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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/02/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 900/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
Da
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in VIALE ABRUZZI 56 20131 MILANO, con il patrocinio dell'Avv.
LANZA ANTONELLA (C.F. ) , elettivamente domiciliata in CORSO C.F._1
DI PORTA NUOVA 15 20121 MILANO presso lo Studio dell'Avv. LANZA ANTONELLA
-APPELLANTE PRINCIPALE
APPELLATA INCIDENTALE
CONTRO
I TRE GRILLO (C.F. Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in VIALE P.IVA_2
ABRUZZI 56 20131 MILANO, con il patrocinio dell'Avv. GUIDA ALESSANDRO (C.F.
, elettivamente domiciliata in VIA TARAMELLI, 2 24121 C.F._2
BERGAMO presso lo Studio dell'Avv. GUIDA ALESSANDRO
APPELLATO PRINCIPALE
APPELLANTE INCIDENTALE
E
pagina 1 di 7 (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RODA Parte_2 C.F._3
ALBERTO (C.F. ) e dell'Avv. REGIS NORMAN C.F._4
( ) VIA BIGLI 21 20121 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA C.F._5
BIGLI, 21 20121 MILANO presso lo Studio dell'Avv. RODA ALBERTO e dell'Avv. REGIS
NORMAN ( ) VIA BIGLI 21 20121 MILANO;
C.F._5
-APPELLATO-
OGGETTO: Noleggio
CONCLUSIONI:
Per come da foglio depositato in via telematica in data 28.11.2024. Parte_1
Parte Per I come da foglio Parte_2
depositato in via telematica in data 5.12.2024.
Per : come da foglio depositato in via telematica in data 5.12.2024. Parte_2
FATTO E DIRITTO
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 1685/24 Parte_1
del Tribunale di Milano che, in accoglimento parziale della sua opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15424/20 ottenuto nei suoi confronti da
[...]
per l'importo di Euro 386.832,07, Parte_4
l'aveva condannata al pagamento in favore della medesima della Parte_4
minor somma di Euro 210.650,14, quale saldo delle prestazioni di servizi rese nel
2013 alla DI individuale (il cui patrimonio era stato conferito in Parte_1
data 10.12.2014). In particolare il Tribunale, rilevato che il credito azionato in via monitoria non era in contestazione, ha riconosciuto la parziale compensazione di questo con il controcredito di Euro 162.994,81 (perché sorto nei confronti della DI individuale e da qui pervenuto nel patrimonio della Parte_1 Parte_5
a seguito del conferimento integrale della suddetta azienda) e di Euro
[...]
13.187,12 (riconosciuto dalla con l'inscrizione nel proprio Parte_4
bilancio), escludendo invece l'esistenza dei crediti portati dalle fatture n.1263/14
e n.354,15 per l'importo ciascuno di Euro 195.200,00. Ha censurato la sentenza appellata per aver: - ritenuto che il suo credito portato dalla fattura n.1263/20 fosse pagina 2 di 7 prescritto ex art.2948, I co. n. 3 e 4 c.c., trattandosi di corrispettivi per la locazione di beni mobili, in difetto di atti interruttivi e di alcun riconoscimento di debito
(tale non essendo l'annotazione nel libro IVA, fatta il 15.5.15 a favore della Pt_6
DU ), quando prima del maturare di alcuna prescrizione Parte_1
(comunque decennale, trattandosi di corrispettivi per noleggio a caldo) i due debiti si sarebbero estinti ex art.1241 c.c. dal momento della loro coesistenza;
- ritenuto che la sua fattura n.354/15 costituisse una duplicazione di quella n.1263/14
(mentre sarebbe stata relativi a noleggi eseguiti nel 2014) e comunque che anche per detto credito sarebbe comunque intervenuta la prescrizione quinquennale
(dovendo invece valere quanto già argomentato relativamente alla fattura n.1263/14); - omesso di considerare che, quand'anche si fosse trattato di canoni per locazione di beni mobili, il corrispettivo sarebbe stato unitario e meramente rateizzato, così da rendere inapplicabile la prescrizione breve.
I Tre ha proposto appello incidentale relativamente al riconoscimento a Parte_4
favore di dell'importo di Euro 162.994,81, trattandosi di debito Parte_1
maturato nei confronti della IT DU , ma da questa non Parte_1
conferito il 10.12.14 alla (tanto che questa non l'aveva annotata Parte_1
nella propria contabilità), e comunque non compensabile perché contestato. Ha per il resto chiesto la conferma della sentenza impugnata, rilevando: - quanto al credito di cui alla fattura n.1263/14 che questa era stata emessa dopo il conferimento dell'azienda da parte della DI individuale;
- quanto Parte_1
alla fattura n. 354/15 che non era stata data alcuna prova del fatto che si trattasse di prestazioni eseguite nel 2014 e quindi diverse da quelle già oggetto della fattura n.1263/14, tanto da non essere state annotate né nella sua contabilità né in quella della DI individuale;
- che la prescrizione dei controcrediti sarebbe stata quinquennale persino ove si fosse trattato di noleggio a caldo (e quindi con prestazione di servizi accessori), stante la prevalenza nel contratto misto della locazione di beni mobili;
- che anche detti eventuali controcrediti non sarebbero stati compensabili con il proprio, per difetto del requisito di certezza. pagina 3 di 7 Come già in primo grado, si è costituito altresì nella sua qualità Parte_2
Part di socio accomandatario della Parte_4 Parte_2 Parte_2
aderendo integralmente alle difese della .
[...] Parte_4
Dato atto che il credito della di Euro 386.832,07 portato dal Parte_4
decreto ingiuntivo opposto non è in sé contestato, deve rilevarsi come lo siano invece tutti i controcrediti opposti in compensazione legale dalla Parte_1
[...
ciò deve dirsi oltre che per gli importi (non riconosciuti in compensazione dal
Tribunale) di Euro 195.200,00 ed Euro 195.200,00 di cui alle fatture n.1263/14 e n.354/15 (oggetto dell'appello principale della anche per Parte_1
l'importo (riconosciuto in compensazione dal Tribunale) di Euro 162.994,81 ed oggetto dell'appello incidentale de , posto che se quest'ultima non Parte_4
nega di essere debitrice di tale somma nei confronti della DI individuale Pt_1
per prestazioni rese negli anni 2011-2014 (tanto da averlo annotato a debito
[...]
nel proprio bilancio di verifica alla data del 31.12.2014) ha sostenuto tuttavia che detto debito sarebbe rimasto in capo alla DI individuale , non Parte_1
essendo compreso nel conferimento d'azienda a favore della Parte_1
avvenuto il 10.12.2014 (il quale non avrebbe riguardato tutto il patrimonio, ma solo le poste attive e passive espressamente contemplate nella relazione di stima allegata), tanto che l'odierna appellante principale non l'avrebbe inserito nei propri bilanci se non in vista del presente giudizio.
Viene pertanto innanzitutto in rilievo la questione della l'opponibilità in compensazione di crediti contestati, in quanto privi del carattere della “certezza”, insito in quello della “liquidità” espressamente previsto dall'art.1243 c.c.. In proposito l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte si è da tempo assestato in senso negativo, a seguito della sentenza n.23225/16 resa a Sezioni
Unite, che ha confermato quello già prevalente affermando che: “Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice pagina 4 di 7 dichiara l' estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. B) Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. C) Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l' esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale”. A tali principi si è conformata costantemente la giurisprudenza di legittimità (da ultimo cfr. Cass. n. 23924/24; Cass. n. 27113/24), cui anche questa Corte ritiene di dover aderire.
Poiché i crediti vantati da sono stati fatti valere esclusivamente Parte_1
in via di eccezione di compensazione legale (che come appena detto non può essere accolta), l'appello principale deve per ciò solo essere respinto, mentre va accolto quello incidentale: questo, tuttavia, non è stato svolto sul riconoscimento da parte del Tribunale della compensazione con il suo maggior credito della somma di Euro 13.187,12, in ordine alla quale si è dunque formato il giudicato.
Conclusivamente, dato atto dell'avvenuta revoca del decreto ingiuntivo opposto, la deve essere condannata al pagamento in favore della Parte_1 [...]
della somma di Euro 373.644,95, oltre interessi legali come richiesti in Parte_7
via monitoria.
La soccombente sulla quasi integralità delle domande, deve Parte_1
essere condannata al pagamento in favore della delle spese Parte_5
processuali, liquidate come in dispositivo per i due gradi di giudizio, alla luce dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la pagina 5 di 7 fase di trattazione), considerato il valore della causa e la complessità delle questioni trattate.
Nei confronti di , terzo intervenuto, si ritiene che le spese debbano Parte_2
invece essere integralmente compensate, essendosi nelle proprie difese limitato a aderire alle difese formulate dalla , senza nulla argomentare sulle Parte_4
stesse.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Respinge l'appello principale e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna al pagamento in favore de Parte_1 [...]
della somma di Euro Parte_8
373.664,95, oltre interessi legali ex d.lgs. n.231/2002 dall'1.1.2015 al saldo;
2. Condanna al pagamento in favore de Parte_1 [...]
delle spese processuali, liquidate Parte_8
quanto al giudizio avanti il Tribunale in complessivi Euro 17.252,00 (di cui
Euro 3.544,00 per la fase di studio, Euro 2.338,00 per la fase introduttiva,
Euro 5.206,00 per la fase di trattazione ed Euro 6.164,00 per la fase decisionale), e quanto al giudizio avanti la Corte d'Appello in complessivi
Euro 17.179,00 (di cui Euro 4.389,00 per la fase di studio, Euro 2.552,00 per la fase introduttiva, Euro 2.940,00 per la fase di trattazione ed Euro
7.298,00 per la fase decisionale il tutto oltre spese generali nonché IVA ed oneri fiscali secondo legge.
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, I co. quater DPR
n.115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale.
pagina 6 di 7 Così deciso, in Milano il 10.2.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maura Caterina Barberis
Il Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
Da
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in VIALE ABRUZZI 56 20131 MILANO, con il patrocinio dell'Avv.
LANZA ANTONELLA (C.F. ) , elettivamente domiciliata in CORSO C.F._1
DI PORTA NUOVA 15 20121 MILANO presso lo Studio dell'Avv. LANZA ANTONELLA
-APPELLANTE PRINCIPALE
APPELLATA INCIDENTALE
CONTRO
I TRE GRILLO (C.F. Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in VIALE P.IVA_2
ABRUZZI 56 20131 MILANO, con il patrocinio dell'Avv. GUIDA ALESSANDRO (C.F.
, elettivamente domiciliata in VIA TARAMELLI, 2 24121 C.F._2
BERGAMO presso lo Studio dell'Avv. GUIDA ALESSANDRO
APPELLATO PRINCIPALE
APPELLANTE INCIDENTALE
E
pagina 1 di 7 (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RODA Parte_2 C.F._3
ALBERTO (C.F. ) e dell'Avv. REGIS NORMAN C.F._4
( ) VIA BIGLI 21 20121 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA C.F._5
BIGLI, 21 20121 MILANO presso lo Studio dell'Avv. RODA ALBERTO e dell'Avv. REGIS
NORMAN ( ) VIA BIGLI 21 20121 MILANO;
C.F._5
-APPELLATO-
OGGETTO: Noleggio
CONCLUSIONI:
Per come da foglio depositato in via telematica in data 28.11.2024. Parte_1
Parte Per I come da foglio Parte_2
depositato in via telematica in data 5.12.2024.
Per : come da foglio depositato in via telematica in data 5.12.2024. Parte_2
FATTO E DIRITTO
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 1685/24 Parte_1
del Tribunale di Milano che, in accoglimento parziale della sua opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15424/20 ottenuto nei suoi confronti da
[...]
per l'importo di Euro 386.832,07, Parte_4
l'aveva condannata al pagamento in favore della medesima della Parte_4
minor somma di Euro 210.650,14, quale saldo delle prestazioni di servizi rese nel
2013 alla DI individuale (il cui patrimonio era stato conferito in Parte_1
data 10.12.2014). In particolare il Tribunale, rilevato che il credito azionato in via monitoria non era in contestazione, ha riconosciuto la parziale compensazione di questo con il controcredito di Euro 162.994,81 (perché sorto nei confronti della DI individuale e da qui pervenuto nel patrimonio della Parte_1 Parte_5
a seguito del conferimento integrale della suddetta azienda) e di Euro
[...]
13.187,12 (riconosciuto dalla con l'inscrizione nel proprio Parte_4
bilancio), escludendo invece l'esistenza dei crediti portati dalle fatture n.1263/14
e n.354,15 per l'importo ciascuno di Euro 195.200,00. Ha censurato la sentenza appellata per aver: - ritenuto che il suo credito portato dalla fattura n.1263/20 fosse pagina 2 di 7 prescritto ex art.2948, I co. n. 3 e 4 c.c., trattandosi di corrispettivi per la locazione di beni mobili, in difetto di atti interruttivi e di alcun riconoscimento di debito
(tale non essendo l'annotazione nel libro IVA, fatta il 15.5.15 a favore della Pt_6
DU ), quando prima del maturare di alcuna prescrizione Parte_1
(comunque decennale, trattandosi di corrispettivi per noleggio a caldo) i due debiti si sarebbero estinti ex art.1241 c.c. dal momento della loro coesistenza;
- ritenuto che la sua fattura n.354/15 costituisse una duplicazione di quella n.1263/14
(mentre sarebbe stata relativi a noleggi eseguiti nel 2014) e comunque che anche per detto credito sarebbe comunque intervenuta la prescrizione quinquennale
(dovendo invece valere quanto già argomentato relativamente alla fattura n.1263/14); - omesso di considerare che, quand'anche si fosse trattato di canoni per locazione di beni mobili, il corrispettivo sarebbe stato unitario e meramente rateizzato, così da rendere inapplicabile la prescrizione breve.
I Tre ha proposto appello incidentale relativamente al riconoscimento a Parte_4
favore di dell'importo di Euro 162.994,81, trattandosi di debito Parte_1
maturato nei confronti della IT DU , ma da questa non Parte_1
conferito il 10.12.14 alla (tanto che questa non l'aveva annotata Parte_1
nella propria contabilità), e comunque non compensabile perché contestato. Ha per il resto chiesto la conferma della sentenza impugnata, rilevando: - quanto al credito di cui alla fattura n.1263/14 che questa era stata emessa dopo il conferimento dell'azienda da parte della DI individuale;
- quanto Parte_1
alla fattura n. 354/15 che non era stata data alcuna prova del fatto che si trattasse di prestazioni eseguite nel 2014 e quindi diverse da quelle già oggetto della fattura n.1263/14, tanto da non essere state annotate né nella sua contabilità né in quella della DI individuale;
- che la prescrizione dei controcrediti sarebbe stata quinquennale persino ove si fosse trattato di noleggio a caldo (e quindi con prestazione di servizi accessori), stante la prevalenza nel contratto misto della locazione di beni mobili;
- che anche detti eventuali controcrediti non sarebbero stati compensabili con il proprio, per difetto del requisito di certezza. pagina 3 di 7 Come già in primo grado, si è costituito altresì nella sua qualità Parte_2
Part di socio accomandatario della Parte_4 Parte_2 Parte_2
aderendo integralmente alle difese della .
[...] Parte_4
Dato atto che il credito della di Euro 386.832,07 portato dal Parte_4
decreto ingiuntivo opposto non è in sé contestato, deve rilevarsi come lo siano invece tutti i controcrediti opposti in compensazione legale dalla Parte_1
[...
ciò deve dirsi oltre che per gli importi (non riconosciuti in compensazione dal
Tribunale) di Euro 195.200,00 ed Euro 195.200,00 di cui alle fatture n.1263/14 e n.354/15 (oggetto dell'appello principale della anche per Parte_1
l'importo (riconosciuto in compensazione dal Tribunale) di Euro 162.994,81 ed oggetto dell'appello incidentale de , posto che se quest'ultima non Parte_4
nega di essere debitrice di tale somma nei confronti della DI individuale Pt_1
per prestazioni rese negli anni 2011-2014 (tanto da averlo annotato a debito
[...]
nel proprio bilancio di verifica alla data del 31.12.2014) ha sostenuto tuttavia che detto debito sarebbe rimasto in capo alla DI individuale , non Parte_1
essendo compreso nel conferimento d'azienda a favore della Parte_1
avvenuto il 10.12.2014 (il quale non avrebbe riguardato tutto il patrimonio, ma solo le poste attive e passive espressamente contemplate nella relazione di stima allegata), tanto che l'odierna appellante principale non l'avrebbe inserito nei propri bilanci se non in vista del presente giudizio.
Viene pertanto innanzitutto in rilievo la questione della l'opponibilità in compensazione di crediti contestati, in quanto privi del carattere della “certezza”, insito in quello della “liquidità” espressamente previsto dall'art.1243 c.c.. In proposito l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte si è da tempo assestato in senso negativo, a seguito della sentenza n.23225/16 resa a Sezioni
Unite, che ha confermato quello già prevalente affermando che: “Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice pagina 4 di 7 dichiara l' estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. B) Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. C) Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l' esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale”. A tali principi si è conformata costantemente la giurisprudenza di legittimità (da ultimo cfr. Cass. n. 23924/24; Cass. n. 27113/24), cui anche questa Corte ritiene di dover aderire.
Poiché i crediti vantati da sono stati fatti valere esclusivamente Parte_1
in via di eccezione di compensazione legale (che come appena detto non può essere accolta), l'appello principale deve per ciò solo essere respinto, mentre va accolto quello incidentale: questo, tuttavia, non è stato svolto sul riconoscimento da parte del Tribunale della compensazione con il suo maggior credito della somma di Euro 13.187,12, in ordine alla quale si è dunque formato il giudicato.
Conclusivamente, dato atto dell'avvenuta revoca del decreto ingiuntivo opposto, la deve essere condannata al pagamento in favore della Parte_1 [...]
della somma di Euro 373.644,95, oltre interessi legali come richiesti in Parte_7
via monitoria.
La soccombente sulla quasi integralità delle domande, deve Parte_1
essere condannata al pagamento in favore della delle spese Parte_5
processuali, liquidate come in dispositivo per i due gradi di giudizio, alla luce dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la pagina 5 di 7 fase di trattazione), considerato il valore della causa e la complessità delle questioni trattate.
Nei confronti di , terzo intervenuto, si ritiene che le spese debbano Parte_2
invece essere integralmente compensate, essendosi nelle proprie difese limitato a aderire alle difese formulate dalla , senza nulla argomentare sulle Parte_4
stesse.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Respinge l'appello principale e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna al pagamento in favore de Parte_1 [...]
della somma di Euro Parte_8
373.664,95, oltre interessi legali ex d.lgs. n.231/2002 dall'1.1.2015 al saldo;
2. Condanna al pagamento in favore de Parte_1 [...]
delle spese processuali, liquidate Parte_8
quanto al giudizio avanti il Tribunale in complessivi Euro 17.252,00 (di cui
Euro 3.544,00 per la fase di studio, Euro 2.338,00 per la fase introduttiva,
Euro 5.206,00 per la fase di trattazione ed Euro 6.164,00 per la fase decisionale), e quanto al giudizio avanti la Corte d'Appello in complessivi
Euro 17.179,00 (di cui Euro 4.389,00 per la fase di studio, Euro 2.552,00 per la fase introduttiva, Euro 2.940,00 per la fase di trattazione ed Euro
7.298,00 per la fase decisionale il tutto oltre spese generali nonché IVA ed oneri fiscali secondo legge.
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, I co. quater DPR
n.115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale.
pagina 6 di 7 Così deciso, in Milano il 10.2.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maura Caterina Barberis
Il Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
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