Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Belluno, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 18
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Accolto
    Sospensione termini per ultimazione lavori immobile in corso di costruzione

    La Corte ha ritenuto applicabile la sospensione dei termini emergenziali anche al termine triennale per l'ultimazione degli immobili in costruzione, in analogia con la sospensione dei termini per l'attività accertativa dell'amministrazione finanziaria e per le altre agevolazioni prima casa. Pertanto, il termine effettivo di scadenza, considerando la sospensione, risultava essere successivo alla data di emissione dell'avviso impugnato.

  • Rigettato
    Insussistenza applicabilità normativa Covid ai termini per ultimazione lavori

    La Corte ha rigettato questa argomentazione basandosi sull'interpretazione estensiva dell'art. 24 del DL n. 23/2020, confermata dalla giurisprudenza della Cassazione, che include anche il termine triennale per l'ultimazione degli immobili in costruzione, in quanto correlato al termine di decadenza per la verifica dei presupposti delle agevolazioni, anch'esso sospeso. La Corte ha ritenuto che un'interpretazione restrittiva violerebbe il principio di eguaglianza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Belluno, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 18
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Belluno
    Numero : 18
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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