Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 10/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00121/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00477/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di RA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 477 del 2024, proposto da
Mediterranea Energia Soc. Con. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Ferla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RA Energia S.p.A., non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di Civitella Casanova, Comune di Brittoli, Comune di Carpineto della Nora, Comune di Corvara, Comune di Farindola, Comune di Montebello di Bertona, Comune di Picciano, Comune di Pietranico, Comune di Vicoli, Comune di Villa Celiera, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - Arera, non costituiti in giudizio;
Per l’accertamento della illegittimità e per l’annullamento
del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso, ai sensi dell’art. 22 e ss., l. n. 241/1990, trasmessa dalla Società ricorrente a RA Energia s.p.a. con PEC in data 21.10.2024;
nonchè per la condanna di RA Energia s.p.a. a esibire/rendere accessibili, mediante presa visione ed estrazione di copia, tutti i documenti richiesti con la suddetta istanza di accesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
-parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l’Amministrazione ha esibito gli atti richiesti dopo la proposizione del ricorso;
-la medesima ha anche attestato che le spese sono state già regolate con accordo tra le parti, e dunque ha chiesto al Tribunale di non pronunciarsi sulle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di RA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara la cessazione della materia del contendere.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RA nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore
Silvio Lomazzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Balloriani | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO