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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 05/03/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4539/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott. Manuela Palvarini - Giudice
Dott. Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4539/2024 R.G. posta in decisione in data 04/03/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Samarate presso lo studio degli avv.ti Francesca Luana Parte_1
Giordano e Giuseppe Provasoli, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro elettivamente domiciliata in Olgiate Olona presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Claudio Forner, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Voglia il Tribunale:
1. Dichiarare, ex art. 1 della L. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai Sigg.
e nel Comune di Cassano Magnago in data 20.10.2001, come Parte_1 Controparte_1 pagina 1 di 3 risulta dal Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune dell'anno 2001 al n. 14 P. 1, sussistendo la causa di cui all'art. 3, n.2), lettera b) della L. 898/1970, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
2. Confermare, come disposto nella Sentenza di separazione n. 1893/2023, l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del Sig. , ai figli ed alla Sig. fino Parte_1 Controparte_1 all'indipendenza economica dei figli stessi;
3. Confermare, come disposto nella Sentenza di separazione n. 1893/2023, che il Sig. Parte_1
corrisponda alla Sig. entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile, Controparte_1 aggiornata a dicembre 2024, di € 303,30.=, suscettibile di rivalutazione ISTAT dopo il primo anno per il mantenimento della figlia oltre al pagamento delle spese straordinarie, come elencate nel Per_1 protocollo della Corte d'appello di Milano, nella misura del 50%;
4. Accertato che il figlio ha in corso un contratto di lavoro a tempo determinato, la cui scadenza Per_2
è fissata per il giorno 14.06.2025, confermare, come disposto nella Sentenza di separazione n.
1893/2023, che il Sig. corrisponda alla Sig. subordinatamente Parte_1 Controparte_1
alla mancata assunzione o rinnovo del contratto di lavoro del figlio o, comunque, nel caso in cui il suo futuro stipendio mensile dovesse risultare inferiore ad Euro 800,00 lordi, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 200,00 (suscettibile di rivalutazione ISTAT dopo il primo anno) per il mantenimento del figlio oltre al pagamento delle spese straordinarie, come elencate nel Per_2 protocollo della Corte d'appello di Milano, nella misura del 50%.
5. Accertata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 5, comma 6 della L. 898/1970, diporre che il
Sig. corrisponda alla Sig. entro il giorno 15 di ogni mese, Parte_1 Controparte_1
quale assegno divorzile, la somma mensile di Euro 300,00.= (suscettibile di rivalutazione ISTAT dopo il primo anno), che decorrerà dal rilascio della casa coniugale di proprietà del Sig. . Parte_1
6. Confermare che l'AU venga percepito interamente dalla Sig. Controparte_1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 20/10/2001 in Cassano Magnago è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Giudice
Delegato di questo Tribunale, avvenuta il 06/12/2023 nel corso del giudizio di separazione conclusosi con la sentenza n. 1893/2023 pubblicata il 14/12/2023, previa precisazione congiunta delle conclusioni e tra loro non vi è più stata riunione.
Lo stato di separazione protrattosi per il termine di legge, l'esistenza del presente ricorso e l'adesione pagina 2 di 3 prestata sul punto dalla convenuta dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve prendersi atto che su sollecitazione del Giudice delegato le parti sono pervenute ad un accordo sulle condizioni del pronunziando divorzio, che può essere recepito in quanto conforme all'interesse dei figli e adeguato alla situazione reddituale dei genitori.
Stante l'intervenuto accordo, possono compensarsi tra le parti le rispettive spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunziandosi, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 20/10/2001 in Cassano
Magnago, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 14, parte I, anno 2001;
2) prende atto delle pattuizioni intervenute tra le parti in conformità alle conclusioni sopra rassegnate, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 04/03/2025
Il Presidente estensore pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott. Manuela Palvarini - Giudice
Dott. Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4539/2024 R.G. posta in decisione in data 04/03/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Samarate presso lo studio degli avv.ti Francesca Luana Parte_1
Giordano e Giuseppe Provasoli, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro elettivamente domiciliata in Olgiate Olona presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Claudio Forner, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Voglia il Tribunale:
1. Dichiarare, ex art. 1 della L. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai Sigg.
e nel Comune di Cassano Magnago in data 20.10.2001, come Parte_1 Controparte_1 pagina 1 di 3 risulta dal Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune dell'anno 2001 al n. 14 P. 1, sussistendo la causa di cui all'art. 3, n.2), lettera b) della L. 898/1970, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
2. Confermare, come disposto nella Sentenza di separazione n. 1893/2023, l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del Sig. , ai figli ed alla Sig. fino Parte_1 Controparte_1 all'indipendenza economica dei figli stessi;
3. Confermare, come disposto nella Sentenza di separazione n. 1893/2023, che il Sig. Parte_1
corrisponda alla Sig. entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile, Controparte_1 aggiornata a dicembre 2024, di € 303,30.=, suscettibile di rivalutazione ISTAT dopo il primo anno per il mantenimento della figlia oltre al pagamento delle spese straordinarie, come elencate nel Per_1 protocollo della Corte d'appello di Milano, nella misura del 50%;
4. Accertato che il figlio ha in corso un contratto di lavoro a tempo determinato, la cui scadenza Per_2
è fissata per il giorno 14.06.2025, confermare, come disposto nella Sentenza di separazione n.
1893/2023, che il Sig. corrisponda alla Sig. subordinatamente Parte_1 Controparte_1
alla mancata assunzione o rinnovo del contratto di lavoro del figlio o, comunque, nel caso in cui il suo futuro stipendio mensile dovesse risultare inferiore ad Euro 800,00 lordi, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 200,00 (suscettibile di rivalutazione ISTAT dopo il primo anno) per il mantenimento del figlio oltre al pagamento delle spese straordinarie, come elencate nel Per_2 protocollo della Corte d'appello di Milano, nella misura del 50%.
5. Accertata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 5, comma 6 della L. 898/1970, diporre che il
Sig. corrisponda alla Sig. entro il giorno 15 di ogni mese, Parte_1 Controparte_1
quale assegno divorzile, la somma mensile di Euro 300,00.= (suscettibile di rivalutazione ISTAT dopo il primo anno), che decorrerà dal rilascio della casa coniugale di proprietà del Sig. . Parte_1
6. Confermare che l'AU venga percepito interamente dalla Sig. Controparte_1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 20/10/2001 in Cassano Magnago è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Giudice
Delegato di questo Tribunale, avvenuta il 06/12/2023 nel corso del giudizio di separazione conclusosi con la sentenza n. 1893/2023 pubblicata il 14/12/2023, previa precisazione congiunta delle conclusioni e tra loro non vi è più stata riunione.
Lo stato di separazione protrattosi per il termine di legge, l'esistenza del presente ricorso e l'adesione pagina 2 di 3 prestata sul punto dalla convenuta dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve prendersi atto che su sollecitazione del Giudice delegato le parti sono pervenute ad un accordo sulle condizioni del pronunziando divorzio, che può essere recepito in quanto conforme all'interesse dei figli e adeguato alla situazione reddituale dei genitori.
Stante l'intervenuto accordo, possono compensarsi tra le parti le rispettive spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunziandosi, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 20/10/2001 in Cassano
Magnago, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 14, parte I, anno 2001;
2) prende atto delle pattuizioni intervenute tra le parti in conformità alle conclusioni sopra rassegnate, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 04/03/2025
Il Presidente estensore pagina 3 di 3