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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 1999/2024
Udienza del 23/01/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1999/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Antonio Saladino
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: riconoscimento dello status invalidante in misura pari al 100% (invalidità totale) - riconoscimento dello stato
Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 1999/2024
di handicap grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) - giudizio di merito a seguito di A.T.P.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 24/07/2024, , Parte_1 all'esito dell'A.T.P. ex art. 445-bis cod. proc. civ. iscritto al R.G.
Lav. n. 825/2023, dopo aver tempestivamente avanzato dichiarazione di dissenso avverso la C.T.U. espletata dalla Dott.ssa ha introdotto il giudizio di merito al fine di Persona_1 conseguire l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dello status invalidante in misura pari al 100% (invalidità totale), con l'accertamento del diritto a fruire del beneficio assistenziale (pensione d'invalidità civile), nonché per l'accertamento dello stato di handicap grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992).
1.1. Il C.T.U. nominato in sede di A.T.P., confermando il giudizio espresso dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile e dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap (istituite presso il Centro Medico
Legale della sede di Catanzaro) nella seduta del 27/02/2023 CP_1
a seguito di domanda amministrativa presentata il 16/01/2023, aveva infatti concluso che l'odierna ricorrente debba essere riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%, riconoscendo una percentuale d'invalidità pari all'85% (con decorrenza dal 31/10/2023 data della visita medico legale dallo stesso effettuata) nonché lo status di portatrice di handicap ex art. 3, comma 1, della legge n.
104/1992.
1.2. La ricorrente ha quindi avanzato, in via subordinata, anche richiesta di rinnovazione della C.T.U.
2. Si è costituito l' che ha concluso per l'inammissibilità, CP_1
Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 1999/2024
improponibilità e/o improcedibilità del ricorso e, comunque, in via gradata, per il suo rigetto nel merito.
3. In primo luogo, si deve ritenere tamquam non esset il decreto di omologazione emesso dal G.O.P. in fase di A.T.P. in data 05/06/2024, atteso che, in realtà, a quella data non era ancora spirato il termine (espressamente assegnato) di giorni 30 per il deposito della dichiarazione di dissenso che era iniziato a decorrere dal 23/05/2024 (data di comunicazione, a cura della
Cancelleria, del decreto ex art. 445-bis, comma 4, cod. proc. civ., depositato il 22/05/2024).
La sua pronuncia non è quindi ostativa all'ammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è però infondato.
5. Invero, dopo aver evidenziato le patologie da cui è affetta la ricorrente (peraltro ampiamente descritte nella relazione di CTU depositata in data 22/03/2024, a seguito di visita espletata in data
31/10/2023), il ricorso si limita a censurare, per un verso, del tutto genericamente la relazione peritale, ritenendo non condivisibili le conclusioni ivi rassegnate, atteso che la ricorrente
è affetta da un grave complesso patologico, necessitante il riconoscimento del beneficio assistenziale richiesto, assumendo che il C.T.U. «ha infatti il potere di compiere qualsiasi indagine utile per lo svolgimento del proprio incarico;
quindi, egli può assumere informazioni, esaminare documenti non prodotti in corso di causa, anche in assenza di espressa autorizzazione giudiziale. Pertanto, il C.T.U. ha titolo per acquisire elementi purché riguardino l'oggetto dell'accertamento. In conclusione, il consulente avrebbe dovuto assumere documentazione anche quando i termini concessi alle parti siano ormai decorsi e richiedere approfondimenti diagnostici ritenuti necessari ai fini valutativi» (pag. 4 del ricorso), senza però specificare quali sarebbero state le indagini omesse dal consulente d'ufficio e quali
Pagina 3 di 6 R.G. LAV. N. 1999/2024
documenti avrebbe dovuto acquisire e non ha acquisito.
5.1. Né si comprende come la “Ipoacusia neurosensoriale medio-grave bilaterale”, riscontrata dal Dott. Persona_2 in data 20/02/2024, la cui documentazione non si rinviene in allegato al ricorso, possa incidere in modo determinante ai fini del riconoscimento dell'invalidità in misura pari al 100%, atteso che la stessa relazione di C.T.U. dà espressamente atto che la ricorrente è affetta da “ipoacusia bilaterale neurosensoriale di media entità” (si veda pag. 4 della relazione peritale), sicché, sotto tale profilo, non si ravvisano aggravamenti tali da suggerire la rinnovazione della C.T.U. né ragionevoli motivi per discostarsi dalle conclusioni ivi rassegnate (atteso che si tratta di diagnosi che appare essere meramente confermativa della patologia già valutata dal C.T.U.).
Ed, invero, il C.T.U. ha specificato nella sua relazione peritale, proprio a fronte delle controdeduzioni della ricorrente del
05/03/2024, nelle quali già si evidenziava il citato aggravamento patologico riscontrato in data 20/02/2024 a seguito di visita audiometrica, che «in merito alla ipoacusia neurosensoriale il CTU ha tenuto in debita considerazione tale menomazione e la conseguente disabilità nell'esprimere il giudizio medico legale»
(pag. 9 della relazione peritale), così valutando anche tale ulteriore deduzione (seppur successiva alla visita), ma ritenendola ininfluente ai fini del giudizio medico-legale sulla percentuale di invalidità.
5.2. Altrettanto generiche sono, poi, le osservazioni secondo cui
i) «Il CTU nominato avrebbe dovuto, inoltre valutare l'entità delle patologie riscontrate sulla ricorrente anche e soprattutto in ragione dell'età della stessa e delle evidenti ricadute sulla capacità lavorativa attese le limitazioni conseguenti alle patologie audiologiche, psichiatriche e cardiologiche che l'hanno addirittura portata ad una postdatazione del riconoscimento effettuato dal
Pagina 4 di 6 R.G. LAV. N. 1999/2024
Centro medico-legale (a fronte di una domanda CP_1 amministrativa datata 16.1.2023 e della visita medica effettuata il
27.2.2023) invece al 31.10.2023 con intuibile pregiudizio per la sig.ra » e ii) «pur adottando il calcolo riduzionistico sulle Pt_1 percentuali invalidanti connesse alle patologie invalidanti riconosciute in capo alla ricorrente, ben avrebbe la Dott.ssa potuto giungere a ben altro risultato, tale cioè da Per_1 consentire il riconoscimento della pensione d'invalidità civile e del grave handicap in capo alla ricorrente anche in ragione dell'ulteriore allegazione dell'esame audiometrico effettuato in data 20.2.2024 a riprova di un aggravamento, in capo alla ricorrente, in corso» (pagg.
4-5 del ricorso).
La prima osservazione si traduce, infatti, (con la sola esclusione
- come si dirà subito - della post-datazione della decorrenza dell'accertamento) in un mero dissenso dalle conclusioni rassegnate dal C.T.U., così come la seconda non spiega affatto quale sarebbe l'errore in cui sarebbe incorso il perito dell'Ufficio nell'effettuare il calcolo c.d. riduzionistico, limitandosi ad auspicare una diversa conclusione (più favorevole per la ricorrente) anche alla luce del successivo esame audiometrico del
20/02/2024 che, in ogni caso, quand'anche valutato, non appare affatto idoneo a sovvertire le conclusioni cui il predetto C.T.U. è pervenuto (ovvero per riconoscere una invalidità totale).
6. In conclusione, non sussistono i presupposti per discostarsi dalle conclusioni cui, con motivazione logica e condivisibile, è giunto il C.T.U. nominato nella fase dell'A.T.P. né per disporre la chiesta rinnovazione della C.T.U., apparendo l'istanza avanzata in tal senso da parte ricorrente meramente esplorativa.
6.1. Deve in effetti correggersi soltanto la data della decorrenza dell'accertamento (31/10/2023) indicata dal CTU nella relazione che va, invece, fatta coincidere con quella indicata nel verbale redatto dalla Commissione Medica preposta (ovvero il
Pagina 5 di 6 R.G. LAV. N. 1999/2024
16/01/2023).
7. Nulla si deve disporre per le spese di lite essendovi in atti dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
Da ciò consegue che le spese della C.T.U., che in fase di ATP erano state poste in via provvisoria a carico dell' , dovranno CP_1 ora gravare definitivamente a carico dell'Istituto previdenziale (in tal senso, Cass. ord. n. 16515/2016).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara privo di efficacia il decreto di omologazione depositato in fase di A.T.P. in data 05/06/2024;
- rigetta il ricorso avanzato da e, per Parte_1
l'effetto, conferma l'esito dell'accertamento sanitario emergente dalla C.T.U. medico-legale espletata in sede di
A.T.P. (persona invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%, con percentuale
d'invalidità pari all'85%, con rettifica della decorrenza dal
16/01/2023, nonché portatrice di handicap ex art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992);
- dichiara la ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite e, per l'effetto, dispone che le spese di C.T.U., come già liquidate con separato decreto emesso in sede di
ATP, vengano poste, in via definitiva, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Catanzaro, in data 23 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 23/01/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1999/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Antonio Saladino
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: riconoscimento dello status invalidante in misura pari al 100% (invalidità totale) - riconoscimento dello stato
Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 1999/2024
di handicap grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) - giudizio di merito a seguito di A.T.P.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 24/07/2024, , Parte_1 all'esito dell'A.T.P. ex art. 445-bis cod. proc. civ. iscritto al R.G.
Lav. n. 825/2023, dopo aver tempestivamente avanzato dichiarazione di dissenso avverso la C.T.U. espletata dalla Dott.ssa ha introdotto il giudizio di merito al fine di Persona_1 conseguire l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dello status invalidante in misura pari al 100% (invalidità totale), con l'accertamento del diritto a fruire del beneficio assistenziale (pensione d'invalidità civile), nonché per l'accertamento dello stato di handicap grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992).
1.1. Il C.T.U. nominato in sede di A.T.P., confermando il giudizio espresso dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile e dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap (istituite presso il Centro Medico
Legale della sede di Catanzaro) nella seduta del 27/02/2023 CP_1
a seguito di domanda amministrativa presentata il 16/01/2023, aveva infatti concluso che l'odierna ricorrente debba essere riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%, riconoscendo una percentuale d'invalidità pari all'85% (con decorrenza dal 31/10/2023 data della visita medico legale dallo stesso effettuata) nonché lo status di portatrice di handicap ex art. 3, comma 1, della legge n.
104/1992.
1.2. La ricorrente ha quindi avanzato, in via subordinata, anche richiesta di rinnovazione della C.T.U.
2. Si è costituito l' che ha concluso per l'inammissibilità, CP_1
Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 1999/2024
improponibilità e/o improcedibilità del ricorso e, comunque, in via gradata, per il suo rigetto nel merito.
3. In primo luogo, si deve ritenere tamquam non esset il decreto di omologazione emesso dal G.O.P. in fase di A.T.P. in data 05/06/2024, atteso che, in realtà, a quella data non era ancora spirato il termine (espressamente assegnato) di giorni 30 per il deposito della dichiarazione di dissenso che era iniziato a decorrere dal 23/05/2024 (data di comunicazione, a cura della
Cancelleria, del decreto ex art. 445-bis, comma 4, cod. proc. civ., depositato il 22/05/2024).
La sua pronuncia non è quindi ostativa all'ammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è però infondato.
5. Invero, dopo aver evidenziato le patologie da cui è affetta la ricorrente (peraltro ampiamente descritte nella relazione di CTU depositata in data 22/03/2024, a seguito di visita espletata in data
31/10/2023), il ricorso si limita a censurare, per un verso, del tutto genericamente la relazione peritale, ritenendo non condivisibili le conclusioni ivi rassegnate, atteso che la ricorrente
è affetta da un grave complesso patologico, necessitante il riconoscimento del beneficio assistenziale richiesto, assumendo che il C.T.U. «ha infatti il potere di compiere qualsiasi indagine utile per lo svolgimento del proprio incarico;
quindi, egli può assumere informazioni, esaminare documenti non prodotti in corso di causa, anche in assenza di espressa autorizzazione giudiziale. Pertanto, il C.T.U. ha titolo per acquisire elementi purché riguardino l'oggetto dell'accertamento. In conclusione, il consulente avrebbe dovuto assumere documentazione anche quando i termini concessi alle parti siano ormai decorsi e richiedere approfondimenti diagnostici ritenuti necessari ai fini valutativi» (pag. 4 del ricorso), senza però specificare quali sarebbero state le indagini omesse dal consulente d'ufficio e quali
Pagina 3 di 6 R.G. LAV. N. 1999/2024
documenti avrebbe dovuto acquisire e non ha acquisito.
5.1. Né si comprende come la “Ipoacusia neurosensoriale medio-grave bilaterale”, riscontrata dal Dott. Persona_2 in data 20/02/2024, la cui documentazione non si rinviene in allegato al ricorso, possa incidere in modo determinante ai fini del riconoscimento dell'invalidità in misura pari al 100%, atteso che la stessa relazione di C.T.U. dà espressamente atto che la ricorrente è affetta da “ipoacusia bilaterale neurosensoriale di media entità” (si veda pag. 4 della relazione peritale), sicché, sotto tale profilo, non si ravvisano aggravamenti tali da suggerire la rinnovazione della C.T.U. né ragionevoli motivi per discostarsi dalle conclusioni ivi rassegnate (atteso che si tratta di diagnosi che appare essere meramente confermativa della patologia già valutata dal C.T.U.).
Ed, invero, il C.T.U. ha specificato nella sua relazione peritale, proprio a fronte delle controdeduzioni della ricorrente del
05/03/2024, nelle quali già si evidenziava il citato aggravamento patologico riscontrato in data 20/02/2024 a seguito di visita audiometrica, che «in merito alla ipoacusia neurosensoriale il CTU ha tenuto in debita considerazione tale menomazione e la conseguente disabilità nell'esprimere il giudizio medico legale»
(pag. 9 della relazione peritale), così valutando anche tale ulteriore deduzione (seppur successiva alla visita), ma ritenendola ininfluente ai fini del giudizio medico-legale sulla percentuale di invalidità.
5.2. Altrettanto generiche sono, poi, le osservazioni secondo cui
i) «Il CTU nominato avrebbe dovuto, inoltre valutare l'entità delle patologie riscontrate sulla ricorrente anche e soprattutto in ragione dell'età della stessa e delle evidenti ricadute sulla capacità lavorativa attese le limitazioni conseguenti alle patologie audiologiche, psichiatriche e cardiologiche che l'hanno addirittura portata ad una postdatazione del riconoscimento effettuato dal
Pagina 4 di 6 R.G. LAV. N. 1999/2024
Centro medico-legale (a fronte di una domanda CP_1 amministrativa datata 16.1.2023 e della visita medica effettuata il
27.2.2023) invece al 31.10.2023 con intuibile pregiudizio per la sig.ra » e ii) «pur adottando il calcolo riduzionistico sulle Pt_1 percentuali invalidanti connesse alle patologie invalidanti riconosciute in capo alla ricorrente, ben avrebbe la Dott.ssa potuto giungere a ben altro risultato, tale cioè da Per_1 consentire il riconoscimento della pensione d'invalidità civile e del grave handicap in capo alla ricorrente anche in ragione dell'ulteriore allegazione dell'esame audiometrico effettuato in data 20.2.2024 a riprova di un aggravamento, in capo alla ricorrente, in corso» (pagg.
4-5 del ricorso).
La prima osservazione si traduce, infatti, (con la sola esclusione
- come si dirà subito - della post-datazione della decorrenza dell'accertamento) in un mero dissenso dalle conclusioni rassegnate dal C.T.U., così come la seconda non spiega affatto quale sarebbe l'errore in cui sarebbe incorso il perito dell'Ufficio nell'effettuare il calcolo c.d. riduzionistico, limitandosi ad auspicare una diversa conclusione (più favorevole per la ricorrente) anche alla luce del successivo esame audiometrico del
20/02/2024 che, in ogni caso, quand'anche valutato, non appare affatto idoneo a sovvertire le conclusioni cui il predetto C.T.U. è pervenuto (ovvero per riconoscere una invalidità totale).
6. In conclusione, non sussistono i presupposti per discostarsi dalle conclusioni cui, con motivazione logica e condivisibile, è giunto il C.T.U. nominato nella fase dell'A.T.P. né per disporre la chiesta rinnovazione della C.T.U., apparendo l'istanza avanzata in tal senso da parte ricorrente meramente esplorativa.
6.1. Deve in effetti correggersi soltanto la data della decorrenza dell'accertamento (31/10/2023) indicata dal CTU nella relazione che va, invece, fatta coincidere con quella indicata nel verbale redatto dalla Commissione Medica preposta (ovvero il
Pagina 5 di 6 R.G. LAV. N. 1999/2024
16/01/2023).
7. Nulla si deve disporre per le spese di lite essendovi in atti dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
Da ciò consegue che le spese della C.T.U., che in fase di ATP erano state poste in via provvisoria a carico dell' , dovranno CP_1 ora gravare definitivamente a carico dell'Istituto previdenziale (in tal senso, Cass. ord. n. 16515/2016).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara privo di efficacia il decreto di omologazione depositato in fase di A.T.P. in data 05/06/2024;
- rigetta il ricorso avanzato da e, per Parte_1
l'effetto, conferma l'esito dell'accertamento sanitario emergente dalla C.T.U. medico-legale espletata in sede di
A.T.P. (persona invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%, con percentuale
d'invalidità pari all'85%, con rettifica della decorrenza dal
16/01/2023, nonché portatrice di handicap ex art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992);
- dichiara la ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite e, per l'effetto, dispone che le spese di C.T.U., come già liquidate con separato decreto emesso in sede di
ATP, vengano poste, in via definitiva, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Catanzaro, in data 23 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
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