Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 05/12/2025, n. 7864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7864 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07864/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04661/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4661 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Unipol Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B77941DBE3, B77941ECB6, B77941FD89, B779420E5C, B779421F2F, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Soprano, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via G. Melisurgo n. 4;
contro
Azienda Napoletana Mobilità – Anm S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Russo, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Giosuè Carducci, 37;
nei confronti
Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana “Adir”, Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Arturo Cancrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) della Determina n. 15 dell’08.08.2025, con cui l’Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. ha disposto l’aggiudicazione della gara, indetta “ai sensi degli artt. 25, 59 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento di Servizi assicurativi RCA sulla flotta bus dell’ANM S.p.A”, per i Lotti 2 (2B), 4 (5 E1) e 5 (5E2), in favore della Coassicurazione “Le Assicurazioni di Roma SmA – Bene Assicurazioni S.p.A.”; 2) di tutti i verbali di gara, in seduta pubblica e riservata, ed in particolare dei verbali di gara n. 1 del 29.04.2025, n. 2 del 30.07.2025, n. 3 del 31.07.2025, n. 4 del 31.07.2025, del verbale della Commissione di gara del 31.07.2025 e del 05.08.2025, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione della Coassicurazione “Le Assicurazioni di Roma SmA – Bene Assicurazioni S.p.A” nonché nella parte in cui si è proceduto alla illegittima ed erronea attribuzione dei punteggi in favore di quest’ultima per i motivi esposti nella presente impugnativa; 3) di tutte le note richiamate nella determina impugnata sub 1), allo stato non conosciute, con riserva di proporre motivi aggiunti all’esito della conoscenza delle stesse; 4) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi lesivi degli interessi della ricorrente società; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, qualora già stipulato o in corso di stipulazione, e per l’accertamento del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione della relativa commessa, subentrando, ove del caso, nell’esecuzione della stessa; in subordine, per il risarcimento per equivalente dei danni, subiti e subendi dalla ricorrente per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati da quantificarsi in corso di causa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. il 3\11\2025:
1) della Determina n. 15 dell’08.08.2025, con cui l’Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. ha disposto l’aggiudicazione della gara indetta “ai sensi degli artt. 25, 59 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento di Servizi assicurativi RCA sulla flotta bus dell’ANM S.p.A”, per i Lotti 2 (2B), 4 (5 E1) e 5 (5E2), in favore della Coassicurazione “Le Assicurazioni di Roma SmA – Bene Assicurazioni S.p.A.”; 2) di tutti i verbali di gara, in seduta pubblica e riservata, ed in particolare dei verbali di gara n. 1 del 29.04.2025, n. 2 del 30.07.2025, n. 3 del 31.07.2025, n. 4 del 31.07.2025, del verbale della Commissione di gara del 31.07.2025 e del 05.08.2025, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione della Coassicurazione “Le Assicurazioni di Roma SmA – Bene Assicurazioni S.p.A” nonché nella parte in cui si è proceduto alla illegittima ed erronea attribuzione dei punteggi in favore di quest’ultima per i motivi esposti nella presente impugnativa; 3) di tutte le note richiamate nella determina impugnata sub 1), allo stato non conosciute, con riserva di proporre motivi aggiunti all’esito della conoscenza delle stesse; 4) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi lesivi degli interessi della ricorrente società; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, qualora già stipulato o in corso di stipulazione, e per l’accertamento del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione della relativa commessa, subentrando, ove del caso, nell’esecuzione della stessa; in subordine, per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla ricorrente per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati da quantificarsi in corso di causa”; nonché, a mezzo dei presenti motivi aggiunti, per l’annullamento, previa sospensiva: 1) della determina dell’Amministratore Delegato dell’A.N.M. S.p.A. n. 19 del 29.09.2025, mai comunicata all’odierna ricorrente ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto la convalida, ai sensi dell’art. 21-novies della L. n. 241/1990, del provvedimento di aggiudicazione impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio, a seguito della chiusura del procedimento di comprova dei requisiti eseguito in capo all’illegittima aggiudicataria,
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, qualora già stipulato o in corso di stipulazione, e per l’accertamento del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione della relativa commessa, subentrando, ove del caso, nell’esecuzione della stessa; in subordine, per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla ricorrente per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati da quantificarsi in corso di causa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Azienda Napoletana Mobilità – Anm S.p.A. e di Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana “Adir” e Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. FO AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che risulta, in atti, che nel corso della prima seduta della gara in epigrafe, tenutasi il 29.07.2025, come da verbale n. 1 (all. 3 produz. ricorr.), il seggio di gara constatava, per il concorrente “Le Assicurazioni di Roma SmA – Bene Assicurazioni S.p.A.” che, al contrario della documentazione amministrativa e tecnica, per la quale compariva nella piattaforma Net4Market il flag √ comprovante la presenza delle stesse, “nella colonna “Offerta Economica” è presente il simbolo “X” attestante l’assenza di quest’ultima. Trattandosi di un’omissione non sanabile attraverso il procedimento di soccorso istruttorio ex art. 101 del Codice, il Seggio apre un’istruttoria con la società Net4Market che gestisce la piattaforma digitale e chiede riscontro sul verificarsi di problematiche tecniche e/o di altri motivi ostativi che hanno impedito al concorrente de quo il caricamento in tempo utile di detti elementi essenziali dell’offerta. Acquisita per le vie brevi l’informazione circa l’informazione circa l’assenza di problematiche tecniche, il Seggio richiede alla società Net4market, a completamento dell’istruttoria in corso, di voler verificare la possibilità di recuperare i file dell’offerta economica, dando certezza del tempo nel quale sono stati caricati garantendone la genuinità. Chiede, quindi, di visualizzare le offerte economiche presentate dall’operatore “Le Assicurazioni di Roma” per i lotti per i quali ha confermato la partecipazione, il tutto per mettere in condizione la stazione appaltante di procedere”;
Rilevato che, successivamente, la Commissione richiedeva alla piattaforma telematica Net4Market, nonostante la stessa avesse già affermato che non vi fossero problemi tecnici che impedivano il corretto caricamento dell’offerta, di verificare, ulteriormente, la presenza dei file a sistema;
Atteso che, come risulta dal verbale n. 3 della seduta del 31.07.2025, il Seggio di gara dava atto che, “come da comunicazione pervenuta in data odierna, quest’ultima ha confermato che “l’intervento volto a consentire la visibilità dell’offerta economica dell’operatore in questione è stato completato e che il relativo caricamento risulta correttamente visibile a sistema”; e che, ancora, nel corso della seduta tenutasi in data 30.07.2025, come da verbale n. 2, il Seggio riscontrava la mancata produzione del DGUE e del Modello MD da parte della società Bene Assicurazioni S.p.A. e, ritenendo (illegittimamente) sanabili tali carenze, attivava il soccorso istruttorio, per consentire la trasmissione di questi ultimi; sicché, all’esito delle operazioni di gara, dopo la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione giudicatrice redigeva la graduatoria definitiva, dalla quale risultava che: - la Coassicurazione “Le Assicurazioni di Roma Sma – Bene Assicurazioni S.p.A.”, che aveva presentato offerta per i lotti 1, 2, 4 e 5, risultava aggiudicataria dei Lotti 1-A, 2-B, 5-E1 e 5-E2, con punteggio pari a 96; - la Unipol Assicurazioni S.p.A., che aveva presentato istanza di partecipazione per i lotti 2, 3, 4 e 5, risultava aggiudicataria del solo Lotto 4-D, anch’esso con punteggio pari a 96; con Determinazione dell’Amministratore Delegato n. 15 del 08.08.2025, A.N.M., pur senza terminare le verifiche in ordine alla comprova dei requisiti generali e speciali solo autodichiarati, disponeva l’aggiudicazione definitiva, in favore dei suddetti operatori, per un importo contrattuale totale di € 13.402.504,35, oltre IVA, comprensivo dell’opzione di proroga;
Ritenuta la fondatezza del primo motivo di ricorso, con il quale, in sintesi, la ricorrente deduce l’inammissibilità dell’attivazione del soccorso istruttorio, per sopperire alla mancanza di parte dell’offerta, costituita dall’offerta economica e, conseguentemente, l’illegittimità dell’aggiudicazione della gara, recante per tutti i lotti sopra precisati, un importo di circa 13.000.000 di euro, alla controinteressata;
Rammentato che l’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che: “Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per: a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica”;
Segnalato che la stessa ANAC, con delibera n. 573/2024, ha sancito che il soccorso istruttorio non può consentire di sanare ex post, pena la violazione della par condicio competitorum , carenze afferenti al contenuto essenziale dell’offerta, quali la componente economica, chiarendo, condivisibilmente, che un’impresa, che omette di allegare un documento essenziale dell’offerta economica, non può ricorrere al soccorso istruttorio (nel caso analizzato, l’esclusione riguardava il modulo “OE-Offerta economica”, richiesto a pena di esclusione); la mancata presentazione dell’offerta economica costituisce, dunque, carenza essenziale e non sanabile, poiché integra una violazione della par condicio competitorum , essendo vietata l’integrazione postuma dell’offerta economica;
Ricordato che la giurisprudenza si è pronunciata nei divisati sensi, anche nel vigore del precedente codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50/2016, avendo sancito che è “esclusa ogni possibilità di estensione del soccorso istruttorio alle carenze delle offerte tecnica ed economica, per evidenti esigenze di rispetto della par condicio tra i concorrenti” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. IV, 21 ottobre 2022, n. 13590; adde T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 7 ottobre 2021, n. 10276, relativamente a carenze dell’offerta);
Rammentato che anche la giurisprudenza di questo Tribunale si è espressa nei medesimi termini, avendo precisato che il soccorso istruttorio può correggere solo mancanze formali, non l’assenza di requisiti essenziali (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VI, 31 ottobre 2024, n. 5830), mentre solo in caso di dubbi sulla portata dell’offerta economica è consentito, alla s. a., di attivare la richiesta di chiarimenti all’operatore economico (Consiglio di Stato, sez. V, 19 novembre 2024, n. 9255);
Opinato che parimenti fondato si prospetta il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta che, illegittimamente, la commissione di gara ha consentito, alla controinteressata, la partecipazione alla gara per cui è causa in coassicurazione, pur non essendo, siffatta aggregazione, contemplata dal nuovo codice dei contratti, né dalla legge di gara;
Rilevato che deduce in particolare, la ricorrente, che l’ente resistente ha erroneamente consentito, alla concorrente “Le Assicurazioni di Roma – ADIR” (delegataria) e Bene Assicurazioni S.p.A. (delegante), la partecipazione alla gara, in forma di “coassicurazione”, sebbene tale forma associativa non sia annoverata tra quelle tipizzate dal Codice dei contratti pubblici;
Considerato in punto di diritto, al riguardo, che il codice vigente, al pari di quello previgente, prevede espressamente la possibilità di concorrere singolarmente ovvero in forme aggregate tipizzate in raggruppamenti temporanei di imprese – RTI, consorzi ordinari o stabili, reti, etc., ma non prevede la “coassicurazione”, come autonoma modalità di partecipazione; né siffatta modalità aggregativa plurisoggettiva risulta contemplata dalla normativa di gara, laddove l’art. 5 del Disciplinare dispone, unicamente, che: “ Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 [Consorzi non necessari] e 68 [Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici] del Codice”.
Risulta, pertanto, fondata anche la doglianza, secondo cui, in assenza di un soggetto giuridico unitario o di un vincolo di solidarietà, imposto ex lege, il raggruppamento in “coassicurazione” difetta di quella “unificazione” soggettiva, necessaria per contrarre con la P.A., riducendosi a una mera sommatoria di imprese assicurative, ciascuna obbligata solo pro quota, nei confronti dell’ente;
Reputato, conclusivamente, che la scrutinata fondatezza dei primi due motivi del ricorso consente di accogliere il gravame, con assorbimento delle residue censure, articolate con gli altri motivi;
Ritenuto che debbano, conseguentemente, essere accolti anche i motivi aggiunti, con i quali il gravame è stato esteso alla determina dell’Amministratore Delegato dell’A.N.M. S.p.A. n. 19 del 29.09.2025, mai comunicata all’odierna ricorrente ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto la convalida, ai sensi dell’art. 21-novies della l. n. 241/1990, del provvedimento di aggiudicazione, impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio;
Ritenuto che le spese di lite debbano essere poste a carico dall’Amministrazione e della controinteressata, in solido tra loro, nella misura quantificata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui relativi motivi aggiunti, li accoglie entrambi e per l’effetto annulla l’aggiudicazione della gara disposta, per tutti i lotti, in favore della controinteressata “Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana “Adir”, Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit” nonché la determina dell’Amministratore Delegato dell’A.N.M. S.p.A. n. 19 del 29.09.2025, avente ad oggetto la convalida, ai sensi dell’art. 21-novies della l. n. 241/1990, del provvedimento di aggiudicazione, impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio.
Condanna l’A.N.M. S.p.a. e la controinteressata Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana “Adir”, Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, in solido tra loro, a corrispondere alla Unipol assicurazioni S.p.A., le spese di lite, che liquida complessivamente in € 4.000,00 (quattromila), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove assolto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO IN, Presidente
FO AN, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FO AN | LO IN |
IL SEGRETARIO