Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 07/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA N. 1/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
composta dai seguenti magistrati:
LO NOVELLI Presidente - relatore SS CASSANETI giudice Marzia DE FALCO giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In esito al ricorso in opposizione ex art. 142 c.g.c. proposto nel giudizio per la resa del conto, iscritto al n° 74466 del ruolo d’udienza, dal Procuratore regionale presso questa Sezione giurisdizionale.
Visti gli atti di causa, uditi alla pubblica udienza del giorno 13 novembre 2025, con l’assistenza del Segretario Andrea De Cicco, il relatore LO NO, l’avv. Enrico Vellucci in rappresentanza delle società costituite, i rappresentanti del Pubblico Ministero in persona dei VPG Raffaella Miranda e Ferruccio Capalbo.
Ritenuto in
FATTO
1.- La Procura regionale ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 142 C.G.C. al decreto 30/2025, emesso fuori udienza, dal giudice designato in composizione monocratica, con il quale è stata rigettata l’istanza di resa del conto giudiziale proposta, ai sensi dall’art. 141 C.G.C., nei confronti dei concessionari sotto identificati, a seguito della mancata presentazione al Comune di Capri e del conseguente omesso deposito, presso la Sezione giurisdizionale, del conto relativo alle annualità dal 2017 a tutto il 31.12.2023 del contributo di sbarco di cui al comma 3-bis dell’art. 4 del D.Lgs. n° 23/2011, dovuto in favore del Comune di Capri, da parte dei seguenti 20 vettori:
1. CAMPANIA REGIONALE MARITTIMA S.P.A. CAREMAR, Via Conte di Castelmola n. 14 - 80133 Napoli (NA), codice fiscale/partita IVA 00834320632, in personale del legale rappresentante;
2. NAVIGAZIONE LIBERA DEL GO S.R.L. (NLG S.R.L.), Via Melisurgo 4 – 80133 Napoli, codice fiscale/partita IVA 05303251218, in personale del legale rappresentante;
3. GE S.R.L., Via Melisurgo 4 – 80133 Napoli, codice fiscale/partita IVA 06420241215, in personale del legale rappresentante;
4. SOC. COOP. MARINA DELLA LOBRA, Viale Nizza 40 – 80067 Sorrento (NA), codice fiscale/partita IVA 01292701214, in personale del legale rappresentante;
5. ALILAURO S.P.A., LO BE snc, “Palazzina Volaviamare” – 80133 Napoli, codice fiscale/partita IVA 04453331219, in persona del legale rappresentante;
6. CAPITAN MORGAN S.R.L., LO BE snc, Palazzina “Volaviamare” – 80133 Napoli, codice fiscale/partita IVA 05372900638, in persona del legale rappresentante;
7. ALICOST S.P.A., Via Sopramuro 2 – 84011 Amalfi (SA), codice fiscale/partita IVA 03165520655, in personale del legale rappresentante;
8. ALILAURO GR S.P.A., Via Luigi De Maio 45 – 80060 Sorrento (NA), codice fiscale/partita IVA 02763161219, in persona del legale rappresentante;
9. AC S.R.L., Via Loggia dei Pisani 25 – 80133 Napoli, codice fiscale/partita IVA 07071921212, in persona del legale rappresentante;
10. SEA LIFE SALERNO SERVICE DI DI EL, Via Bracale 3 – 84081 Baronissi (SA), partita IVA 05746670651, in personale del legale rappresentante (titolare dell’impresa individuale);
11. SEA SERVICES BUGLIONE S.R.L., Via dei Mille 1 – 80121 Napoli, codice fiscale/partita IVA 08865821212, in persona del legale rappresentante;
12. LLOYD'S BAIA HOTEL S.R.L., Via Benedetto Croce snc – 84121 Salerno, codice fiscale/partita IVA 04899020657, in persona del legale rappresentante;
13. J.M. LU TE S.R.L. in liquidazione, Via Francesco Caracciolo 15 – 80122 Napoli, codice fiscale/partita IVA 08574871219, in persona del liquidatore/legale rappresentante;
14. CAPRI LA S.R.L., Via Cristoforo Colombo 34 – 80073 Capri (NA), codice fiscale/partita IVA 05060461216, in persona del legale rappresentante;
15. CAPRI BOAT SERVICE S.R.L., Via Tommaso Di Tommaso 25 – 80071 Anacapri (NA), codice fiscale/partita IVA 08620421217, in persona del legale rappresentante;
16. CAPRI SEA SERVICE S.R.L., Via Listrieri 25/A – 80073 Capri (NA), codice fiscale/partita IVA 04760001216, in persona del legale rappresentante;
17. HI BR S.R.L., Via Marino Turchi 34 – 80132 Napoli, codice fiscale/partita IVA 06043310637, in persona del legale rappresentante;
18. AC OL TE S.R.L.S., Via M. Cervantes De Savaedra 55/27 – Scala F – 80133 Napoli, codice fiscale/partita IVA 09717591219, in personale del legale rappresentante;
19. YOUR BOAT TE DI PE NA, Via Legittimo 2 Sc. B – 80063 Piano di Sorrento (NA), partita IVA 10152361217, in persona del legale rappresentante;
20. GS AC & SERVICE RL, Traversa Giovanni Grillo 7 – 84122 Salerno PEG DATA RL – codice fiscale partita/IVA 05957170656, in persona del legale rappresentante;
1.1.- Espone il P.M. opponente che il giudice monocratico, divergendo dall’orientamento giurisprudenziale ad oggi consolidatosi a tal proposito, anche presso questa Sezione giurisdizionale (sono richiamati: il decreto n. 53/2024, il decreto n. 71/2024, il decreto n. 33/2025, la sentenza n. 9/2025), ha ritenuto non ravvisabile in capo ai predetti soggetti l’obbligo di presentazione del conto giudiziale, sulla scorta dell’osservazione che il quadro normativo di riferimento, pur prevedendo l’obbligo, in capo ai vettori, di riversamento al Comune delle somme a tale titolo riscosse, reca, più nello specifico, anche la previsione, con la norma di cui all’art. 4 comma 3 bis del d.lgs. 23/11, di una rilevante sanzione a carico degli stessi vettori “a fronte della (…) omessa o infedele presentazione della dichiarazione [periodica] da parte del responsabile (…) d’imposta”. Ne ha pertanto desunto la “inutilità” dell’obbligo di presentazione del conto giudiziale, ritenendo rappresenti quest’ultimo una mera ricapitolazione di quella dichiarazione periodica già imposta dal predetto d.lgs n. 23 del 2011, in violazione del principio di economicità ed efficacia dell’attività amministrativa.
Più in particolare, si trova precisato che “l’ulteriore presentazione del conto giudiziale, al termine di ciascuna annualità, si tradurrebbe in una mera ricapitolazione di quella dichiarazione che ciascun vettore è comunque obbligato a presentare al Comune, senza che quest’ultimo, per parificare il conto in questione, concettualmente disponga di dati ulteriori rispetto a quelli dichiaratigli dal vettore stesso o di quelli che, ove in ipotesi desunti aliunde, potrebbe comunque porre a base di un accertamento tributario nei confronti di quel medesimo vettore ( …) anche le sanzioni previste dal quinto periodo del comma 3-bis per il caso di “… omesso, ritardato o parziale versamento del contributo …” stesso logicamente assorbono e concretamente rendono vana la presentazione di un conto della riscossione del contributo, con le modalità generaliter previste per gli agenti contabili (…) riguardo ai tributi, palesemente la presentazione del conto giudiziale non comporta alcuna maggior tutela delle ragioni erariali e, anzi, subordinerebbe queste ultime alle tempistiche del successivo vaglio del conto stesso da parte di questa Corte, addirittura potendo venir invocata a proprio beneficio dal responsabile d’imposta la pregressa parificazione del conto, nel caso di un accertamento in rettifica ad opera dell’ente impositore”.
1.2. La Procura regionale deduce la violazione artt. 18 lett. a) e degli artt. da 137 a 140 d. lgs 174/16.
Preliminarmente osserva che detto decreto pare del tutto isolato, discostandosi da altri di segno opposto della medesima Sezione, già sopra richiamati.
Evidenzia, inoltre, che mentre per un primo ‘lotto’ di vettori questa Sezione, con altro decreto, ha accolto il ricorso proposto dalla Procura per la omessa resa del conto nei confronti del Comune di Capri (cfr. decreto 71/24), in questo caso, oggetto di presente giudizio, pur sempre con riferimento alla medesima isola di Capri, si è negato il medesimo obbligo nei confronti di altra parte di vettori.
Più in particolare, il P.M. richiama quanto affermato con la sentenza n. 9 del 2025 di questa Sezione la quale, uniformandosi all’attuale orientamento maggioritario della giurisprudenza contabile, ha confermato la riconducibilità dei vettori in parola alla figura dell’agente contabile, con i conseguenti obblighi normativi in tema di deposito del conto giudiziale alla amministrazione destinataria del riversamento delle somme a tale titolo riscosse.
In detta decisione, si prosegue, è stata confermata la irrilevanza, a tali fini, della configurazione del soggetto deputato alla riscossione ed al versamento del contributo quale “responsabile di imposta”, atteso che il vettore risponde comunque del pagamento del tributo unitamente al soggetto passivo nei cui confronti, unicamente, si è configurato il presupposto di imposta. La qualifica, dunque, di responsabili di imposta in capo ai vettori ha la sola finalità di agevolare la riscossione stessa a fronte della polverizzazione dei soggetti passivi. Rimane pertanto inalterata la alterità tra soggetto passivo della imposta ed il “responsabile della imposta “che, proprio in ragione di tale alterità si differenzia dal “sostituto di imposta” che è, invece, obbligato in via principale quale soggetto tenuto all’adempimento in luogo di altri. Ed invero, la predetta alterità rispetto al soggetto passivo di imposta (cioè il viaggiatore) comporta che la compagnia di navigazione maneggia denaro altrui, trattandosi di somme dovute ab origine e per espressa previsione di legge al comune, così configurandosi, a tale specifico fine, quale agente contabile.
Il P.M. ritiene inoltre che l’obbligo della resa del conto non possa dirsi ‘superata’ dalla previsione dello speciale obbligo, di cui all’art. 4 comma 3 bis d.lgs 23/11, di presentazione di una dichiarazione a tal specifico proposito al comune.
Piu in particolare, evidenzia che il predetto art. 4 comma 3-bis del d.lgs. 23/11, espressamente definisce le compagnie di navigazione “responsabili del pagamento del contributo”, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e prosegue precisando che le medesime compagnie sono tenute anche alla “presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale”. Medesima previsione è riprodotta anche nel vigente regolamento adottato dal comune di Capri e disciplinante il contributo in parola.
Tuttavia, si prosegue, già il generico riferimento agli “ulteriori adempimenti previsti dalla legge” può fungere da clausola di rinvio mobile, tra l’altro, anche alla normativa in tema di agenti contabili e conseguente obbligo di resa del conto giudiziale.
Evidenzia che nella citata sentenza n. 9 del 2025 è stato ampiamente motivato il presupposto del “maneggio” di denaro pubblico altrui con il conseguente indefettibile radicarsi, in capo ai medesimi, degli obblighi in tema di resa del conto, ravvisabili anche in presenza di un maneggio in via di mero fatto. Non potrebbe, pertanto, desumersi, come, viceversa, erroneamente fa il giudice monocratico, alcun implicito esonero dall’obbligo di resa del conto giudiziale desumibile dalla disciplina di cui all’art 4 d.lgs. n. 23/11 in tema di riscossione e riversamento del contributo di sbarco.
In tal senso, si obietta, non potrebbe deporre la previsione, peraltro generica ed indefinita, dell’obbligo di dichiarazione e la relativa sanzione per il caso di omessa o infedele dichiarazione, unitamente alla sanzione prevista anche per l’omesso, ritardato o parziale versamento del contributo. Si tratterebbe, infatti, di un obbligo, quello della dichiarazione, che, pur nella sua genericità, ha comunque una configurazione e finalità differente rispetto all’obbligo di resa del conto giudiziale. Il primo ha una valenza esclusivamente amministrativa, mentre il “conto giudiziale” risponde alla finalità, di carattere pubblico-legalitario, di assicurare un controllo terzo ed imparziale da parte di un “giudice” della correttezza e trasparenza del procedimento della riscossione e del riversamento delle risorse pubbliche, nel caso di specie rappresentate dal contributo di sbarco, costituendo, peraltro, l’agente contabile automaticamente in giudizio al momento del deposito del conto medesimo. La predetta differente finalità che connota gli obblighi in questione renderebbe pertanto pienamente compatibile, poi, la coesistenza del regime sanzionatorio previsto dal d.lgs. 23/11 per il caso di omessa o infedele dichiarazione e per il caso di omessa, ritardata o parziale riversamento, rispetto all’apparato sanzionatorio previsto dal d.lgs. 174/16. Quest’ultimo sarebbe, infatti, finalizzato, più in particolare, a colpire una condotta totalmente differente rispetto a quella di cui al predetto d.lgs. 23/11 e cioè la violazione dell’ordine emesso dal giudice monocratico (art. 141 commi 6 e 7 d.lgs. 174/16).
1.3. – Il P.M. conclude chiedendo pertanto che questa Sezione accolga l’opposizione e, in riforma del decreto n. 30 del 2025, per l’effetto stabilisca rispettivamente per i seguenti soggetti, tutti in persona del legale rappresentante:
• CAREMAR SPA,
• NAVIGAZIONE LIBERA DEL GO RL
• GE RL
• SOC. COOP. MARINA DELLA LOBRA ARL
• ALILAURO SPA
• CAPITAN MORGAN RL
• ALICOST SPA
• ALILAURO GRU.SO.N. SPA
• AC RL
• SEA LIFE SALERNO
• SEA SERVICES BUGLIONE RL
• LLOYD'S BAIA HOTEL
• J.M. LU TE
• CAPRI LA RL
• CAPRI BOAT SERVICE
• CAPRI SEA SERVICE
• HI BR RL
• AC OL TE
• YOUR BOAT TE DI PE NA
• GS AC & SERVICE RL tutti come sopra meglio identificati,
- il termine per la presentazione alla amministrazione del Comune di CAPRI del conto relativo alla gestione e riscossione del “contributo di sbarco” per gli anni dal 2017 a tutto il 31.12.2023;
- assegni, inoltre, termine al Comune di CAPRI per tutti gli altri adempimenti e per il conseguente deposito del conto ai sensi dell’art 139 ed art 141, comma 4, presso la segreteria di codesta Sezione giurisdizionale;
una volta siano eventualmente spirati senza esito i termini concessi per la presentazione e per il successivo deposito del conto presso la Sezione giurisdizionale:
- stabilisca la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente contabile inottemperante, nominando all’uopo un Commissario ad acta incaricato della suddetta compilazione d’ufficio;
- preveda, inoltre, ai sensi dell’art. 141 comma 6 c.g.c., l’applicazione di una sanzione pecuniaria a valere per l’ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento nel deposito del conto nel termine che verrà stabilito, nella misura di euro 1.000,00, o diverso importo ritenuto di giustizia, a carico dell’agente inottemperante;
- disponga l’acquisizione di ufficio del conto ove, presentato dall’agente contabile al Comune di CAPRI, da quest’ultimo non venga depositato presso la Sezione giurisdizionale nel rispetto del termine assegnato, comminando la sanzione pecuniaria, di cui ai commi 6 e 7 art 141 c.g.c., nella misura di legge, al responsabile del procedimento individuato dalla amministrazione regionale ai sensi dell’art 139 comma 2 c.g.c.;
- dichiari cessata la materia del contendere qualora il conto sia presentato, dall’agente contabile o formato d’ufficio da parte del nominando Commissario ad acta.
2.- Si sono costituite le società:
CAPRI BOAT SERVICE S.R.L. con sede legale in Via Tommaso di Tommaso 25 – 80071 Anacapri (NA), codice fiscale / partita IVA 08620421217, in persona dell’Amministratore Unico Antonio Aprea, nato a [...] il [...] (C.F.: [...]) rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata con atto separato (All.1), dall’Avv. Enrico Vellucci (C.F.: [...]) del Foro di Torre Annunziata ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest’ultimo in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55. Il difensore dichiara di voler ricevere comunicazioni e notifiche a mezzo fax al numero 081 5515139 ovvero a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
enricovellucci@forotorre.it;
CAPRI LA S.R.L. con sede legale in Via Cristoforo Colombo n. 34 – 80073 Capri (NA), codice fiscale / partita IVA 05060461216, in persona dell’Amministratore Unico Giovanni Albanese, nato a [...] il [...] (C.F.: [...]) rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata con atto separato (All.1), dall’Avv. Enrico Vellucci ([...]) del Foro di Torre Annunziata ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest’ultimo in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55. Il difensore dichiara di voler ricevere comunicazioni e notifiche a mezzo fax al numero 081 5515139 ovvero a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: enricovellucci@forotorre.it ;
CAPRI SEA SERVICE S.R.L. con sede legale in Via Listrieri 25/A – 80073 Capri (NA), codice fiscale / partita IVA 04760001216, in persona dell’Amministratore Unico Walter Serena, nato a [...] il [...] (Codice Fiscale: [...]) rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata con atto separato, dall’ Avv. Enrico Vellucci ([...]) del Foro di Torre Annunziata ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest’ultimo in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55. Il difensore dichiara di voler ricevere comunicazioni e notifiche a mezzo fax al numero 081 5515139 ovvero a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: enricovellucci@forotorre.it ;
AC OL TE S.R.L.S. con sede legale in Via M. Cervantes de Savaedra 55/27, Scala F – 80133 Napoli (NA) - codice fiscale / partita IVA 09717591219, in persona dell’Amministratore Unico sig. Ciro Ricci, nato a [...] il [...] ([...]), rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata con atto separato, dagli Avvocati Enrico Vellucci ([...]) e Vincenzo AP ([...]) entrambi del foro di Torre Annunziata ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’Avv. Enrico Vellucci in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55. I difensori dichiarano di voler ricevere comunicazioni e notifiche a mezzo fax al numero 081 5515139 ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: enricovellucci@forotorre.it vincenzo.capuano@ordineavvocatita.it.
2.1. Dette società, con memorie dal tenore sovrapponibile, hanno dedotto la loro carenza di legittimazione in quanto, dall’esame dei documenti prodotti (visure camerali, estratti dei siti internet, ecc.) emergerebbe chiaramente che le stesse non sono delle compagnie di navigazione che esercitano trasporto marittimo di persone, tantomeno autorizzate/abilitate al collegamento verso l’Isola di Capri, come invece sembrerebbe presupporsi nel ricorso della Procura Regionale ma, bensì, società operanti nell’attività di noleggio di imbarcazioni da diporto.
Le medesime società, quindi, non potrebbero essere qualificate come agente contabile, né ai sensi della normativa statale che ha istituito il contributo di sbarco (art. 4, comma 3-bis, D.lgs. n. 23/2011, norma emendata nel 2015), né sulla base dell’originaria versione dell’apposito Regolamento comunale adottato nel 2016 dal Comune Capofila di Capri ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.
Espongono al riguardo che le odierne opposte che:
(i) non sono un vettore marittimo abilitato e autorizzato ad effettuare collegamenti di linea da e verso l’isola di Capri;
(ii) né tantomeno sono un vettore marittimo che, ai fini commerciali, svolge un servizio di trasporto di persone abilitato e autorizzato ad effettuare collegamenti da e verso l’isola di Capri.
Sostengono che società che, come le ricorrenti, operano nel settore della nautica da diporto, non svolge collegamenti, tantomeno di linea, autorizzati verso l’isola e non può pertanto essere equiparata ai “vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola”. Richiamano il secondo comma dell’art. 47 del Codice della Nautica da Diporto secondo cui “Il contratto di noleggio non può avere ad oggetto l'attività di collegamento di linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite”.
Illustrano la differenza ontologica e giuridica tra trasporto di persone via mare e l’attività di noleggio/locazione di unità da diporto/turismo marittimo. Evidenziano che mentre nel trasporto marittimo di persone disciplinato dal Codice della Navigazione la volontà dei passeggeri non può influire sulle scelte di itinerario e di orario previste: questi possono solo aderirvi, acquistando il titolo di viaggio (biglietto di passaggio ex art. 397 Cod. nav), oggetto del contratto di noleggio/locazione di un’unità da diporto (cfr. art 2 e 47 D.lgs 171/2005 – Codice della nautica da diporto) è invece essenzialmente l'unità stessa che viene messa a disposizione del noleggiatore con un'eventuale serie di servizi accessori allo scopo turistico-ricreativo della navigazione ovvero senza una finalità di collegamento tra due o più località, senza orari prefissati e/o tassativi di partenza e di rientro e senza attività programmatiche predefinite. In questo caso, quindi, è il noleggiatore stesso che decide l'itinerario da compiere, le soste da effettuare, gli orari da rispettare per la partenza e per il rientro, dovendo avere come unico riferimento quanto concordato con il proprietario dell’imbarcazione la durata del noleggio e della locazione con scopo esclusivamente turistico-diportistico, e non commerciale.
Osservano che queste significative differenze ontologiche tra trasporto marittimo di persone e noleggio/locazione unità da diporto erano state tutte tenute in debita considerazione e, quindi, disciplinate, dall’originaria versione del Regolamento sul contributo di sbarco nell’Isola di Capri adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 99 del 30/11/2016 (All.7) che non solo non individuava le società di charter nautico come compagnie di navigazione/agenti contabili ma aveva anche previsto un’apposita esenzione dal contributo di sbarco per coloro che approdano sull’isola di Capri utilizzando le imbarcazioni della resistente nell’ambito dei servizi della nautica da diporto in cui quest’ultima opera (noleggio/locazione). Richiamano anche l’art. 4 comma 2 del Regolamento in epigrafe, il quale dispone che: “Sono altresì esenti dal pagamento del contributo di sbarco coloro che approdano sull'isola di Capri con imbarcazioni/natanti da diporto non soggette ad autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera - di Capri”.
Sostengono, inoltre, che nemmeno l’espunzione del predetto articolo dal Regolamento sul contributo di sbarco modificato con deliberazione consiliare n. 73 del 29/11/2019 ed attualmente vigente, sposterebbe i termini della questione poiché per un regolamento comunale resterebbe insuperabile il ragionevole presupposto impositivo previsto dal legislatore nazionale: il soggetto passivo del contributo di sbarco è solo ed esclusivamente il passeggero che sbarca sul territorio dell'isola minore, e qui sta il punto, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o servizio di trasporto di persone a fini commerciali, “abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola”. Sarebbe pertanto totalmente fuorviante il riscontro inviato in data 11.09.2024 dal Comune di Capri alla Procura regionale nella misura in cui riferisce che l’attività di trasporto ai fini commerciali avente finalità turistiche prevede una richiesta formale per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ente preposto al controllo del settore marittimo. Successivamente, è indispensabile presentare alla Capitaneria di Porto competente la domanda per il rilascio della licenza di navigazione.
Evidenziano, al riguardo, che l’autorizzazione ad effettuare il collegamento verso l’Isola non si chiede affatto alla Agenzia delle Dogane che, salvo per profili che qui non rilevano minimamente (es. in materia di combustibile marittimo), non è “l’ente preposto al settore marittimo” come genericamente riferito dal Comune alla Procura. La licenza di navigazione (ex art. 23 e ss. Codice della Nautica da diporto) non equivale affatto all’autorizzazione ad effettuare collegamenti verso l’isola presupposta dalla normativa istitutiva del contributo di sbarco ed essa deve riportare proprio se l'unità sia adibita a noleggio o a locazione, per indicare l'uso commerciale dell’imbarcazione e le relative caratteristiche (cfr. All.5.2).
2.2.-Ciò posto, chiedono che questa Corte disapplichi parzialmente il Regolamento sul contributo di sbarco modificato con deliberazione consiliare n. 73 del 29/11/2019 attualmente vigente per contrasto con il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, novellato dall’art. 33 della Legge 221/2015 e l’art. 52, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, laddove, all’art. 4 del Regolamento sul contributo di sbarco così come emendato nel 2019 dal Comune di Capri essendo stato espunto qualsiasi riferimento all’autorizzazione/abilitazione che i vettori devono avere per eseguire i collegamenti verso l’isola, finirebbe per prevedere che i soggetti passivi del contributo di sbarco siano anche le persone che approdano sull’isola senza utilizzare vettori autorizzati o abilitati ad effettuare collegamenti verso l'isola. In tal modo modificando in senso ampliativo sia la fattispecie imponibile che il soggetto passivo rispetto a quanto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, novellato dall’art. 33 della Legge 221/2015. Questa modifica posta dal nuovo regolamento comunale del Comune di Capri sarebbe pertanto in aperto contrasto sia con la predetta disposizione statale che con l’art. 52, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 il quale stabilisce che: «Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi …». Espungendo ogni riferimento ai soggetti abilitati/autorizzati ai collegamenti verso l’isola contenuto nel regolamento del 2016, il nuovo regolamento avrebbe così indirettamente ma illegittimamente ampliato sia la fattispecie imponibile che i soggetti passivi previsti dalla legge statale per il contributo di sbarco, includendo anche le persone che approdano con modalità non previste dalla legge ossia quelle che sbarcano a Capri utilizzando unità da diporto di società di charter nautico non autorizzate/abilitate al collegamento verso l’isola di Capri.
2.3.- Concludono chiedendo che questa Sezione giurisdizionale, previa disapplicazione incidentale del predetto Regolamento comunale per evidente contrasto con il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, novellato dall’art. 33 della Legge 221/2015 e l’art. 52, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, accerti che le società resistenti non sono delle compagnie di navigazione/vettore marittimo/società di trasporto a fini commerciali e conseguentemente non possono essere qualificate come agenti contabili tenuta alla riscossione del contributo di sbarco per il Comune di Capri, che le medesime non hanno mai nemmeno riscosso.
3.- All’udienza odierna sono comparsi il procuratore delle parti costituite ed i rappresentanti del P.M.
Il P.M. insiste per l’accoglimento del ricorso, in relazione ai motivi dedotti dalle società costituite, evidenzia che l’Ufficio ha promosso il giudizio per resa di conto sulla scorta dell’elencazione delle compagnie di navigazione ricevuta dal Comune di Capri; ritiene quindi opportuno che il Collegio, sollecitato dalle difese, si pronunci sul punto.
La difesa delle società costituite conferma le proprie conclusioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
DIRITTO
1.- Il ricorso della Procura regionale deve essere parzialmente accolto nei termini che si vengono ad esporre.
1.1.- Innanzi tutto, è fondata la doglianza di parte opponente laddove censura la motivazione del decreto di rigetto che ha ritenuto che il quadro normativo di riferimento, pur prevedendo l’obbligo, in capo ai vettori, di riversamento al Comune delle somme a tale titolo riscosse, in ragione della previsione, con la norma di cui all’art. 4, comma 3-bis del d.lgs. 23/11, di una rilevante sanzione a carico degli stessi vettori “a fronte della (…) omessa o infedele presentazione della dichiarazione [periodica] da parte del responsabile (…) d’imposta”, sicchè ne deriverebbe la “inutilità” dell’obbligo di presentazione del conto giudiziale, ritenendo rappresenti quest’ultimo una mera ricapitolazione di quella dichiarazione periodica già imposta dal predetto d.lgs n. 23 del 2011, in violazione del principio di economicità ed efficacia dell’attività amministrativa.
1.2.- Al riguardo questo Collegio ritiene sufficiente richiamarsi sul punto alla precedente sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 9 del 2025 che ha ravvisato il ruolo di agente contabile della compagnia di navigazione che provvede a riscuotere il contributo di sbarco, in ragione del ruolo di agente della riscossione rivestito e che non può ritenersi venir meno anche laddove tale compagnia assuma la qualifica di responsabile di imposta e sia soggetta alla giurisdizione tributaria per l’accertamento di quanto riscosso e per gli obblighi di riversamento di tali importi al Comune, con il corredo delle relative specifiche sanzioni in caso di inadempimento.
In tal senso questo Collegio intende dare in questa sede seguito a quanto affermato nel suddetto precedente, che deve pertanto intendersi interamente richiamato ed a valere ai fini della presente decisione (art. 39, comma 2, lett. d, C.G.C.).
2.- Peraltro, le società odierne costituite, quali parti opposte, non sollevano eccezioni in merito alle motivazioni di parte opponente, che quindi deve ritenersi questione non effettivamente controversa tra le parti ma, piuttosto, deducono il loro difetto di legittimazione passiva e, quindi, l’assenza della loro qualifica di agenti contabili in ragione della circostanza che le medesime non avrebbero mai svolto l’attività di vettore e gestore di servizi di trasporto di linea ma, sibbene, solamente quello di noleggio di imbarcazioni da diporto con o senza conducente.
2.1.- Al riguardo, le difese si sono diffuse nel rimarcare le differenze tra i due contratti (contratto di noleggio, e contratto di trasporto) e nel contestare le modifiche, ritenute ampliative dei presupposti impositivi, introdotte dal Comune di Capri nel 2019.
2.2.- L’art. 4, comma 3-bis, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo sostituito dall’art. 33, comma 1, della legge n. 221 del 2015, ha istituito il contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, e prevede che «[i] comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola […]».
Il Comune di Capri, in seguito alla novella del 2015, per gli anni di interesse, ha regolato il contributo di sbarco dapprima con delibera di C.C. n. 99 del 30.11.2016 e poi modificato con delibera C.C. n. 73 del 29/11/2019.
Sostengono le società opponenti che le stesse esercitano solo attività di noleggio di imbarcazioni, che non possiedono mezzi destinati al trasporto di persone a fini commerciali, che non hanno chiesto ‘abilitazioni ed autorizzazioni’ a tale scopo, come previsto dalla norma.
Ritengono poi illegittima, e quindi da disapplicare, la modifica regolamentare introdotta nel 2019 dal Comune di Capri, che ha eliminato, nell’ambito delle ‘esenzioni’ la previsione contenuta nel precedente art. 4 comma 2, del Regolamento del 2016, laddove era previsto che «sono altresì esenti dal pagamento del contributo di sbarco coloro che approdano sull'isola di Capri con imbarcazioni/natanti da diporto non soggette ad autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo — Guardia Costiera — di Capri».
2.3. - Osserva in proposito questa Sezione che la norma che istituisce il contributo di sbarco, i cui presupposti sono chiaramente delimitati dall’art. 4, comma 3-bis cit., individua i soggetti passivi del tributo non in tutti i soggetti che sbarcano nell’Isola ma nei soli ‘passeggeri’ che effettuano lo sbarco utilizzando “vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola”.
Tale disciplina non introduce, quindi, come nemmeno avviene per la imposta di soggiorno (che è rivolta a chiunque soggiorni in una struttura ricettiva), una sorta di dazio o gabella imposto alla generalità delle persone che accedono con qualunque mezzo alle isole minori. La scelta di circoscrivere la imposizione ai suddetti presupposti è dovuta verosimilmente alla necessità di utilizzare i vettori che svolgono attività commerciale quali soggetti in grado di effettuare la riscossione di un tributo polverizzato, di modesto importo singolo, intercettando in tal modo i soggetti passivi del tributo (i passeggeri) che utilizzano i servizi di trasporto espletati a fini commerciali, cioè di lucro.
Trattandosi di uno dei presupposti impositivi, quello della modalità di trasporto non può essere modificata in senso ampliativo dall’ente impositore.
Tale, peraltro, non pare doversi intendere l’intenzione nè l’effetto della modifica regolamentare introdotta dal Comune di Capri nel 2019, dacchè all’art. 1 viene riportato al comma 4 l’esatto contenuto della norma di legge che lo ha istituito.
Pertanto, la eliminazione della menzione della esenzione di cui sopra per coloro che utilizzano mezzi di diporto per sbarcare sull’Isola, non potrebbe ampliare preater legem ed in violazione dell’art. 23 Cost., uno dei presupposti di imposta, ma deve essere intesa al fine di contrastare modalità elusive del pagamento del contributo, laddove appunto si dissimuli un effettivo trasporto effettuato a fini commerciali con l’impiego di altre modalità, quali il contratto di noleggio di imbarcazione effettivamente impiegato per attività sportive o di svago, e quindi non di lucro.
In proposito, infatti, si è posta in dottrina la questione se lo stesso contratto di noleggio, pur nella indubbia diversa connotazione giuridica, possa ritenersi, ai fini specifici impositivi, assimilabile al contratto di trasporto, laddove comunque, mediante il noleggio di una imbarcazione con o senza conducente, si consenta alle persone che hanno noleggiato il natante di sbarcare sull’isola di Capri senza corrispondere il contributo di sbarco.
Ebbene, quanto a tali questioni (che, nel giudizio presente, ridondano ai soli fini dell’individuazione dell’agente contabile) a questa Sezione, per quanto appena osservato, pare conclusivamente indubbio che la norma individui nel solo contratto di trasporto esercitato ai fini commerciali uno dei presupposti impositivi, ovvero nella fruizione di un trasporto marittimo di linea o non di linea di tipo commerciale, sicchè la diretta estensione anche al diverso contratto di noleggio si risolverebbe in una violazione dei principi costituzionali di riserva di legge (art. 23 Cost.) - dovendosi escludere quindi ogni forma di interpretazione estensiva e, tanto meno, analogica - nonchè di capacità contributiva (art. 53 Cost.).
Tanto non toglie che, in aderenza alla necessità di verificare la effettività dei presupposti, ricada nell’applicazione del tributo anche il caso di esercizio di attività di trasporto dissimulato mediante l’impiego di attività formalmente ricadenti in quella di noleggio di imbarcazioni da diporto, laddove quella del trasporto effettuato per fini commerciali verso l’Isola di Capri fosse l’oggetto effettivo dell’accordo tra i contraenti, al di là quindi della formale veste giuridica impiegata per conseguire la disponibilità dell’imbarcazione (ovviamente, facendo apparire in tali casi una mera attività autonoma di diporto per fini sportivi o di svago, e quindi non di lucro, non potrebbe assumere rilievo la scontata mancanza delle apposite autorizzazioni).
2.4.- Nella sostanza, non essendo revocabile in dubbio la giuridica differenza tra il contratto di noleggio e il contratto di trasporto, al fine di accertare questo aspetto, cioè l’effettività dell’accordo intervenuto tra le parti, occorra procedere ad una indagine di fatto, finalizzata a verificare se, in ragione di quanto dedotto e prodotto, le società opposte abbiano effettivamente esercitato, negli anni di interesse, prevalentemente od anche solo occasionalmente, l’attività di trasporto di viaggiatori a fini commerciali verso l’isola di Capri.
Tanto non può tuttavia emergere pianamente dal solo esame delle visure camerali prodotte, in quanto, anche laddove si rinvenga l’indicazione dell’attività esercitata quale il noleggio di imbarcazioni con o senza conducente (codici ATECO 77.21.02 e 77.34), purtuttavia risulta in tali visure la compresenza del codice ATECO (50.1) che riguarda il ‘trasporto marino e costiero di passeggeri’ (visure CAPRI BOAT SERVICE S.R.L., CAPRI BOAT SERVICE S.R.L.,CAPRI LA S.R.L. AC OL TE RLS), in certi casi anche indicata come attività primaria di impresa, sicchè non potrebbe di per sé escludersi che, oltre all’attività di noleggio, le medesime società abbiano effettivamente esercitato, distintamente, anche la diversa attività di trasporto passeggeri.
Nella sostanza, la visura camerale si limita a descrivere l’oggetto sociale e le attività, anche di primaria importanza, esercitate dalle società, ma tanto non può bastare, in difetto di altri elementi di segno concordante, a provare, in senso positivo o negativo, l’esercizio effettivo della specifica attività di trasporto passeggeri.
2.5.- Ciò posto, questa Sezione ritiene utile richiamare in questa sede quanto più volte ritenuto dal giudice tributario campano, in numerose decisioni che, sebbene non considerate dalle parti, in quanto presenti in banche dati accessibili, possono essere utilizzate, al pari dell’esame dei siti internet, quanto meno alla stregua di fonti aperte.
Ed in proposito, nell’ambito del contenzioso sorto tra varie società ed il Comune di Capri in opposizione agli avvisi di accertamento per il contributo di sbarco indirizzati alle società ricorrenti, i giudici tributari, spesso rigettando i ricorsi, hanno evidenziato alcuni specifici elementi, ritenuti idonei a compendiare l’attività esercitata nell’ambito del trasporto passeggeri e, quindi, come tale, rientrante nell’obbligo di riscossione del contributo di sbarco.
Essi sono:
- la presenza in siti internet o in altre sedi di pubblicità di programmi di escursioni verso l’Isola di Capri (sentt. CRT Campania n. 4257/2020; n. 4940/2020);
- la indicazione nella visura camerale dell’attività di trasporto, anche come attività prevalente (CTR Campania n. 4940/2020; CGT II Campania n. 2624/2023);
- la presenza di numerose fatture emesse dalla società Porto turistico di Capri (PTC) nei confronti delle società ricorrenti o comunque il riscontro delle comunicazioni effettuate per numerosi attracchi nel porto turistico nei periodi in contestazione ed anche con acquisto di numerosi ‘voucher attracchi’ intestati alle società medesime (sent. CTR Campania nn. 4257/2020; 4373/2020; 4940/2020: «[…] se la ricorrente avesse svolto attività di mero noleggio di natanti da diporto per finalità turistico-ricreative, non si spiegherebbe perché essa avrebbe acquistato abbonamenti per le proprie imbarcazioni, acquistato ingenti quantitativi di voucher per attracchi, pagato attracchi singoli, così come documentato dall'amministrazione comunale, anziché lasciare simili incombenti ai noleggiatori»; idem: CGT II Campania n. 1463/2023; n. 2624/2023, n. 3776/2023].
Quanto in particolare all’impiego dei voucher (che, secondo il Regolamento del Comune di Capri, costituisce una delle modalità di riscossione e versamento del tributo), si legge che «[…] il PTC (Porto Turistico di Capri s.p.a.) è una società in house providing il cui intero capitale sociale è di proprietà del Comune di Capri, che si occupa delle verifiche degli sbarchi; inoltre, le imbarcazioni che vogliono sbarcare passeggeri possono versare per ogni attracco 50 € nel 2018, somma aumentata a 100 € nel 2019, oppure, in considerazione della frequenza degli attracchi, possono acquistare dei quantitativi di voucher per attracchi pagandoli anticipatamente ad un prezzo inferiore, con un risparmio di spesa del 30%; il personale della Porto Turistico di Capri, oltre ad incassare il corrispettivo o ricevere il voucher per la prestazione, provvede anche, in contraddittorio con il conducente dell'imbarcazione, a contare i passeggeri che vengono sbarcati sull'isola, segnandone la quantità sui voucher» (CGT II Campania, sent. n. 6391/2023).
Infine, quanto alla invocata esenzione prevista dall’art. 4 del regolamento di sbarco dell’Isola di Capri, si trova anche condivisibilmente affermato che «[…] il contribuente assume che le proprie imbarcazioni rientrino nell’esenzione ivi prevista per “coloro che approdano sull’Isola con imbarcazioni/natanti da diporto non soggette ad autorizzazione della Capitaneria di Porto”. Tuttavia, l’esenzione in oggetto deve intendersi riferita alla cosiddetta “navigazione da diporto” che viene effettuata per scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro» (CGT II Campania, sent. 6391/2023).
2.6. - Venendo, pertanto, all’esame delle situazioni delle società opponenti, indubbiamente l’esito è condizionato dalla mancata costituzione in giudizio del Comune di Capri.
Tutte le società hanno richiamato le proprie visure camerali, in ragione delle quali, come già osservato, non emergono elementi sufficienti tali da ritenere che le stesse abbiano esercitato effettivamente negli anni in contestazione anche, od in via prevalente od esclusiva, l’attività di trasporto passeggeri verso l’isola di Capri.
Nondimeno, le medesime hanno prodotto ulteriore documentazione (ed indicato i propri siti internet) al fine di documentare che le stesse esercitano effettivamente sola attività di noleggio di imbarcazioni.
Non risulta da detta documentazione che le suddette società abbiano pubblicizzato tali viaggi o trasporti, né, tanto meno, che abbiano acquistato dalla società PTC voucher finalizzati allo sbarco dei passeggeri. Neppure sono stati forniti elementi ulteriori dal Comune impositore, nell’ambito della sua attività di accertamento.
Giova infatti rammentare che il ricorso per la resa del conto è stato proposto sulla base della elencazione delle compagnie di navigazione che sarebbero tenute alla riscossione del contributo di sbarco, elenco formato dal Comune di Capri.
Tale elenco, sicuramente rilevante in quanto proveniente dallo stesso Ente impositore, può ritenersi sufficiente solamente laddove manchi ogni opposizione sul punto da parte delle società destinatarie.
Laddove, diversamente, le società indicate dal Comune di Capri lo abbiano avversato con elementi di segno opposto, in riferimento alle rispettive posizioni, esso esigerebbe ulteriori elementi di riscontro che, con riferimento alle opponenti, invece difettano.
2.7.- In definitiva, l’opposizione proposta dalla Procura regionale deve essere parzialmente accolta con riferimento alle società di navigazione indicate in premessa, con conseguenti statuizioni ai sensi degli artt. 141, comma 4 e 144, comma 2, C.G.C.., fissando il termine previsto dal citato art. 141 C.G.C., stabilito in giorni sessanta – decorrenti dalla comunicazione della presente decisione a mente dell’art. 144 comma 2 C.G.C. - per la presentazione del conto giudiziale al Comune di Capri, ed un ulteriore termine di giorni novanta per la presentazione dei conti giudiziali da parte del Comune di Capri a questa sezione, con esclusione di quelle società indicate nel punto seguente;
2.8. - L’opposizione deve essere invece rigettata con riferimento alle società costituite CAPRI BOAT SERVICE S.R.L., CAPRI LA S.R.L., CAPRI SEA SERVICE S.R.L., AC OL TE S.R.L.S., CAPRI BOAT SERVICE S.R.L., CAPRI LA S.R.L. CAPRI SEA SERVICE S.R.L., AC OL TE S.R.L.S., dovendosi ritenere, per quanto sopra esposto, non raggiunta la prova dell’esercizio di attività di trasporto passeggeri per fini commerciali verso l’isola di Capri.
2.9.- Il fascicolo del presente giudizio – così definita con la presente sentenza la fase dell’opposizione – deve essere restituito al giudice monocratico designato per la verifica degli adempimenti disposti e la eventuale adozione degli ulteriori provvedimenti di cui all’art. 141, commi 6 e 7 C.G.C., anch’essi espressamente suscettibili di opposizione.
2.9.- Le spese del presente giudizio, in ragione delle novità delle questioni prospettate davanti a questo giudice e della necessità di accertamenti in fatto possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni domanda ed eccezione contraria disattesa e respinta, 1.- In parziale accoglimento dell’opposizione proposta, dichiara tenute a rendere il conto giudiziale al Comune di Capri, in riferimento al contributo di sbarco spettante per gli anni dal 2017 al 2023 compreso, le seguenti società:
CAMPANIA REGIONALE MARITTIMA S.P.A. CAREMAR, Via Conte di Castelmola n. 14 - 80133 Napoli (NA), codice fiscale/partita IVA 00834320632, in personale del legale rappresentante;
NAVIGAZIONE LIBERA DEL GO S.R.L. (NLG S.R.L.), Via Melisurgo 4 – 80133 Napoli, codice fiscale/partita IVA 05303251218, in personale del legale rappresentante;
GE S.R.L., Via Melisurgo 4 – 80133 Napoli, codice fiscale/partita IVA 06420241215, in personale del legale rappresentante;
SOC. COOP. MARINA DELLA LOBRA, Viale Nizza 40 – 80067 Sorrento (NA), codice fiscale/partita IVA 01292701214, in personale del legale rappresentante;
ALILAURO S.P.A., LO BE snc, “Palazzina Volaviamare” – 80133 Napoli, codice fiscale/partita IVA 04453331219, in persona del legale rappresentante;
CAPITAN MORGAN S.R.L., LO BE snc, Palazzina “Volaviamare” – 80133 Napoli, codice fiscale/partita IVA 05372900638, in persona del legale rappresentante;
ALICOST S.P.A., Via Sopramuro 2 – 84011 Amalfi (SA), codice fiscale/partita IVA 03165520655, in personale del legale rappresentante;
ALILAURO GR S.P.A., Via Luigi De Maio 45 – 80060 Sorrento (NA), codice fiscale/partita IVA 02763161219, in persona del legale rappresentante;
AC S.R.L., Via Loggia dei Pisani 25 – 80133 Napoli, codice fiscale/partita IVA 07071921212, in persona del legale rappresentante;
SEA LIFE SALERNO SERVICE DI DI EL, Via Bracale 3 – 84081 Baronissi (SA), partita IVA 05746670651, in personale del legale rappresentante (titolare dell’impresa individuale);
SEA SERVICES BUGLIONE S.R.L., Via dei Mille 1 – 80121 Napoli, codice fiscale/partita IVA 08865821212, in persona del legale rappresentante;
LLOYD'S BAIA HOTEL S.R.L., Via Benedetto Croce snc – 84121 Salerno, codice fiscale/partita IVA 04899020657, in persona del legale rappresentante;
J.M. LU TE S.R.L. in liquidazione, Via Francesco Caracciolo 15 – 80122 Napoli, codice fiscale/partita IVA 08574871219, in persona del liquidatore/legale rappresentante;
HI BR S.R.L., Via Marino Turchi 34 – 80132 Napoli, codice fiscale/partita IVA 06043310637, in persona del legale rappresentante;
YOUR BOAT TE DI PE NA, Via Legittimo 2 Sc. B – 80063 Piano di Sorrento (NA), partita IVA 10152361217, in persona del legale rappresentante;
GS AC & SERVICE RL, Traversa Giovanni Grillo 7 – 84122 Salerno PEG DATA RL – codice fiscale partita/IVA 05957170656, in persona del legale rappresentante;
1.1.- rigetta l’opposizione proposta nei confronti delle società, come sopra emarginate:
CAPRI BOAT SERVICE S.R.L., CAPRI LA S.R.L., CAPRI SEA SERVICE S.R.L. e AC OL TE S.R.L.S.
2.- visti gli artt. 141, comma 4 e 144, comma 2, C.G.C..,
- assegna il termine di giorni sessanta dalla conoscenza legale del presente provvedimento alle società di cui al punto 1), per le quali l’opposizione è stata accolta, per la presentazione alla amministrazione del comune di CAPRI del conto relativo alla gestione e riscossione del “contributo di sbarco” per gli anni dal 2017 a tutto il 31.12.2023, dandone contemporaneamente notizia a questa Sezione giurisdizionale;
- assegna, inoltre, il termine di giorni novanta al Comune di CAPRI per tutti gli altri adempimenti e per il conseguente deposito dei conti ai sensi dell’art. 139 ed art. 141, comma 4, C.G.C., presso la segreteria di codesta Sezione giurisdizionale, nella apposita sezione dei conti giudiziali tramite SIRECO, indicando nella resa del conto anche il riferimento al presente giudizio, nonché dando comunicazione di tale deposito a questa Sezione a mezzo p.e.c. o tramite deposito nella DaeD del presente giudizio;
3.- dispone che copia della presente sentenza sia comunicata, ai sensi dell’art. 144, comma 2 C.G.C., agli agenti contabili, al Comune di Capri, al responsabile del procedimento ed al Pubblico ministero;
4.- dispone la restituzione degli atti al giudice designato, per la prosecuzione dell’esame degli adempimenti previsti nella presente decisione e l’adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti;
5.- compensa integralmente le spese della presente opposizione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
IL PRESIDENTE – estensore
LO NO
(firma digitale)
depositato in Segreteria il 07/01/2026 Il DIRETTORE DI SEGRETERIA
ZI LI
(firma digitale)