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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIV, sentenza 02/02/2026, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 254/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIGLIONICA VITO, Presidente e Relatore
FORTUNATO MICHELE, Giudice
SACCONE ORESTE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3047/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Piazza Stuparich 2 20146 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. Immobiliare Di Investimento E Sviluppo - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1236/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 5
e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 258819-2021 IRES-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Milano II: riformare la sentenza impugnata dichiarando legittimo il diniego di rimborso oggetto del presente giudizio, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
Appellata Resistente_1 s.p.a. Immobiliare di Investimento e Sviluppo: respingere l'appello dell'Ufficio e confermare la sentenza impugnata con riconoscimento della tempestività della richiesta di rimborso sottesa al rigetto impugnato e del diritto al rimborso della maggiore IRES versata dalla Società per un importo pari ad euro 1.901.532,00 oltre interessi maturati e maturandi, con vittoria di spese di lite e competenze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1236/2024 del 5/20 marzo 2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 s.p.a. Immobiliare di Investimento e Sviluppo in ordine al diniego di rimborso n.258819-2021 per IRES 2012 ed ha condannato l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro 4.250,00 oltre oneri di legge e rimborso del CUT.
L'Ufficio ha interposto appello chiedendo il rigetto della domanda di rimborso accolta in primo grado.
La società appellata ha chiesto l'integrale conferma della decisione impugnata.
Sono state esaminate le memorie illustrative con allegata giurisprudenza di legittimità e di merito datate rispettivamente 5 gennaio 2026 e 16 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato e la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata mentre il contrasto giurisprudenziale insorto nelle opposte decisioni prodotte dalle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
In linea di mero fatto è pacifico che la società appellante (incorporante Società_1 s.p.a.) ha provveduto in data 18.06.2012 (prima rata di euro 2.674.722,00) ed in data 17.12.2012 (seconda rata di euro 4.280.339,00) al versamento dell'IMU, imposta comunale interamente indeducibile ai fini IRES ai sensi dell'art.14 comma 1 d.lgs. 14 marzo 2011 n.23 con riferimento al periodo di imposta anno 2012
(Unico 2013).
La Corte Costituzionale, con sentenza n.262 del 4 dicembre 2020, ha dichiarato l'illegittimità di questa norma relativamente agli immobili strumentali e la società appellata, in data 15 luglio 2021, ha presentato istanza di rimborso della maggiore IRES versata per euro 1.901.532,00, istanza rigettata dall'Ufficio in data 11 settembre 2023.
Sotto il profilo giuridico la questione concerne l'applicabilità della decisione della Corte Costituzionale ai rapporti “esauriti” sostenendosi – da parte dell'Ufficio – la tardività dell'istanza di rimborso presentata ad oltre otto anni di distanza dai singoli versamenti delle imposte e da parte della società la decorrenza del termine dal momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'anzidetta sentenza. I) Innanzitutto, nel caso di specie è ininfluente la disamina della questione relativa alla applicabilità del termine di decadenza di quarantotto mesi di cui all'art.38 d.p.r. 29 settembre 1973 n.602 ovvero dell'art.21 comma 2 d.p.r. 31 dicembre 1992 n.546 anche se in quest'ultima norma la locuzione “…ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione” viene dalla società appellata ricollegata alla data della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale.
Sul punto si richiama cass.sez.trib. 13 settembre/14 dicembre 2023 n.35042 sulla differenza tra il rimborso di somme ab origine non dovute, derivanti da “errore materiale, duplicazione o inesistenza parziale o totale dell'obbligo di versamento” (art.38 citato) e rimborso “anomalo” laddove “il diritto alla restituzione sia sorto solo in data posteriore a quella del pagamento delle stesse” (art.21) norma di chiusura finalizzata ad impedire, di regola, una doppia imposizione in presenza dell'identico presupposto economico.
II) E' invece assorbente nel caso in esame il riferimento ai cosiddetti rapporti “esauriti”: come affermato da cass.sez.trib. 14/23.2.2024 n.4842 (citata da appello Ufficio pag.17) dal combinato disposto dell'art.136
Cost. e dell'art.30 legge 11 marzo 1953 n.87 si ricava che l'efficacia retroattiva (ex tunc) della pronuncia di illegittimità costituzionale va coordinata “…con le norme che disciplinano il definitivo consolidamento dei rapporti giuridici ed il graduale formarsi del giudicato e delle preclusioni nell'ambito del processo, secondo le quali l'efficacia della pronuncia di incostituzionalità trova ostacolo nei rapporti esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo” (cass. 2 marzo 2022 n.6940).
Da ciò deriva la tardività del deposito dell'istanza di rimborso attesa l'inapplicabilità nel caso di specie della norma dell'art.2935 cod.civ. operante per il solo caso di prescrizione del diritto e non anche per la decadenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia, in riforma della sentenza n.1236/2024 del 5/20 marzo 2024 della Corte di Giustizia di primo grado di Milano
appellata da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Milano II, rigetta il ricorso introduttivo. Spese del doppio grado del giudizio integralmente compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIGLIONICA VITO, Presidente e Relatore
FORTUNATO MICHELE, Giudice
SACCONE ORESTE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3047/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Piazza Stuparich 2 20146 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. Immobiliare Di Investimento E Sviluppo - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1236/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 5
e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 258819-2021 IRES-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Milano II: riformare la sentenza impugnata dichiarando legittimo il diniego di rimborso oggetto del presente giudizio, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
Appellata Resistente_1 s.p.a. Immobiliare di Investimento e Sviluppo: respingere l'appello dell'Ufficio e confermare la sentenza impugnata con riconoscimento della tempestività della richiesta di rimborso sottesa al rigetto impugnato e del diritto al rimborso della maggiore IRES versata dalla Società per un importo pari ad euro 1.901.532,00 oltre interessi maturati e maturandi, con vittoria di spese di lite e competenze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1236/2024 del 5/20 marzo 2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 s.p.a. Immobiliare di Investimento e Sviluppo in ordine al diniego di rimborso n.258819-2021 per IRES 2012 ed ha condannato l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro 4.250,00 oltre oneri di legge e rimborso del CUT.
L'Ufficio ha interposto appello chiedendo il rigetto della domanda di rimborso accolta in primo grado.
La società appellata ha chiesto l'integrale conferma della decisione impugnata.
Sono state esaminate le memorie illustrative con allegata giurisprudenza di legittimità e di merito datate rispettivamente 5 gennaio 2026 e 16 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato e la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata mentre il contrasto giurisprudenziale insorto nelle opposte decisioni prodotte dalle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
In linea di mero fatto è pacifico che la società appellante (incorporante Società_1 s.p.a.) ha provveduto in data 18.06.2012 (prima rata di euro 2.674.722,00) ed in data 17.12.2012 (seconda rata di euro 4.280.339,00) al versamento dell'IMU, imposta comunale interamente indeducibile ai fini IRES ai sensi dell'art.14 comma 1 d.lgs. 14 marzo 2011 n.23 con riferimento al periodo di imposta anno 2012
(Unico 2013).
La Corte Costituzionale, con sentenza n.262 del 4 dicembre 2020, ha dichiarato l'illegittimità di questa norma relativamente agli immobili strumentali e la società appellata, in data 15 luglio 2021, ha presentato istanza di rimborso della maggiore IRES versata per euro 1.901.532,00, istanza rigettata dall'Ufficio in data 11 settembre 2023.
Sotto il profilo giuridico la questione concerne l'applicabilità della decisione della Corte Costituzionale ai rapporti “esauriti” sostenendosi – da parte dell'Ufficio – la tardività dell'istanza di rimborso presentata ad oltre otto anni di distanza dai singoli versamenti delle imposte e da parte della società la decorrenza del termine dal momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'anzidetta sentenza. I) Innanzitutto, nel caso di specie è ininfluente la disamina della questione relativa alla applicabilità del termine di decadenza di quarantotto mesi di cui all'art.38 d.p.r. 29 settembre 1973 n.602 ovvero dell'art.21 comma 2 d.p.r. 31 dicembre 1992 n.546 anche se in quest'ultima norma la locuzione “…ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione” viene dalla società appellata ricollegata alla data della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale.
Sul punto si richiama cass.sez.trib. 13 settembre/14 dicembre 2023 n.35042 sulla differenza tra il rimborso di somme ab origine non dovute, derivanti da “errore materiale, duplicazione o inesistenza parziale o totale dell'obbligo di versamento” (art.38 citato) e rimborso “anomalo” laddove “il diritto alla restituzione sia sorto solo in data posteriore a quella del pagamento delle stesse” (art.21) norma di chiusura finalizzata ad impedire, di regola, una doppia imposizione in presenza dell'identico presupposto economico.
II) E' invece assorbente nel caso in esame il riferimento ai cosiddetti rapporti “esauriti”: come affermato da cass.sez.trib. 14/23.2.2024 n.4842 (citata da appello Ufficio pag.17) dal combinato disposto dell'art.136
Cost. e dell'art.30 legge 11 marzo 1953 n.87 si ricava che l'efficacia retroattiva (ex tunc) della pronuncia di illegittimità costituzionale va coordinata “…con le norme che disciplinano il definitivo consolidamento dei rapporti giuridici ed il graduale formarsi del giudicato e delle preclusioni nell'ambito del processo, secondo le quali l'efficacia della pronuncia di incostituzionalità trova ostacolo nei rapporti esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo” (cass. 2 marzo 2022 n.6940).
Da ciò deriva la tardività del deposito dell'istanza di rimborso attesa l'inapplicabilità nel caso di specie della norma dell'art.2935 cod.civ. operante per il solo caso di prescrizione del diritto e non anche per la decadenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia, in riforma della sentenza n.1236/2024 del 5/20 marzo 2024 della Corte di Giustizia di primo grado di Milano
appellata da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Milano II, rigetta il ricorso introduttivo. Spese del doppio grado del giudizio integralmente compensate.