di € 8.300,00, rifiutato ingiustificatamente dal creditore, che avrebbe potuto trattenere quell'importo anche eventualmente in acconto sulle maggiori somme dovute. In secondo luogo, ha rilevato di aver proposto appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa.
Sulla base di quest'ultimo motivo ha insistito nella richiesta di differimento dell'udienza o, in subordine, nella richiesta di sospensione della procedura esecutiva almeno fino all'esito della decisione della Corte di Appello.
Il G.E. con ordinanza del 6 febbraio 2025, comunicata il successivo 12 febbraio 2025 ha rigettato l'istanza di sospensione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta ordinanza l'esecutato ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., rilevando peraltro come la Corte di Appello – con ordinanza del 7 febbraio 2025 – ha effettivamente accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Con comparse di risposta regolarmente depositate nel fascicolo telematico, si sono costituiti sia il creditore pignorante ( ) che le creditrici intervenute ( e Controparte_1 CP_2 [...]
, chiedendo il rigetto delle avverse domande. Per_1
Il reclamo va rigettato.
Inammissibile è il motivo di opposizione contenuto nel ricorso introduttivo del giudizio.
Ciò in quanto, con il suddetto motivo l'esecutato non ha contestato il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, ad esempio deducendo la carenza di legittimazione attiva di questo ultimo, ovvero l'inesistenza o il venir meno del titolo esecutivo o del credito azionato in executivis, ma si è limitato solo ad eccepire un “eccesso” nell'uso dei mezzi espropriativi, paventando la possibilità che il creditore possa soddisfare le proprie ragioni di credito nell'ambito dell'espropriazione presso terzi pendente innanzi allo stesso Tribunale di Taranto;
ne consegue che la domanda dell'esecutato va qualificata come una domanda volta ad ottenere una limitazione dei mezzi di espropriazione e - per tale ragione - va dichiarata inammissibile alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la “limitazione dei mezzi espropriativi non può essere fatta valere dal debitore con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, quanto piuttosto con istanza da presentare al G.E. ai sensi dell'art. 483 e/o 496 c.p.c.”, cui seguirà un'ordinanza “interna” alla procedura esecutiva, adottata dal G.E. ai sensi dell'art. 487 c.p.c., avverso la quale le parti possono poi proporre opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. Civ., sez.
III, 03 settembre 2007, n. 18533).
Parimenti inammissibili risultano gli ulteriori motivi di opposizione proposti dal debitore nel corso dell'udienza del 30 gennaio 2025, tenuto conto che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2) c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore;
pertanto, le eventuali
“eccezioni” da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata costituiscono “causa petendi” della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorchè si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio” (cfr. Cass. Civ., sez. III, 20 gennaio
2011, n. 1328 e Cass. Civ., sez. III, 22 marzo 2022, n. 9226).
In ogni caso, anche ove i suddetti motivi dovessero ritenersi ammissibili, nondimeno gli stessi risultano infondati. In particolare, non può trovare accoglimento l'assunto secondo cui la procedura esecutiva avrebbe dovuto essere sospesa per avere - il creditore pignorante - rifiutato l'adempimento “parziale” della prestazione da parte del debitore, essendo sufficiente rilevare come:
a) il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente (cfr. art. 1181 c.c.);
b) l'adempimento parziale della prestazione non può essere causa di sospensione della procedura esecutiva, sussistendo il diritto del creditore di proseguire nell'esecuzione fino all'integrale soddisfacimento del suo credito;
Parimenti infondata è la contestazione in ordine alla scelta del G.E. di non rinviare la causa e/o di non sospendere l'esecuzione fino alla decisione della Corte di Appello sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, in quanto la sospensione del titolo esecutivo - ove intervenuta in un momento successivo all'avvio dell'esecuzione - non può essere fatta valere con il rimedio di cui all'art. 615 c.p.c. e non può determinare una sospensione ex art. 624 c.p.c. dell'espropriazione, legittimando l'esecutato (solo) a proporre un'istanza di sospensione ex art. 623 c.p.c. “interna” al processo esecutivo che - al pari di quanto rilevato per l'istanza di limitazione dei mezzi di espropriazione – deve essere decisa dal G.E. con ordinanza ex art. 487 c.p.c. impugnabile dalle parti con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione Collegiale, pronunciando sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto da : Parte_1
RIGETTA il reclamo;
CONDANNA al pagamento delle spese di fase, che si liquidano: Parte_1
- in € 1.150,00 oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge in favore di
; Controparte_1
- in € 1.150,00 oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge in favore di e (in solido tra loro). CP_2 Controparte_3
Così deciso in Taranto, nella c.c. del 26 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Zanna
II Sezione Civile
Il Collegio composto dai Sigg. Magistrati
Dott.ssa Francesca Zanna Presidente
Dott. Remo Lisco Giudice
Dott. Andrea Paiano Giudice rel.
Sciogliendo la riserva assunta in data 26/03/2025
ha emesso la seguente:
ORDINANZA
Nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c.;
da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Caroli Casavola;
Parte_1
reclamante
contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario e Fabrizio Mingolla;
Controparte_1
e
, rappresentate e difese dall'Avv. Attilio Controparte_2 Controparte_3
Sebastio;
reclamati
***
Con ricorso ex art. 615 co 2) c.p.c. ha chiesto al giudice dell'esecuzione la Parte_1 sospensione della procedura esecutiva mobiliare n. 2491/2024, lamentando la nullità del precetto notificato dal creditore in data 10.10.2024 nonché l'illegittimità del successivo pignoramento mobiliare, per violazione del principio del ne bis in idem, avendo il creditore, sulla base del medesimo titolo esecutivo (sentenza del Tribunale di Taranto n. 1043/2024), già avviato un'esecuzione mobiliare presso terzi ai danni dell'esecutato.
.
Nel corso dell'udienza fissata dal G.E. per la trattazione del ricorso, l'esecutato ha introdotto due ulteriori motivi di opposizione;
in primo luogo ha dedotto di aver inviato, in data 12.11.2024, assegno circolare di € 8.300,00, rifiutato ingiustificatamente dal creditore, che avrebbe potuto trattenere quell'importo anche eventualmente in acconto sulle maggiori somme dovute. In secondo luogo, ha rilevato di aver proposto appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa.
Sulla base di quest'ultimo motivo ha insistito nella richiesta di differimento dell'udienza o, in subordine, nella richiesta di sospensione della procedura esecutiva almeno fino all'esito della decisione della Corte di Appello.
Il G.E. con ordinanza del 6 febbraio 2025, comunicata il successivo 12 febbraio 2025 ha rigettato l'istanza di sospensione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta ordinanza l'esecutato ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., rilevando peraltro come la Corte di Appello – con ordinanza del 7 febbraio 2025 – ha effettivamente accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Con comparse di risposta regolarmente depositate nel fascicolo telematico, si sono costituiti sia il creditore pignorante ( ) che le creditrici intervenute ( e Controparte_1 CP_2 [...]
, chiedendo il rigetto delle avverse domande. Per_1
Il reclamo va rigettato.
Inammissibile è il motivo di opposizione contenuto nel ricorso introduttivo del giudizio.
Ciò in quanto, con il suddetto motivo l'esecutato non ha contestato il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, ad esempio deducendo la carenza di legittimazione attiva di questo ultimo, ovvero l'inesistenza o il venir meno del titolo esecutivo o del credito azionato in executivis, ma si è limitato solo ad eccepire un “eccesso” nell'uso dei mezzi espropriativi, paventando la possibilità che il creditore possa soddisfare le proprie ragioni di credito nell'ambito dell'espropriazione presso terzi pendente innanzi allo stesso Tribunale di Taranto;
ne consegue che la domanda dell'esecutato va qualificata come una domanda volta ad ottenere una limitazione dei mezzi di espropriazione e - per tale ragione - va dichiarata inammissibile alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la “limitazione dei mezzi espropriativi non può essere fatta valere dal debitore con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, quanto piuttosto con istanza da presentare al G.E. ai sensi dell'art. 483 e/o 496 c.p.c.”, cui seguirà un'ordinanza “interna” alla procedura esecutiva, adottata dal G.E. ai sensi dell'art. 487 c.p.c., avverso la quale le parti possono poi proporre opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. Civ., sez.
III, 03 settembre 2007, n. 18533).
Parimenti inammissibili risultano gli ulteriori motivi di opposizione proposti dal debitore nel corso dell'udienza del 30 gennaio 2025, tenuto conto che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2) c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore;
pertanto, le eventuali
“eccezioni” da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata costituiscono “causa petendi” della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorchè si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio” (cfr. Cass. Civ., sez. III, 20 gennaio
2011, n. 1328 e Cass. Civ., sez. III, 22 marzo 2022, n. 9226).
In ogni caso, anche ove i suddetti motivi dovessero ritenersi ammissibili, nondimeno gli stessi risultano infondati. In particolare, non può trovare accoglimento l'assunto secondo cui la procedura esecutiva avrebbe dovuto essere sospesa per avere - il creditore pignorante - rifiutato l'adempimento “parziale” della prestazione da parte del debitore, essendo sufficiente rilevare come:
a) il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente (cfr. art. 1181 c.c.);
b) l'adempimento parziale della prestazione non può essere causa di sospensione della procedura esecutiva, sussistendo il diritto del creditore di proseguire nell'esecuzione fino all'integrale soddisfacimento del suo credito;
Parimenti infondata è la contestazione in ordine alla scelta del G.E. di non rinviare la causa e/o di non sospendere l'esecuzione fino alla decisione della Corte di Appello sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, in quanto la sospensione del titolo esecutivo - ove intervenuta in un momento successivo all'avvio dell'esecuzione - non può essere fatta valere con il rimedio di cui all'art. 615 c.p.c. e non può determinare una sospensione ex art. 624 c.p.c. dell'espropriazione, legittimando l'esecutato (solo) a proporre un'istanza di sospensione ex art. 623 c.p.c. “interna” al processo esecutivo che - al pari di quanto rilevato per l'istanza di limitazione dei mezzi di espropriazione – deve essere decisa dal G.E. con ordinanza ex art. 487 c.p.c. impugnabile dalle parti con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione Collegiale, pronunciando sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto da : Parte_1
RIGETTA il reclamo;
CONDANNA al pagamento delle spese di fase, che si liquidano: Parte_1
- in € 1.150,00 oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge in favore di
; Controparte_1
- in € 1.150,00 oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge in favore di e (in solido tra loro). CP_2 Controparte_3
Così deciso in Taranto, nella c.c. del 26 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Zanna