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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 3019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3019 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10231/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MANGIONE ANDREA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 09/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; la ricorrente ha depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
La ricorrente ha chiesto: il riconoscimento delle prestazioni in agricoltura espletate alle dipendenze dell'azienda agricola negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 per un totale Controparte_2 contributi giornalieri di 52 per anno, nonché la condanna dell' resistente alla pedissequa CP_3 iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici degli operai agricoli.
L' ha chiesto di “rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto e diritto”. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola negli anni e CP_2 per il numero di giornate indicati in ricorso;
la tesi del ricorrente si fonda infatti esclusivamente sulle dichiarazioni – peraltro generiche – di presunti colleghi di lavoro, i quali sono stati a loro volta cancellati dagli elenchi per gli anni in questione ed hanno proposto analogo ricorso.
Tale circostanza – pur non comportando di per sé la loro incapacità a testimoniare ex art. 246
c.p.c. – è comunque un elemento di cui si deve tenere conto ai fini dell'attendibilità dei testi.
Nel caso di specie, il giudizio di attendibilità sulle loro dichiarazioni non può essere positivo.
1 L' ha infatti prodotto il verbale di accertamento ispettivo definito in data 29.9.2022, che fa CP_1 prova fino a querela di falso dei fatti direttamente accertati dagli ispettori.
Sulla base di tali accertamenti, gli ispettori sono pervenuti alle seguenti conclusioni:
A. I terreni dichiarati non sono risultati nella reale disponibilità dell'azienda CP_2
Solo una piccola parte di quelli dichiarati in denuncia aziendale sono risultati nella
[...] disponibilità dell'azienda agricola e di questi solo una piccola parte è stata coltivata mentre tutti i restanti terreni sono risultati incolti. Inoltre, tutte le tipologie di colture avvicendate che sono state dichiarate sono state riportate al solo scopo di far lievitare il fabbisogno aziendale delle giornate da lavorare, mentre di fatto non sono mai state praticate.
B. Assoluta mancanza di documentazione fiscale certa atta a comprovare una qualsiasi attività agricola. E' risultato compilato solo un registro dei corrispettivi che proprio per sua natura non è un documento che possa identificare la tipologia delle registrazioni effettuare: mancanza della tipologia di prodotto venduto;
mancanza della quantità di prodotto;
mancanza dei dati dell'acquirente; mancanza di data certa. Da evidenziare che la signora non è risultata avere licenza per la vendita itinerante dei prodotti Controparte_2 agricoli né su aree private o pubbliche rilasciata dal Comune di Monteroni. Non sono state emesse fatture comprovanti la vendita di prodotti agricoli eccetto 2 fatture per l'anno 2015
e una per il 2016 di importi esigui, sotto i mille euro. Non sono state riscontrate fatture acquisti tali da avvallare l'attività agricola imprenditoriale della signora;
CP_2
C. Numero esorbitante di giornate agricole denunciate annualmente (oltre 20.000 giornate) rispetto al fabbisogno rilevato sulla base dei terreni e coltivazioni effettuate;
D. Mancanza di qualsiasi documento atto a tracciare le retribuzioni erogate ai lavoratori così come previsto dall'Art. 1 c. 910-914 della Legge 205/2017 in vigore dal 01/07/2018;
E. L'azienda ha maturato dal 2015 a giugno 2021 un debito contributivo Controparte_2 di € 3.029.194,17 che non ha mai pagato;
F. L'azienda avrebbe avuto in questi anni una perdita netta di €. CP_2 CP_2
8.509.107,55, dato assolutamente inverosimile considerato che la diponibilità economica della signora si aggira intorno a €. 13.300,00 all'anno. Controparte_2
In sintesi, gli ispettori hanno quindi rilevato: una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato, la materiale disponibilità da parte dell'azienda agricola di una minima parte dei terreni dichiarati in sede di denuncia, l'assoluta incongruenza fra gli ingenti esborsi delle retribuzioni ed i magri ricavi dichiarati (vieppiù, stante la mancanza di un conto corrente bancario o di altre provviste da cui attingere per far fronte agli ingenti pagamenti in contante delle retribuzioni), la frammentarietà e scarsa attendibilità della documentazione fiscale, la presenza, in occasione degli accessi ispettivi eseguiti, di un numero di lavoratori irrisorio rispetto a quello denunciato.
2 Tali conclusioni non appaiono smentite da sufficienti prove di segno contrario.
Partendo dalle dichiarazioni di (sorella della ricorrente), si deve rilevare che la teste Tes_1 ha fatto notevole confusione sul nome dell'azienda e sull'identità del datore di lavoro, avendo riferito: “A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per l'azienda Saetta e Petrosa, io ho lavorato dal 2015 al 2020, mia sorella ha lavorato negli stessi anni, abbiamo lavorato d'estate nel
2015, abbiamo fatto la raccolta delle pesche, negli altri anni anche in inverno, non siamo mai andate in autunno ma nelle altre stagioni sì; insieme abbiamo fatto la pulizia degli alberi di arancio e la raccolta delle verdure. A.D.R. le disposizioni ci venivano date da un signore, , non so Persona_1 se fosse lui il titolare dell'azienda, forse era la signora la titolare, con lei ho parlato tante volte, CP_2 ho sentito dire che era il fattore…”; tali dichiarazioni sono poi assolutamente Persona_1 generiche sui mesi in cui la ricorrente avrebbe lavorato e sul numero di giornate.
Identico discorso vale per le dichiarazioni della teste , la quale ha riferito: Testimone_2
A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per l'azienda io dal 2017 al 2020, penso che CP_2 la ricorrente avesse iniziato prima, nel 2015, se non sbaglio, poi abbiamo terminato insieme;
il primo anno abbiamo lavorato insieme da gennaio a marzo ma io ho continuato fino a inizio estate;
negli altri anni abbiamo lavorato a volte da gennaio a marzo, a volte anche fino a giugno.
Nelle note scritte, a sostegno dell'attendibilità della suddetta teste, parte ricorrente ha dedotto che “la sig.ra ha avuto l'espresso riconoscimento in via amministrativa della Testimone_2 genuinità dei rapporti lavorativi intrattenuti negli anni d'interesse 2015 - 2020, come emerge dal verbale di accertamento e notificazione n. 2022005037/DDL del 29/09/2022 - pag. 66”.
Al riguardo, si deve rilevare che non sono note le ragioni per le quali gli anni 2015 -2020 le siano stati riconosciuti, non essendo stato espressamente dedotto nel verbale se la stessa sia stata trovata sui terreni e, in tal caso, quando;
in ogni caso, ciò vale per la sua posizione lavorativa, ma non costituisce, da solo, motivo per ritenere attendibili le sue dichiarazioni con riferimento alla posizione della ricorrente, zia della testimone (più precisamente, sorella di sua madre).
Rimarrebbe quindi solo la teste , la quale si è però limitata a riferire: “A.D.R. Testimone_3 io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per l'azienda per un paio di anni, se non sbaglio CP_2 nel 2015 e nel 2018; io ho lavorato sempre in periodo estivo, da giugno ad agosto e anche la ricorrente più o meno ha lavorato negli stessi mesi;
io ho lavorato tutti gli anni dal 2003 al 2023…”, per cui, al più, le sue dichiarazioni coprirebbero solo due anni (2015 e 2018) e comunque in modo molto generico con riferimento ai mesi in cui la ricorrente avrebbe lavorato e al numero di giornate.
La teste ha poi riferito che “anche a me sono state cancellate dal 2015 al 2021 le giornate e Tes_3 ho proposto ricorso;
per il 2022 e il 2023 non ho fatto ricorso, a maggio 2022 sono stata trovata sui campi dagli ispettori”; nelle note, la ricorrente ha dedotto che “la sig.ra è stata reperita Tes_3 sui terreni in occasione del sopralluogo del 24/05/2022, come risulta dal verbale di accertamento e notificazione n. 2022008586/DDL del 5/05/2023 alle pagg. 47 e 53, che le riconosce espressamente la genuinità delle prestazioni lavorative rese nel lasso temporale 1/06/2021 - 31/12/2022”.
3 Tale riconoscimento riguarda però solo gli anni 2022 e 2023 (nonché la prima metà del 2021).
Con riferimento agli anni oggetto di causa, la ricorrente risulta invece cancellata, tanto che ella stessa ha ammesso di avere proposto ricorso (il cui esito, allo stato, non è noto).
Residuando, pertanto, un quadro probatorio nebuloso che non consente in alcun modo di asseverare i fatti costitutivi della domanda, ovvero lo svolgimento dell'attività lavorativa negli anni e per il numero di giornate indicato nell'atto introduttivo, il ricorso deve essere rigettato.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 20/09/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 10/12/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
4
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10231/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MANGIONE ANDREA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 09/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; la ricorrente ha depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
La ricorrente ha chiesto: il riconoscimento delle prestazioni in agricoltura espletate alle dipendenze dell'azienda agricola negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 per un totale Controparte_2 contributi giornalieri di 52 per anno, nonché la condanna dell' resistente alla pedissequa CP_3 iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici degli operai agricoli.
L' ha chiesto di “rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto e diritto”. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola negli anni e CP_2 per il numero di giornate indicati in ricorso;
la tesi del ricorrente si fonda infatti esclusivamente sulle dichiarazioni – peraltro generiche – di presunti colleghi di lavoro, i quali sono stati a loro volta cancellati dagli elenchi per gli anni in questione ed hanno proposto analogo ricorso.
Tale circostanza – pur non comportando di per sé la loro incapacità a testimoniare ex art. 246
c.p.c. – è comunque un elemento di cui si deve tenere conto ai fini dell'attendibilità dei testi.
Nel caso di specie, il giudizio di attendibilità sulle loro dichiarazioni non può essere positivo.
1 L' ha infatti prodotto il verbale di accertamento ispettivo definito in data 29.9.2022, che fa CP_1 prova fino a querela di falso dei fatti direttamente accertati dagli ispettori.
Sulla base di tali accertamenti, gli ispettori sono pervenuti alle seguenti conclusioni:
A. I terreni dichiarati non sono risultati nella reale disponibilità dell'azienda CP_2
Solo una piccola parte di quelli dichiarati in denuncia aziendale sono risultati nella
[...] disponibilità dell'azienda agricola e di questi solo una piccola parte è stata coltivata mentre tutti i restanti terreni sono risultati incolti. Inoltre, tutte le tipologie di colture avvicendate che sono state dichiarate sono state riportate al solo scopo di far lievitare il fabbisogno aziendale delle giornate da lavorare, mentre di fatto non sono mai state praticate.
B. Assoluta mancanza di documentazione fiscale certa atta a comprovare una qualsiasi attività agricola. E' risultato compilato solo un registro dei corrispettivi che proprio per sua natura non è un documento che possa identificare la tipologia delle registrazioni effettuare: mancanza della tipologia di prodotto venduto;
mancanza della quantità di prodotto;
mancanza dei dati dell'acquirente; mancanza di data certa. Da evidenziare che la signora non è risultata avere licenza per la vendita itinerante dei prodotti Controparte_2 agricoli né su aree private o pubbliche rilasciata dal Comune di Monteroni. Non sono state emesse fatture comprovanti la vendita di prodotti agricoli eccetto 2 fatture per l'anno 2015
e una per il 2016 di importi esigui, sotto i mille euro. Non sono state riscontrate fatture acquisti tali da avvallare l'attività agricola imprenditoriale della signora;
CP_2
C. Numero esorbitante di giornate agricole denunciate annualmente (oltre 20.000 giornate) rispetto al fabbisogno rilevato sulla base dei terreni e coltivazioni effettuate;
D. Mancanza di qualsiasi documento atto a tracciare le retribuzioni erogate ai lavoratori così come previsto dall'Art. 1 c. 910-914 della Legge 205/2017 in vigore dal 01/07/2018;
E. L'azienda ha maturato dal 2015 a giugno 2021 un debito contributivo Controparte_2 di € 3.029.194,17 che non ha mai pagato;
F. L'azienda avrebbe avuto in questi anni una perdita netta di €. CP_2 CP_2
8.509.107,55, dato assolutamente inverosimile considerato che la diponibilità economica della signora si aggira intorno a €. 13.300,00 all'anno. Controparte_2
In sintesi, gli ispettori hanno quindi rilevato: una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato, la materiale disponibilità da parte dell'azienda agricola di una minima parte dei terreni dichiarati in sede di denuncia, l'assoluta incongruenza fra gli ingenti esborsi delle retribuzioni ed i magri ricavi dichiarati (vieppiù, stante la mancanza di un conto corrente bancario o di altre provviste da cui attingere per far fronte agli ingenti pagamenti in contante delle retribuzioni), la frammentarietà e scarsa attendibilità della documentazione fiscale, la presenza, in occasione degli accessi ispettivi eseguiti, di un numero di lavoratori irrisorio rispetto a quello denunciato.
2 Tali conclusioni non appaiono smentite da sufficienti prove di segno contrario.
Partendo dalle dichiarazioni di (sorella della ricorrente), si deve rilevare che la teste Tes_1 ha fatto notevole confusione sul nome dell'azienda e sull'identità del datore di lavoro, avendo riferito: “A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per l'azienda Saetta e Petrosa, io ho lavorato dal 2015 al 2020, mia sorella ha lavorato negli stessi anni, abbiamo lavorato d'estate nel
2015, abbiamo fatto la raccolta delle pesche, negli altri anni anche in inverno, non siamo mai andate in autunno ma nelle altre stagioni sì; insieme abbiamo fatto la pulizia degli alberi di arancio e la raccolta delle verdure. A.D.R. le disposizioni ci venivano date da un signore, , non so Persona_1 se fosse lui il titolare dell'azienda, forse era la signora la titolare, con lei ho parlato tante volte, CP_2 ho sentito dire che era il fattore…”; tali dichiarazioni sono poi assolutamente Persona_1 generiche sui mesi in cui la ricorrente avrebbe lavorato e sul numero di giornate.
Identico discorso vale per le dichiarazioni della teste , la quale ha riferito: Testimone_2
A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per l'azienda io dal 2017 al 2020, penso che CP_2 la ricorrente avesse iniziato prima, nel 2015, se non sbaglio, poi abbiamo terminato insieme;
il primo anno abbiamo lavorato insieme da gennaio a marzo ma io ho continuato fino a inizio estate;
negli altri anni abbiamo lavorato a volte da gennaio a marzo, a volte anche fino a giugno.
Nelle note scritte, a sostegno dell'attendibilità della suddetta teste, parte ricorrente ha dedotto che “la sig.ra ha avuto l'espresso riconoscimento in via amministrativa della Testimone_2 genuinità dei rapporti lavorativi intrattenuti negli anni d'interesse 2015 - 2020, come emerge dal verbale di accertamento e notificazione n. 2022005037/DDL del 29/09/2022 - pag. 66”.
Al riguardo, si deve rilevare che non sono note le ragioni per le quali gli anni 2015 -2020 le siano stati riconosciuti, non essendo stato espressamente dedotto nel verbale se la stessa sia stata trovata sui terreni e, in tal caso, quando;
in ogni caso, ciò vale per la sua posizione lavorativa, ma non costituisce, da solo, motivo per ritenere attendibili le sue dichiarazioni con riferimento alla posizione della ricorrente, zia della testimone (più precisamente, sorella di sua madre).
Rimarrebbe quindi solo la teste , la quale si è però limitata a riferire: “A.D.R. Testimone_3 io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per l'azienda per un paio di anni, se non sbaglio CP_2 nel 2015 e nel 2018; io ho lavorato sempre in periodo estivo, da giugno ad agosto e anche la ricorrente più o meno ha lavorato negli stessi mesi;
io ho lavorato tutti gli anni dal 2003 al 2023…”, per cui, al più, le sue dichiarazioni coprirebbero solo due anni (2015 e 2018) e comunque in modo molto generico con riferimento ai mesi in cui la ricorrente avrebbe lavorato e al numero di giornate.
La teste ha poi riferito che “anche a me sono state cancellate dal 2015 al 2021 le giornate e Tes_3 ho proposto ricorso;
per il 2022 e il 2023 non ho fatto ricorso, a maggio 2022 sono stata trovata sui campi dagli ispettori”; nelle note, la ricorrente ha dedotto che “la sig.ra è stata reperita Tes_3 sui terreni in occasione del sopralluogo del 24/05/2022, come risulta dal verbale di accertamento e notificazione n. 2022008586/DDL del 5/05/2023 alle pagg. 47 e 53, che le riconosce espressamente la genuinità delle prestazioni lavorative rese nel lasso temporale 1/06/2021 - 31/12/2022”.
3 Tale riconoscimento riguarda però solo gli anni 2022 e 2023 (nonché la prima metà del 2021).
Con riferimento agli anni oggetto di causa, la ricorrente risulta invece cancellata, tanto che ella stessa ha ammesso di avere proposto ricorso (il cui esito, allo stato, non è noto).
Residuando, pertanto, un quadro probatorio nebuloso che non consente in alcun modo di asseverare i fatti costitutivi della domanda, ovvero lo svolgimento dell'attività lavorativa negli anni e per il numero di giornate indicato nell'atto introduttivo, il ricorso deve essere rigettato.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 20/09/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 10/12/2025
Il Giudice
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