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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/07/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2458/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Sezione Specializzata in materia d'Impresa
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Adele Ferraro Presidente
Dott.ssa Song Damiani Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2458/2016 promossa da:
(C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione, dagli Avv.ti
CLAUDIO ARMELLINI, EDUARDO OMERO e MARIATERESA RECHICHI , ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. RECHICHI, sito in
Reggio Calabria, alla Via Cappuccinelli dir. Zagarella n. 22
PARTE ATTRICE contro
(C.F.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avvocati DOMENICO COLACI e WALTER TRIPODO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Virgilio Conte, sito in
Catanzaro Lido, alla Via Bausan n. 20
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_2 C.F._3 difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
1 dall'Avv. ROBERTO ALECCI ed elettivamente domiciliato in Catanzaro,
Via Torcia n. 4, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Coppolino
CONVENUTI
Nonché nei confronti di
(P.IVA.: , Controparte_3 P.IVA_1 in persona del curatore speciale, Avv. LEO MARCO ARENA, rappresentata e difesa dal medesimo, giusta nomina ex art. 78 c.p.c. del Tribunale di
Catanzaro, resa con ordinanza del 17.03.2017 (pec:
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CONVENUTA
Oggetto: responsabilità soci e amministratori di società di capitali
CONCLUSIONI
Parte attorea: «1) Ammettere il presente atto e per l'effetto ritenere e dichiarare l'esistenza di un rapporto di delega ex art. 2381 c.c. e/o mandato ex art. 1703 e ss c.c., tra l'amministratore della società Dott. CP_2
(delegante) o la società e la socia delegata, a
[...] Controparte_1 riscuotere nell'interesse e per conto del le Controparte_3 rette scolastiche versate dagli alunni a partire dall'anno scolastico
2008/2009, che ha riguardato i corsi delle classi A, C e E;
2) Accertare e dichiarare l'inadempimento della delegata agli obblighi derivanti dal rapporto di cui sopra, per aver agito sia decampando i limiti del predetto mandato, che contravvenendo alle obbligazioni derivanti dal medesimo, e segnatamente omettendo di riversare nei conti correnti del
[...]
complessive € 1.461.460,00. 3) Conseguentemente Controparte_3 condannare la convenuta ai sensi degli art. 2476 c.c. e/o Controparte_1
2381 e 2392 e ss, nonché 1710 e ss e/o 2030 e/o 2036 c.c. alla restituzio ne del superiore importo € 1.461.460,00 oltre interessi legali dal di della percezione delle predette somme sino all'effettiva loro restituzione, direttamente in favore del , oltre al risarcimento dei danni Controparte_3 patiti e patiendi dal medesimo ente, alle causali indicate in narrativa, oltre interessi e rivalutazione, in misura di € 500.000,00: il tutto per complessive
€ 2.000.000 oltre interessi e rivalutazione;
4) Accertare e dichiarare
l'eventuale responsabilità concorrente e solidale verso il Controparte_3 dell'amministratore Dott. per eventuale culpa
[...] Controparte_2
2 in vigilando, al pagamento del superiore importo maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge;
5) Ammettere i mezzi istruttori utili e conducenti e per essi quelli già indicati ai punti C ed E del presente atto di citazione, oltre gli ulteriori che potranno articolarsi nei modi e termini di legge. In particolare: a) disporre la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria;
b) disporre accertamenti a mezzo del nucleo di polizia tributaria per ricostruire l'esatta consistenza delle movimentazioni in oggetto;
c) disporre prova per testi, anche a campione degli alunni indicati;
d) ordinare ex art. 210 c.p.c. alle Italiane s.p.a. CP_4
l'esibizione di un analitico estratto conto degli ultimi 10 anni del c/c postale intestato alla convenuta n. 15052897, come pure alla Banca Controparte_1
Carime di RC, ed agli altri istituti bancari con i quali, dagli accertamenti che si andranno a disporre potrà emergere che la abbia avuto rapporti. 6) CP_1
Disporre il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., nei confronti della sola convenuta SI.ra , e sino all'ammontare di € 2.500,000,00 su Controparte_1 tutti i beni immobili, mobili e denaro di sua proprietà. […] 7) Con vittoria di spese competenze ed onorari di TE.»;
Parte convenuta, : «Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_1 adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così statuire: nel merito, dichiarare inammissibili, improcedibili e comunque rigettare tutte le domande dell'attrice perché infondate in fatto e in diritto;
- in ordine alle spese, condannare l'attrice a rifondere alla convenuta le spese e gli onorari di giudizio, tenendo conto ai fini della relativa quantificazione della manifesta infondatezza di tutte le richieste avanzate con l'atto di citazione.
Salvo ogni altro diritto»;
Parte convenuta, : «Tutto quanto sopra premesso Controparte_2
e ritenuto il dott. , come sopra rappresentato, difeso e Controparte_2 domiciliato, chiede che l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
VOGLIA
1. In via preliminare, concedere termine per la notifica dell'atto di citazione al nominando curatore speciale della società;
2. Accertare e dichiarare l'inesistenza di un rapporto di delega gestoria tra l'Amministratore
Unico, dott. Familiari, e la sig.ra ai sensi dell'art. 2381 cod. civ.
3. In CP_1 subordine, accertare e dichiarare la violazione da parte della sig.ra CP_1 dei doveri gravanti sul mandatario;
4. Ancora in subordine, condannare la sig.ra nella qualità di mandataria a risarcire il mandante per i danni CP_1
a questi cagionati;
5. accertare e dichiarare la violazione da parte della sig.ra
3 degli articoli dell'art. 2475 e 2479 cod. civ.; 6. accertare e dichiarare CP_1 la violazione da parte della sig.ra degli articoli 1175 e 1375 cod. civ.; 7. CP_1 conseguentemente e per l'effetto, condannare la medesima socia, in via esclusiva, al pagamento in favore della società della somma che sarà accertata in corso di causa;
8. in caso di condanna dell'A.U., conseguentemente condannare la sig.ra a garantire e manlevare il CP_1 dott. Familiari;
9. Con riserva di precisare le domande ed articolare gli ulteriori mezzi istruttori. Con vittoria di spese e compensi. »;
Parte convenuta, «Piaccia Controparte_3 all'Ill.mo Tribunale di Catanzaro, contrariis rejectis, così giudicare: 1) per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto dedotte nel corso del giudizio,
ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità di natura solidale o esclusiva, ai sensi dell'art. 2476 e 2393 c.c., dell'Amministratore di diritto,
Dott. e della socia, finanche amministratore di fatto, SI.ra CP_2 [...]
; 2) e per l'effetto, CONDANNARLI al risarcimento in favore CP_1 della dei danni patrimoniali, quantificati Controparte_3 in corso di causa in € 219.385,09, e non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa (ex art. 1226 c.c.) nella misura di € 30.000,00, o in quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo;
3) in ogni caso, CONDANNARE parte soccombente al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c., con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.» .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'odierna parte attrice, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, e , nonché la Controparte_1 Controparte_2 società domandando la Controparte_3 condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di € CP_1
1.461.460,00, somma corrispondente, secondo la prospettazione attorea, agli incassi della società che la socia, in violazione della delega o del mandato conferitole dall'amministratore di diritto, aveva trattenuto per sé senza riversarli nelle casse sociali nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati alla società e quantificati in misura non inferiore ad € 500.000,00; chiedeva, inoltre, la condanna
4 solidale dell'amministratore unico, , per culpa in Controparte_2 vigilando.
Parte attrice premetteva: che la società Controparte_3 era stata costituita in Reggio Calabria, in data 10/05/1993, tra i 4 soci
, , e Controparte_2 Parte_1 Controparte_1 Per_1
- marito della poi deceduto - ognuno con una partecipazione
[...] CP_1 del 25%; che lo Statuto della predetta società prevedeva, quale oggetto sociale, la fondazione, istituzione e gestione di Istituti e Scuole non
Statali di ogni ordine e grado, Centro Studi, corsi di formazione professionale e di specializzazione;
che, per accordi intercorsi tra l'amministratore e la socia a Controparte_2 Controparte_1 partire dall'anno scolastico 2008/2009 e senza soluzione di continuità sino all'anno 2013/2014, la gestione di alcune classi era stata interamente delegata dal primo alla seconda, la quale aveva provveduto ad occuparsi non solo dell'incasso delle rette scolastiche ma anche di selezionare e retribuire il personale.
Tanto premesso, a fondamento dell'avanzata domanda risarcitoria,
l'attrice deduceva:
- che la disattendendo il mandato fiduciario conferitole CP_1 dall'amministratore e nonostante le diffide inviatele dal CP_2 rifiutava di rendicontare gli incassi, li tratteneva per sé senza riversarli nelle casse sociali, cagionando un mancato incasso alla società attrice quantificato in € 1.461.460,00, sommando le rette che gli alunni erano tenuti a versare per ciascun anno di gestione ad opera della convenuta;
- che la socia disertava sistematicamente le assemblee dei soci, ostacolando l'approvazione dei bilanci nonché l'adozione di determinazioni relative alle passività che si erano accumulate per gli ammanchi di cassa provocati dalla condotta della stessa;
- che la aveva ceduto in data 21.01.2016 a , in CP_1 Controparte_5 violazione della clausola di prelazione statutaria, la propria quota di partecipazione, pari al 50% (avendo ricevuto nel frattempo per testamento la quota del marito deceduto) per il corrispettivo di €
1.500,00, cessione per la quale pendeva un autonomo giudizio;
- che tali condotte avevano determinato accumulo di ingenti passività,
5 perdita di occasioni e chance di profitto, nonché la distruzione dell'immagine della società, danni quantificabili in misura non inferiore ad € 500.000,00.
In virtù di quanto innanzi esposto, rassegnava, Parte_1 dunque, le conclusioni indicate in premessa.
Si costituiva in giudizio , esponendo: che la Controparte_2 gestione dell'attività sociale era stata affidata ad un Amministratore
Unico, dapprima individuato nella persona di e dal 13 Persona_1 aprile 2006 nel dott. che la società era sempre stata a stretta CP_2 compagine societaria, costituita da soci legati da un forte vincolo fiduciario, oltre che da un rapporto di coniugio tra alcuni di essi, il che aveva determinato una fattiva collaborazione degli stessi nella gestione degli affari sociali;
che il aveva fondato un Istituto CP_3 tecnico-economico paritario ad indirizzo finanza e marketing, con sede in
Reggio Calabria, Via Aldo Moro, che era divenuto un'importante realtà nel territorio reggino, sicché l'ausilio dei soci era divenuto un'esigenza organizzativa ineliminabile.
Il dopo aver chiesto la nomina di un curatore speciale della CP_2 società ai sensi dell'art. 78 c.p.c., deduceva: l'inesistenza del rapporto di delega ex art. 2381 c.c., asserendo che la aveva agito all'insaputa CP_1 degli altri soci e anche dello stesso amministratore;
che, inoltre, nel caso di specie, la possibilità di delegare funzioni gestorie non era prevista dallo statuto o dall'atto costitutivo né era stata autorizzata dai soci e che, dunque, l'ingerenza della nell'amministrazione dell a società era CP_1 sempre stata il frutto di una sua autonoma scelta;
che non potrebbe neanche configurarsi un rapporto di mandato, atteso che l'Amministratore Unico non aveva mai assegnato alcun incarico formale alla;
che, laddove si ritenesse configurabile un rapporto di fatto Pt_2 ascrivibile al mandato, avendo la violato gli obblighi di cui agli CP_1 art. 1710-1713 c.c., la stessa sarebbe tenuta a manlevare il mandante per i danni cagionati nello svolgimento del mandato, non potendo ritenersi quest'ultimo responsabile in via solidale;
che l'ingerenza della CP_1 era emersa solo a seguito della segnalazione del consulente contabile della società in relazione alla lacunosità della documentazione
6 riguardante la contribuzione previdenziale dei docenti dell'Istituto ed i giustificativi di spesa per le operazioni compiute dalla;
che,
CP_1 dunque, la condotta della andrebbe inquadrata nella fattispecie
CP_1 dell'amministratore di fatto e non della delega gestoria;
che la ,
CP_1 disattendendo ogni richiesta di chiarimenti, incontri e riunioni e disertando le assemblee, avrebbe altresì violato il dovere di buona fede e correttezza, il quale opera anche nell'ambito dei rapporti sociali;
che, pertanto, la sarebbe l'unica e diretta responsabile dei danni
CP_1 cagionati alla società e che sarebbe tenuta a manlevare e a garantire il
CP_2
Tanto premesso, concludeva rassegnando le conclusioni riportate in premessa.
Si costituiva in giudizio , eccependo in via Controparte_1 preliminare la carenza di legittimazione attiva della Parte_3 in relazione alla richiesta di sequestro conservativo, nonché
l'inammissibilità della domanda attorea per eccessiva genericità della qualificazione giuridica della responsabilità asseritamente ascrivibile alla convenuta.
Domandava il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, deducendo di aver operato sempre con il consenso della società e degli altri soci.
Esponeva inoltre: che, solo per l'anno scolastico 2010/2011, gli alunni delle sezioni A, C ed E, a causa di lavori eseguiti presso la sede operativa della società, erano stati spostati presso un altro Istituto coordinato dalla
, mentre le sezioni B, D ed F erano state spostate presso altro CP_1
Istituto di proprietà della coppia che l'attrice Parte_4 non avrebbe fornito adeguata prova in merito alla quantificazione del mancato incasso delle rette scolastiche a causa della condotta della
, atteso che non aveva indicato gli alunni frequentanti, il numero CP_1 di classi coinvolte né aveva allegato copia dei contratti stipulati da ciascuno alunno;
che, contrariamente a quanto dedotto da controparte, la coppia aveva proseguito le attività didattiche Parte_5 della società, trasferendole presso la sede di altra scuola privata di proprietà degli stessi;
che parimenti infondate sarebbero le deduzioni
7 attoree relative alla gestione dei dipendenti da parte della , dal CP_1 momento che il prof. e la prof.ssa erano stati assunti dalla Pt_6 Per_2 società, in persona del legale rappresentante;
che l'attrice non avrebbe allegato e provato gli asseriti danni alla società di cui aveva domandato il ristoro;
che la convenuta aveva ripetutamente chiesto all'Amministratore di poter consultare la documentazione contabile della società, senza mai ricevere risposta, vedendosi così costretta a vendere le proprie quote.
Con ordinanza del 17 marzo 2017, il Giudice – ritenuta la sussistenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi dell'art. 78 c.p.c., tra la società convenuta e il suo legale rappresentante costituito in giudizio – nominava un curatore speciale, assegnando allo stesso un termine per depositare una memoria difensiva di costituzione nell'interesse del Controparte_3
Con comparsa depositata in data 31.05.2017, si costituiva in giudizio, in persona del curatore speciale, la società Controparte_3
che deduceva: che l'azione spiegata dalla socia
[...]
doveva senza dubbio essere qualificata come azione di Parte_1 responsabilità nei confronti dell'amministratore, di fatto o di diritto, ex art. 2476, co. 3 c.c., in forza del quale il socio gode di una legittimazione straordinaria, nell'interesse della società, riconducibile alla nozione di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c. e rispetto alla quale la società è litisconsorte necessario;
che l'attività gestoria, a carattere sistematico e continuativo, posta in essere dalla socia , non solo sarebbe stata CP_1 confermata dalla stessa, ma emergerebbe dalla documentazione di causa;
che sussisterebbe la responsabilità solidale dell'amministratore di diritto, il quale avrebbe agito in violazione dei generali doveri di vigilanza ed intervento gravanti sull'organo di governance delle società a responsabilità limitata;
che, oltre al danno patrimoniale, la società aveva sofferto un danno non patrimoniale, quantificabile in via equitativa in €
30.000,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
All'udienza dell'8.03.2022, la causa, istruita mediante C.T.U., veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 26.01.2024, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato;
con ordinanza del 12.09.2024, resa all'esito dell'udienza del 9.09.2024,
8 fissata con la modalità della “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., veniva rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
In via preliminare, è da ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea, sollevata dalla convenuta Controparte_1 in ragione dell'eccessiva genericità della qualificazione giuridica della domanda, con conseguente compromissione del diritto di difesa della convenuta.
Sul punto, è sufficiente osservare che l'interpretazione delle domande dà luogo ad un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e che, in virtù del principio iura novit curia, è demandato al giudice valutare d'ufficio, sulla scorta del contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, la corretta individuazione della norma applicabile.
Ciò posto, la domanda, ad avviso del IO , è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Osserva in primo luogo il Tribunale che l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori ai sensi dell'art. 2476 c.c. può essere esercitata sia dalla società che dal socio (indipendentemente dalla consistenza della partecipazione sociale).
Nel caso, come nella specie, di azione di responsabilità esercitata dal socio, lo stesso, non essendo titolare del diritto al risarcimento del danno, fa valere in nome proprio il diritto spettante alla società, la quale deve necessariamente parteci pare al processo (ex art. 102 c.p.c.).
Stante la natura contrattuale dell'azione di responsabilità ex artt. 2393- bis e 2476 c.c., il socio che agisce in giudizio ha solo l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni degli obblighi imposti ed il nesso di causalità fra queste e il danno verificatosi, mentre incombe sul convenuto l'onere di allegare e provare i fatti idonei ad escludere od attenuare la sua responsabilità, ovvero la non imputabilità a sé degli inadempimenti contestatigli. Spetta, infine, all'attore l'onere di allegazione e prova, sia pure mediante presunzioni, dell'esistenza di un danno concreto, ovvero
9 del depauperamento del patrimonio sociale e d ella riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente.
Venendo al merito, appare opportuno rilevare che parte attrice ha dedotto la responsabilità della , quale delegata o mandataria CP_1 dell'amministratore di diritto, principalmente per reiterate condotte distrattive, e dell'amministratore unico per omissione CP_2 dell'obbligo di vigilanza sulla società, il quale grava sugli amministratori anche in presenza di delega o assunzione di fatto del ruolo di amministratore da parte di un terzo.
È dunque preliminare la verifica della fondatezza della domanda attorea nei confronti di quale delegata Controparte_1 dell'Amministratore Unico ovvero quale amministrat ore di fatto della società, come prospettato dalla Controparte_3
in persona del suo Curatore speciale.
[...]
Si rileva, al riguardo, che la fattispecie di matrice giurisprudenziale dell'amministratore di fatto deriva dall'art. 2639 c.c. in base al quale è amministratore di fatto chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.
Più segnatamente, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale,
“…l'amministratore di fatto viene positivamente individuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi: a) mancanza di un'efficace investitura assembleare;
b) attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale;
c) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza… La prova della posizione di amministratore di fatto implica, per ciò, l'accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive
– in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in fondamentali settori dell'attività di impresa, la partecipazione alla
10 gestione della vita societaria.” (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n.
5414/2023).
Anche la dottrina ha enucleato le condizioni al ricorrere delle quali deve ritenersi integrata la predetta fattispec ie, ovvero: 1) assenza di una efficace investitura assembleare;
2) attività gestoria esercitata non occasionalmente ma in maniera continuativa;
3) funzioni riservate alla competenza degli amministratori di diritto;
4) auto nomia decisionale
(non necessariamente surrogatoria, ma almeno coop erativa non subordinata) rispetto agli amministratori di diritto.
Dunque, l'individuazione della figura dell'amministratore di fatto richiede l'accertamento del carattere sistematico dell'attività svolta, che non si esaurisca nel compimento di taluni atti di natura eterogenea ed occasionale, e dell'avvenuto inserimento nella gestione dell 'impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società.
Ebbene, nel caso di specie, ritiene il IO che Controparte_1 abbia svolto le funzioni di amministratore della società
[...]
pur non avendo ricevuto alcuna investitura Controparte_3 formale.
Ed infatti, la si è di fatto ingerita nell a gestione della società, in CP_1 assenza di una qualsivoglia investitu ra da parte dell'assemblea, sia pur irregolare o implicita, operando solo in forza di deleghe o autorizzazioni non formali dell'Amministratore di diritto, come allegato dalla stessa convenuta.
La conclusione che la abbia svolto attività gestoria è suffragata in CP_1 primo luogo da quanto dalla stessa confermato nei propri scritti difensivi , nella parte in cui ha dedotto di aver gestito per diversi anni, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, le classi delle sezioni A, C ed E, che erano state spostate presso la sede operativa di altro Istituto gestito dalla socia
, incassando direttamente le rette scolastiche - che venivano fatte CP_1 transitare sul conto corrente in testato alla e a suo marito CP_1
- e affrontando per conto della società alcuni costi Persona_1 gestionali a cadenza periodica.
In particolare, dalla documentazione di causa emerge che , oltre a
11 percepire, sin dal 2009, le rette scolastiche sui proprio conti correnti, la
“si assumeva l'onere finanziario dei pagamenti delle buste paga CP_1 del personale dipendente” ed eseguiva i pagamenti dei modelli DM10 per Con il versamento dei contributi previdenziali (cfr. all.ti n.
3-7 alla CP_7 memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 della convenuta ). CP_1
Tali circostanze trovano ulteriore conferma nella dichiarazione redatta dalla stessa e inviata all'Agenzia delle Entrate, nella quale si CP_1 legge che, per accordi presi con l'Amministratore Familiari, “alcuni movimenti di accrediti/addebiti transitavano sul CONTO BANCO POSTA già esistente…intestato a , in quanto Controparte_8 la società, non sempre, poteva garantire la disponibilità finanziaria per affrontare i costi gestionali a cadenza periodica (IN PS, AFFITTI,
UTENZE, ECT), per cui si facevano peso dell'onere di affrontare personalmente alcune spese, che di comune accordo si divideva no periodicamente e si compensavan o con accrediti di rette sui propri conti”, dichiarando altresì che “sul conto su indicato negli anni 2009 –
2010 – 2011, sono stati accreditati solamente bollettini po stali provenienti da rette degli a lunni dell'I.T.C. “C ALVARO”.” (cfr. all. 2 della produzione di parte convenuta).
La socia convenuta ha inoltre asserito di aver pagato per conto della società la quota d'iscrizione alla F.I.L.I.N.S. per l'anno 2010. Emerge, inoltre, dalla documentazione di causa, che la ha altresì CP_1 corrisposto il TFR alla prof.ssa e al prof. come da Per_2 Per_3 quietanze allegate dalla convenuta alla memoria ex art. 183, co . 6 n. 2
(cfr. all.ti 27 e 28).
Infine, nella scheda di regolare funzionamento inviata all CP_9 per l'anno 2011/2012, la viene indicata come persona delegata CP_1 dal legale rappresentante a compiere atti di gestione relativi alla scuola
(cfr. all. 1 della produzione d ella Controparte_3
.
[...]
Alla luce delle evidenziate emergenze, non è revocabile in dubbio, considerando anche il tipo di attività svolta dalla società, che la , CP_1 in difetto di una regolare deliberazione di nomina, abbia svolto attività gestoria in maniera sistematica, cooperando con l'Amministratore di
12 diritto;
in particolare svolgendo un'attività non episodica, ma continuativa, sin dal 2009, relativa a due aspetti fondamentali dell'amministrazione societaria, ovvero la gestione dei rapporti con gli alunni e dei rapporti, quantomeno economici, con il personale dipendente.
Accertato il ruolo di amministrat ore di fatto della , è opportuno CP_1 analizzare i singoli addebiti formulati dalla parte attrice.
Le contestazioni relative all'asserita diserzione delle assemblee e alla cessione della propria quota di partecipazione sociale, in violazione della clausola di prelazione statutaria , appaiono del tutto infondate, in ragione della mancata allegazione di un danno determinato dalla condotta inadempiente contestata all'amministratore di fatto.
Parte attrice ha contestato inoltre alla una serie di condotte CP_1 distrattive, ovvero che la stessa rifiutava di rendicontare gli incassi, li tratteneva per sé senza riversarli nelle casse sociali, cagionando un mancato incasso alla società attrice quantificato in € 1.461.460,00, sommando le rette che gli alunni erano tenuti a versare per ciascun anno di gestione della convenuta.
Ritiene il IO che tale addebito sia fondato nei limiti di seguito indicati.
Ed invero, l'amministratore ha l'obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni sociali e, a fronte dello specifico addebito di distrazione, l'onere di dimostrare che le somme siano state destinate per fini sociali, con la conseguenza che dal mancat o assolvimento di tale onere può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento (cfr. Cass. civ., sent. n.
16952/2016).
Nel caso di specie, la convenuta si è limitata a dedurre che le somme versate sul proprio conto corrente venivano utilizzate per il pagamento dei debiti e delle spese di funzionamento della società, senza adeguatamente provare, se non in parte, di aver destinato le somme incassate a tale scopo.
Per tale ragione, non può che affermarsi la responsabilità della CP_1 per le condotte distrattive contestategli, dovendo, tuttavia, al fine di
13 individuare l'effettivo importo delle somme distratte, fare riferimento alle conclusioni raggiunte dal C.T.U., in quanto supportate dalla documentazione in atti.
Il C.T.U. - le cui conclusioni questo IO ritiene di dover fare proprie in quanto immuni da vizi di ordine logico e metodologico - ha accertato che: “Nel corso del quadriennio sono state percepite a titolo di rette scolastiche sui conti correnti intestati alla parte convenuta € 236.890,00
e degli stessi sono stati effettuati pagamenti certamente riconducibili alla gestione scolastica per € 17.504,91. La parte convenuta ha prodotto in atti documentazione volta a supporto della giustificazione di spese sostenute per ulteriori € 97.864,09 le quali però non sono state ritenute come sufficientemente probanti per essere ritenute spese riconducibili con certezza alla gestione scolastica, delle stesse manca il riscontro documentale incrociato che siano state con certezza pagate dalla . CP_1
Pertanto la differenza tra le somme percepite a titolo di rette scolastiche
e quelle impiegate per coprire i costi di gestione della società ammonta complessivamente ad € 219.385,09.” (cfr. p. 141 dell'elaborato peritale).
Quanto alle osservazioni sollevate da parte convenuta alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, si ritiene che il dottor abbia Per_4 condivisibilmente spiegato che, in particolare in relazione ai paga menti relativi ai cedolini paga per € 110.059,21, la convenuta si sia limitata a produrre un prospetto elaborato dalla parte stessa, che non può essere considerato alla stregua di un documento contabile, senza fornire alcuna prova dei pagamenti effettuati.
In relazione all'anno 2008, per il quale è stato possibile acquisire solo in parte la documentazione bancaria, si ritiene di condividere le co nclusioni del C.T.U., secondo cui la quantificazione delle somme che si assumono distratte non può essere frutto di un'ipotesi o supposizione non suffragata dall'analisi documentale, considerate altresì l'allegazione generica delle condotte distrattive poste in essere in tale anno e l'assenza di adeguata prova del quantum.
Allo stesso modo, si ritiene che la perizia dia adeguatamente conto del superamento degli altri rilievi critici sollevati dalle parti.
14 Quanto all'ulteriore danno lamentato da parte attrice consistente nell'accumulo di ingenti passività, nella perdita di occasioni e chance di profitto, le allegazioni attoree si rivelano sul punto talmente generiche da doversi ritenere che la non abbia assolto all'onere di Parte_1 allegazione posto a suo carico, il quale costituisce l'antecedente logico della prova.
In relazione al danno morale e all'immagine, non essendo specificamente allegato e/o provato alcunché sul punto, nulla va riconosciuto, non essendo a tal fine sufficiente allegare genericamente la lesione dell'immagine della società per effetto della condotta del danneggiante: la e la società avrebbero dovuto provare non solo la lesione Parte_1 ma anche il pregiudizio derivatone.
Alla luce di quanto esposto, deve essere ritenuta Controparte_1 responsabile per aver versato le somme percepite a titolo di rette scolastiche sul proprio conto, di importo complessivo pari ad €
219.385,09, e per non averle restituite né utilizzate in modo conforme agli interessi sociali, con conseguente condanna al risarcimento dei danni complessivamente arrecati alla società , pari all'importo complessivo delle predette somme distratte.
Dal momento che tale importo costituisce un debito di valore, tale somma deve essere attualizzata con l'applicazione della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai. Su tale somma, devalutata alla data dell'illecito, ovvero delle singole condotte distrattive, e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in ossequio all'orientamento della Suprema Corte
(S.U. n. 1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data dell'illecito fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità sino al saldo.
Venendo poi alla posizione del convenuto la Controparte_2 domanda deve essere accolta come di seguito specificat o.
Giova ricordare che il soggetto che accetta di ricoprire la carica di
15 amministratore di una società di capitali si impegna ad adempiere ai doveri imposti agli amministrator i dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza richiesta dalla natura del l'incarico e dalle loro specifiche competenze, esponendosi a responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza degli stessi.
L'amministratore inadempiente risponde ai sensi dell'art. 1218 c.c. nei confronti della società, la quale non è tenuta a provare il comportamento colposo o doloso dello stesso , spettando all'amministratore convenuto dimostrare di aver adempiuto il proprio compito con dili genza e in assenza di conflitto d'interessi, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile .
L'accettazione del mandato gestorio comporta per l'amministratore l'obbligo di attivarsi affinché le risorse e i beni della società vengano destinati al perseguimento dei fini sociali e non siano distratti o disto lti, con la conseguenza che la responsabilità dello stesso non può essere esclusa o attenuata per la sola circostanza che il ruolo di amministratore venga di fatto assunto da un terzo.
L'inerzia dell'amministratore di diritto che abbia omesso le attività, anche di controllo, nei confronti del terzo che si è ingerito nell'attività gestoria, vale di per sé a fondare la sua responsabilità anche per distrazioni o sottrazioni di risorse sociali poste in essere dal terzo senza l'opposizione del soggetto che per legge è tenuto a preservare l 'integrità del patrimonio sociale e la destinazione dello stesso all'attività d'impresa.
L'accettazione dell'incarico di amministratore comporta infatti l'assunzione di un generale dovere di vigilanza sull'andamento della società e di attivarsi per impedire il compimento di atti pregiudizievol i o per attenuarne le conseguenze dannose , con la conseguenza che l'amministratore di diritto è sotto il profilo causale necessario compartecipe e sotto il profilo giuridico corresponsabile di ogni singolo atto di gestione che abbia lasciato compiere all'amministratore di fatto: ne deriva, ove quest'ultimo arrechi pregiudizio al patrimonio soci ale, che la responsabilità dell'atto dannoso è ascrivibile in via solidale anche all'amministratore di diritto (cfr. Cass. civ., sent. 5795/2021; Trib.
Napoli, Sez. Imprese, n.2484/2023).
16 Nel caso di specie, accertata la responsabilità dell'amministratore di fatto per le condotte distrattive, emerge dalle stesse deduzioni difensive del convenuto Amministratore Unico, la responsabilità del per CP_2 omesso controllo sull'operato della socia . CP_1
Il ha infatti allegato di esser si avveduto della mala gestio CP_2 della solo a partire dall'aprile del 2012, su segnalazione del CP_1 consulente fiscale e contabile della società , il quale aveva comunicato all'amministratore la lacunosità della documentazione relativa alla CP_1 contribuzione previdenziale dei d ocenti e ai giustificativi di CP_11 spesa delle operazioni compiute dalla . CP_1
Ebbene, non vi è dubbio che il non abbia controllato per circa CP_2 quattro anni l'operato dell'amministratore di fatto, rendendosi così corresponsabile del vulnus arrecato al patrimonio sociale dalle condotte distrattive poste in essere dalla . CP_1
Si evidenzia, inoltre, che il non ha fornito alcuna prova di CP_2 essersi concretamente adoperato, una volta venuto a conoscenza degli atti pregiudizievoli, per impedire il compimento di ulterior i condotte distrattive o per porre rimedio alle conseguenze dannose della condotta della socia, essendosi limitato a produrre diverse missive indirizzate alla nelle quali invitava la soci a a trasmettere la documentazione CP_1 attestante le rette riscosse e i pagame nti effettuati per poter redigere i bilanci della società, invitandola solo a settembre 2014 a non accettare più i pagamenti delle rette da parte degli alunni e a non consentire ai dipendenti di prelevare documentazione scolastica o atti amministrativi
(cfr. all.ti 5 e 6 della produzione del convenuto CP_12
Acclarata la responsabilità dell'amministratore di diritto, CP_2
va condannato, in via solidale con la , al risarcimento dei
[...] CP_1 danni arrecati alla società, pari all'importo complessivo delle somme distratte dall'amministratore di fatto (€ 219.385,09).
Trattandosi di debito di valore, sulla somma di € 219.385,09 deve essere calcolata la rivalutazione monetaria , sulla base degli indici ISTAT, e gli interessi secondo l'insegnamento della Suprema Corte (S.U. n.
1712/1995).
Dalla data di pubblicazione della sentenza, sono dovuti gli interessi legali
17 sulla somma liquidata all'attualità sino al saldo.
Quanto, infine, alla domanda spiegata dal convenuto nei CP_13 confronti della , la stessa appare del tutto i nfondata: il CP_1 ha domandato il risarcimento dei danni subiti in qualità di CP_2 socio (“ci si limita alla richiesta risarcitoria relativa alla sola sfera del dott. ) dichiarando di aderire alla domanda formulata da parte CP_2 attrice (“In riferimento alla posizione personale del dott. nella CP_2 qualità di socio del si aderisce alla richiesta di CP_3 risarcimento del danno formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 2476 cod. civ.”).
Sul punto, appare sufficiente chiarire che, come già osser vato, nell'azione sociale di risarcimento del danno ne i confronti degli amministratori ex art. 2476 c.c., titolare del diritto al risarcimento del danno è la so cietà e, dunque, il socio agisce, quale sostituto processuale, facendo valere il diritto spettante alla persona giuridica.
Il sesto comma dell'art. 2476 c.c. prevede, inoltre, che le disposizioni dei commi precedenti non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministrato ri, ovvero che abbiano subito un pregiudizio che incida direttamente sul lor o patrimonio, che non sia cioè solo un riflesso di quello patito dalla società.
Nel caso di specie, il non ha allegato né provato il danno CP_2 direttamente subito per effetto del comportamento illecito dell'amministratore di fatto.
Le spese di TE seguono il criterio generale della soccombenza e della causalità e, considerato che la domanda di parte attrice è stata accolta, sono poste a carico, in via solidale, di e Controparte_2 [...]
e, tenuto conto della natura della controversia, del CP_1 valore (€ 219.385,09, in base al decisum, cfr. Cass. Civ., n. 21256/2016) e della complessità delle questioni trattate , in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, applicando i valori tabellari medi, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022) in complessivi € 14.103,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari a € 3.417,19 (C.U., marca da bollo e spese
18 di notifica) e spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A..
Per le medesime ragioni le spese di C.T.U., così come liquidate con contestuale decreto, vanno poste definitivamente a carico di CP_2
e , in solido tra loro.
[...] Controparte_1
Quanto alla domanda dell'attrice di condannarsi la convenuta al CP_1 risarcimento dei danni per TE RI , essa è infondata e va rigettata: sul punto, occorre precisare che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96 c.p.c., postula, oltre al carattere totale di tale soccombenza, la ricorrenza, nel comportamento processuale della parte medesima , del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.
Nel caso di specie, non risulta esservi la “mala fede” o la “colpa grave” della convenuta che legittima la comminatoria dei danni punitivi di cui al terzo comma dell'articolo 96 c.p.c. (così Corte Cost. n. 152/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE in parte la domanda attorea e, per l'effetto, condanna, in via solidale, e Controparte_2 Controparte_1 al pagamento, in favore della società Controparte_3
., della complessiva somma di € 219.385,09, oltre
[...] rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
- CONDANNA e al Controparte_2 Controparte_1 pagamento, in solido tra loro, in favore di , Parte_1 delle spese di TE, che si liquidano in € 14.103,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari a € 3.417,19 e spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. ;
- CONDANNA e al Controparte_2 Controparte_1
19 pagamento, in solido tra loro, in favore della società
[...]
in persona del Curatore speciale, delle spese Controparte_3 di TE, che si liquidano in € 14.103,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. ;
- PONE definitivamente a carico, in via solidale, di CP_2
e le spese di C.T.U., come da
[...] Controparte_1 contestuale decreto di liquidazione;
- RIGETTA la domanda di condanna per TE RI ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte attrice.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Ottavia Urto Dott.ssa Adele Ferraro
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Sezione Specializzata in materia d'Impresa
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Adele Ferraro Presidente
Dott.ssa Song Damiani Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2458/2016 promossa da:
(C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione, dagli Avv.ti
CLAUDIO ARMELLINI, EDUARDO OMERO e MARIATERESA RECHICHI , ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. RECHICHI, sito in
Reggio Calabria, alla Via Cappuccinelli dir. Zagarella n. 22
PARTE ATTRICE contro
(C.F.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avvocati DOMENICO COLACI e WALTER TRIPODO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Virgilio Conte, sito in
Catanzaro Lido, alla Via Bausan n. 20
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_2 C.F._3 difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
1 dall'Avv. ROBERTO ALECCI ed elettivamente domiciliato in Catanzaro,
Via Torcia n. 4, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Coppolino
CONVENUTI
Nonché nei confronti di
(P.IVA.: , Controparte_3 P.IVA_1 in persona del curatore speciale, Avv. LEO MARCO ARENA, rappresentata e difesa dal medesimo, giusta nomina ex art. 78 c.p.c. del Tribunale di
Catanzaro, resa con ordinanza del 17.03.2017 (pec:
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CONVENUTA
Oggetto: responsabilità soci e amministratori di società di capitali
CONCLUSIONI
Parte attorea: «1) Ammettere il presente atto e per l'effetto ritenere e dichiarare l'esistenza di un rapporto di delega ex art. 2381 c.c. e/o mandato ex art. 1703 e ss c.c., tra l'amministratore della società Dott. CP_2
(delegante) o la società e la socia delegata, a
[...] Controparte_1 riscuotere nell'interesse e per conto del le Controparte_3 rette scolastiche versate dagli alunni a partire dall'anno scolastico
2008/2009, che ha riguardato i corsi delle classi A, C e E;
2) Accertare e dichiarare l'inadempimento della delegata agli obblighi derivanti dal rapporto di cui sopra, per aver agito sia decampando i limiti del predetto mandato, che contravvenendo alle obbligazioni derivanti dal medesimo, e segnatamente omettendo di riversare nei conti correnti del
[...]
complessive € 1.461.460,00. 3) Conseguentemente Controparte_3 condannare la convenuta ai sensi degli art. 2476 c.c. e/o Controparte_1
2381 e 2392 e ss, nonché 1710 e ss e/o 2030 e/o 2036 c.c. alla restituzio ne del superiore importo € 1.461.460,00 oltre interessi legali dal di della percezione delle predette somme sino all'effettiva loro restituzione, direttamente in favore del , oltre al risarcimento dei danni Controparte_3 patiti e patiendi dal medesimo ente, alle causali indicate in narrativa, oltre interessi e rivalutazione, in misura di € 500.000,00: il tutto per complessive
€ 2.000.000 oltre interessi e rivalutazione;
4) Accertare e dichiarare
l'eventuale responsabilità concorrente e solidale verso il Controparte_3 dell'amministratore Dott. per eventuale culpa
[...] Controparte_2
2 in vigilando, al pagamento del superiore importo maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge;
5) Ammettere i mezzi istruttori utili e conducenti e per essi quelli già indicati ai punti C ed E del presente atto di citazione, oltre gli ulteriori che potranno articolarsi nei modi e termini di legge. In particolare: a) disporre la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria;
b) disporre accertamenti a mezzo del nucleo di polizia tributaria per ricostruire l'esatta consistenza delle movimentazioni in oggetto;
c) disporre prova per testi, anche a campione degli alunni indicati;
d) ordinare ex art. 210 c.p.c. alle Italiane s.p.a. CP_4
l'esibizione di un analitico estratto conto degli ultimi 10 anni del c/c postale intestato alla convenuta n. 15052897, come pure alla Banca Controparte_1
Carime di RC, ed agli altri istituti bancari con i quali, dagli accertamenti che si andranno a disporre potrà emergere che la abbia avuto rapporti. 6) CP_1
Disporre il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., nei confronti della sola convenuta SI.ra , e sino all'ammontare di € 2.500,000,00 su Controparte_1 tutti i beni immobili, mobili e denaro di sua proprietà. […] 7) Con vittoria di spese competenze ed onorari di TE.»;
Parte convenuta, : «Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_1 adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così statuire: nel merito, dichiarare inammissibili, improcedibili e comunque rigettare tutte le domande dell'attrice perché infondate in fatto e in diritto;
- in ordine alle spese, condannare l'attrice a rifondere alla convenuta le spese e gli onorari di giudizio, tenendo conto ai fini della relativa quantificazione della manifesta infondatezza di tutte le richieste avanzate con l'atto di citazione.
Salvo ogni altro diritto»;
Parte convenuta, : «Tutto quanto sopra premesso Controparte_2
e ritenuto il dott. , come sopra rappresentato, difeso e Controparte_2 domiciliato, chiede che l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
VOGLIA
1. In via preliminare, concedere termine per la notifica dell'atto di citazione al nominando curatore speciale della società;
2. Accertare e dichiarare l'inesistenza di un rapporto di delega gestoria tra l'Amministratore
Unico, dott. Familiari, e la sig.ra ai sensi dell'art. 2381 cod. civ.
3. In CP_1 subordine, accertare e dichiarare la violazione da parte della sig.ra CP_1 dei doveri gravanti sul mandatario;
4. Ancora in subordine, condannare la sig.ra nella qualità di mandataria a risarcire il mandante per i danni CP_1
a questi cagionati;
5. accertare e dichiarare la violazione da parte della sig.ra
3 degli articoli dell'art. 2475 e 2479 cod. civ.; 6. accertare e dichiarare CP_1 la violazione da parte della sig.ra degli articoli 1175 e 1375 cod. civ.; 7. CP_1 conseguentemente e per l'effetto, condannare la medesima socia, in via esclusiva, al pagamento in favore della società della somma che sarà accertata in corso di causa;
8. in caso di condanna dell'A.U., conseguentemente condannare la sig.ra a garantire e manlevare il CP_1 dott. Familiari;
9. Con riserva di precisare le domande ed articolare gli ulteriori mezzi istruttori. Con vittoria di spese e compensi. »;
Parte convenuta, «Piaccia Controparte_3 all'Ill.mo Tribunale di Catanzaro, contrariis rejectis, così giudicare: 1) per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto dedotte nel corso del giudizio,
ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità di natura solidale o esclusiva, ai sensi dell'art. 2476 e 2393 c.c., dell'Amministratore di diritto,
Dott. e della socia, finanche amministratore di fatto, SI.ra CP_2 [...]
; 2) e per l'effetto, CONDANNARLI al risarcimento in favore CP_1 della dei danni patrimoniali, quantificati Controparte_3 in corso di causa in € 219.385,09, e non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa (ex art. 1226 c.c.) nella misura di € 30.000,00, o in quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo;
3) in ogni caso, CONDANNARE parte soccombente al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c., con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.» .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'odierna parte attrice, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, e , nonché la Controparte_1 Controparte_2 società domandando la Controparte_3 condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di € CP_1
1.461.460,00, somma corrispondente, secondo la prospettazione attorea, agli incassi della società che la socia, in violazione della delega o del mandato conferitole dall'amministratore di diritto, aveva trattenuto per sé senza riversarli nelle casse sociali nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati alla società e quantificati in misura non inferiore ad € 500.000,00; chiedeva, inoltre, la condanna
4 solidale dell'amministratore unico, , per culpa in Controparte_2 vigilando.
Parte attrice premetteva: che la società Controparte_3 era stata costituita in Reggio Calabria, in data 10/05/1993, tra i 4 soci
, , e Controparte_2 Parte_1 Controparte_1 Per_1
- marito della poi deceduto - ognuno con una partecipazione
[...] CP_1 del 25%; che lo Statuto della predetta società prevedeva, quale oggetto sociale, la fondazione, istituzione e gestione di Istituti e Scuole non
Statali di ogni ordine e grado, Centro Studi, corsi di formazione professionale e di specializzazione;
che, per accordi intercorsi tra l'amministratore e la socia a Controparte_2 Controparte_1 partire dall'anno scolastico 2008/2009 e senza soluzione di continuità sino all'anno 2013/2014, la gestione di alcune classi era stata interamente delegata dal primo alla seconda, la quale aveva provveduto ad occuparsi non solo dell'incasso delle rette scolastiche ma anche di selezionare e retribuire il personale.
Tanto premesso, a fondamento dell'avanzata domanda risarcitoria,
l'attrice deduceva:
- che la disattendendo il mandato fiduciario conferitole CP_1 dall'amministratore e nonostante le diffide inviatele dal CP_2 rifiutava di rendicontare gli incassi, li tratteneva per sé senza riversarli nelle casse sociali, cagionando un mancato incasso alla società attrice quantificato in € 1.461.460,00, sommando le rette che gli alunni erano tenuti a versare per ciascun anno di gestione ad opera della convenuta;
- che la socia disertava sistematicamente le assemblee dei soci, ostacolando l'approvazione dei bilanci nonché l'adozione di determinazioni relative alle passività che si erano accumulate per gli ammanchi di cassa provocati dalla condotta della stessa;
- che la aveva ceduto in data 21.01.2016 a , in CP_1 Controparte_5 violazione della clausola di prelazione statutaria, la propria quota di partecipazione, pari al 50% (avendo ricevuto nel frattempo per testamento la quota del marito deceduto) per il corrispettivo di €
1.500,00, cessione per la quale pendeva un autonomo giudizio;
- che tali condotte avevano determinato accumulo di ingenti passività,
5 perdita di occasioni e chance di profitto, nonché la distruzione dell'immagine della società, danni quantificabili in misura non inferiore ad € 500.000,00.
In virtù di quanto innanzi esposto, rassegnava, Parte_1 dunque, le conclusioni indicate in premessa.
Si costituiva in giudizio , esponendo: che la Controparte_2 gestione dell'attività sociale era stata affidata ad un Amministratore
Unico, dapprima individuato nella persona di e dal 13 Persona_1 aprile 2006 nel dott. che la società era sempre stata a stretta CP_2 compagine societaria, costituita da soci legati da un forte vincolo fiduciario, oltre che da un rapporto di coniugio tra alcuni di essi, il che aveva determinato una fattiva collaborazione degli stessi nella gestione degli affari sociali;
che il aveva fondato un Istituto CP_3 tecnico-economico paritario ad indirizzo finanza e marketing, con sede in
Reggio Calabria, Via Aldo Moro, che era divenuto un'importante realtà nel territorio reggino, sicché l'ausilio dei soci era divenuto un'esigenza organizzativa ineliminabile.
Il dopo aver chiesto la nomina di un curatore speciale della CP_2 società ai sensi dell'art. 78 c.p.c., deduceva: l'inesistenza del rapporto di delega ex art. 2381 c.c., asserendo che la aveva agito all'insaputa CP_1 degli altri soci e anche dello stesso amministratore;
che, inoltre, nel caso di specie, la possibilità di delegare funzioni gestorie non era prevista dallo statuto o dall'atto costitutivo né era stata autorizzata dai soci e che, dunque, l'ingerenza della nell'amministrazione dell a società era CP_1 sempre stata il frutto di una sua autonoma scelta;
che non potrebbe neanche configurarsi un rapporto di mandato, atteso che l'Amministratore Unico non aveva mai assegnato alcun incarico formale alla;
che, laddove si ritenesse configurabile un rapporto di fatto Pt_2 ascrivibile al mandato, avendo la violato gli obblighi di cui agli CP_1 art. 1710-1713 c.c., la stessa sarebbe tenuta a manlevare il mandante per i danni cagionati nello svolgimento del mandato, non potendo ritenersi quest'ultimo responsabile in via solidale;
che l'ingerenza della CP_1 era emersa solo a seguito della segnalazione del consulente contabile della società in relazione alla lacunosità della documentazione
6 riguardante la contribuzione previdenziale dei docenti dell'Istituto ed i giustificativi di spesa per le operazioni compiute dalla;
che,
CP_1 dunque, la condotta della andrebbe inquadrata nella fattispecie
CP_1 dell'amministratore di fatto e non della delega gestoria;
che la ,
CP_1 disattendendo ogni richiesta di chiarimenti, incontri e riunioni e disertando le assemblee, avrebbe altresì violato il dovere di buona fede e correttezza, il quale opera anche nell'ambito dei rapporti sociali;
che, pertanto, la sarebbe l'unica e diretta responsabile dei danni
CP_1 cagionati alla società e che sarebbe tenuta a manlevare e a garantire il
CP_2
Tanto premesso, concludeva rassegnando le conclusioni riportate in premessa.
Si costituiva in giudizio , eccependo in via Controparte_1 preliminare la carenza di legittimazione attiva della Parte_3 in relazione alla richiesta di sequestro conservativo, nonché
l'inammissibilità della domanda attorea per eccessiva genericità della qualificazione giuridica della responsabilità asseritamente ascrivibile alla convenuta.
Domandava il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, deducendo di aver operato sempre con il consenso della società e degli altri soci.
Esponeva inoltre: che, solo per l'anno scolastico 2010/2011, gli alunni delle sezioni A, C ed E, a causa di lavori eseguiti presso la sede operativa della società, erano stati spostati presso un altro Istituto coordinato dalla
, mentre le sezioni B, D ed F erano state spostate presso altro CP_1
Istituto di proprietà della coppia che l'attrice Parte_4 non avrebbe fornito adeguata prova in merito alla quantificazione del mancato incasso delle rette scolastiche a causa della condotta della
, atteso che non aveva indicato gli alunni frequentanti, il numero CP_1 di classi coinvolte né aveva allegato copia dei contratti stipulati da ciascuno alunno;
che, contrariamente a quanto dedotto da controparte, la coppia aveva proseguito le attività didattiche Parte_5 della società, trasferendole presso la sede di altra scuola privata di proprietà degli stessi;
che parimenti infondate sarebbero le deduzioni
7 attoree relative alla gestione dei dipendenti da parte della , dal CP_1 momento che il prof. e la prof.ssa erano stati assunti dalla Pt_6 Per_2 società, in persona del legale rappresentante;
che l'attrice non avrebbe allegato e provato gli asseriti danni alla società di cui aveva domandato il ristoro;
che la convenuta aveva ripetutamente chiesto all'Amministratore di poter consultare la documentazione contabile della società, senza mai ricevere risposta, vedendosi così costretta a vendere le proprie quote.
Con ordinanza del 17 marzo 2017, il Giudice – ritenuta la sussistenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi dell'art. 78 c.p.c., tra la società convenuta e il suo legale rappresentante costituito in giudizio – nominava un curatore speciale, assegnando allo stesso un termine per depositare una memoria difensiva di costituzione nell'interesse del Controparte_3
Con comparsa depositata in data 31.05.2017, si costituiva in giudizio, in persona del curatore speciale, la società Controparte_3
che deduceva: che l'azione spiegata dalla socia
[...]
doveva senza dubbio essere qualificata come azione di Parte_1 responsabilità nei confronti dell'amministratore, di fatto o di diritto, ex art. 2476, co. 3 c.c., in forza del quale il socio gode di una legittimazione straordinaria, nell'interesse della società, riconducibile alla nozione di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c. e rispetto alla quale la società è litisconsorte necessario;
che l'attività gestoria, a carattere sistematico e continuativo, posta in essere dalla socia , non solo sarebbe stata CP_1 confermata dalla stessa, ma emergerebbe dalla documentazione di causa;
che sussisterebbe la responsabilità solidale dell'amministratore di diritto, il quale avrebbe agito in violazione dei generali doveri di vigilanza ed intervento gravanti sull'organo di governance delle società a responsabilità limitata;
che, oltre al danno patrimoniale, la società aveva sofferto un danno non patrimoniale, quantificabile in via equitativa in €
30.000,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
All'udienza dell'8.03.2022, la causa, istruita mediante C.T.U., veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 26.01.2024, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato;
con ordinanza del 12.09.2024, resa all'esito dell'udienza del 9.09.2024,
8 fissata con la modalità della “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., veniva rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
In via preliminare, è da ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea, sollevata dalla convenuta Controparte_1 in ragione dell'eccessiva genericità della qualificazione giuridica della domanda, con conseguente compromissione del diritto di difesa della convenuta.
Sul punto, è sufficiente osservare che l'interpretazione delle domande dà luogo ad un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e che, in virtù del principio iura novit curia, è demandato al giudice valutare d'ufficio, sulla scorta del contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, la corretta individuazione della norma applicabile.
Ciò posto, la domanda, ad avviso del IO , è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Osserva in primo luogo il Tribunale che l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori ai sensi dell'art. 2476 c.c. può essere esercitata sia dalla società che dal socio (indipendentemente dalla consistenza della partecipazione sociale).
Nel caso, come nella specie, di azione di responsabilità esercitata dal socio, lo stesso, non essendo titolare del diritto al risarcimento del danno, fa valere in nome proprio il diritto spettante alla società, la quale deve necessariamente parteci pare al processo (ex art. 102 c.p.c.).
Stante la natura contrattuale dell'azione di responsabilità ex artt. 2393- bis e 2476 c.c., il socio che agisce in giudizio ha solo l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni degli obblighi imposti ed il nesso di causalità fra queste e il danno verificatosi, mentre incombe sul convenuto l'onere di allegare e provare i fatti idonei ad escludere od attenuare la sua responsabilità, ovvero la non imputabilità a sé degli inadempimenti contestatigli. Spetta, infine, all'attore l'onere di allegazione e prova, sia pure mediante presunzioni, dell'esistenza di un danno concreto, ovvero
9 del depauperamento del patrimonio sociale e d ella riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente.
Venendo al merito, appare opportuno rilevare che parte attrice ha dedotto la responsabilità della , quale delegata o mandataria CP_1 dell'amministratore di diritto, principalmente per reiterate condotte distrattive, e dell'amministratore unico per omissione CP_2 dell'obbligo di vigilanza sulla società, il quale grava sugli amministratori anche in presenza di delega o assunzione di fatto del ruolo di amministratore da parte di un terzo.
È dunque preliminare la verifica della fondatezza della domanda attorea nei confronti di quale delegata Controparte_1 dell'Amministratore Unico ovvero quale amministrat ore di fatto della società, come prospettato dalla Controparte_3
in persona del suo Curatore speciale.
[...]
Si rileva, al riguardo, che la fattispecie di matrice giurisprudenziale dell'amministratore di fatto deriva dall'art. 2639 c.c. in base al quale è amministratore di fatto chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.
Più segnatamente, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale,
“…l'amministratore di fatto viene positivamente individuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi: a) mancanza di un'efficace investitura assembleare;
b) attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale;
c) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza… La prova della posizione di amministratore di fatto implica, per ciò, l'accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive
– in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in fondamentali settori dell'attività di impresa, la partecipazione alla
10 gestione della vita societaria.” (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n.
5414/2023).
Anche la dottrina ha enucleato le condizioni al ricorrere delle quali deve ritenersi integrata la predetta fattispec ie, ovvero: 1) assenza di una efficace investitura assembleare;
2) attività gestoria esercitata non occasionalmente ma in maniera continuativa;
3) funzioni riservate alla competenza degli amministratori di diritto;
4) auto nomia decisionale
(non necessariamente surrogatoria, ma almeno coop erativa non subordinata) rispetto agli amministratori di diritto.
Dunque, l'individuazione della figura dell'amministratore di fatto richiede l'accertamento del carattere sistematico dell'attività svolta, che non si esaurisca nel compimento di taluni atti di natura eterogenea ed occasionale, e dell'avvenuto inserimento nella gestione dell 'impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società.
Ebbene, nel caso di specie, ritiene il IO che Controparte_1 abbia svolto le funzioni di amministratore della società
[...]
pur non avendo ricevuto alcuna investitura Controparte_3 formale.
Ed infatti, la si è di fatto ingerita nell a gestione della società, in CP_1 assenza di una qualsivoglia investitu ra da parte dell'assemblea, sia pur irregolare o implicita, operando solo in forza di deleghe o autorizzazioni non formali dell'Amministratore di diritto, come allegato dalla stessa convenuta.
La conclusione che la abbia svolto attività gestoria è suffragata in CP_1 primo luogo da quanto dalla stessa confermato nei propri scritti difensivi , nella parte in cui ha dedotto di aver gestito per diversi anni, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, le classi delle sezioni A, C ed E, che erano state spostate presso la sede operativa di altro Istituto gestito dalla socia
, incassando direttamente le rette scolastiche - che venivano fatte CP_1 transitare sul conto corrente in testato alla e a suo marito CP_1
- e affrontando per conto della società alcuni costi Persona_1 gestionali a cadenza periodica.
In particolare, dalla documentazione di causa emerge che , oltre a
11 percepire, sin dal 2009, le rette scolastiche sui proprio conti correnti, la
“si assumeva l'onere finanziario dei pagamenti delle buste paga CP_1 del personale dipendente” ed eseguiva i pagamenti dei modelli DM10 per Con il versamento dei contributi previdenziali (cfr. all.ti n.
3-7 alla CP_7 memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 della convenuta ). CP_1
Tali circostanze trovano ulteriore conferma nella dichiarazione redatta dalla stessa e inviata all'Agenzia delle Entrate, nella quale si CP_1 legge che, per accordi presi con l'Amministratore Familiari, “alcuni movimenti di accrediti/addebiti transitavano sul CONTO BANCO POSTA già esistente…intestato a , in quanto Controparte_8 la società, non sempre, poteva garantire la disponibilità finanziaria per affrontare i costi gestionali a cadenza periodica (IN PS, AFFITTI,
UTENZE, ECT), per cui si facevano peso dell'onere di affrontare personalmente alcune spese, che di comune accordo si divideva no periodicamente e si compensavan o con accrediti di rette sui propri conti”, dichiarando altresì che “sul conto su indicato negli anni 2009 –
2010 – 2011, sono stati accreditati solamente bollettini po stali provenienti da rette degli a lunni dell'I.T.C. “C ALVARO”.” (cfr. all. 2 della produzione di parte convenuta).
La socia convenuta ha inoltre asserito di aver pagato per conto della società la quota d'iscrizione alla F.I.L.I.N.S. per l'anno 2010. Emerge, inoltre, dalla documentazione di causa, che la ha altresì CP_1 corrisposto il TFR alla prof.ssa e al prof. come da Per_2 Per_3 quietanze allegate dalla convenuta alla memoria ex art. 183, co . 6 n. 2
(cfr. all.ti 27 e 28).
Infine, nella scheda di regolare funzionamento inviata all CP_9 per l'anno 2011/2012, la viene indicata come persona delegata CP_1 dal legale rappresentante a compiere atti di gestione relativi alla scuola
(cfr. all. 1 della produzione d ella Controparte_3
.
[...]
Alla luce delle evidenziate emergenze, non è revocabile in dubbio, considerando anche il tipo di attività svolta dalla società, che la , CP_1 in difetto di una regolare deliberazione di nomina, abbia svolto attività gestoria in maniera sistematica, cooperando con l'Amministratore di
12 diritto;
in particolare svolgendo un'attività non episodica, ma continuativa, sin dal 2009, relativa a due aspetti fondamentali dell'amministrazione societaria, ovvero la gestione dei rapporti con gli alunni e dei rapporti, quantomeno economici, con il personale dipendente.
Accertato il ruolo di amministrat ore di fatto della , è opportuno CP_1 analizzare i singoli addebiti formulati dalla parte attrice.
Le contestazioni relative all'asserita diserzione delle assemblee e alla cessione della propria quota di partecipazione sociale, in violazione della clausola di prelazione statutaria , appaiono del tutto infondate, in ragione della mancata allegazione di un danno determinato dalla condotta inadempiente contestata all'amministratore di fatto.
Parte attrice ha contestato inoltre alla una serie di condotte CP_1 distrattive, ovvero che la stessa rifiutava di rendicontare gli incassi, li tratteneva per sé senza riversarli nelle casse sociali, cagionando un mancato incasso alla società attrice quantificato in € 1.461.460,00, sommando le rette che gli alunni erano tenuti a versare per ciascun anno di gestione della convenuta.
Ritiene il IO che tale addebito sia fondato nei limiti di seguito indicati.
Ed invero, l'amministratore ha l'obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni sociali e, a fronte dello specifico addebito di distrazione, l'onere di dimostrare che le somme siano state destinate per fini sociali, con la conseguenza che dal mancat o assolvimento di tale onere può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento (cfr. Cass. civ., sent. n.
16952/2016).
Nel caso di specie, la convenuta si è limitata a dedurre che le somme versate sul proprio conto corrente venivano utilizzate per il pagamento dei debiti e delle spese di funzionamento della società, senza adeguatamente provare, se non in parte, di aver destinato le somme incassate a tale scopo.
Per tale ragione, non può che affermarsi la responsabilità della CP_1 per le condotte distrattive contestategli, dovendo, tuttavia, al fine di
13 individuare l'effettivo importo delle somme distratte, fare riferimento alle conclusioni raggiunte dal C.T.U., in quanto supportate dalla documentazione in atti.
Il C.T.U. - le cui conclusioni questo IO ritiene di dover fare proprie in quanto immuni da vizi di ordine logico e metodologico - ha accertato che: “Nel corso del quadriennio sono state percepite a titolo di rette scolastiche sui conti correnti intestati alla parte convenuta € 236.890,00
e degli stessi sono stati effettuati pagamenti certamente riconducibili alla gestione scolastica per € 17.504,91. La parte convenuta ha prodotto in atti documentazione volta a supporto della giustificazione di spese sostenute per ulteriori € 97.864,09 le quali però non sono state ritenute come sufficientemente probanti per essere ritenute spese riconducibili con certezza alla gestione scolastica, delle stesse manca il riscontro documentale incrociato che siano state con certezza pagate dalla . CP_1
Pertanto la differenza tra le somme percepite a titolo di rette scolastiche
e quelle impiegate per coprire i costi di gestione della società ammonta complessivamente ad € 219.385,09.” (cfr. p. 141 dell'elaborato peritale).
Quanto alle osservazioni sollevate da parte convenuta alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, si ritiene che il dottor abbia Per_4 condivisibilmente spiegato che, in particolare in relazione ai paga menti relativi ai cedolini paga per € 110.059,21, la convenuta si sia limitata a produrre un prospetto elaborato dalla parte stessa, che non può essere considerato alla stregua di un documento contabile, senza fornire alcuna prova dei pagamenti effettuati.
In relazione all'anno 2008, per il quale è stato possibile acquisire solo in parte la documentazione bancaria, si ritiene di condividere le co nclusioni del C.T.U., secondo cui la quantificazione delle somme che si assumono distratte non può essere frutto di un'ipotesi o supposizione non suffragata dall'analisi documentale, considerate altresì l'allegazione generica delle condotte distrattive poste in essere in tale anno e l'assenza di adeguata prova del quantum.
Allo stesso modo, si ritiene che la perizia dia adeguatamente conto del superamento degli altri rilievi critici sollevati dalle parti.
14 Quanto all'ulteriore danno lamentato da parte attrice consistente nell'accumulo di ingenti passività, nella perdita di occasioni e chance di profitto, le allegazioni attoree si rivelano sul punto talmente generiche da doversi ritenere che la non abbia assolto all'onere di Parte_1 allegazione posto a suo carico, il quale costituisce l'antecedente logico della prova.
In relazione al danno morale e all'immagine, non essendo specificamente allegato e/o provato alcunché sul punto, nulla va riconosciuto, non essendo a tal fine sufficiente allegare genericamente la lesione dell'immagine della società per effetto della condotta del danneggiante: la e la società avrebbero dovuto provare non solo la lesione Parte_1 ma anche il pregiudizio derivatone.
Alla luce di quanto esposto, deve essere ritenuta Controparte_1 responsabile per aver versato le somme percepite a titolo di rette scolastiche sul proprio conto, di importo complessivo pari ad €
219.385,09, e per non averle restituite né utilizzate in modo conforme agli interessi sociali, con conseguente condanna al risarcimento dei danni complessivamente arrecati alla società , pari all'importo complessivo delle predette somme distratte.
Dal momento che tale importo costituisce un debito di valore, tale somma deve essere attualizzata con l'applicazione della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai. Su tale somma, devalutata alla data dell'illecito, ovvero delle singole condotte distrattive, e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in ossequio all'orientamento della Suprema Corte
(S.U. n. 1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data dell'illecito fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità sino al saldo.
Venendo poi alla posizione del convenuto la Controparte_2 domanda deve essere accolta come di seguito specificat o.
Giova ricordare che il soggetto che accetta di ricoprire la carica di
15 amministratore di una società di capitali si impegna ad adempiere ai doveri imposti agli amministrator i dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza richiesta dalla natura del l'incarico e dalle loro specifiche competenze, esponendosi a responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza degli stessi.
L'amministratore inadempiente risponde ai sensi dell'art. 1218 c.c. nei confronti della società, la quale non è tenuta a provare il comportamento colposo o doloso dello stesso , spettando all'amministratore convenuto dimostrare di aver adempiuto il proprio compito con dili genza e in assenza di conflitto d'interessi, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile .
L'accettazione del mandato gestorio comporta per l'amministratore l'obbligo di attivarsi affinché le risorse e i beni della società vengano destinati al perseguimento dei fini sociali e non siano distratti o disto lti, con la conseguenza che la responsabilità dello stesso non può essere esclusa o attenuata per la sola circostanza che il ruolo di amministratore venga di fatto assunto da un terzo.
L'inerzia dell'amministratore di diritto che abbia omesso le attività, anche di controllo, nei confronti del terzo che si è ingerito nell'attività gestoria, vale di per sé a fondare la sua responsabilità anche per distrazioni o sottrazioni di risorse sociali poste in essere dal terzo senza l'opposizione del soggetto che per legge è tenuto a preservare l 'integrità del patrimonio sociale e la destinazione dello stesso all'attività d'impresa.
L'accettazione dell'incarico di amministratore comporta infatti l'assunzione di un generale dovere di vigilanza sull'andamento della società e di attivarsi per impedire il compimento di atti pregiudizievol i o per attenuarne le conseguenze dannose , con la conseguenza che l'amministratore di diritto è sotto il profilo causale necessario compartecipe e sotto il profilo giuridico corresponsabile di ogni singolo atto di gestione che abbia lasciato compiere all'amministratore di fatto: ne deriva, ove quest'ultimo arrechi pregiudizio al patrimonio soci ale, che la responsabilità dell'atto dannoso è ascrivibile in via solidale anche all'amministratore di diritto (cfr. Cass. civ., sent. 5795/2021; Trib.
Napoli, Sez. Imprese, n.2484/2023).
16 Nel caso di specie, accertata la responsabilità dell'amministratore di fatto per le condotte distrattive, emerge dalle stesse deduzioni difensive del convenuto Amministratore Unico, la responsabilità del per CP_2 omesso controllo sull'operato della socia . CP_1
Il ha infatti allegato di esser si avveduto della mala gestio CP_2 della solo a partire dall'aprile del 2012, su segnalazione del CP_1 consulente fiscale e contabile della società , il quale aveva comunicato all'amministratore la lacunosità della documentazione relativa alla CP_1 contribuzione previdenziale dei d ocenti e ai giustificativi di CP_11 spesa delle operazioni compiute dalla . CP_1
Ebbene, non vi è dubbio che il non abbia controllato per circa CP_2 quattro anni l'operato dell'amministratore di fatto, rendendosi così corresponsabile del vulnus arrecato al patrimonio sociale dalle condotte distrattive poste in essere dalla . CP_1
Si evidenzia, inoltre, che il non ha fornito alcuna prova di CP_2 essersi concretamente adoperato, una volta venuto a conoscenza degli atti pregiudizievoli, per impedire il compimento di ulterior i condotte distrattive o per porre rimedio alle conseguenze dannose della condotta della socia, essendosi limitato a produrre diverse missive indirizzate alla nelle quali invitava la soci a a trasmettere la documentazione CP_1 attestante le rette riscosse e i pagame nti effettuati per poter redigere i bilanci della società, invitandola solo a settembre 2014 a non accettare più i pagamenti delle rette da parte degli alunni e a non consentire ai dipendenti di prelevare documentazione scolastica o atti amministrativi
(cfr. all.ti 5 e 6 della produzione del convenuto CP_12
Acclarata la responsabilità dell'amministratore di diritto, CP_2
va condannato, in via solidale con la , al risarcimento dei
[...] CP_1 danni arrecati alla società, pari all'importo complessivo delle somme distratte dall'amministratore di fatto (€ 219.385,09).
Trattandosi di debito di valore, sulla somma di € 219.385,09 deve essere calcolata la rivalutazione monetaria , sulla base degli indici ISTAT, e gli interessi secondo l'insegnamento della Suprema Corte (S.U. n.
1712/1995).
Dalla data di pubblicazione della sentenza, sono dovuti gli interessi legali
17 sulla somma liquidata all'attualità sino al saldo.
Quanto, infine, alla domanda spiegata dal convenuto nei CP_13 confronti della , la stessa appare del tutto i nfondata: il CP_1 ha domandato il risarcimento dei danni subiti in qualità di CP_2 socio (“ci si limita alla richiesta risarcitoria relativa alla sola sfera del dott. ) dichiarando di aderire alla domanda formulata da parte CP_2 attrice (“In riferimento alla posizione personale del dott. nella CP_2 qualità di socio del si aderisce alla richiesta di CP_3 risarcimento del danno formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 2476 cod. civ.”).
Sul punto, appare sufficiente chiarire che, come già osser vato, nell'azione sociale di risarcimento del danno ne i confronti degli amministratori ex art. 2476 c.c., titolare del diritto al risarcimento del danno è la so cietà e, dunque, il socio agisce, quale sostituto processuale, facendo valere il diritto spettante alla persona giuridica.
Il sesto comma dell'art. 2476 c.c. prevede, inoltre, che le disposizioni dei commi precedenti non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministrato ri, ovvero che abbiano subito un pregiudizio che incida direttamente sul lor o patrimonio, che non sia cioè solo un riflesso di quello patito dalla società.
Nel caso di specie, il non ha allegato né provato il danno CP_2 direttamente subito per effetto del comportamento illecito dell'amministratore di fatto.
Le spese di TE seguono il criterio generale della soccombenza e della causalità e, considerato che la domanda di parte attrice è stata accolta, sono poste a carico, in via solidale, di e Controparte_2 [...]
e, tenuto conto della natura della controversia, del CP_1 valore (€ 219.385,09, in base al decisum, cfr. Cass. Civ., n. 21256/2016) e della complessità delle questioni trattate , in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, applicando i valori tabellari medi, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022) in complessivi € 14.103,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari a € 3.417,19 (C.U., marca da bollo e spese
18 di notifica) e spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A..
Per le medesime ragioni le spese di C.T.U., così come liquidate con contestuale decreto, vanno poste definitivamente a carico di CP_2
e , in solido tra loro.
[...] Controparte_1
Quanto alla domanda dell'attrice di condannarsi la convenuta al CP_1 risarcimento dei danni per TE RI , essa è infondata e va rigettata: sul punto, occorre precisare che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96 c.p.c., postula, oltre al carattere totale di tale soccombenza, la ricorrenza, nel comportamento processuale della parte medesima , del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.
Nel caso di specie, non risulta esservi la “mala fede” o la “colpa grave” della convenuta che legittima la comminatoria dei danni punitivi di cui al terzo comma dell'articolo 96 c.p.c. (così Corte Cost. n. 152/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE in parte la domanda attorea e, per l'effetto, condanna, in via solidale, e Controparte_2 Controparte_1 al pagamento, in favore della società Controparte_3
., della complessiva somma di € 219.385,09, oltre
[...] rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
- CONDANNA e al Controparte_2 Controparte_1 pagamento, in solido tra loro, in favore di , Parte_1 delle spese di TE, che si liquidano in € 14.103,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari a € 3.417,19 e spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. ;
- CONDANNA e al Controparte_2 Controparte_1
19 pagamento, in solido tra loro, in favore della società
[...]
in persona del Curatore speciale, delle spese Controparte_3 di TE, che si liquidano in € 14.103,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. ;
- PONE definitivamente a carico, in via solidale, di CP_2
e le spese di C.T.U., come da
[...] Controparte_1 contestuale decreto di liquidazione;
- RIGETTA la domanda di condanna per TE RI ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte attrice.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Ottavia Urto Dott.ssa Adele Ferraro
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