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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/12/2025, n. 2837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2837 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Alessandro Ranaldi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 181/2023 pendente tra:
Parte attrice: , C.F. , con l'avv. BAZZURRO Parte_1 C.F._1
ROSALIA, C.F. C.F._2
Parte convenuta: , C.F. con l'avv. CP_1 C.F._3
CAMOIRANO PAOLO, C.F. C.F._4
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
È incontroverso che con contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 18.01.2021 rometteva di vendere a Parte_1
che prometteva di acquistare , gli immobili siti nel Comune CP_1
di Genova costituenti parte di porzione di fabbricato sito in Via Carnoli
21, in atti meglio descritti.
1 Le deposizioni testimoniali assunte, con particolare riguardo a quelle del
Geom. e dell'agente immobiliare certamente attendibili in Per_1 Pt_2
quanto testi indifferenti, hanno consentito di appurare quanto dedotto da parte attrice in ordine al fatto che era stato concordato fra le parti che non tutto il terreno di proprietà sarebbe stato oggetto di vendita, per Pt_1
cui era prevista la definizione di una pratica di “frazionamento catastale”
del terreno, come specificamente indicato nel preliminare d i vendita.
È pacifico che la parte attrice ha consegnato le chiavi degli immobili al prima della stipula dell'atto notarile, con conseguente immediata CP_1
occupazione degli immobili da parte del promissario acquirente.
A fronte di quanto sopra appaiono pretestuose le ragioni addotte dal CP_1
per non adempiere agli impegni assunti , con la conseguenza che, a seguito della notifica al convenuto dell'atto di comunicazione di recesso ex art. 1385 c.c., parte attrice ha diritto di ritenzione della caparra confirmatoria di euro 40.000,00 a suo tempo versata dal CP_1
In corso di causa l'immobile, indebitamente occupato dal dal CP_1
31.12.2021, è stato liberato e riconsegnato alla parte attrice in data
1.12.2023, come comunicato dal difensore di parte attrice. Quest'ultima,
quindi, ha diritto a una indennità per indebita occupazione dell'immobile che, tenuto conto della stima depositata dal C.T.U., può essere determinata, limitatamente ai due piani di abitazione (con esclusione della cantina di cui il non aveva le chiavi) come segue: CP_1
2 - piano terreno (abitazione):
canone mensile € 234,00 x 23 mesi+ 2 gg = € 5.397,00
- piano primo (abitazione):
Canone mensile € 117,00 x 23 mesi+ 2gg = € 2.699,00
Per un totale di euro 8.096,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, cui vanno aggiunti gli esborsi già sostenuti dall'attrice per la mediazione e per quanto pagato al CTU, i cui onorari vanno posti definitivamente a carico del convenuto .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
- dichiara risolto il contratto preliminare per cui è causa, stante il legittimo recesso di , con conseguente diritto della Parte_1
medesima di ritenere la caparra confirmatoria di euro 40.000,00 ;
- condanna a pagare a la somma di euro CP_1 Parte_1
8.096,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di indebita occupazione dell'immobile dal 31.12.2021 al 1.12.2023;
- condanna parte convenuta a rifondere alla controparte le spese del giudizio, liquidate in euro 4.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA
come per legge, nonché l'importo di euro 49,80 per spese di mediazione;
3 - pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU e condanna a rimborsare all'attrice la somma di euro CP_1
1.834,50 già versata al CTU.
Così deciso il 23/12/2025
Il Giudice
dott. Alessandro Ranaldi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Alessandro Ranaldi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 181/2023 pendente tra:
Parte attrice: , C.F. , con l'avv. BAZZURRO Parte_1 C.F._1
ROSALIA, C.F. C.F._2
Parte convenuta: , C.F. con l'avv. CP_1 C.F._3
CAMOIRANO PAOLO, C.F. C.F._4
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
È incontroverso che con contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 18.01.2021 rometteva di vendere a Parte_1
che prometteva di acquistare , gli immobili siti nel Comune CP_1
di Genova costituenti parte di porzione di fabbricato sito in Via Carnoli
21, in atti meglio descritti.
1 Le deposizioni testimoniali assunte, con particolare riguardo a quelle del
Geom. e dell'agente immobiliare certamente attendibili in Per_1 Pt_2
quanto testi indifferenti, hanno consentito di appurare quanto dedotto da parte attrice in ordine al fatto che era stato concordato fra le parti che non tutto il terreno di proprietà sarebbe stato oggetto di vendita, per Pt_1
cui era prevista la definizione di una pratica di “frazionamento catastale”
del terreno, come specificamente indicato nel preliminare d i vendita.
È pacifico che la parte attrice ha consegnato le chiavi degli immobili al prima della stipula dell'atto notarile, con conseguente immediata CP_1
occupazione degli immobili da parte del promissario acquirente.
A fronte di quanto sopra appaiono pretestuose le ragioni addotte dal CP_1
per non adempiere agli impegni assunti , con la conseguenza che, a seguito della notifica al convenuto dell'atto di comunicazione di recesso ex art. 1385 c.c., parte attrice ha diritto di ritenzione della caparra confirmatoria di euro 40.000,00 a suo tempo versata dal CP_1
In corso di causa l'immobile, indebitamente occupato dal dal CP_1
31.12.2021, è stato liberato e riconsegnato alla parte attrice in data
1.12.2023, come comunicato dal difensore di parte attrice. Quest'ultima,
quindi, ha diritto a una indennità per indebita occupazione dell'immobile che, tenuto conto della stima depositata dal C.T.U., può essere determinata, limitatamente ai due piani di abitazione (con esclusione della cantina di cui il non aveva le chiavi) come segue: CP_1
2 - piano terreno (abitazione):
canone mensile € 234,00 x 23 mesi+ 2 gg = € 5.397,00
- piano primo (abitazione):
Canone mensile € 117,00 x 23 mesi+ 2gg = € 2.699,00
Per un totale di euro 8.096,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, cui vanno aggiunti gli esborsi già sostenuti dall'attrice per la mediazione e per quanto pagato al CTU, i cui onorari vanno posti definitivamente a carico del convenuto .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
- dichiara risolto il contratto preliminare per cui è causa, stante il legittimo recesso di , con conseguente diritto della Parte_1
medesima di ritenere la caparra confirmatoria di euro 40.000,00 ;
- condanna a pagare a la somma di euro CP_1 Parte_1
8.096,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di indebita occupazione dell'immobile dal 31.12.2021 al 1.12.2023;
- condanna parte convenuta a rifondere alla controparte le spese del giudizio, liquidate in euro 4.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA
come per legge, nonché l'importo di euro 49,80 per spese di mediazione;
3 - pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU e condanna a rimborsare all'attrice la somma di euro CP_1
1.834,50 già versata al CTU.
Così deciso il 23/12/2025
Il Giudice
dott. Alessandro Ranaldi
4