Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00539/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00122/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 122 del 2025, proposto da RI HI, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Cappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio Cagliari Oristano e Sud Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Via Nuoro, 50;
nei confronti
NA TA MU, RO MU e RI CH MU, non costituiti in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria
della illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata, in ordine all’istanza-diffida ricevuta il 13/02/2024, con la quale si è richiesto al Soprintendente di accertare se sul confine del ricorrente vi fosse stata la realizzazione di opere edili senza la preventiva autorizzazione e comunque di porre in essere tutti gli atti, anche di annullamento di autorizzazioni illegittime, che competono al Soprintendente territoriale;
nonché
accertare e dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione intimata a provvedere, anche tramite provvedimenti sanzionatori e/o di impugnazione di atti amministrativi illegittimi rilasciati dagli enti ad essa sottoposti (Regione e Comune), in ordine alla menzionata istanza-diffida;
nonché
condannare l’Amministrazione intimata a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina sin d’ora di un Commissario ad acta che ponga fine al comportamento inerte e/o omissivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza suindicata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il sig. RI HI ha adito l’intestato Tribunale al fine di conseguire l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione intimata rispetto all’istanza-diffida inoltrata dall’esponente, e ricevuta dalla stessa il 13/02/2024, con la quale l’Ente evocato in giudizio è stato compulsato all’esercizio dei pertinenti poteri di accertamento e sanzionatori in relazione alla segnalata realizzazione di opere edili asseritamente abusive realizzate in area confinante.
2. Espone parte ricorrente di essere proprietario di fabbricati e terreni agricoli all’interno dell’OASI Mercuri del Comune di Calasetta, Loc. Mercureddu, e di avere segnalato all’ amministrazione intimata, per il tramite di apposita istanza - diffida del 13 febbraio 2024, l’esistenza di opere abusive insistenti al confine con i propri beni, sollecitando ogni opportuna iniziativa volta all’accertamento degli abusi e all’adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto, anche per il tramite dell’esercizio di poteri ripristinatori e sanzionatori.
3. Precisa parte ricorrente che l’immobile asseritamente abusivo è stato beneficiato di una prima concessione edilizia (la n. 37 del 21/04/1978) inerente alla realizzazione di un piccolo immobile ad uso agricolo a piano terra di circa 60 mq., mentre, allo stato attuale, sarebbe in corso di realizzazione un imponente edificio a più piani in relazione al quale il Comune di Calasetta avrebbe illegittimamente provveduto al rilascio di provvedimenti di condono e concessioni in sanatoria sulla base delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dal pertinente organo intercomunale. Pertanto, in ragione del fatto che il Comune di Calasetta in relazione a tali supposti abusi avrebbe omesso i doverosi controlli, parte ricorrente sollecita i poteri repressivi della Soprintendenza in relazione ad interventi edilizi in area vincolata dei quali si assume l’abusività con conseguente pregiudizio di carattere estetico paesaggistico.
4. Assume il HI che il termine per la conclusione del procedimento amministrativo originato in data 13/02/2024 è spirato senza che la Soprintendenza si sia attivata per operare il doveroso riscontro in merito alla verifica della liceità della segnalata attività edilizia.
5. In punto di legittimazione e interesse a ricorrere il ricorrente evidenzia di essere proprietario di immobili confinanti con quello abusivo sottoposto a segnalazione e di subire un pregiudizio dall’esistenza dei predetti manufatti in quanto questi impattano significativamente sulla bellezza paesaggistica e sulla panoramicità dei luoghi provocando, altresì, un nocumento anche in termini di danno patrimoniale correlato al depauperamento del valore economico dei fabbricati e terreni di proprietà del ricorrente insistenti nelle immediate vicinanze degli immobili in questione.
6. Sottolinea l’esponente che la Soprintendenza convenuta è l’autorità preposta alla tutela di un vincolo e pertanto è tenuta a dare seguito all’istanza-diffida del ricorrente, atteso che la tutela del paesaggio e dei vincoli sono in posizione sovraordinata rispetto al mero interesse alla trasformazione in chiave edilizia del territorio, e l’Organo tutorio è pertanto tenuto ad attivarsi per la tutela dell’interesse pubblico alla conservazione e salvaguardia del valore paesaggistico.
7. Avverso il contegno inerte della Soprintendenza è, pertanto, insorta parte ricorrente deducendo la violazione degli artt. 2 e 2 bis della Legge 241/90 in quanto, a fronte di una segnalazione circostanziata e documentata da parte del proprietario confinante rispetto all’esistenza di opere realizzate dal vicino in totale difformità dal titolo concessorio o senza la preventiva autorizzazione paesaggistica, l’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo si sarebbe astenuta dall’esercitare i propri poteri di vigilanza e controllo.
8. L’esponente ha altresì segnalato l’illegittimità della condotta dell’amministrazione intimata in quanto concretante eccesso di potere per ingiustizia manifesta, e la violazione del giusto procedimento.
9. Assume parte ricorrente che la Soprintendenza sarebbe rimasta inerte e non avrebbe eseguito alcun accertamento in relazione alle imponenti opere edilizie realizzate in zona sottoposta a tutela paesaggistica e ad altri molteplici vincoli, violando così il termine e i principi generali in tema di obbligo di conclusione del procedimento amministrativo.
Peraltro, soggiunge sempre l’esponente, l’attività di vigilanza e controllo compulsata non costituisce attività discrezionale, atteso che l’adozione della misura ripristinatoria integra un atto dovuto espressione di un potere vincolato che non risente del tempo trascorso dall’accertamento dell’abuso.
10. Si è costituita in giudizio per resistere la Soprintendenza che ha instato per la reiezione del gravame.
11. In vista dell’udienza camerale, parte ricorrente ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del gravame.
12. La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all’udienza del 28 maggio 2025.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. In via preliminare, il Collegio evidenzia che sulla medesima questione oggetto dell’odierno scrutinio questo Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi con la sentenza del 6 marzo 2025, n° 211 proposta dal medesimo ricorrente nei confronti del medesimo intervento edilizio.
Peraltro, in tale occasione, il Collegio dava atto del fatto che il ricorso, incardinato anche nei confronti della Soprintendenza, non veniva ritualmente notificato alla predetta amministrazione presso la sede della competente Avvocatura.
1.2. Il Collegio, alla luce del contenuto sostanzialmente analogo del giudizio ora ritualmente instaurato nei confronti della Soprintendenza, volto a veder dichiarata l’illegittimità del contegno asseritamente omissivo dell’Organo tutorio rispetto all’istanza diffida finalizzata all’ottenimento del ripristino dei luoghi, ritiene di poter fare ampio rinvio, ai sensi dell’art. 74 cpa, alle considerazioni già formulate nella richiamata sentenza del 6 marzo 2025.
1.3. Parte ricorrente ha esperito l’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. al fine di ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Soprintendenza in merito ai segnalati abusi edilizi insistenti all’interno dell’Oasi Mercuri del Comune di Calasetta, in area confinante con quella di proprietà dell’esponente sollecitando, in via di estrema sintesi, gli interventi di vigilanza e ripristinatori previsti dal DPR 380/2001.
1.4. In proposito, e in linea generale, osserva il Collegio che dalla complessiva disamina della documentazione versata in giudizio si inferisce come le opere edilizie delle quali viene lamentata la presunta abusività da parte del ricorrente, siano state ripetutamente attenzionate (anche in ragione di pregressi esposti della medesima parte) dall’amministrazione comunale, dagli organi preposti alla tutela ambientale e paesaggistica e anche dalle competenti forze dell’ordine.
Emerge anche come gli organi competenti abbiano, nel tempo, rilasciato una pluralità di provvedimenti autorizzativi, anche a sanatoria, tali da non rendere evidente l’esistenza, ad oggi, di residui abusi, e imponendo una approfondita e complessa verifica che necessariamente impone articolate interlocuzioni tra le amministrazioni a vario titolo coinvolte.
La stessa Soprintendenza ha avuto modo di esprimersi più volte con riguardo ai richiamati interventi edilizi in senso favorevole (cfr. parere del 24 aprile 1978 richiamato dallo stesso ricorrente e parere del 3.2.1999, prot. 1514, richiamato nella concessione edilizia in sanatoria n° 5 del 31 maggio 1999).
Per converso, parte ricorrente, da un lato, non ha evidenziato in maniera chiara quali siano, a valle della documentazione dallo stesso acquisita, i profili di sviluppo edilizio che, a tutt’oggi, possano considerarsi abusivi e, dall’altro lato, finisce con il sollecitare un intervento sostitutivo che dovrebbe condurre alla demolizione di opere asseritamente abusive in relazione alle quali, tuttavia, non si disconosce l’esistenza di provvedimenti abilitativi, benché ritenuti illegittimi.
D’altro canto, è proprio lo stesso ricorrente a dare atto dell’esistenza di una pluralità di provvedimenti autorizzatori oramai consolidatisi nei loro effetti, e il tenore delle contestazioni formulate in questa sede non può pertanto che condurre a ritenere che l’azione ora proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 cpa solleciti, nella sostanza, un intervento in sede di autotutela che, tuttavia, non si correla a un corrispondente obbligo a provvedere da parte dell’amministrazione.
Ciò in quanto l’azione volta ad ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla p.a. non può rappresentare lo strumento rimediale nei confronti delle determinazioni amministrative nei cui confronti si sarebbe dovuto proporre la domanda impugnatoria nel termine decadenziale.
Si è osservato sul punto che “ una volta consolidatosi il titolo edilizio, non è più possibile rimetterne in discussione la legittimità che lo assiste; tanto meno è possibile farlo mediante iniziative volte a sollecitare l'esercizio dei poteri di autotutela.
(....). La giurisprudenza amministrativa (sopra richiamata) ha sempre ritenuto l'avvio del procedimento di autotutela di natura discrezionale nell'an e ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti avverso il silenzio serbato dall'amministrazione sulle relative istanze, disconoscendo in tali casi l'esistenza di una posizione giuridica soggettiva qualificata e differenziata in capo al privato.
(....). A ben considerare, l'inammissibilità colpisce ancor prima l'istanza del privato, sulla quale l'amministrazione (stante la riferita discrezionalità, insindacabile nell'an) non aveva alcun obbligo di legge di avviare il procedimento amministrativo di autotutela decisoria, e, a fortiori, di trovarsi in una condizione di inadempimento in caso di omesso esercizio dei relativi poteri.
(...) Le ragioni che ostano all'obbligo di provvedere (rectius, di avvio del procedimento di autotutela) risiedono, invero, in indeclinabili esigenze ordinamentali sottese alla necessità di assicurare la certezza dei rapporti amministrativi e la stabilità dell'interesse pubblico perseguiti attraverso il provvedimento amministrativo rimasto inoppugnato ” (Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 08/09/2022, n. 7838).
Con riguardo alle autorizzazioni paesaggistiche, peraltro, il Collegio non può non rammentare che, il giudizio affidato all'Amministrazione preposta è connotato da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, dell'arte e dell'architettura, caratterizzati da ampi margini di opinabilità.
L'apprezzamento così compiuto è quindi sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile " (Cons. Stato, Sez. VI, 27 maggio 2021, n. 4096; Sez. IV, 19 aprile 2021, n. 3145; Sez. VI, 16 giugno 2020, n. 3885; Sez. VI, 17 marzo 2020, n. 1903; Sez. VI, 24 agosto 2018, n. 5049; T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 21.03.2022, n. 269 e, più di recente, TAR Lazio III^ 31.1.2023 n° 1749).
1.5. D’altronde, va anche osservato che, dall’analisi congiunta della “ causa petendi ” del ricorso in uno con l’istanza, in relazione alla quale si lamenta il mancato riscontro, emerge come, nella sostanza, sia stata introdotta una domanda di condanna a un facere inammissibile perché proposta al di fuori dei limiti tracciati dagli artt. 30 e 31, comma 3, c.p.a. (v. “ex plurimis”, Cons. Stato, sez. IV, nn. 7373 del 2021, 594 del 2021, 2205 del 2018, 444 del 2017, 293 del 2017).
Nell’istanza del diffida parte ricorrente, infatti, ha reiteratamente richiesto “ l’adozione del provvedimento sanzionatorio ex art. 27 e/o 30 e/o 31 DPR 380/2001 ovvero la demolizione delle opere abusive” .
1.5.1. Sennonché, le norme di cui agli artt. 30, 31 e 117 c.p.,a, introducono una azione sulla inerzia della P.A., e solo in casi eccezionali (v. giurisprudenza sopra richiamata) esse consentono di chiedere e ottenere una decisione di condanna, ovvero: i) quando non si rendono necessari accertamenti istruttori; ii) quando l'attività risulti interamente vincolata.
Affinché si possa accertare la fondatezza della pretesa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 30, comma 1, 31, comma 3, e 34, comma 1, lett. c) e comma 2, c.p.a., occorre non solo che l'esercizio della funzione pubblica sia interamente vincolato ma che non siano necessari adempimenti istruttori, evenienza questa che non si verifica in relazione all'esercizio dei poteri di cui alla presente fattispecie, che impone invece rigorosi e complessi accertamenti in fatto che implicano, in aggiunta ai riscontri istruttori, valutazioni discrezionali di natura sia discrezionale che tecnico-amministrativa (cfr C.d.S, Sez. IV, Sent., 08/09/2022, n. 7838.)
Ciò vale ancor di più allorquando l’esercizio di tali poteri riguardi gli organi preposti alla tutela del vincolo che doverosamente sono chiamati a rapportarsi con le ulteriori amministrazioni che negli anni hanno istruito le relative pratiche edilizie acquisendo i pertinenti pareri sulla cui base sono stati poi rilasciati i titoli abilitativi.
2. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso si rivela infondato.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, da liquidarsi nella misura di 2.000,00 (duemila/00 euro) oltre agli accessori di legge, ove dovuti, a favore dell’Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario
Roberto Montixi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Montixi | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO