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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/09/2025, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa civile iscritta al RGL n. 18/2025 promossa da:
rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi dall'avv. PELIZZI FIOLINI MARCO;
PARTI RICORRENTI contro
– Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e CP_1 coordinamento di , rappresentata e difesa dal prof. Controparte_2 avv. TOSI PAOLO e dall'avv. CONTI MARIA GIOVANNA PARTE CONVENUTA MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, dipendenti della società convenuta con la qualifica di macchinisti ( e ) e di capotreno (sig. ), chiedevano nel merito e Pt_1 Parte_2 Pt_3 preliminarmente accertare e dichiarare che la retribuzione corrisposta durante il periodo di ferie era inferiore a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea;
accertare e dichiarare la nullità e/o inopponibilità dell'art. 34.8.4 CCNL di confluenza 2003 nonché dell'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del , nella parte in cui limitano l'indennità di Controparte_3 utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 12,80 o € 4,50, nonché l'inapplicabilità e/o nullità dell'art. 72.2.4 CCNL 2003 e dell'art. 77, punto 2.4 dei CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, laddove escludono il compenso per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie, degli articoli 25, punto 6 del CCNL 2003, 31, punto 6 del CCNL 2012, 30, punto 6 del CCNL 2016, laddove limitano il conteggio della retribuzione dei giorni di ferie alle sole voci ivi riportate;
accertare e dichiarare il diritto a percepire idonea retribuzione per ogni giorno di ferie da con un importo pari alla CP_1
pagina 1 di 5 retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi nei dodici mesi precedenti l'anno di fruizione delle ferie o nel veriore periodo ritenuto congruo, equo e di giustizia, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 e art. 72, punto 2, CCNL Attività Ferroviarie 2003 (“assenza dalla residenza”), e dall'art. 31, punto 4, tabella A, e punto 5, del Contratto Aziendale FS 2012 e dall'art. 31, punto 4, tabella B e punto 5 del Contratto Aziendale FS 2016, nonché art. 34 Contratto Aziendale FS 2003 (“indennità di utilizzazione professionale”); per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la società convenuta a corrispondere i seguenti importi, pari alla differenza tra le somme percepite per i periodi di ferie goduti e quelle spettanti in forza dei conteggi allegati: - Sig. € 21.626,46 lordi (per il periodo Parte_1 dal luglio 2007 al maggio 2024), o, in subordine dal luglio 2012 al maggio 2024: € 19.434,49 lordi, o in estremo subordine e nei limiti della prescrizione dal marzo 2017 al maggio 2024: € 14.294,82 lordi;
- Sig. € 15.968,17 lordi (per Parte_2 il periodo dal luglio 2007 al maggio 2024) o, in subordine dal luglio 2012 al maggio 2024: € 13.536,31 lordi, o in estremo subordine e nei limiti della prescrizione dal marzo 2016 al maggio 2024: € 10.597,43 lordi;
- Sig. € 10.200,88 Parte_3 lordi (per il periodo dal luglio 2007 al maggio 2024) o, in subordine dal luglio 2012 al maggio 2024, € 7.845,47 lordi, o in estremo subordine e nei limiti della prescrizione dal marzo 2016 al maggio 2024, € 5.790,38 lordi;
ovvero nelle veriori misure a titolo di capitale ritenute eque e di giustizia, il tutto, per ogni ricorrente, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
parte convenuta chiedeva respingere tutte le domande avversarie, in subordine, nell'ipotesi in cui venga ipotizzata la nullità delle clausole contrattuali censurate da controparte, dichiarare altresì la nullità di tutte le clausole relative alle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni debenza delle relative somme ed accertare la natura indebita di quanto già percepito, oltre alla non incidenza di queste sulla retribuzione feriale e, con compensazione tra quanto indebitamente corrisposto e quanto domandato in ricorso, in via ulteriormente subordinata, limitare la condanna agli importi effettivamente dovuti ai ricorrenti nei limiti della prescrizione quinquennale, con esclusione delle differenze retributive in ipotesi maturate per il periodo pagina 2 di 5 anteriore al 3.3.2017 (sig. ), 18.3.2016 (sig. ) e al 5.3.2016 (sig. Pt_1 Parte_2
); Pt_3 il ricorso è fondato;
la giurisprudenza di legittimità afferma che “In tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.”, sent. n. 13425 del 17/05/2019; “La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione in assenza di apposite previsioni di fonte legale è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile;
l'incidenza di tale effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale.”, sent. n. 13932 del 20/05/2024; “La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore, in modo da evitare che il prestatore sia indotto a rinunziare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo.”, ord. n. 25840 del 27/09/2024; sia l'indennità di assenza dalla residenza, sia l'indennità di utilizzazione professionale (nella quale erano confluite l'indennità di condotta, attribuita per la guida del treno, e l'indennità di riserva, attribuita per le giornate in cui il macchinista è a disposizione senza servizi assegnati), sono prive del carattere della occasionalità e della funzione di rimborso spese, appaiono intrinsecamente connesse alle mansioni svolte dai macchinisti e sono corrisposte con continuità – “Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza. 13.Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RE (tra le molte, Cass. nn. 2963,
2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). 14.La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. 15.In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione
pagina 3 di 5 professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.”, Cass. sent. n. 14089 del 21/05/2024; per ciò che concerne la dedotta inscindibilità delle clausole del CCNL, come affermato in causa analoga dall'intestato Tribunale (giudice dott. Tritta), “la clausola di inscindibilità contenuta nelle premesse dei CCNL applicati (“Le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlative ed inscindibili”) risulta formulata in via del tutto generica e appare una mera clausola di stile. Inoltre, parte convenuta non ha fornito alcun elemento che possa consentire di ritenere anche solo in via presuntiva, né si è offerta di provare per testimoni, che proprio la declaratoria di nullità delle disposizioni invocate dai ricorrenti avrebbe indotto le parti contrattuali a non sottoscrivere l'intero contratto collettivo, contenente le disposizioni istitutive delle diverse indennità (sul punto si rimanda alla motivazione di cui alla sentenza ex art. 420 bis c.p.c. di questo Tribunale, 01/03/2023 n. 103, ritenuta “plausibile” dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n. 34088/2024)”; deve pertanto dichiararsi il diritto dei ricorrenti di percepire, nei giorni di ferie calcolati in misura non superiore alle quattro settimane annue, una retribuzione che includa il valore medio, calcolato nei dodici mesi antecedenti alla fruizione delle ferie, delle indennità oggetto di causa;
in relazione al numero di giorni di ferie annuali da considerare, com'è noto la sentenza CGUE Grande Sezione 19/11/2019 in cause C-609/17 e C-610/17 affermava che la tutela comunitaria era limitata a quattro settimane, senza ulteriori specificazioni. Parte ricorrente affermava trattarsi di 28 giorni, mentre parte convenuta sosteneva trattarsi di soli 20 giorni, quantomeno per i lavoratori con articolazione settimanale da lunedì a venerdì. La prospettazione di parte convenuta non può essere condivisa. La Corte di cassazione nella sentenza n. 20216/2022, resa in fattispecie in cui il CCNL prevedeva 30 giorni di ferie di calendario, numero che si incrementava di un giorno ogni cinque anni di servizio, sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi, affermava il diritto dei lavoratori in relazione a 28 giornate di ferie, evidentemente considerando 7 giorni a settimana;
nel caso di specie i conteggi erano stati effettuati considerando 25 giorni, e quindi al di sotto della soglia dei 28 giorni annuali;
deve essere respinta l'eccezione di prescrizione, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che nega la decorrenza del termine in corso di rapporto dopo l'entrata in vigore della cd. legge FO (Cass. sent. n. 26246/2022, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022, n. 4186/2023, n. 4321/2023). Possono considerarsi prescritti soltanto i crediti maturati anteriormente a luglio 2007 (ossia pagina 4 di 5 nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge n. 92/2012), ma le domande azionate in giudizio decorrono da luglio 2007; la parte convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento degli importi riportati in dispositivo, sui quali non vi è contestazione sotto il profilo contabile;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014: a base del calcolo va posto il compenso per la domanda dal valore più elevato, maggiorato del 30% per ogni soggetto oltre il primo (Cass. ord. n. 10367 del 17/04/2024). Deve riconoscersi la maggiorazione ex art. 4, comma 1bis, D.M 55/2014 nella misura del 15%, in quanto soltanto nell'indice i collegamenti ipertestuali erano attivi;
la sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.;
P.Q.M.
visto l'art. 429 cpc,
accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, durante il periodo di ferie, il trattamento economico commisurato a quello percepito per il lavoro ordinariamente svolto, e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento dei seguenti importi lordi: - € 21.626,46 in favore di - € 15.968,17 in favore di Parte_1
- € 10.200,88 in favore di oltre interessi Parte_2 Parte_3 al tasso legale e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 6.745,60, oltre rimb. 15% spese generali, maggiorazione 15% ex art. 4, co.
1-bis, D.M 55/2014, Cu, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'Avvocato anticipatario;
sentenza esecutiva;
Così deciso in Torino, il 16 settembre 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 5 di 5
rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi dall'avv. PELIZZI FIOLINI MARCO;
PARTI RICORRENTI contro
– Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e CP_1 coordinamento di , rappresentata e difesa dal prof. Controparte_2 avv. TOSI PAOLO e dall'avv. CONTI MARIA GIOVANNA PARTE CONVENUTA MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, dipendenti della società convenuta con la qualifica di macchinisti ( e ) e di capotreno (sig. ), chiedevano nel merito e Pt_1 Parte_2 Pt_3 preliminarmente accertare e dichiarare che la retribuzione corrisposta durante il periodo di ferie era inferiore a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea;
accertare e dichiarare la nullità e/o inopponibilità dell'art. 34.8.4 CCNL di confluenza 2003 nonché dell'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del , nella parte in cui limitano l'indennità di Controparte_3 utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 12,80 o € 4,50, nonché l'inapplicabilità e/o nullità dell'art. 72.2.4 CCNL 2003 e dell'art. 77, punto 2.4 dei CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, laddove escludono il compenso per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie, degli articoli 25, punto 6 del CCNL 2003, 31, punto 6 del CCNL 2012, 30, punto 6 del CCNL 2016, laddove limitano il conteggio della retribuzione dei giorni di ferie alle sole voci ivi riportate;
accertare e dichiarare il diritto a percepire idonea retribuzione per ogni giorno di ferie da con un importo pari alla CP_1
pagina 1 di 5 retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi nei dodici mesi precedenti l'anno di fruizione delle ferie o nel veriore periodo ritenuto congruo, equo e di giustizia, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 e art. 72, punto 2, CCNL Attività Ferroviarie 2003 (“assenza dalla residenza”), e dall'art. 31, punto 4, tabella A, e punto 5, del Contratto Aziendale FS 2012 e dall'art. 31, punto 4, tabella B e punto 5 del Contratto Aziendale FS 2016, nonché art. 34 Contratto Aziendale FS 2003 (“indennità di utilizzazione professionale”); per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la società convenuta a corrispondere i seguenti importi, pari alla differenza tra le somme percepite per i periodi di ferie goduti e quelle spettanti in forza dei conteggi allegati: - Sig. € 21.626,46 lordi (per il periodo Parte_1 dal luglio 2007 al maggio 2024), o, in subordine dal luglio 2012 al maggio 2024: € 19.434,49 lordi, o in estremo subordine e nei limiti della prescrizione dal marzo 2017 al maggio 2024: € 14.294,82 lordi;
- Sig. € 15.968,17 lordi (per Parte_2 il periodo dal luglio 2007 al maggio 2024) o, in subordine dal luglio 2012 al maggio 2024: € 13.536,31 lordi, o in estremo subordine e nei limiti della prescrizione dal marzo 2016 al maggio 2024: € 10.597,43 lordi;
- Sig. € 10.200,88 Parte_3 lordi (per il periodo dal luglio 2007 al maggio 2024) o, in subordine dal luglio 2012 al maggio 2024, € 7.845,47 lordi, o in estremo subordine e nei limiti della prescrizione dal marzo 2016 al maggio 2024, € 5.790,38 lordi;
ovvero nelle veriori misure a titolo di capitale ritenute eque e di giustizia, il tutto, per ogni ricorrente, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
parte convenuta chiedeva respingere tutte le domande avversarie, in subordine, nell'ipotesi in cui venga ipotizzata la nullità delle clausole contrattuali censurate da controparte, dichiarare altresì la nullità di tutte le clausole relative alle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni debenza delle relative somme ed accertare la natura indebita di quanto già percepito, oltre alla non incidenza di queste sulla retribuzione feriale e, con compensazione tra quanto indebitamente corrisposto e quanto domandato in ricorso, in via ulteriormente subordinata, limitare la condanna agli importi effettivamente dovuti ai ricorrenti nei limiti della prescrizione quinquennale, con esclusione delle differenze retributive in ipotesi maturate per il periodo pagina 2 di 5 anteriore al 3.3.2017 (sig. ), 18.3.2016 (sig. ) e al 5.3.2016 (sig. Pt_1 Parte_2
); Pt_3 il ricorso è fondato;
la giurisprudenza di legittimità afferma che “In tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.”, sent. n. 13425 del 17/05/2019; “La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione in assenza di apposite previsioni di fonte legale è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile;
l'incidenza di tale effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale.”, sent. n. 13932 del 20/05/2024; “La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore, in modo da evitare che il prestatore sia indotto a rinunziare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo.”, ord. n. 25840 del 27/09/2024; sia l'indennità di assenza dalla residenza, sia l'indennità di utilizzazione professionale (nella quale erano confluite l'indennità di condotta, attribuita per la guida del treno, e l'indennità di riserva, attribuita per le giornate in cui il macchinista è a disposizione senza servizi assegnati), sono prive del carattere della occasionalità e della funzione di rimborso spese, appaiono intrinsecamente connesse alle mansioni svolte dai macchinisti e sono corrisposte con continuità – “Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza. 13.Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RE (tra le molte, Cass. nn. 2963,
2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). 14.La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. 15.In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione
pagina 3 di 5 professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.”, Cass. sent. n. 14089 del 21/05/2024; per ciò che concerne la dedotta inscindibilità delle clausole del CCNL, come affermato in causa analoga dall'intestato Tribunale (giudice dott. Tritta), “la clausola di inscindibilità contenuta nelle premesse dei CCNL applicati (“Le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlative ed inscindibili”) risulta formulata in via del tutto generica e appare una mera clausola di stile. Inoltre, parte convenuta non ha fornito alcun elemento che possa consentire di ritenere anche solo in via presuntiva, né si è offerta di provare per testimoni, che proprio la declaratoria di nullità delle disposizioni invocate dai ricorrenti avrebbe indotto le parti contrattuali a non sottoscrivere l'intero contratto collettivo, contenente le disposizioni istitutive delle diverse indennità (sul punto si rimanda alla motivazione di cui alla sentenza ex art. 420 bis c.p.c. di questo Tribunale, 01/03/2023 n. 103, ritenuta “plausibile” dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n. 34088/2024)”; deve pertanto dichiararsi il diritto dei ricorrenti di percepire, nei giorni di ferie calcolati in misura non superiore alle quattro settimane annue, una retribuzione che includa il valore medio, calcolato nei dodici mesi antecedenti alla fruizione delle ferie, delle indennità oggetto di causa;
in relazione al numero di giorni di ferie annuali da considerare, com'è noto la sentenza CGUE Grande Sezione 19/11/2019 in cause C-609/17 e C-610/17 affermava che la tutela comunitaria era limitata a quattro settimane, senza ulteriori specificazioni. Parte ricorrente affermava trattarsi di 28 giorni, mentre parte convenuta sosteneva trattarsi di soli 20 giorni, quantomeno per i lavoratori con articolazione settimanale da lunedì a venerdì. La prospettazione di parte convenuta non può essere condivisa. La Corte di cassazione nella sentenza n. 20216/2022, resa in fattispecie in cui il CCNL prevedeva 30 giorni di ferie di calendario, numero che si incrementava di un giorno ogni cinque anni di servizio, sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi, affermava il diritto dei lavoratori in relazione a 28 giornate di ferie, evidentemente considerando 7 giorni a settimana;
nel caso di specie i conteggi erano stati effettuati considerando 25 giorni, e quindi al di sotto della soglia dei 28 giorni annuali;
deve essere respinta l'eccezione di prescrizione, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che nega la decorrenza del termine in corso di rapporto dopo l'entrata in vigore della cd. legge FO (Cass. sent. n. 26246/2022, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022, n. 4186/2023, n. 4321/2023). Possono considerarsi prescritti soltanto i crediti maturati anteriormente a luglio 2007 (ossia pagina 4 di 5 nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge n. 92/2012), ma le domande azionate in giudizio decorrono da luglio 2007; la parte convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento degli importi riportati in dispositivo, sui quali non vi è contestazione sotto il profilo contabile;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014: a base del calcolo va posto il compenso per la domanda dal valore più elevato, maggiorato del 30% per ogni soggetto oltre il primo (Cass. ord. n. 10367 del 17/04/2024). Deve riconoscersi la maggiorazione ex art. 4, comma 1bis, D.M 55/2014 nella misura del 15%, in quanto soltanto nell'indice i collegamenti ipertestuali erano attivi;
la sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.;
P.Q.M.
visto l'art. 429 cpc,
accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, durante il periodo di ferie, il trattamento economico commisurato a quello percepito per il lavoro ordinariamente svolto, e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento dei seguenti importi lordi: - € 21.626,46 in favore di - € 15.968,17 in favore di Parte_1
- € 10.200,88 in favore di oltre interessi Parte_2 Parte_3 al tasso legale e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 6.745,60, oltre rimb. 15% spese generali, maggiorazione 15% ex art. 4, co.
1-bis, D.M 55/2014, Cu, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'Avvocato anticipatario;
sentenza esecutiva;
Così deciso in Torino, il 16 settembre 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
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