CA
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/04/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 135/2025 R.G., promossa tra
(cf: , rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1
per procura su foglio separato in atti, dagli avv. Fabio Conticello e Carmelo Crispino presso il cui studio in Catania, via Antonello Freri n. 14, è elettivamente domiciliato;
reclamante
e
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI CATANIA; reclamata
, in persona del Controparte_1
liquidatore giudiziale, dott.ssa ; Controparte_2
reclamata contumace
Oggetto: reclamo avverso sentenza dichiarativa dell'apertura di liquidazione giudiziale.
In data 4.4.2025 la causa è stata posta in decisione senza termini.
1 In fatto e diritto
1.) Con sentenza pubblicata il 3.1.2025, il Tribunale di Catania ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di - titolare Parte_1
di impresa individuale avente ad oggetto attività di “supermercato” - su istanza proposta dal . Parte_2
Premessa la rituale notifica di ricorso e decreto di comparizione effettuata dalla cancelleria a mezzo pec in data 11/11/2024, per l'udienza del 10/12/2024, il tribunale ha esposto, a sostegno della decisione: i) il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
ii) sussiste lo stato di insolvenza non essendo il più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni Pt_1
assunte, come desumibile dalla rilevante esposizione debitoria in atti emersa (nel ricorso sono postulati crediti dell'Agenzia delle Entrate per euro 2.700.000,00 circa;
l'agente della riscossione ha attestato crediti esattoriali procedibili, comprensivi di accessori, per euro 3.232.519,49; iii) l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI, oltre che quella ex art. 2, comma 1, lett. d), n. 3), CCI, nonché le altre sulla base delle dichiarazione dei redditi in atti;
.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto reclamo con atto Parte_1
depositato in data 3.2.2025.
È rimasta contumace la curatela della liquidazione giudiziale, nonostante rituale notifica del reclamo.
Ha esposto le proprie conclusioni la Procura generale presso questa Corte di appello, chiedendo il rigetto del reclamo.
2.) Con un primo motivo di impugnazione parte reclamante assume l'omessa notifica dell'istanza di apertura del procedimento di liquidazione e del decreto di convocazione, in violazione dell'art. 40 CCII. Deduce di non aver mai ricevuto alcuna notificazione o comunicazione in riferimento all'istanza predetta e che dall'esame del fascicolo telematico di primo grado non è possibile rinvenire alcuna prova della notifica non essendo possibile scaricare i files apparentemente contenenti le RA e le RAC relative alle asserite notificazioni.
2 2.1) Il motivo è infondato. Agli atti del fascicolo telematico di primo grado in realtà risulta l'avvenuta notifica, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore ( , quale risultante dal Email_1
registro delle imprese, come da visura camerale in atti, del ricorso del pubblico ministero per l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale e del decreto del
Tribunale di convocazione delle parti per l'udienza del 10.12.2024, in conformità alle prescrizioni degli artt. 40, comma 6, e 41 CCII.
3.) Con un secondo motivo, parte reclamante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere il presupposto dello stato di insolvenza di cui agli artt. 2 comma
1 lett. b) e 121 CCII. Deduce che il 22.5.2024, con atto di pignoramento di crediti verso terzi/ordine di pagamento ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973, l
[...]
pignorava tutte le somme dovutegli da Credit Agricole Italia Controparte_3
s.p.a., vantando un credito di €. 1.451.958,98, sulla scorta di 51 cartelle di pagamento e 40 avvisi di addebito;
di aver proposto il 12.6.2024 opposizione al pignoramento assumendone l'invalidità ed inefficacia;
che con decreto del 18.6.2024 il G.E. dichiarava la sospensione dell'esecuzione e assegnava alle parti termini per il deposito di memorie;
che nel luglio 2024 cessava di fatto la propria attività
(minimarket in Aci Castello), vendeva gli unici assets esistenti, ossia le attrezzature e la merce residua, per il prezzo complessivo di €.110.000,00, oltre iva, provvedendo, quindi, a saldare le spese ordinarie (fornitori, utenze, lavoratori, etc.); che, quanto ai crediti erariali e previdenziali, attendeva l'esito del procedimento n. 2262/2024
R.G.E. Deduce di non aver alcun debito con privati, mentre l'esposizione verso gli enti pubblici deve ritenersi (a tutto concedere) di gran lunga inferiore a quella dichiarata dagli stessi nelle informative trasmesse prima alla Procura e, poi, al
Tribunale nell'ambito del presente procedimento e - in ogni caso - di entità tale da poter essere agevolmente sostenuta dal medesimo attraverso diverse fonti: la (già avviata) ricerca di un nuovo lavoro, il sostegno della propria famiglia ed i proventi della società denominata “ , di cui il reclamante detiene il 100% delle Parte_3
quote di partecipazione al capitale sociale.
3 Con un terzo motivo, contesta nel merito gli importi pretesi nei propri confronti dall dall'Agenzia delle Entrate e dall , CP_4 Controparte_3
nonché tutte le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito ed i ruoli sottostanti, risultanti dai documenti prodotti dalla Procura della Repubblica in uno al ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e dalle informative trasmesse dagli enti nel presente procedimento, assumendo: l'omessa valida e tempestiva notificazione di tutti gli atti (di accertamento, liquidazione e riscossione) ad essi sottostanti;
l'estinzione delle pretese creditorie contestate per decorso dei relativi termini di prescrizione e/o di decadenza;
l'annullamento automatico dei ruoli di importo inferiore ad € 1.000 affidati alla entro il 31.12.2015, ai sensi CP_5
della l. n. 197/2022.
3.1) Il reclamo, quanto alla sussistenza del requisito dello stato di insolvenza
(inteso, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, come "uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa": Cass. n. 7252/2014, n. 6978/2019), non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata.
Al riguardo, infatti, il tribunale ha correttamente evidenziato l'impossibilità del
- a fronte della rilevante esposizione debitoria nei confronti dell'erario e Pt_1
dell' - di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte nell'esercizio CP_4
dell'impresa, per la mancanza di disponibilità di “mezzi ordinari”, ossia di liquidità, per far fronte alle obbligazioni contratte;
in relazione a tale obiettivo elemento di fatto, il reclamante nessuna giustificazione idonea ha rappresentato nemmeno in questo grado, limitandosi, per un verso, a formulare una congerie di astratte eccezioni genericamente riferite a tutti i ruoli e, per altro verso, ad opporre argomenti privi di rilevanza, ossia la sussistenza di non meglio precisate fonti alternative, esterne alla attività d'impresa, per l'adempimento dei debiti (la “ricerca di un nuovo lavoro”, il
“sostegno della famiglia” ed i proventi di quote di partecipazione societaria); di contro, la cessazione di fatto dell'attività e la cessione degli assets ad essa relativi confermano, piuttosto, lo stato di insolvenza dell'impresa individuale del Pt_1
4 Per tali ragioni il reclamo va pertanto respinto.
Nulla per le spese, stante la contumacia della liquidazione giudiziale.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta il reclamo;
nulla per le spese;
dà atto della sussistenza dei presupposti. richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 18 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 135/2025 R.G., promossa tra
(cf: , rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1
per procura su foglio separato in atti, dagli avv. Fabio Conticello e Carmelo Crispino presso il cui studio in Catania, via Antonello Freri n. 14, è elettivamente domiciliato;
reclamante
e
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI CATANIA; reclamata
, in persona del Controparte_1
liquidatore giudiziale, dott.ssa ; Controparte_2
reclamata contumace
Oggetto: reclamo avverso sentenza dichiarativa dell'apertura di liquidazione giudiziale.
In data 4.4.2025 la causa è stata posta in decisione senza termini.
1 In fatto e diritto
1.) Con sentenza pubblicata il 3.1.2025, il Tribunale di Catania ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di - titolare Parte_1
di impresa individuale avente ad oggetto attività di “supermercato” - su istanza proposta dal . Parte_2
Premessa la rituale notifica di ricorso e decreto di comparizione effettuata dalla cancelleria a mezzo pec in data 11/11/2024, per l'udienza del 10/12/2024, il tribunale ha esposto, a sostegno della decisione: i) il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
ii) sussiste lo stato di insolvenza non essendo il più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni Pt_1
assunte, come desumibile dalla rilevante esposizione debitoria in atti emersa (nel ricorso sono postulati crediti dell'Agenzia delle Entrate per euro 2.700.000,00 circa;
l'agente della riscossione ha attestato crediti esattoriali procedibili, comprensivi di accessori, per euro 3.232.519,49; iii) l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI, oltre che quella ex art. 2, comma 1, lett. d), n. 3), CCI, nonché le altre sulla base delle dichiarazione dei redditi in atti;
.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto reclamo con atto Parte_1
depositato in data 3.2.2025.
È rimasta contumace la curatela della liquidazione giudiziale, nonostante rituale notifica del reclamo.
Ha esposto le proprie conclusioni la Procura generale presso questa Corte di appello, chiedendo il rigetto del reclamo.
2.) Con un primo motivo di impugnazione parte reclamante assume l'omessa notifica dell'istanza di apertura del procedimento di liquidazione e del decreto di convocazione, in violazione dell'art. 40 CCII. Deduce di non aver mai ricevuto alcuna notificazione o comunicazione in riferimento all'istanza predetta e che dall'esame del fascicolo telematico di primo grado non è possibile rinvenire alcuna prova della notifica non essendo possibile scaricare i files apparentemente contenenti le RA e le RAC relative alle asserite notificazioni.
2 2.1) Il motivo è infondato. Agli atti del fascicolo telematico di primo grado in realtà risulta l'avvenuta notifica, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore ( , quale risultante dal Email_1
registro delle imprese, come da visura camerale in atti, del ricorso del pubblico ministero per l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale e del decreto del
Tribunale di convocazione delle parti per l'udienza del 10.12.2024, in conformità alle prescrizioni degli artt. 40, comma 6, e 41 CCII.
3.) Con un secondo motivo, parte reclamante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere il presupposto dello stato di insolvenza di cui agli artt. 2 comma
1 lett. b) e 121 CCII. Deduce che il 22.5.2024, con atto di pignoramento di crediti verso terzi/ordine di pagamento ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973, l
[...]
pignorava tutte le somme dovutegli da Credit Agricole Italia Controparte_3
s.p.a., vantando un credito di €. 1.451.958,98, sulla scorta di 51 cartelle di pagamento e 40 avvisi di addebito;
di aver proposto il 12.6.2024 opposizione al pignoramento assumendone l'invalidità ed inefficacia;
che con decreto del 18.6.2024 il G.E. dichiarava la sospensione dell'esecuzione e assegnava alle parti termini per il deposito di memorie;
che nel luglio 2024 cessava di fatto la propria attività
(minimarket in Aci Castello), vendeva gli unici assets esistenti, ossia le attrezzature e la merce residua, per il prezzo complessivo di €.110.000,00, oltre iva, provvedendo, quindi, a saldare le spese ordinarie (fornitori, utenze, lavoratori, etc.); che, quanto ai crediti erariali e previdenziali, attendeva l'esito del procedimento n. 2262/2024
R.G.E. Deduce di non aver alcun debito con privati, mentre l'esposizione verso gli enti pubblici deve ritenersi (a tutto concedere) di gran lunga inferiore a quella dichiarata dagli stessi nelle informative trasmesse prima alla Procura e, poi, al
Tribunale nell'ambito del presente procedimento e - in ogni caso - di entità tale da poter essere agevolmente sostenuta dal medesimo attraverso diverse fonti: la (già avviata) ricerca di un nuovo lavoro, il sostegno della propria famiglia ed i proventi della società denominata “ , di cui il reclamante detiene il 100% delle Parte_3
quote di partecipazione al capitale sociale.
3 Con un terzo motivo, contesta nel merito gli importi pretesi nei propri confronti dall dall'Agenzia delle Entrate e dall , CP_4 Controparte_3
nonché tutte le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito ed i ruoli sottostanti, risultanti dai documenti prodotti dalla Procura della Repubblica in uno al ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e dalle informative trasmesse dagli enti nel presente procedimento, assumendo: l'omessa valida e tempestiva notificazione di tutti gli atti (di accertamento, liquidazione e riscossione) ad essi sottostanti;
l'estinzione delle pretese creditorie contestate per decorso dei relativi termini di prescrizione e/o di decadenza;
l'annullamento automatico dei ruoli di importo inferiore ad € 1.000 affidati alla entro il 31.12.2015, ai sensi CP_5
della l. n. 197/2022.
3.1) Il reclamo, quanto alla sussistenza del requisito dello stato di insolvenza
(inteso, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, come "uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa": Cass. n. 7252/2014, n. 6978/2019), non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata.
Al riguardo, infatti, il tribunale ha correttamente evidenziato l'impossibilità del
- a fronte della rilevante esposizione debitoria nei confronti dell'erario e Pt_1
dell' - di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte nell'esercizio CP_4
dell'impresa, per la mancanza di disponibilità di “mezzi ordinari”, ossia di liquidità, per far fronte alle obbligazioni contratte;
in relazione a tale obiettivo elemento di fatto, il reclamante nessuna giustificazione idonea ha rappresentato nemmeno in questo grado, limitandosi, per un verso, a formulare una congerie di astratte eccezioni genericamente riferite a tutti i ruoli e, per altro verso, ad opporre argomenti privi di rilevanza, ossia la sussistenza di non meglio precisate fonti alternative, esterne alla attività d'impresa, per l'adempimento dei debiti (la “ricerca di un nuovo lavoro”, il
“sostegno della famiglia” ed i proventi di quote di partecipazione societaria); di contro, la cessazione di fatto dell'attività e la cessione degli assets ad essa relativi confermano, piuttosto, lo stato di insolvenza dell'impresa individuale del Pt_1
4 Per tali ragioni il reclamo va pertanto respinto.
Nulla per le spese, stante la contumacia della liquidazione giudiziale.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta il reclamo;
nulla per le spese;
dà atto della sussistenza dei presupposti. richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 18 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
5