Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 16/03/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Composta dai seguenti magistrati:
NI UZ Presidente Gianpiero D’Alia Consigliere GU LL Primo Referendario relatore
SENTENZA
Nel giudizio di conto iscritto al n. 23170 del registro di Segreteria, promosso nei confronti del sig. BE GR (GRN LRT 77H25 D086R), agente contabile dell’azienda ospedaliera di Cosenza sul conto giudiziale n. 38229 - “conto magazzino economato” per l’esercizio finanziario 2018, rappresentato e difeso dall’avv.
GO AN, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza alla piazza F. e L.
Gullo n. 81, pec: avv.gregorioiannotta@pec.giuffre.it; Fax:
0984.1862670;
- esaminati gli atti e i documenti di causa;
- nella pubblica udienza dell’11.11.2025, uditi per l’agente contabile, presente personalmente in udienza, l’avvocato AN GO e per la procura la dott.ssa Federica Pallone;
nessuno è comparso per l’amministrazione.
FATTO
1. Con relazione di irregolarità n. 1/2022, depositata in data Sentenza n. 48/2026 12.1.2022, il magistrato istruttore rappresentava in data 16 aprile 2019 l’Azienda ospedaliera di Cosenza trasmetteva il conto del magazzino economato dell’agente contabile, sig.
BE GR, relativo al periodo di gestione 1/1/2018 –
31/12/2018, compilato sul mod. 24 di cui al d.P.R. 194/1996, firmato dall’agente contabile e parificato.
Tuttavia, nella relazione veniva rappresentato che il deposito si riferiva a due conti distinti e separati, i cui totali erano i seguenti:
A) beni di consumo magazzino economato con una consistenza finale al 31/12 di € 52.893,99;
B) conto beni mobili economato con una consistenza finale al 31/12 di € ZERO.
Alla luce di tali elementi il magistrato istruttore, ravvisata l’impossibilità di procedere all’esame del conto così come depositato, ai sensi dell’art. 145 c.g.c. formulava istanza per la fissazione dell’udienza di trattazione del giudizio “al fine di sottoporre all’esame del Collegio la questione preliminare sulla procedibilità della valutazione del conto sopra epigrafato e conseguentemente adottare eventuali provvedimenti al riguardo”.
2. In data 10.5.2022 l’azienda ospedaliera depositava una memoria, a firma congiunta del commissario straordinario e dell’agente contabile U.O.S. dott. BE GR, nella quale veniva rappresentato che il sistema informatico per la gestione delle forniture, in dotazione (SEC-SISR), prevede per l’U.O.S.
economato, afferente all’U.O.C. PEGL, due magazzini, uno relativo al deposito fisico economale del presidio ospedaliero
“Annunziata”, presso cui vengono custoditi dispositivi monouso
(es. pannolini, lenzuolini, sanitari, mascherine, etc.), cancelleria e prodotti vari (identificato con il n. 2, magazzino economale Annunziata), il secondo di tipo virtuale per gli acquisti effettuati dall’U.O. economato di arredi e dispositivi vari, che vengono consegnati direttamente in reparto richiedente la fornitura, che non transitano quindi nei magazzini dell'economato e che, pertanto, non comportano giacenza fisica (identificato con il n.
3 economato centro acquisti).
Sulla base di tale premessa l’azienda rappresentava che nei dati trasmessi all’U.O.C. GREF era stato indicato anche il conto beni mobili economato, con consistenza finale pari a zero, relativo al magazzino virtuale e che tale indicazione era stata concordata con la citata U.O.C. GREF per trasparenza amministrativa, trattandosi di spese rientranti nel bilancio, anche se non riferite a beni in giacenza.
A riprova di tale aspetto venivano allegati ordinativi di fornitura relativi ai due magazzini, dai quali si evince come i prodotti relativi al magazzino virtuale vengono consegnati e addebitati direttamente al reparto richiedente la fornitura, senza transito fisico preso il deposito economale del P.O. “Annunziata” e conseguentemente imputati sui rispettivi conti economici e/o patrimoniali.
3. Con sentenza-ordinanza n. 158/2022 veniva dichiarata per il conto magazzino virtuale, pari a zero, la improcedibilità, mentre per il conto relativo al deposito fisico economale veniva disposta la trasmissione degli atti al magistrato istruttore per la relazione di competenza, rinviando la trattazione all’udienza del giorno 11.7.2023.
4. Con memoria del 22.6.2023 l’agente contabile concludeva per il discarico.
5. In data 3.7.2023, il magistrato relatore depositava la relazione integrativa, evidenziando che, alla luce della giurisprudenza della sezione (sentenze n. 66-67-68-79 80 e 91 del 2023), i conti a “materia” devono essere compilati presentando per ogni sezione, sia la colonna delle quantità che la colonna del valore (quindi sia per la consistenza iniziale, che per il carico, lo scarico e la consistenza finale), mentre il conto in esame è stato compilato solo a “valore”, pertanto concludeva proponendo al Collegio di dichiarare l’improcedibilità del conto 38229.
6. Con successiva memoria del 10.7.2023, l’agente contabile concludeva chiedendo il discarico, rigettando ogni eventuale domanda di condanna e, se ritenuto necessario, chiedeva l’assegnazione di “un congruo termine, a compilare un altro Conto avente i requisiti di legge e, dunque, con l’indicazione dei beni a
“materia” e a “quantità””.
7. Con sentenza-ordinanza n. 213/2023, ad esito dell’udienza del 12 settembre 2023, veniva dichiarata la procedibilità del conto de quo e ordinato il deposito, entro il 10.3.2024, del conto integrato con le quantità, rimettendo gli atti al magistrato istruttore, ai fini del prosieguo dell’istruttoria da completarsi con il deposito della relazione finale entro il 10.6.2024.
8. Con relazione integrativa del 4.6.2024, il magistrato istruttore riteneva di non poter concludere per la proposta di declaratoria di regolarità del conto e discarico dell’agente, ciò in assenza di una compiuta verifica dei buoni di consegna, dovendosi scrutinare nel merito la corrispondenza tra i valori.
9. Con memoria del 24.6.2024, l’agente contabile richiamava l’attività di ricostruzione delle poste di conto effettuata e concludeva per la richiesta di discarico con riferimento al conto giudiziale per l’esercizio 2018.
10. Con ordinanza n. 70/2024 venivano rimessi gli atti al magistrato istruttore, per effettuare la revisione del conto, secondo la rilevazione a campione, e rinviata l’udienza all’11.2.2025.
12. Con relazione integrativa dell’8.1.2025, il magistrato istruttore rappresentava che l’esame del conto richiedeva un ulteriore approfondimento, da espletarsi con nuova richiesta istruttoria, con riferimento al carico verificato nel trimestre considerato, attraverso l’acquisizione di tutte le fatture d’acquisto relative ai beni movimentati, la cui imputazione è di competenza dell’UOC contabilità e finanza, attesa anche l’eterogeneità dei beni movimentati, sia sanitari che non sanitari.
Inoltre, evidenziava la necessità di richiedere una tabella riepilogativa delle fatture di acquisto, con riconduzione delle stesse e dei beni ivi contenuti ai buoni di carico gestiti nel trimestre oggetto di esame e concludeva con richiesta di rinvio degli atti, al fine di continuare l’istruttoria.
13. Con memoria del 31.1.2025, l’agente contabile rappresentava la propria prospettazione per le determinazioni del Collegio.
14. Con ordinanza n. 27/2025 venivano rimessi gli atti al magistrato istruttore.
15. Con relazione conclusiva del 2.9.2025 il Magistrato istruttore alla luce della documentazione trasmessa, in particolare delle tabelle riassuntive dei buoni di carico riferiti alle rispettive fatture d’acquisto, rappresentava la correttezza della ricostruzione effettuata a cura dell’agente, nonché dei dati contabili ivi riportati, pertanto, proponeva di dichiarare il discarico dell’agente contabile e la regolarità del conto.
16. All’udienza dell’11.11.2025 l’avv. AN prendeva atto della relazione del magistrato relatore in ordine alla correttezza della gestione e si associava alla richiesta di discarico, insistendo per la condanna alle spese dell’amministrazione.
Il pubblico ministero concludeva per la regolarità del conto con discarico dell’agente contabile, rimettendosi alla valutazione del Collegio in ordine alla richiesta di condanna alle spese.
La causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
17. Ad esito delle conclusioni del magistrato istruttore, frutto di una articolata e compiuta attività di revisione, il conto deve essere dichiarato regolare.
Sul punto si osserva che le criticità emerse e che avevano dato luogo alla ultima richiesta istruttoria hanno trovato seguito nell’attività di revisione (in particolare di acquisizione di tutte le fatture d’acquisto dei beni movimentati, relative al trimestre esaminato (giugno-agosto 2018), oltre alla richiesta di una tabella riepilogativa delle fatture di acquisto, con riconduzione delle stesse e dei beni ivi contenuti ai buoni di carico gestiti nel trimestre oggetto di esame) ad esito della quale la relazione conclusiva ha esplicitato che per quanto attiene alle tabelle riepilogative venivano allegate le ricostruzioni effettuate dall’agente contabile sul trimestre considerato, costituenti parte integrante del verbale.
Veniva specificato che gli acquisti (carichi), sono distinti per reparto richiedente, seppur riconducibili ad una medesima fattura e l’esame sulle fatture è stato effettuato attraverso la ricerca del nome del fornitore e la data di emissione della stessa, sulle tabelle mensili, al fine di verificarne l’effettivo inserimento delle stesse nel carico, nonché le quantità di beni acquisite, tenuto conto che, mentre nelle tabelle sono state indicate nella maggior parte dei casi le quantità unitarie, sulle fatture spesso ci si riferisce ai colli.
Tutta l’attività di esame svolta, e in particolare sulle tabelle riassuntive dei buoni di carico riferiti alle rispettive fatture d’acquisto, ha evidenziato – secondo la stessa prospettazione del magistrato istruttore – la correttezza della ricostruzione effettuata a cura dell’agente, nonché dei dati contabili ivi riportati.
Ne consegue la regolarità del conto e il relativo discarico dell’agente contabile.
18. Nulla per le spese, considerata anche la sentenzaordinanza n. 158/2022 con pronuncia in rito relativa al conto magazzino virtuale.
PQM
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, con riferimento al giudizio iscritto al n. 23170 del Registro di Segreteria:
- dichiara il conto regolare, con discarico dell’agente contabile;
- nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio dell’11 novembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
GU LL NI UZ
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in segreteria il 13/03/2026 Il Funzionario Responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente