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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del G.O.P. dott.ssa Maria Bertha
Romano, ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta dell'udienza del 07.01.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3143/2022 del ruolo generale lavoro / previdenza
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. ANTONIO PELLEGRINO Parte_1
OPPONENTE
E
in persona del rapp.te legale p.t., rapp.to e difeso dall'avv. ANNA OLIVA CP_1
OPPOSTO
NONCHE'
, in persona del rapp.te leg. p.t., Controparte_2
rapp.ta e difesa dall'avv. FERDINANDO GELO
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.06.2022 l'opponente deduceva di aver ricevuto dall'
[...]
, in data 15.04.2022, l'intimazione di pagamento n. 071 2022 90029593 54/ 000, Controparte_2 cui erano sottesi, tra l'altro, i seguenti avvisi di addebito: n. 371 20160009223722 000, n. 371 2016 0009319651 000, n. 371 2016 0020880056 000 e n. 371 2017 0000743115 000, per un suo presunto debito nei confronti dell' a titolo di Mod DM10, afferente gli anni 2015 e 2016. CP_1
Parte opponente eccepiva la nullità ed illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, deduceva che gli avvisi di addebito, ad essa sottesi, erano stati oggetto di definizione agevolata Doc. del 23.04.2019 prot. W-2019042300996710, che non essendo riuscito a versare le rate relative agli anni 2020 e 2021 aveva ottenuto la remissione in termini per effetto dell'applicazione della L.
25/2022, produceva all'uopo le ricevute di pagamento delle rate scadute, pertanto concludeva per l'annullamento dell'intimazione di pagamento, con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione ad intimazione di pagamento per CP_1 carenza dell'interesse ad agire, deduceva l'infondatezza del ricorso e concludeva per il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Si costituiva, altresì, l' che eccepiva la tardività dell'opposizione, Controparte_2 nonché l'infondatezza della stessa, incombendo sul ricorrente l'onere di provare di non essere decaduto dai benefici della rottamazione ter, concludeva, pertanto per il rigetto dell'opposizione vinte le spese di lite.
Nelle more del giudizio l' produceva la ricevuta di presentazione Controparte_2 della Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, cosiddetta “Rottamazione quater” Mod R-
DA-2023 del 20.06.2023, presentata dal ricorrente presso l' , al fine Controparte_2
di pervenire alla definizione agevolata del credito di cui agli avvisi di addebito quivi impugnati.
All'udienza odierna, svolta con modalità a trattazione scritta, il procuratore di parte ricorrente insisteva affinché venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con vittoria di spese di giudizio, mentre l' e l' si riportavano ai rispettivi atti. CP_1 Controparte_2
La causa veniva, pertanto, decisa come da dispositivo, unitamente alle ragioni di fatto e di diritto della decisione che di seguito si illustrano.
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1.-Va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza.
Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo intervenuta, nelle more del giudizio, l'adesione del ricorrente alla definizione agevolata del credito, oggetto degli avvisi di addebito impugnati in questa sede, in uno all'intimazione di pagamento n. 071 2022 90029593 54/000, come da Mod. R-DA-2023 dell' Controparte_2
- Dichiarazione di adesione del 20.06.2023 alla definizione agevolata, in virtù dell'art. 1
[...]
commi da 231 a 252 L. 197/2022, cosiddetta rottamazione quater, prodotta nel fascicolo telematico dall' in data 17.06.2024, nonché l'integrale pagamento del credito, Controparte_2
come si evince dalle ricevute di pagamento delle rate afferenti i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 371 20160009223722 000, n. 371 2016 0009319651 000, n. 371 2016 0020880056 000 e n. 371
2017 0000743115 000.
Residua la questione delle spese, da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Ebbene, in considerazione dei contrasti giurisprudenziali su alcune delle questioni affrontate questo giudicante ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione Monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Bertha Romano, così' definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, addì 07 GENNAIO 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
G.O.P. dott.ssa Maria Bertha Romano