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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/01/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5099/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Stefania Dimasi che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente e
con sede a Roma (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale per procura in atti,
resistente oggetto: assegno di invalidità civile – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato l'8 luglio 2022 , lamentando l'ingiusto rigetto della Parte_2
domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno di invalidità civile, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 3635/2022 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto veniva disposta ed espletata c.t.u. che accertava una invalidità del 67%, inferiore al minimo di legge (74%). Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 2 ottobre 2023, proponeva ricorso per insistere nel riconoscimento del dedotto status e ottenere la condanna dell'Istituto al pagamento dell'assegno.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 23 gennaio 2025 dal deposito telematico di note CP_1
scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n. 30926/2022). Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire)
e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase, ha ribadito che la ricorrente è affetta da “· OBESITA' DI CLASSE 1 CON ASSOCIATO IPERINSULINISMO, INSUFFICIENZA
VENOSA ARTI INFERIORI CON FLEBOSTASI DA , ESITI DI TIROIDECTOMIA Controparte_2
TOTALE IN TRATTAMENTO SOSTITUTIVO, SPONDILOARTRITE SIERO-NEGATIVA DORSO-
LOMBARE E GONARTROSI CON MODESTO DEFICIT FUNZIONALE (Codice DM 5/2/92 per analogia
– 7105) Valutazione massima 40% · CARDIOPATIA IPERTENSIVA IN TRATTAMENTO (Codice DM
5/02/92 per analogia – 6442) Valutazione media 45%” che determinano un'invalidità complessiva del
67% e ha precisato che “Si tratta di patologie interessanti diversi organi ed apparati, ciascuna con un'incidenza invalidante di grado moderato, che pertanto verranno valutate singolarmente per ottenere quindi una valutazione complessiva basata sull'applicazione della formula riduzionistica prevista dal DM
5 Febbraio 1993 secondo i valori previsti dall'allegata Tabella per ciascuna patologia o in considerazione dello stato clinico rilevato, secondo un criterio analogico.
Le condizioni generali della periziata risultano in particolare caratterizzate dall'obesità, verosimilmente insorta in età giovanile ed in conseguenza della tireopatia che ha determinato la necessità, all'età di 37 anni, dell'intervento chirurgico di tiroidectomia totale per gozzo nodulare. L'aumento di peso progressivo ha inoltre condizionato certamente l'insorgenza di un sovraccarico articolare alla colonna vertebrale ed alle ginocchia, di una difficoltosa circolazione venosa agli arti inferiori e, da ultimo,
l'aumento dei valori di pressione arteriosa che recentemente (Maggio 2023) hanno condotto lo specialista cardiologo alla diagnosi Cardiopatia Ipertensiva in 2° classe NYHA. Tali condizioni necessitano certamente di un controllo farmacologico che la periziata attualmente esercita con farmaci quotidianamente assunti per via orale quali sostituto ormonale (Eutirox), antiipertensivi (Micardis plus,
Nobistar), antiinfiammatori (Efferalgan, Deltacortene).
Si tratta quindi di un complesso invalidante sostanzialmente riconducibile a due diverse patologie, obesità ed ipertensione arteriosa, di cui la prima esito dell'intervento di tiroidectomia totale e complicata da manifestazioni a carico degli apparati cardiocircolatorio e osteoarticolare, la seconda interessante l'apparato cardiocircolatorio con manifestazioni cliniche di moderata entità, entrambe sufficientemente controllate dalla terapia seguita dalla periziata.
Pertanto, ai fini della corretta valutazione medico legale delle patologie presentate dalla periziata sotto il profilo dell'invalidità civile, si ritiene congruo riunire sotto il criterio valutativo tabellare previsto dal D.M. 5/2/92 al codice 7105 (“obesità – indice di massa corporea compreso tra 35 e 40 – con complicanze artrosiche'') la patologia metabolica con le complicanze come sopra ricordate, applicando di conseguenza il valore massimo -40% previsto dalla tabella, in considerazione dell'attuale espressività clinica interessante sia l'apparato osteoarticolare (iniziale spondilo e gonartrosi con manifestazioni infiammatorie e modesto deficit funzionale) sia il circolo venoso periferico (flebostasi); alla stessa maniera la patologia cardiovascolare di recente riscontro (maggio 2023), con espressività clinica rilevata moderata ed in attuale trattamento farmacologico, certificata in 2° classe NYHA presso struttura pubblica
Ospedale Papardo di Messina è valutabile secondo il codice 6442 (“miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata'') con il valore medio -45% previsto dalla tabella.”.
In questa fase, tenuto conto dei motivi di opposizione, ha aggiunto che “… le patologie preminenti diagnosticate nel caso della IG.ra , indiscutibilmente testimoniate oltreché dalle Parte_2
certificazioni prese in esame anche dall'esame obiettivo e dai rilievi anamnestici condotti, sono riconducibili essenzialmente al disordine metabolico che ha determinato l'obesità con iperinsulinismo ed all'ipertensione arteriosa di più recente insorgenza.
Le manifestazioni algiche affermate dalla periziata sono certamente riconducibili all'eccesso ponderale che, gravando sull'intero sistema osteoarticolare (colonna vertebrale e grandi articolazioni degli arti), comporta un'iniziale usura dello stesso, causando limitazioni funzionali ancora di modesta entità ma pur sempre già prese in considerazione dalla stessa valutazione tabellare (obesità con complicanze artrosiche – cod.7105) per la quale è stata proposta dal sottoscritto la valutazione massima prevista, anche in funzione di altri due rilievi obiettivi, quali l'esito della tiroidectomia totale e la presenza di insufficienza venosa agli arti inferiori, anch'essi strettamente collegati sotto il profilo etiologico e di per sé non valutabili a ragione della tabella ministeriale. Le visite reumatologiche effettuate dalla periziata hanno determinato la diagnosi reumatologica di spondiloartrite sieronegativa vale a dire una patologia osteoarticolare unicamente testimoniata dai rilievi radiologici scaturiti dagli esami strumentali, senza alcuna testimonianza di un disordine autoimmunitario agli esami di laboratorio;
tale patologia è, come già affermato dal sottoscritto, unicamente riconducibile al sovraccarico articolare dell'eccesso ponderale e non è consentito pertanto distinguerla e conseguentemente valutarla come una condizione a sé stante, pur necessitando di trattamento specifico rivolto al sollievo delle manifestazioni algiche con antiinfiammatori (efferalgan, deltacortene). Per quanto riguarda la cardiopatia ipertensiva, diagnosticata in II classe NYHA dalla più recente visita cardiologica esibita, si è ritenuto e si ritiene corretta la valutazione proposta con valore tabellare (cod.6442) intermedio (45%) in funzione dell'unico rilievo di una ipertensione sisto-diastolica (170/95) senza ulteriori segni di insufficienza cardiaca.” e conclude sostenendo che “Il complesso invalidante riscontrato, considerate le valutazioni attribuibili alle singole patologie e la valutazione medico-legale conseguente all'applicazione del calcolo riduzionistico
(IT=IP1+IP2-(IP1xIP2) per le infermità plurime coesistenti così come raccomandato dal Decreto
Ministeriale – Ministero della Sanità del 5 Febbraio 1992, determina per la IG.ra la Parte_2
condizione di: INVALIDA CIVILE = 67% a decorrere dal 05.04.2022 (data della domanda amministrativa).”.
L'accertamento effettuato dal dr. persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da Pt_3
congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m.
5277/2006 e n. 23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
La domanda va quindi respinta, con assorbimento di ogni altra eccezione.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Restano quindi a definitivo carico dell' le spese della c.t.u., liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese del giudizio.
Messina, 24.1.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro