TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/09/2025, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 24/09/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 5610/2024 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, n.q. di amministratore di sostegno di , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Immacolata Panico ed elettivamente domiciliati come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dai funzionari Guillot Vittorio,
Lauri Giuseppe, Maione Raffaele, Napolitano Annibale, Ruggiero Marina, ME RI, LU AR, CC NG, SO LE ed elettivamente domiciliato presso la Direzione
Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 11.09.2024, la ricorrente in epigrafe, nella qualità, premesso che, in data 26.10.2021, aveva inoltrato nell'interesse del sig. istanza Parte_2 volta ad ottenere la pensione di inabilità civile, riferiva che l' , in data 03.11.2022, aveva CP_1 riconosciuto la prestazione richiesta, ma solo a decorrere dalla data della visita medica espletata
(03.11.2022).
Deduceva, per contro, il diritto del sig. – affetto da autismo grave e già Parte_2 percettore dal 2008 di indennità di accompagnamento – ad ottenere la concessione della predetta prestazione previdenziale sin dal momento del suo raggiungimento della maggiore età (19.12.2021).
Richiamando la disposizione di cui all'art. 25, comma 6, L. n. 114/2014, conveniva innanzi al
Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo di “accertare e dichiarare il CP_1 diritto del sig. , in epigrafe meglio generalizzato, al riconoscimento Parte_2 dell'invalidità civile a far data dal compimento della maggiore età ed alla conseguente condanna CP_ dell' alla corresponsione dell'emolumento a far data dal mese successivo al compimento della maggiore età, ricomprensiva di interessi e rivalutazione”; con vittoria di spese, con distrazione.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 rappresentando di aver provveduto alla liquidazione della prestazione di cui è causa;
concludeva, pertanto, per la cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese di lite.
Parte ricorrente, con le odierne note di trattazione scritta, confermava l'avvenuta liquidazione dei ratei dovuti da parte dell' per il periodo dal 01.01.2022-30.11.2022, con integrale CP_1 soddisfazione delle ragioni del;
aderiva, pertanto, alla richiesta di cessazione della Parte_2 materia del contendere, ma insistendo per la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite, stante l'avvenuto pagamento solo successivamente all'instaurazione del giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In ragione del riconoscimento del diritto in via amministrativa e dell'avvenuta liquidazione nelle more del giudizio della prestazione di cui è causa – come comprovato dalla documentazione versata in atti – va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula - pur non trovando previsione nel codice di rito, essendo disciplinata per il solo giudizio amministrativo dagli artt. 23-27 della legge n. 1034/1971 - è normalmente utilizzata ed indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav.,
6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass., Sez. lav., 27.4.2000, n.5390; Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez. un., 28.9.2000,
n.1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il riconoscimento del diritto azionato successivamente alla proposizione del presente ricorso determina la cessazione della materia del contendere per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale.
Nel caso in esame è pacifico che l'ente abbia proceduto a corrispondere la prestazione di cui parte ricorrente chiedeva pagamento, come comprovato dalla documentazione versata in atti, riconoscendo integralmente le ragioni di controparte. Tuttavia, tenuto conto che il pagamento è stato effettuato prima della prima udienza, si dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di un mezzo;
la restante parte - da liquidarsi come in dispositivo tenendo conto, in ragione della bassa complessità della lite, dei parametri minimi – va integralmente poste a carico dell' con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi CP_1 antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Compensa le spese di lite nella misura di un mezzo e condanna l' al pagamento della CP_1 restante parte che si liquida in complessivi € 935,00, oltre IVA e CPA se e dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 24/09/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 24/09/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 5610/2024 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, n.q. di amministratore di sostegno di , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Immacolata Panico ed elettivamente domiciliati come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dai funzionari Guillot Vittorio,
Lauri Giuseppe, Maione Raffaele, Napolitano Annibale, Ruggiero Marina, ME RI, LU AR, CC NG, SO LE ed elettivamente domiciliato presso la Direzione
Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 11.09.2024, la ricorrente in epigrafe, nella qualità, premesso che, in data 26.10.2021, aveva inoltrato nell'interesse del sig. istanza Parte_2 volta ad ottenere la pensione di inabilità civile, riferiva che l' , in data 03.11.2022, aveva CP_1 riconosciuto la prestazione richiesta, ma solo a decorrere dalla data della visita medica espletata
(03.11.2022).
Deduceva, per contro, il diritto del sig. – affetto da autismo grave e già Parte_2 percettore dal 2008 di indennità di accompagnamento – ad ottenere la concessione della predetta prestazione previdenziale sin dal momento del suo raggiungimento della maggiore età (19.12.2021).
Richiamando la disposizione di cui all'art. 25, comma 6, L. n. 114/2014, conveniva innanzi al
Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo di “accertare e dichiarare il CP_1 diritto del sig. , in epigrafe meglio generalizzato, al riconoscimento Parte_2 dell'invalidità civile a far data dal compimento della maggiore età ed alla conseguente condanna CP_ dell' alla corresponsione dell'emolumento a far data dal mese successivo al compimento della maggiore età, ricomprensiva di interessi e rivalutazione”; con vittoria di spese, con distrazione.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 rappresentando di aver provveduto alla liquidazione della prestazione di cui è causa;
concludeva, pertanto, per la cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese di lite.
Parte ricorrente, con le odierne note di trattazione scritta, confermava l'avvenuta liquidazione dei ratei dovuti da parte dell' per il periodo dal 01.01.2022-30.11.2022, con integrale CP_1 soddisfazione delle ragioni del;
aderiva, pertanto, alla richiesta di cessazione della Parte_2 materia del contendere, ma insistendo per la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite, stante l'avvenuto pagamento solo successivamente all'instaurazione del giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In ragione del riconoscimento del diritto in via amministrativa e dell'avvenuta liquidazione nelle more del giudizio della prestazione di cui è causa – come comprovato dalla documentazione versata in atti – va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula - pur non trovando previsione nel codice di rito, essendo disciplinata per il solo giudizio amministrativo dagli artt. 23-27 della legge n. 1034/1971 - è normalmente utilizzata ed indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav.,
6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass., Sez. lav., 27.4.2000, n.5390; Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez. un., 28.9.2000,
n.1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il riconoscimento del diritto azionato successivamente alla proposizione del presente ricorso determina la cessazione della materia del contendere per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale.
Nel caso in esame è pacifico che l'ente abbia proceduto a corrispondere la prestazione di cui parte ricorrente chiedeva pagamento, come comprovato dalla documentazione versata in atti, riconoscendo integralmente le ragioni di controparte. Tuttavia, tenuto conto che il pagamento è stato effettuato prima della prima udienza, si dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di un mezzo;
la restante parte - da liquidarsi come in dispositivo tenendo conto, in ragione della bassa complessità della lite, dei parametri minimi – va integralmente poste a carico dell' con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi CP_1 antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Compensa le spese di lite nella misura di un mezzo e condanna l' al pagamento della CP_1 restante parte che si liquida in complessivi € 935,00, oltre IVA e CPA se e dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 24/09/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno