Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2626 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 13419/19 riservata in decisione all'udienza del 12.12.2024 vertente
TRA (C.F. ) rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Filomena Russo, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla via Fosso del Lupo n. 88;
APPELLANTE
e
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
e
P.I. ), in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa in virtù di mandato in CP_2 P.IVA_1 atti dall'Avv. Gianfranco Fazia, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla Via Francesco Caracciolo 9 bis;
APPELLATO
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
FATTO
Con citazione innanzi al Giudice di Pace di Napoli notificata in data 19.06.2020, Parte_1 citò in giudizio e chiedendo il risarcimento di tutti i danni patiti in Controparte_1 CP_2 seguito a sinistro stradale verificatosi in Pozzuoli in data 14.05.2015, per esclusiva responsabilità del veicolo di proprietà di , assicurato per la rca con la Controparte_1 Controparte_2
A suo dire, la dinamica del sinistro fu la seguente: mentre percorreva, a bordo del suo veicolo IA
UN, tg. BZ263KH, la via Pisciarelli con direzione Agnano, veniva urtato dal veicolo GG OR tg. AE951VF, di proprietà del convenuto sig. , che, nell'uscire da un viale privato in CP_1 retromarcia, andava a collidere la fiancata sinistra del veicolo attoreo con la propria parte posteriore.
Per effetto di tale collisione, la IA UN veniva proiettata in avanti, finendo con la parte anteriore destra contro un muro. In seguito all'incidente l'auto del sig. restava danneggiata. Parte_1
Non si costituiva il sig. . CP_1 chiese il rigetto della domanda. CP_2
Con la sentenza n. 692/2020 pubblicata in data 7.01.2020, il Giudice di Pace di Napoli rigettava la domanda. Per quel che rileva, il GdP osservava che l'attore non aveva assolto l'onere probatorio di cui al 2967 c.c., in quanto i fatti oggetto della domanda erano rimasti carenti di prova. In particolare, il primo giudice affermava che, nonostante l'unico teste escusso avesse confermato la dinamica descritta in citazione, questa stessa non poteva dirsi provata, perché la espletata CTU aveva escluso la compatibilità tra il dedotto sinistro e i danni lamentati.
Avverso tale decisione ha proposto appello . Parte_1
Non si è costituito . Controparte_1
Si è costituita che ne ha chiesto il rigetto. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la contumacia di ritualmente citato e non costituitosi. Controparte_1
Con unico motivo di appello, si censura la sentenza di primo grado perché il GdP avrebbe errato nel
Il motivo è infondato. Il CTU ing. ha riferito testualmente: <all'esame della documentazione fotografica della Per_1
IA punto- n. otto foto-, allegata al fascicolo di causa del sig. , si rilevano danni Parte_1 alla fiancata laterale sinistra (danno diretto) ed alla parte anterolaterale destra (danno indiretto), precisamente:
-fiancata laterale sinistra (danno diretto)- danni da urto alla porte anteriore ed al parafango posteriore nell'intervallo di altezza compreso tra i 40 e gli 80 cm. circa rispetto piano strada.
-parte antero-laterale destra (danno indiretto)- danni da urto al curvante del paraurti anteriore nella parte superiore dello stesso – altezza cm. 55-60 dal piano stradale- con riflesso al parafango anteriore destro. Il veicolo GG OR con cassone retraibile (danneggiante) ha un'altezza del piano di carico- parte posteriore più sporgente del veicolo- di circa 78 cm. rispetto piano stradale ed una sponda superiore di altezza cm. 35 circa.
Il muretto posto sul margine destro della carreggiata stradale, su cui la IA UN sarebbe andata ad urtare, è una parete verticale, in cemento armato, perfettamente liscia di altezza cm. 82 circa rispetto al piano stradale>>.
Per tali motivi ha concluso che sono coerenti per altezza con l'urto con il cassone ribaltabile del veicolo GG OR. Nel caso di urti con il cassone del GG OR sarebbero stati ubicati ad un'altezza maggiore. i danni presenti al curvante del paraurti anteriore nella parte superiore dello stesso (urto indiretto) non sono coerenti per conformazione con l'urto contro il muretto posto sul margine destro della carreggiata stradale. Nel caso di urto contro il muretto i danni avrebbero interessato tutta l'altezza del paraurti>>.
In definitiva, il CTU ha affermato che i danni riscontrati dalle foto in atti dell'attore non sono coerenti con la dinamica del sinistro come rappresentato nell'atto di citazione e con lo stato dei luoghi all'epoca del sinistro. Tale conclusione, oltre che ben argomentata tecnicamente e coerente con la documentazione esaminata, non è stata neppure esaustivamente confutata nel merito. Infatti, l'appellante non ha indicato misurazioni diverse da quelle prese dal CTU. Non ha sostenuto (nè tanto meno dimostrato) che i danni al veicolo si trovino ad altezza diversa da quella indicata dal CTU. Non ha spiegato (e neppure provato) in che modo la pendenza e il grado di inclinazione della strada percorsa dalla IA
UN e di quella percorsa dal GG OR avrebbero dovuto portare ad un giudizio di compatibilità tra i danni e la dinamica del sinistro. Per queste ragioni, le critiche mosse dall'appellante al CTU appaiono apodittiche e generiche, nella misura in cui ripropongono quelle del proprio CTP il quale, come ha ben evidenziato il CTU nel rispondere ai rilievi mossigli, non ha dato una luogo dell'evento e dei veicoli coinvolti che giustificherebbe la ricostruzione del sinistro riportata in citazione>>.
In questa prospettiva, anche la richiesta di chiarimenti al CTU ha una valenza inammissibilmente esplorativa, perché la circostanza che il GG OR portasse un elevato carico non risulta dagli elementi istruttori acquisiti. Neppure il teste l'ha riferita. Analogamente deve ritenersi irrilevante la circostanza che la comparazione sia stata fatta in base alle foto e alle schede tecniche dei veicoli. È pacifico, infatti, che i veicoli coinvolti non erano più nel possesso delle parti. Ed anche su tale punto, va evidenziata la gratuità della critica mossa dall'appellante, laddove lamenta che il CTU avrebbe utilizzato delle <
***** Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55. Poiché l'appello è stato proposto dopo il 31 gennaio 2013, a carico dell'appellante sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - X sezione civile, così provvede:
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. Parte_1
692/2020 pubblicata in data 7.01.2020;
-condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di liquidate Parte_1 CP_2 in € 2552,00, per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge;
-Ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di
[...] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello Parte_1 principale.
Così deciso in Napoli il 14.3.2025. Il Giudice
Francesco Pastore