TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 10467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10467 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 34957/2019 r. g. a. c
TRIBUNALE DI NAPOLI 12 SEZIONE CIVILE Il giorno 13 novembre 2025, alle ore 11,00 nella dodicesima Sezione Civile del
Tribunale di Napoli, all'udienza tenuta dal GOP, dott. PA AD, in sostitu- zione della Dr.ssa IA DA, nella la causa iscritta al n. 25652 dell'anno
2019
TRA
Parte_1
[...]
OPPONENTE
E
Controparte_1
OPPOSTA
È presente per la società attrice l'avv. Sergio Longhi per delega dell'avv. Antonio Mala- fronte il quale si riporta alle conclusioni rese nella precedente udienza che vengono ri- badite e si riporta alle precedenti comparse conclusioni impugnando l'avvero dedotto e le conclusioni avverse e chiede che la causa venga decisa. Vinte le spese di giudizio.
E altresì presente per parte convenuta l'avv. TO CO il quale si riporta alle pro- prie difese e nonché alle conclusioni rese nella precedente udienza, impugnando, nel contempo tutto l'avverso dedotto e richiesto. Col favore delle spese.
1
Il Giudice invita i procuratori delle parti alla discussione orale della causa.
I procuratori delle parti reiterano le conclusioni rassegnate impugnando quelle avverse e chiedono la decisione della causa.
Terminata la discussione, il Giudice, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Rientrato poi, nell'aula a fine udienza, alle ore 14.15 in assenza dei procuratori delle parti, allontanatisi, nel frattempo, per impegni presso altro Ufficio, decide la causa dan- do lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c. p. c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza che segue, da ritenersi parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
PA AD
N. 34957/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, XII Sezione Civile, nella persona del sottoscritto Giudice Uni- co dott.ssa IA DA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
2
nella causa civile iscritta al n. 34957/2019 del Ruolo Generale avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore dott. (P.IVA Parte_1
), rapp.ta e difesa dagli avvocati Antonio TE ed Anna P.IVA_1
HI TE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difen- sori in Castellammare di Stabia alla via Michetti n. 5
OPPONENTE
E
l' P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t. dr. rappresentata e di- CP_2
fesa dall'avvocato TO CO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Pergolesi n, 1
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo l pre- Controparte_1
messo di essere creditore nei confronti del Parte_1
del complessivo importo di € 33.480,49, per il mancato pa-
[...]
gamento delle fatture n. 12950 del 9/2/2018, n. 20859 dell'8/3/2018, n.
79926 del 8/10/2018, n. 89832 del 9/11/2018, n. 97874 del 10/12/18, n.
1948 dell'8/1/2019, n. 13094 dell'11/2/19, n. 21821 dell'11/3/2019, n.
30928 dell'11/4/2019, n. 39346 del 10/5/2019, n. 48079 del 10/6/2019 e n.
56318 dell'11/7/2019 emesse a fronte di prestazioni di service per analisi di laboratorio ad elevata tecnologia effettuati in favore della opponente, chie- deva che fosse ingiunto alla il Parte_1
pagamento della predetta somma, oltre interessi moratori da calcolarsi in
3
forza del combinato disposto degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 09 Ot- tobre 2002, in favore della ricorrente.
Con il decreto ingiuntivo n. 7763/2019 del 24.10.2019 il Tribunale di Na- poli ingiungeva alla di pagare Parte_1
alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, la somma anzidetta, ol- tre interessi dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione proponeva opposizione al predetto D.I. la
[...]
eccependo, preliminarmente, Parte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli e nel merito contesta- va la pretesa avversa deducendo la mancanza di prova in ordine alla deben- za degli importi oggetto di domanda, avendo l Controparte_1
prodotto a comprova della stessa le sole fatture nelle quali, tra l'altro,
[...]
non venivano indicate in maniera specifica le prestazioni erogate né per ti- pologia né in riferimento ai prezzi richiesti per i singoli esami, determinati unilateralmente e discrezionalmente dall'opposto. Deduceva, altresì,
l'assenza di pattuizione in ordine alla misura dei tassi moratori da applicar- si in caso di mancato pagamento e che, pertanto, in assenza di convenzione sul punto, alcuna condanna ex artt. 4 e 5 d.lgs. 231/02 poteva essere dispo- sta nei confronti della parte debitrice. Chiedeva pertanto la revoca del d.i. opposto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva l' contestando l'opposizione Controparte_1
proposta di cui chiedeva il rigetto.
Disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale alla luce dei contratti di service depositati dalla parte opposta in sede di costituzione in giudizio e sottoscritti da entrambe le parti in lite, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo giusta provvedimento del 28.05.2020 della dott.ssa e concessi i termini di cui all'art. 183, 6^ comma c.p.c., ritenute Per_1
inammissibili le richieste istruttorie dell'opposto ed in mancanza di ulterio-
4
ri richieste, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Rimessa la causa sul ruolo con ordinanza del 18.04.2023 il G.I. dott.ssa
IA DA, ritenuta la necessità di nominare un CTU in relazione al- la contestazione sui prezzi applicati alle prestazioni eseguite da parte dell'opponente, nominava quale CTU il dott. . Persona_2
Espletata la consulenza e precisate le conclusioni, la causa veniva nuova- mente riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò posto, si osserva che l'opposizione proposta è infondata e va rigettata.
Ed invero, giova evidenziare che l' ha de- Controparte_1
dotto di aver stipulato due contratti di service, il primo in data 01.01.2015 e il successivo in data 20.11.2019, entrambi aventi ad oggetto lo svolgimento di prestazioni di analisi di laboratorio ad elevata tecnologia su commissione del e di aver emesso fatture Parte_1
per euro 33.480,49 non corrisposti, nonostante l'esecuzione delle predette prestazioni ed oggetto del d.i. quivi opposto.
Il dal canto suo, a fronte della Parte_1
predetta domanda monitoria dell' ha op- Controparte_1 CP_1
posto che tra le parti non intervenne alcun contratto o convenzione conte- stando che le fatture poste alla base del decreto ingiuntivo non arrecavano la tipologia e l'entità delle prestazioni erogate in favore di essa opponente, così come non venivano indicati i prezzi dei singoli esami eseguiti, a detta del unilateralmente e discre- Parte_1
zionalmente determinati dall'opposto.
Orbene, osserva preliminarmente il Tribunale che, come è noto, nel giudi- zio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posi- zione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanzia- le, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale cia- scuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione,
5
restando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiunti- vo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (v. Cass. S.U. sent. n. 13533/2001).
Tanto premesso, si rileva che a sostegno del credito quivi azionato l'odierna opposta ha prodotto il contratto di service del 01/01/2015 ed il contratto di service del 20/11/2009 intervenuti con il Laboratorio opposto, oltre alle fatture e all'estratto del registro IVA autenticato dal notaio (cfr. in produzione opposta).
Orbene, l'opponente non ha contestato di aver ricevuto le analisi indicate nelle singole fatture nè la corretta esecuzione delle assunte prestazioni (cir- costanze che pertanto possono ritenersi incontestate tra le parti), essendosi limitata a dedurre l'applicazione di prezzi per ogni singola prestazione ese- guita maggiorati rispetto a quanto convenzionalmente pattuito tra le parti, senza purtuttavia allegare nessun accordo relativo ai prezzi da applicare per le prestazioni eseguite.
Occorre, pertanto, sottolineare come in entrambi i contratti di “Service” depositati agli atti viene menzionato all'art. 1 un “Tariffario” a cui fare rife- rimento per i prezzi da applicare agli esami di laboratorio affidati all ebbene di tale tariffario non vi è traccia non Controparte_1
essendo stato prodotto da nessuna delle parti in causa.
A fronte, pertanto, di una contestazione sui prezzi applicati operata dalla parte opponente ed in mancanza di un apposito tariffario si rendeva neces- saria la nomina di un CTU che andasse ad indicare se il prezzo degli esami eseguiti e contestati così come riportato nelle fatture poste alla base del de- creto ingiuntivo fosse conforme al tariffario regionale dell'epoca precisan-
6
done il prezzo e quantificando conseguentemente la somma complessiva- mente dovuta per le fatture in oggetto.
Ciò posto, osserva il Tribunale che dalla CTU espletata nel corso del giudi- zio - le cui conclusioni tecniche, esaurientemente argomentate, vengono condivise dal giudice – è emerso che “i prezzi applicati agli esami nelle fat- ture contestate “sono conformi” ai prezzi indicati nel Tariffario Sanitario della Regione Campania, in alcuni casi, le tariffe applicate dall'
[...]
risultano essere anche inferiori a quelle del Tariffario Controparte_1
stesso, è ancora una volta importante ed opportuno evidenziare, che parte degli esami contestati non risultano essere contemplati dal Tariffario Re- gionale, e pertanto non confrontabili;
pur tuttavia, al fine di determinare la congruità dei prezzi applicati nelle fatture contestate e dare risposta al quesito peritale, è lecito considerare i prezzi degli esami non contemplati nel Tariffario Regionale, come prezzi normalmente praticati dal venditore ai sensi dei combinati artt. 14742 e 15613 cod. civ;
ciò posto, è possibile affermare, che, i prezzi applicati nelle fatture contestate dall' l
[...]
sono conformi al Tariffario Regionale da un lato, e Controparte_1
congrui per la parte non confrontabile se intesi con i criteri da codice civi- le sopra evidenziati”.
Da quanto emerso dalla Consulenza espletata in corso di causa, pertanto, i prezzi praticati per alcuni degli esami diagnostici dall' Controparte_1
così come indicati nelle fatture risultano essere congrui con quelli
[...]
del Tariffario Regionale dell'anno di riferimento. Trattasi in particolare de- gli esami confrontati dal CTU con il Tariffario Regionale della Campania vigente all'epoca dello svolgimento delle prestazioni il cui ammontare ri- sulta essere pari ad euro 28.065,40 che come emerso dalla CTU svolta ri- sulta essere congruo alle tariffe di riferimento, anzi in alcuni casi addirittu- ra inferiore.
7
Va adesso considerata la parte di esami eseguiti non confrontabili con il
Tariffario Regionale della Campania in quanto in esso non presenti e am- montante ad euro 5.585,00.
In riferimento a tanto va specificato che con ordinanza del 30.06.2025 il
G.I. convocava il CTU a chiarimenti affinchè individuasse il prezzo delle prestazioni indicate nella CTU come non presenti nel tariffario regionale
(cd. “non confrontabili”) alla stregua del dettato di cui all'art. 1657 cc cal- colando il prezzo, per ciascuna delle suddette prestazioni, con riferimento alle tariffe dell'epoca, ove esistenti, o agli usi dell'epoca, indicandone , in mancanza, il prezzo corrente di mercato all'epoca.
Ebbene dalla relazione integrativa depositata in data 04.07.2025 dal CTU incaricato è emerso che, prendendo come riferimento i prezzi medi di mer- cato vigenti all'epoca della controversia, il costo totale degli esami eseguiti dall'Istituto non inclusi nel Tariffario Regionale della Campania ri- CP_1
sultano essere inferiori rispetto a quelli medi applicabili all'epoca. Il CTU, infatti, concludeva specificando che “
1. Il costo totale degli esami eseguiti dall'Istituto non inclusi nel Tariffario Regionale della Campania e CP_1
computati, in via eventuale, al prezzo medio di mercato dell'epoca, è pari a euro 7.514,86. 2. La differenza complessiva tra i prezzi applicati dall' come da fatture contestate (euro 5.585,00 Controparte_1
), ed i prezzi medi di mercato dell'epoca (eventualmente applicabili di euro
7.514,86) è pari ad euro 1.929,86. 3. Pertanto, qualora l Controparte_1
avesse applicato i prezzi medi di mercato, avrebbe dovuto emettere fatture più elevate per un importo complessivamente più alto di euro 1.929,86.e computati, in via eventuale, al prezzo medio di mercato dell'epoca, è pari a euro 7.514,86.”.
Da quanto detto, pertanto, le tariffe indicate nelle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo dall' per gli esami diagnosti- Controparte_1
ci effettuati in favore della società opponente risultano essere correttamente
8
applicate sia se si guarda il Tariffario Regionale della Campania sia in rife- rimento ai prezzi medi di mercato applicabili all'epoca dell'effettuazione degli stessi. Pa Di contro è rimasto invece sfornito di prova l'assunto del Laboratorio
Analisi secondo cui i prezzi da applicare agli esami Parte_1
di laboratorio dovevano essere inferiori rispetto a quelli effettivamente pra- ticati dall' in base ad un Tariffario appositamen- Controparte_1
te previsto, non prodotto agli atti del giudizio.
Ed infatti l'opponente non ha provato né offerto di provare, come era suo onere ex art. 2697 c.c., detto assunto, contestato dalla controparte.
In particolare, sul punto l'opponente non ha articolato nemmeno prova te- stimoniale.
Deve richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a
Sezioni Unite 30 ottobre secondo cui "il creditore e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte nego- ziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), men- tre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'at- tore-opponente a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. Cassaz. civile, SS.UU., 30 ottobre 2001,
n. 13533; conformi: Cassaz. civile, sez. II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cas- saz. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007,
n. 4134/07; Trib. Salerno, sez. II, 31 ottobre 2014, n. 5151; Trib. Salerno,
27 marzo 2015, n. 1439). La giurisprudenza, in proposito, ha, altresì, chia- rito come: "In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente è gra- vato dall'onere di contestazione specifica proprio della sua posizione pro- cessuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c., e
9
dall'onere di particolare esaustività che deve connotare l'atto di opposizione anche al fine di scongiurare la concessione della provvisoria esecuzione del
D.I. opposto eventualmente richiesta dal creditore opposto, qualora non lo sia stata dal giudice del monitorio" (cfr. Tribunale Taranto, sez. II,
06/12/2016, n. 3393).
Vi è però da considerare che nel giudizio di opposizione il Giudice è tenuto a valutare tutte le prove offerte dal creditore ingiungente, che veste la parte sostanziale di attore, a sostegno della propria pretesa e che l'opponente, il quale mantiene la parte di convenuto in senso sostanziale, è gravato dall'onere di specifica contestazione dei fatti e delle prove dedotte dall'opposto, poiché una contestazione meramente generica non è idonea ad impedire l'effetto della relevatio ab onere probandi ex art. 115 c.p.c.
Nel caso di specie l'opponente ha contestato i prezzi così come applicati dall' ed oggetto delle fatture azionate purtutta- Controparte_1
via i suoi assunti non risultano essere stati provati, come era suo onere ex art. 2697 c.c., non essendo stato depositato in atti alcun Tariffario dei prez- zi applicabili.
Quanto, infine, agli interessi, gli stessi, come richiesto dall'opposta, sono dovuti ex D. Lgs. 231/2002, che , come è noto, trova applicazione nelle transazioni commerciali, ossia nei contratti, comunque denominati, tra im- prese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo e dunque anche nel caso in esame.
In particolare gli interessi sono dovuti al tasso di cui all'art. 5 D. lgs.
231/2002 , con decorrenza, ex art. 4 D. Lgs. 231/2002 , dal giorno succes- sivo alla scadenza del termine per il pagamento di ciascuna fattura fino al saldo.
Va infine rigettata la domanda di condanna al risarcimento dei danni, pro- posta dall'opposta ex art. 96 c.p.c., non ricorrendone i presupposti di legge,
10
postulando la condanna per responsabilità aggravata, come è noto, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, il che, a prescindere da ogni altra considerazione, nella fattispecie in esame non è avvenuto, anche in considerazione della non sempre facile applica- zione delle norme regolante la materia, escludendo, pertanto, sia l'abuso del processo che la colpa grave (cfr. Corte appello Napoli sez. VIII,
13/02/2020, n.679).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore della società opposta come da di- Controparte_1
spositivo, in applicazione dei parametri ex D.M. 147/2022 in base al valore della domanda ed ai parametri medi fissati, con attribuzione al procuratore avv. to TO CO, per richiesta fattane.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del sottoscritto giudice monocratico, definitiva- mente pronunciando, così provvede:
A) rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto conferma il decreto ingiun- tivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
B) condanna la in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell' Controparte_1
delle spese di lite che liquida in euro euro 7.600,00 per com-
[...]
penso di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dell'opposta, avvocato
TO CO, per richiesta fattane.
F) rigetta la domanda di risarcimento danni, proposta dalla opposta ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Napoli il 13/11/2025
Il Giudice
Dr. PA AD
11
TRIBUNALE DI NAPOLI 12 SEZIONE CIVILE Il giorno 13 novembre 2025, alle ore 11,00 nella dodicesima Sezione Civile del
Tribunale di Napoli, all'udienza tenuta dal GOP, dott. PA AD, in sostitu- zione della Dr.ssa IA DA, nella la causa iscritta al n. 25652 dell'anno
2019
TRA
Parte_1
[...]
OPPONENTE
E
Controparte_1
OPPOSTA
È presente per la società attrice l'avv. Sergio Longhi per delega dell'avv. Antonio Mala- fronte il quale si riporta alle conclusioni rese nella precedente udienza che vengono ri- badite e si riporta alle precedenti comparse conclusioni impugnando l'avvero dedotto e le conclusioni avverse e chiede che la causa venga decisa. Vinte le spese di giudizio.
E altresì presente per parte convenuta l'avv. TO CO il quale si riporta alle pro- prie difese e nonché alle conclusioni rese nella precedente udienza, impugnando, nel contempo tutto l'avverso dedotto e richiesto. Col favore delle spese.
1
Il Giudice invita i procuratori delle parti alla discussione orale della causa.
I procuratori delle parti reiterano le conclusioni rassegnate impugnando quelle avverse e chiedono la decisione della causa.
Terminata la discussione, il Giudice, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Rientrato poi, nell'aula a fine udienza, alle ore 14.15 in assenza dei procuratori delle parti, allontanatisi, nel frattempo, per impegni presso altro Ufficio, decide la causa dan- do lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c. p. c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza che segue, da ritenersi parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
PA AD
N. 34957/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, XII Sezione Civile, nella persona del sottoscritto Giudice Uni- co dott.ssa IA DA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
2
nella causa civile iscritta al n. 34957/2019 del Ruolo Generale avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore dott. (P.IVA Parte_1
), rapp.ta e difesa dagli avvocati Antonio TE ed Anna P.IVA_1
HI TE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difen- sori in Castellammare di Stabia alla via Michetti n. 5
OPPONENTE
E
l' P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t. dr. rappresentata e di- CP_2
fesa dall'avvocato TO CO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Pergolesi n, 1
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo l pre- Controparte_1
messo di essere creditore nei confronti del Parte_1
del complessivo importo di € 33.480,49, per il mancato pa-
[...]
gamento delle fatture n. 12950 del 9/2/2018, n. 20859 dell'8/3/2018, n.
79926 del 8/10/2018, n. 89832 del 9/11/2018, n. 97874 del 10/12/18, n.
1948 dell'8/1/2019, n. 13094 dell'11/2/19, n. 21821 dell'11/3/2019, n.
30928 dell'11/4/2019, n. 39346 del 10/5/2019, n. 48079 del 10/6/2019 e n.
56318 dell'11/7/2019 emesse a fronte di prestazioni di service per analisi di laboratorio ad elevata tecnologia effettuati in favore della opponente, chie- deva che fosse ingiunto alla il Parte_1
pagamento della predetta somma, oltre interessi moratori da calcolarsi in
3
forza del combinato disposto degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 09 Ot- tobre 2002, in favore della ricorrente.
Con il decreto ingiuntivo n. 7763/2019 del 24.10.2019 il Tribunale di Na- poli ingiungeva alla di pagare Parte_1
alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, la somma anzidetta, ol- tre interessi dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione proponeva opposizione al predetto D.I. la
[...]
eccependo, preliminarmente, Parte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli e nel merito contesta- va la pretesa avversa deducendo la mancanza di prova in ordine alla deben- za degli importi oggetto di domanda, avendo l Controparte_1
prodotto a comprova della stessa le sole fatture nelle quali, tra l'altro,
[...]
non venivano indicate in maniera specifica le prestazioni erogate né per ti- pologia né in riferimento ai prezzi richiesti per i singoli esami, determinati unilateralmente e discrezionalmente dall'opposto. Deduceva, altresì,
l'assenza di pattuizione in ordine alla misura dei tassi moratori da applicar- si in caso di mancato pagamento e che, pertanto, in assenza di convenzione sul punto, alcuna condanna ex artt. 4 e 5 d.lgs. 231/02 poteva essere dispo- sta nei confronti della parte debitrice. Chiedeva pertanto la revoca del d.i. opposto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva l' contestando l'opposizione Controparte_1
proposta di cui chiedeva il rigetto.
Disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale alla luce dei contratti di service depositati dalla parte opposta in sede di costituzione in giudizio e sottoscritti da entrambe le parti in lite, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo giusta provvedimento del 28.05.2020 della dott.ssa e concessi i termini di cui all'art. 183, 6^ comma c.p.c., ritenute Per_1
inammissibili le richieste istruttorie dell'opposto ed in mancanza di ulterio-
4
ri richieste, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Rimessa la causa sul ruolo con ordinanza del 18.04.2023 il G.I. dott.ssa
IA DA, ritenuta la necessità di nominare un CTU in relazione al- la contestazione sui prezzi applicati alle prestazioni eseguite da parte dell'opponente, nominava quale CTU il dott. . Persona_2
Espletata la consulenza e precisate le conclusioni, la causa veniva nuova- mente riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò posto, si osserva che l'opposizione proposta è infondata e va rigettata.
Ed invero, giova evidenziare che l' ha de- Controparte_1
dotto di aver stipulato due contratti di service, il primo in data 01.01.2015 e il successivo in data 20.11.2019, entrambi aventi ad oggetto lo svolgimento di prestazioni di analisi di laboratorio ad elevata tecnologia su commissione del e di aver emesso fatture Parte_1
per euro 33.480,49 non corrisposti, nonostante l'esecuzione delle predette prestazioni ed oggetto del d.i. quivi opposto.
Il dal canto suo, a fronte della Parte_1
predetta domanda monitoria dell' ha op- Controparte_1 CP_1
posto che tra le parti non intervenne alcun contratto o convenzione conte- stando che le fatture poste alla base del decreto ingiuntivo non arrecavano la tipologia e l'entità delle prestazioni erogate in favore di essa opponente, così come non venivano indicati i prezzi dei singoli esami eseguiti, a detta del unilateralmente e discre- Parte_1
zionalmente determinati dall'opposto.
Orbene, osserva preliminarmente il Tribunale che, come è noto, nel giudi- zio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posi- zione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanzia- le, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale cia- scuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione,
5
restando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiunti- vo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (v. Cass. S.U. sent. n. 13533/2001).
Tanto premesso, si rileva che a sostegno del credito quivi azionato l'odierna opposta ha prodotto il contratto di service del 01/01/2015 ed il contratto di service del 20/11/2009 intervenuti con il Laboratorio opposto, oltre alle fatture e all'estratto del registro IVA autenticato dal notaio (cfr. in produzione opposta).
Orbene, l'opponente non ha contestato di aver ricevuto le analisi indicate nelle singole fatture nè la corretta esecuzione delle assunte prestazioni (cir- costanze che pertanto possono ritenersi incontestate tra le parti), essendosi limitata a dedurre l'applicazione di prezzi per ogni singola prestazione ese- guita maggiorati rispetto a quanto convenzionalmente pattuito tra le parti, senza purtuttavia allegare nessun accordo relativo ai prezzi da applicare per le prestazioni eseguite.
Occorre, pertanto, sottolineare come in entrambi i contratti di “Service” depositati agli atti viene menzionato all'art. 1 un “Tariffario” a cui fare rife- rimento per i prezzi da applicare agli esami di laboratorio affidati all ebbene di tale tariffario non vi è traccia non Controparte_1
essendo stato prodotto da nessuna delle parti in causa.
A fronte, pertanto, di una contestazione sui prezzi applicati operata dalla parte opponente ed in mancanza di un apposito tariffario si rendeva neces- saria la nomina di un CTU che andasse ad indicare se il prezzo degli esami eseguiti e contestati così come riportato nelle fatture poste alla base del de- creto ingiuntivo fosse conforme al tariffario regionale dell'epoca precisan-
6
done il prezzo e quantificando conseguentemente la somma complessiva- mente dovuta per le fatture in oggetto.
Ciò posto, osserva il Tribunale che dalla CTU espletata nel corso del giudi- zio - le cui conclusioni tecniche, esaurientemente argomentate, vengono condivise dal giudice – è emerso che “i prezzi applicati agli esami nelle fat- ture contestate “sono conformi” ai prezzi indicati nel Tariffario Sanitario della Regione Campania, in alcuni casi, le tariffe applicate dall'
[...]
risultano essere anche inferiori a quelle del Tariffario Controparte_1
stesso, è ancora una volta importante ed opportuno evidenziare, che parte degli esami contestati non risultano essere contemplati dal Tariffario Re- gionale, e pertanto non confrontabili;
pur tuttavia, al fine di determinare la congruità dei prezzi applicati nelle fatture contestate e dare risposta al quesito peritale, è lecito considerare i prezzi degli esami non contemplati nel Tariffario Regionale, come prezzi normalmente praticati dal venditore ai sensi dei combinati artt. 14742 e 15613 cod. civ;
ciò posto, è possibile affermare, che, i prezzi applicati nelle fatture contestate dall' l
[...]
sono conformi al Tariffario Regionale da un lato, e Controparte_1
congrui per la parte non confrontabile se intesi con i criteri da codice civi- le sopra evidenziati”.
Da quanto emerso dalla Consulenza espletata in corso di causa, pertanto, i prezzi praticati per alcuni degli esami diagnostici dall' Controparte_1
così come indicati nelle fatture risultano essere congrui con quelli
[...]
del Tariffario Regionale dell'anno di riferimento. Trattasi in particolare de- gli esami confrontati dal CTU con il Tariffario Regionale della Campania vigente all'epoca dello svolgimento delle prestazioni il cui ammontare ri- sulta essere pari ad euro 28.065,40 che come emerso dalla CTU svolta ri- sulta essere congruo alle tariffe di riferimento, anzi in alcuni casi addirittu- ra inferiore.
7
Va adesso considerata la parte di esami eseguiti non confrontabili con il
Tariffario Regionale della Campania in quanto in esso non presenti e am- montante ad euro 5.585,00.
In riferimento a tanto va specificato che con ordinanza del 30.06.2025 il
G.I. convocava il CTU a chiarimenti affinchè individuasse il prezzo delle prestazioni indicate nella CTU come non presenti nel tariffario regionale
(cd. “non confrontabili”) alla stregua del dettato di cui all'art. 1657 cc cal- colando il prezzo, per ciascuna delle suddette prestazioni, con riferimento alle tariffe dell'epoca, ove esistenti, o agli usi dell'epoca, indicandone , in mancanza, il prezzo corrente di mercato all'epoca.
Ebbene dalla relazione integrativa depositata in data 04.07.2025 dal CTU incaricato è emerso che, prendendo come riferimento i prezzi medi di mer- cato vigenti all'epoca della controversia, il costo totale degli esami eseguiti dall'Istituto non inclusi nel Tariffario Regionale della Campania ri- CP_1
sultano essere inferiori rispetto a quelli medi applicabili all'epoca. Il CTU, infatti, concludeva specificando che “
1. Il costo totale degli esami eseguiti dall'Istituto non inclusi nel Tariffario Regionale della Campania e CP_1
computati, in via eventuale, al prezzo medio di mercato dell'epoca, è pari a euro 7.514,86. 2. La differenza complessiva tra i prezzi applicati dall' come da fatture contestate (euro 5.585,00 Controparte_1
), ed i prezzi medi di mercato dell'epoca (eventualmente applicabili di euro
7.514,86) è pari ad euro 1.929,86. 3. Pertanto, qualora l Controparte_1
avesse applicato i prezzi medi di mercato, avrebbe dovuto emettere fatture più elevate per un importo complessivamente più alto di euro 1.929,86.e computati, in via eventuale, al prezzo medio di mercato dell'epoca, è pari a euro 7.514,86.”.
Da quanto detto, pertanto, le tariffe indicate nelle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo dall' per gli esami diagnosti- Controparte_1
ci effettuati in favore della società opponente risultano essere correttamente
8
applicate sia se si guarda il Tariffario Regionale della Campania sia in rife- rimento ai prezzi medi di mercato applicabili all'epoca dell'effettuazione degli stessi. Pa Di contro è rimasto invece sfornito di prova l'assunto del Laboratorio
Analisi secondo cui i prezzi da applicare agli esami Parte_1
di laboratorio dovevano essere inferiori rispetto a quelli effettivamente pra- ticati dall' in base ad un Tariffario appositamen- Controparte_1
te previsto, non prodotto agli atti del giudizio.
Ed infatti l'opponente non ha provato né offerto di provare, come era suo onere ex art. 2697 c.c., detto assunto, contestato dalla controparte.
In particolare, sul punto l'opponente non ha articolato nemmeno prova te- stimoniale.
Deve richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a
Sezioni Unite 30 ottobre secondo cui "il creditore e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte nego- ziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), men- tre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'at- tore-opponente a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. Cassaz. civile, SS.UU., 30 ottobre 2001,
n. 13533; conformi: Cassaz. civile, sez. II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cas- saz. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007,
n. 4134/07; Trib. Salerno, sez. II, 31 ottobre 2014, n. 5151; Trib. Salerno,
27 marzo 2015, n. 1439). La giurisprudenza, in proposito, ha, altresì, chia- rito come: "In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente è gra- vato dall'onere di contestazione specifica proprio della sua posizione pro- cessuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c., e
9
dall'onere di particolare esaustività che deve connotare l'atto di opposizione anche al fine di scongiurare la concessione della provvisoria esecuzione del
D.I. opposto eventualmente richiesta dal creditore opposto, qualora non lo sia stata dal giudice del monitorio" (cfr. Tribunale Taranto, sez. II,
06/12/2016, n. 3393).
Vi è però da considerare che nel giudizio di opposizione il Giudice è tenuto a valutare tutte le prove offerte dal creditore ingiungente, che veste la parte sostanziale di attore, a sostegno della propria pretesa e che l'opponente, il quale mantiene la parte di convenuto in senso sostanziale, è gravato dall'onere di specifica contestazione dei fatti e delle prove dedotte dall'opposto, poiché una contestazione meramente generica non è idonea ad impedire l'effetto della relevatio ab onere probandi ex art. 115 c.p.c.
Nel caso di specie l'opponente ha contestato i prezzi così come applicati dall' ed oggetto delle fatture azionate purtutta- Controparte_1
via i suoi assunti non risultano essere stati provati, come era suo onere ex art. 2697 c.c., non essendo stato depositato in atti alcun Tariffario dei prez- zi applicabili.
Quanto, infine, agli interessi, gli stessi, come richiesto dall'opposta, sono dovuti ex D. Lgs. 231/2002, che , come è noto, trova applicazione nelle transazioni commerciali, ossia nei contratti, comunque denominati, tra im- prese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo e dunque anche nel caso in esame.
In particolare gli interessi sono dovuti al tasso di cui all'art. 5 D. lgs.
231/2002 , con decorrenza, ex art. 4 D. Lgs. 231/2002 , dal giorno succes- sivo alla scadenza del termine per il pagamento di ciascuna fattura fino al saldo.
Va infine rigettata la domanda di condanna al risarcimento dei danni, pro- posta dall'opposta ex art. 96 c.p.c., non ricorrendone i presupposti di legge,
10
postulando la condanna per responsabilità aggravata, come è noto, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, il che, a prescindere da ogni altra considerazione, nella fattispecie in esame non è avvenuto, anche in considerazione della non sempre facile applica- zione delle norme regolante la materia, escludendo, pertanto, sia l'abuso del processo che la colpa grave (cfr. Corte appello Napoli sez. VIII,
13/02/2020, n.679).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore della società opposta come da di- Controparte_1
spositivo, in applicazione dei parametri ex D.M. 147/2022 in base al valore della domanda ed ai parametri medi fissati, con attribuzione al procuratore avv. to TO CO, per richiesta fattane.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del sottoscritto giudice monocratico, definitiva- mente pronunciando, così provvede:
A) rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto conferma il decreto ingiun- tivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
B) condanna la in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell' Controparte_1
delle spese di lite che liquida in euro euro 7.600,00 per com-
[...]
penso di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dell'opposta, avvocato
TO CO, per richiesta fattane.
F) rigetta la domanda di risarcimento danni, proposta dalla opposta ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Napoli il 13/11/2025
Il Giudice
Dr. PA AD
11