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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 8910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8910 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza del 2.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 16919/2024 R.G.
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Parte_1 CodiceFiscale_1
RD e CO RD con i quali elettivamente domicilia in Napoli al Corso Lucci
n. 137 come da mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Buonajuto, con il medesimo elettivamente domiciliata in Ercolano Piazza Trieste n. 4 come da mandato in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.07.2024, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“1) accogliere il presente ricorso e riconoscere il demansionamento e gli atti vessatori subiti dal ricorrente;
2) riconoscere che il demansionamento e gli atti vessatori subiti dal ricorrente hanno provocato un danno alla sfera professionale dello stesso e conseguentemente dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni subiti a causa di tale illegittimo comportamento e condannare al pagamento del danno valutato equitativamente in €. 100.000,00 e/o a quella maggiore o minore somma di giustizia, ma indeterminabile allo stato;
3) dichiarare che, a causa degli illegittimi comportamenti descritti in ricorso il ricorrente ha subito un danno psico-fisico rilevante già valutato nell'ordine del 15% ossia valutabile nella misura maggiore o minore in conseguenza di accertamento
a mezzo CTU, che fin d'ora si chiede qualora ritenuta necessaria, e condannare l' al CP_1 pagamento in favore dell'istante della somma da determinarsi in conseguenza della espletata c.t.u.;
4) condannare, in ogni caso, l' al pagamento/restituzione dell'importo di €. 4.540,78 CP_1 indebitamente trattenuto per la ingiustificata sospensione dal soldo e dal servizio dal 13.03.2020 al
30.04.2020 comminata al ricorrente, per la causale di cui in narrativa;
3) condannare L'e.a.v. in persona del legale rapp.te p.t. come sopra dom.to al pagamento delle spese, diritti ed onorari del
1 giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori per anticipazione fattane;
4) manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali”. Cont Premesso di avere lavorato alle dipendenze di dal 1975 fino alla cessazione dal servizio avvenuta nel maggio 2020, con mansioni da ultimo di Coordinatore ferroviario-
Par. 210, ha esposto a sostegno delle domande che a decorrere dal 2017 rimaneva vittima di ripetute condotte a carattere mobbizzante, nonché di illegittimo demansionamento, in quanto privato di compiti e finanche di una sede di lavoro;
che, per effetto dei predetti comportamenti datoriali, aveva riportato conseguenze fisiche e psichiche con danno non patrimoniale (biologico e alla professionalità); che, con provvedimento del 13.03.2020, poco tempo prima della messa in quiescenza, la società aveva applicato nei suoi confronti la sanzione disciplinare della sospensione dal soldo e dal servizio per giorni 18 e poi per giorni 30 con relative trattenute pari ad €. 1.702,72 nonchè €. 2.837,86, evincibili dalla busta paga di maggio 2020; che tanto accadeva in relazione all'episodio occorso il 07.03.2020 presso i varchi della stazione di Napoli- Piazza Garibaldi, presumendo la società che il ricorrente avesse avuto un alterco con le Forze dell'Ordine; ha affermato l'illegittimità della misura per insussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione della stessa, altresì, sul piano formale, per la mancata attivazione nei suoi confronti del relativo procedimento disciplinare nei termini di cui al CCNL di categoria.. Contr Si è costituito l' che ha resistito nel merito, affermando l'infondatezza delle avverse domande, per insussistenza del mobbing e di ogni condotta lesiva o di dequalificazione professionale nei confronti del ricorrente, ovvero per mancata prova degli asseriti danni.
Ha quindi ribadito la legittimità del proprio operato, anche con riferimento alla sospensione dal soldo e dal servizio, costituente misura cautelare, applicata in presenza dei presupposti di legge e non sanzione disciplinare. Ha concluso per il rigetto di tutte le domande.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata alla odierna udienza e quindi decisa con la presente sentenza, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
***
La domanda è solo in parte fondata, nei limiti e secondo le argomentazioni che saranno di seguito illustrate, nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi, imposti dagli artt.
132 c.p.c e 118 disp.att. c.p.c. .
Il demansionamento e le condotte mobbizzanti
L'istante ha dedotto la ricorrenza di condotte illecite datoriali, atte ad integrare comportamento “mobbizzante” o, in ogni caso, responsabilità della società ai sensi dell'art. 2087 c.c. in ordine ai danni riportati alla propria integrità psico-fisica nonché alla sfera
2 professionale. Ha denunciato, invero, atteggiamenti di vessazione e dequalificazione professionale che asserisce posti in essere dalla società datrice nei propri confronti, con intento persecutorio e in modo ripetitivo e sistematico, a decorrere dal 2017 fino alla cessazione dal servizio che avveniva ad aprile 2020.
Come è noto, in base ad un consolidato e condiviso orientamento della Suprema Corte (cfr.
Cass. Sez. Lav. n. 18927 del 5.11.2012, alle cui motivazioni ci si si riporta), nella disciplina del rapporto di lavoro, ove numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata alla persona del lavoratore con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, il datore di lavoro non solo è contrattualmente obbligato a prestare una particolare protezione rivolta ad assicurare l'integrità fisica e psichica del lavoratore dipendente (ai sensi dell'art. 2087 cod. civ.), ma deve altresì rispettare il generale obbligo di neminem laedere e non deve tenere comportamenti che possano cagionare danni di natura non patrimoniale, configurabili ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i suddetti diritti.
Tali comportamenti, anche ove non siano determinati ex ante da norme di legge, sono suscettibili di tutela risarcitoria previa individuazione, caso per caso, da parte del giudice del merito, il quale, senza duplicare le voci del risarcimento (con l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici), è chiamato a discriminare i meri pregiudizi - concretizzatisi in disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili - dai danni che vanno invece risarciti (Cass. 12 maggio 2009, n. 10864; Cass. SU 22 febbraio 2010, n. 4063; Cass. 6 marzo 2006 n. 4774; Cass. 17 febbraio 2009 n. 3785).
Fra le situazioni potenzialmente dannose e non normativamente tipizzate rientra il
“mobbing” che, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale e recepito dalla giurisprudenza della Corte, designa (essendo stato mutuato da una branca dell'etologia) un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo (vedi per tutte: Corte Cost. sentenza n. 359 del 2003).
Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono quindi ricorrere molteplici elementi: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b)
l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (Cass. n. 2147/2017; n. 2142/2017; n. 24029/2016; n.17698/2014).
3 Elementi questi che il lavoratore ha l'onere di provare in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ. e che implicano la necessità di una valutazione rigorosa della sistematicità della condotta e della sussistenza dell'intento emulativo o persecutorio che deve sorreggerla (Cass. 26 marzo 2010, n. 7382).
Alla base della responsabilità per mobbing lavorativo si pone normalmente l'art. 2087 cod. civ., che obbliga il datore di lavoro ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, per garantirne la salute, la dignità e i diritti fondamentali, di cui agli artt. 2, 3 e 32 Cost.
L'articolo citato, pertanto, deve ritenersi una norma cardine in materia di responsabilità civile e penale del datore di lavoro, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione
(Cass. n. 14468/2013; Cass. n. 6337/2012; Cass. n. 2444/2005 e n. 17314/2004 ) .
Detta norma codicistica consente di qualificare il fenomeno del cd. “mobbing” come inadempimento contrattuale del datore di lavoro -con ogni conseguenza di regime giuridico in punto di prescrizione e di contenuto e ripartizione degli oneri probatori.
L'ampia portata dei precetti riconducibili alla clausola generale in commento impone, tuttavia, una rigorosa delimitazione dei confini concreti della fattispecie astratta, al fine di tutelare adeguatamente la certezza del diritto, la cui finalità è quella di porre i soggetti, cui la norma è diretta, in grado di valutare, prima di agire, la correttezza dei propri comportamenti.
In particolare, la necessità della sussistenza dell'elemento soggettivo e cioè dell'intento persecutorio, è stata riaffermata recentemente da Cass. n. 2142 del 2017 anche in relazione ad una fattispecie in cui veniva prospettata una situazione di inattività lavorativa, nonché da Cass. 2147 del 2017 (Cass. sez. lav., ord. 23 maggio 2017 – 15 novembre 2017, n. 27110).
Esso non consiste nell'intento meramente personale o psicologico, appartenente alla sfera intima dell'agente, ma attiene alla coscienza dell'evento dannoso –la lesione dell'integrità fisica o morale della vittima– che è voluto e perseguito dal danneggiante.
Sotto tale profilo, grava sul dipendente dedurre e provare la persecuzione da parte del datore di lavoro. Egli dovrà altresì provare che la condotta asseritamente illecita sia stata oggettivamente persecutoria, e non solo percepita e vissuta come tale unicamente dalla vittima. Solo così, potrà ipotizzarsi responsabilità datoriale;
diversamente, le situazioni di mero malessere o disagio, riferibili esclusivamente alla sfera delle condizioni e delle componenti caratteriali del lavoratore, non potranno reputarsi illecite e dunque esser tutelate in via risarcitoria.
Ciò posto, secondo la ricostruzione dei fatti offerta in ricorso, le condotte di vessazione avevano inizio nel maggio 2017: il ricorrente ha esposto, invero che, in seguito al diverbio che interveniva tra un suo sottoposto, il macchinista sig. e un Controparte_2 addetto alla sicurezza, egli, senza adeguata motivazione e a solo scopo punitivo e persecutorio, veniva trasferito dalla sede di Fuorigrotta a quella di RT LA (Corso
4 Garibaldi n. 387) e di fatto demansionato, in quanto gli erano sottratti i compiti operativi di controllo sugli assistenti coordinatori del personale viaggiante mentre veniva relegato ad un servizio praticamente “morto”, ufficialmente incaricato come responsabile della
[...]
, ma in realtà privo di compiti specifici. Parte_2
Ebbene, osserva il giudicante che nei termini sopra illustrati, le affermazioni dell'atto introduttivo risultano del tutto generiche, non consentendo di comprendere il nesso tra gli accadimenti coinvolgenti altri due dipendenti e la decisione aziendale di trasferire il
Di contro, dalla lettura del provvedimento di trasferimento prot. 0833 del 12 Pt_1 maggio 2017 emerge che lo stesso era adottato per motivi attinenti alle “attuali esigenze di servizio” (v. doc. 1 prod. ric.), peraltro a distanza di oltre un mese dal diverbio che si verificava in data 31.03.2017, secondo la ricostruzione dei fatti offerta in memoria e non contestata dal ricorrente.
Inoltre, dalla documentazione versata in atti dalla società e in particolare dalle mail relative alla corrispondenza tra il e il suo diretto superiore sig. , Pt_1 Controparte_3
Responsabile dell'U.O. Uff. Controlleria emergono le direttive, gli incarichi e le responsabilità continuativamente impartite al ricorrente, nel periodo compreso tra il settembre 2018 e il novembre 2019, afferenti alla attività ispettiva e di controllo del Cont personale addetto alle barriere di accesso, ai varchi e ai tornelli delle numerose stazioni della società datoriale. Per il periodo precedente, la prima mail tra quelle allegate, recante data 28.09.2018, contiene chiaro riferimento al fatto che le disposizioni di lavoro erano impartite dal verbalmente e non per iscritto. CP_3
La lettura delle mail in questione rivela, più precisamente, quali fossero i compiti affidati al ricorrente quale Responsabile del Coordinamento Agenti di Controlleria, consistenti nella gestione delle turnazioni degli agenti controllori, anche con riferimento alla segnalazione della necessità di lavoro straordinario;
nella supervisione delle attività di controlleria Cont presso varchi e stazioni (es. Montesanto, Nodo Garibaldi, stazione Corso Garibaldi), anche con compiti ispettivi;
nel coordinamento delle attività di controllo dei flussi, con particolare attenzione in occasione di eventi speciali;
nella gestione delle comunicazioni operative con controllori, assistenti coordinatori, responsabili del personale;
nella organizzazione della formazione per le nuove risorse ( v. All.3 prod. società).
Dall'esame della predetta documentazione, le affermazioni del ricorrente circa lo svuotamento di contenuto delle mansioni subìto in seguito al trasferimento presso l'UO
Controlleria sono rimaste sconfessate, risultando invece che egli continuava a svolgere, anche presso la nuova unità di destinazione, funzioni pienamente conformi al suo livello e profilo professionale, esercitando compiti di coordinamento su personale operativo ( i controllori) e su molteplici attività aziendali, con autonomia e responsabilità coerenti con la declaratoria contrattuale del suo inquadramento (par. 210).
Come osservato in ricorso, l'articolo 3 del R.D. n 148 del 1931, che disciplina i rapporti di
5 lavoro del personale di aziende esercenti un pubblico servizio di trasporto in concessione, consente all'azienda di spostare l'agente da un servizio all'altro, ovvero ad un diverso ramo di servizio, mantenendogli la medesima qualifica e retribuzione, per motivate esigenze di servizio. Nel caso concreto, appare verosimile l'esigenza dell' ribadita in memoria, Pt_3 di potenziare l'operatività del reparto Controlleria, attraverso una gestione più diretta ed efficace degli Assistenti Coordinatori e del personale operativo (controllori), a scopo di ottimizzare l'efficienza complessiva del servizio: tali evidentemente le esigenze di servizio, richiamate espressamente nel provvedimento di trasferimento.
Il materiale esaminato ha sconfessato altresì anche le lamentele del lavoratore relative al fatto di essere stato privato, in seguito al trasferimento, di un proprio ufficio, quindi costretto a vagare per tutto il piazzale della stazione, esposto alle intemperie o al sole senza alcun riparo.
Dalla lettura delle mail emerge che, anche presso l'U.O. Controlleria, a seguito di riorganizzazione degli spazi, era assegnata formalmente al sig. una nuova Pt_1 Cont postazione presso il quarto piano della Direzione al Corso Garibaldi (v. mail in data
28.09.2018). Successivamente, come riconosciuto pure dalla società, era collocato presso l'ufficio del personale viaggiante, sito sul piazzale da dove partono i treni (piano ferro) insieme agli assistenti coordinatori: la circostanza non è stata negata dalla convenuta che tuttavia ha spiegato in memoria che la collocazione, lungi dal rispondere a intenti punitivi, rappresentava una scelta logistica di avvicinamento funzionale alle attività operative e agli assistenti coordinatori con cui il doveva interloquire quotidianamente. Pt_1
Sulla scorta degli elementi sin qui considerati, le affermazioni del ricorrente rimangono del tutto infondate sia quanto alla messa in atto di comportamenti discriminatori e vessatori provenienti dall'azienda, aventi carattere mobbizzante, sia quanto all'esistenza di condotte inadempienti al fondamentale obbligo di tutela di cui all'art. 2087 c.c.
Una volta acclarata la legittimità della condotta datoriale e delle vicende lavorative del ricorrente, ne consegue necessariamente che le patologie dedotte, pur comprovate a mezzo della documentazione medica allegata, non possono che ricondursi a fattori non obiettivi, risultando piuttosto il frutto di una percezione meramente soggettiva e in senso negativo dell'ambiente di lavoro.
Quanto agli ulteriori danni dedotti (professionale) è appena il caso di osservare che il ricorrente non ha in alcun modo ottemperato all'onere di allegazione a suo carico.
In ogni caso, escluso ogni inadempimento da parte del datore di lavoro, ne consegue che alcun risarcimento del danno è ipotizzabile, con conseguente rigetto delle domande di parte attrice.
La sospensione dal soldo e dal servizio
Il ricorrente, infine, ha dedotto l'illegittimità delle trattenute sulla retribuzione, risultanti
6 dalle ultime buste paga di aprile e maggio 2020, derivanti, a suo dire, dalla applicazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare della sospensione dal soldo e dal servizio per giorni 19 (€. 1.702,72) e poi per giorni 30 (€. 2.837,86) : ha affermato che la sospensione deve ritenersi mai irrogata in quanto al provvedimento di contestazione del 13.03.2020 non ha mai fatto seguito la convocazione del ricorrente dinanzi all'organo preposto per l'audizione circa i fatti oggetto della contestazione, ne è stato mai attivato nei suoi confronti il relativo procedimento disciplinare nei termini di cui al CCNL di categoria. Ha concluso, quindi, per la restituzione degli importi trattenuti.
Le censure sono fondate
Dalla documentazione versata in atti dalla società convenuta emerge che, con nota prot.
EAV-7420-2020 del 13.03.2020, era contestato disciplinarmente al TA di essere stato protagonista di “un alterco con le Forze dell'ordine”, conclusosi con il suo allontanamento coatto dal luogo di lavoro, ad opera degli agenti della polizia ferroviaria;
che ritenuta la riconducibilità dell'addebito alle ipotesi previste dall'art. 45 del Regolamento All. A al R.D.
n. 148/1931 e considerata la gravità dello stesso, era applicata nei confronti del lavoratore la misura cautelare della sospensione in via preventiva dal soldo e dal servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del Regolamento citato. Cont A sostegno della legittimità del proprio comportamento, con la memoria difensiva l' ha dedotto che, allo scopo di appurare i fatti e le responsabilità, considerata la complessità
e la delicatezza della vicenda ed il coinvolgimento degli agenti della Polfer, con provvedimento prot. del 10.03.2020 era istituita una Commissione di CP_4
Inchiesta (v. All. 5 prod. res.); che quanto alla condotta del era appurato che egli, Pt_1 dopo essersi rifiutato di mostrare il suo documento d'identità, era invitato a presentarsi negli uffici della Polfer, dove era denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale.
Ebbene, tali circostanze non sono state contestate specificamente dal ricorrente.
Occorre considerare, tuttavia, che a norma dell'art. 46 R.D. n. 148/1931: “Gli agenti sottoposti
a procedimento penale per uno dei reati che danno luogo alla destituzione o che comunque trovansi in stato d'arresto, o siano implicati in fatti che possano dar luogo alla retrocessione od alla destituzione, possono, a giudizio insindacabile di chi ne ha la facoltà a termini dell'alinea seguente, essere sospesi in via preventiva dal soldo e dal servizio”….
Dunque, secondo la norma, l'applicazione della misura cautelare ivi prevista è consentita nei confronti dei dipendenti (agenti) che si trovino in stato di arresto (per qualunque reato); ovvero, risultino sottoposti a procedimento penale per reati punibili con la destituzione, oppure risultino in qualche modo implicati in fatti che possano dare luogo a destituzione o a retrocessione.
Ebbene, avuto riguardo agli addebiti mossi al ricorrente e alla ricostruzione degli accadimenti così come prospettata dalla società datrice, il non si trovava in alcune Pt_1 delle condizioni poste dalla norma per l'applicazione della misura della sospensione dal
7 soldo e dal servizio: egli invero, non era in stato di arresto né si trovava sottoposto a procedimento penale o implicato in fatti suscettibili di essere sanzionati con la retrocessione o la destituzione, avuto riguardo alla elencazione, da ritenersi tassativa, delle condotte disciplinarmente rilevanti ai sensi degli artt. 44 e 45 RD 148/1931, tra cui non compare l'oltraggio a P.U. per come contestato dalla società (cfr. All. 2 prod. EAV).
Pertanto, in accoglimento del ricorso in parte qua, va dichiarata l'illegittimità della misura della sospensione dal soldo e dal servizio applicata al ricorrente e la società va condannata alla restituzione di quanto eventualmente già decurtato dagli stipendi in applicazione della stessa.
Le spese seguono la soccombenza della società, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta;
l'accoglimento solo parziale delle domande, ne giustifica tuttavia la compensazione tra le parti nella misura di due terzi.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittima la misura della sospensione dal soldo e dal servizio inflitta al ricorrente con provvedimento in data 13.03.2020 e, per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione CP_1 della somma di euro 4540,78 pari a quanto indebitamente trattenuto dallo stipendio in applicazione della stessa;
-rigetta nel resto il ricorso;
-condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di un terzo CP_1 delle spese di lite che liquida in euro 1800,00 a titolo di onorario, oltre contributo spese e oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avvocati anticipatari;
compensa tra le parti i restanti due terzi elle spese.
Napoli, 2.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza del 2.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 16919/2024 R.G.
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Parte_1 CodiceFiscale_1
RD e CO RD con i quali elettivamente domicilia in Napoli al Corso Lucci
n. 137 come da mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Buonajuto, con il medesimo elettivamente domiciliata in Ercolano Piazza Trieste n. 4 come da mandato in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.07.2024, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“1) accogliere il presente ricorso e riconoscere il demansionamento e gli atti vessatori subiti dal ricorrente;
2) riconoscere che il demansionamento e gli atti vessatori subiti dal ricorrente hanno provocato un danno alla sfera professionale dello stesso e conseguentemente dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni subiti a causa di tale illegittimo comportamento e condannare al pagamento del danno valutato equitativamente in €. 100.000,00 e/o a quella maggiore o minore somma di giustizia, ma indeterminabile allo stato;
3) dichiarare che, a causa degli illegittimi comportamenti descritti in ricorso il ricorrente ha subito un danno psico-fisico rilevante già valutato nell'ordine del 15% ossia valutabile nella misura maggiore o minore in conseguenza di accertamento
a mezzo CTU, che fin d'ora si chiede qualora ritenuta necessaria, e condannare l' al CP_1 pagamento in favore dell'istante della somma da determinarsi in conseguenza della espletata c.t.u.;
4) condannare, in ogni caso, l' al pagamento/restituzione dell'importo di €. 4.540,78 CP_1 indebitamente trattenuto per la ingiustificata sospensione dal soldo e dal servizio dal 13.03.2020 al
30.04.2020 comminata al ricorrente, per la causale di cui in narrativa;
3) condannare L'e.a.v. in persona del legale rapp.te p.t. come sopra dom.to al pagamento delle spese, diritti ed onorari del
1 giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori per anticipazione fattane;
4) manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali”. Cont Premesso di avere lavorato alle dipendenze di dal 1975 fino alla cessazione dal servizio avvenuta nel maggio 2020, con mansioni da ultimo di Coordinatore ferroviario-
Par. 210, ha esposto a sostegno delle domande che a decorrere dal 2017 rimaneva vittima di ripetute condotte a carattere mobbizzante, nonché di illegittimo demansionamento, in quanto privato di compiti e finanche di una sede di lavoro;
che, per effetto dei predetti comportamenti datoriali, aveva riportato conseguenze fisiche e psichiche con danno non patrimoniale (biologico e alla professionalità); che, con provvedimento del 13.03.2020, poco tempo prima della messa in quiescenza, la società aveva applicato nei suoi confronti la sanzione disciplinare della sospensione dal soldo e dal servizio per giorni 18 e poi per giorni 30 con relative trattenute pari ad €. 1.702,72 nonchè €. 2.837,86, evincibili dalla busta paga di maggio 2020; che tanto accadeva in relazione all'episodio occorso il 07.03.2020 presso i varchi della stazione di Napoli- Piazza Garibaldi, presumendo la società che il ricorrente avesse avuto un alterco con le Forze dell'Ordine; ha affermato l'illegittimità della misura per insussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione della stessa, altresì, sul piano formale, per la mancata attivazione nei suoi confronti del relativo procedimento disciplinare nei termini di cui al CCNL di categoria.. Contr Si è costituito l' che ha resistito nel merito, affermando l'infondatezza delle avverse domande, per insussistenza del mobbing e di ogni condotta lesiva o di dequalificazione professionale nei confronti del ricorrente, ovvero per mancata prova degli asseriti danni.
Ha quindi ribadito la legittimità del proprio operato, anche con riferimento alla sospensione dal soldo e dal servizio, costituente misura cautelare, applicata in presenza dei presupposti di legge e non sanzione disciplinare. Ha concluso per il rigetto di tutte le domande.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata alla odierna udienza e quindi decisa con la presente sentenza, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
***
La domanda è solo in parte fondata, nei limiti e secondo le argomentazioni che saranno di seguito illustrate, nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi, imposti dagli artt.
132 c.p.c e 118 disp.att. c.p.c. .
Il demansionamento e le condotte mobbizzanti
L'istante ha dedotto la ricorrenza di condotte illecite datoriali, atte ad integrare comportamento “mobbizzante” o, in ogni caso, responsabilità della società ai sensi dell'art. 2087 c.c. in ordine ai danni riportati alla propria integrità psico-fisica nonché alla sfera
2 professionale. Ha denunciato, invero, atteggiamenti di vessazione e dequalificazione professionale che asserisce posti in essere dalla società datrice nei propri confronti, con intento persecutorio e in modo ripetitivo e sistematico, a decorrere dal 2017 fino alla cessazione dal servizio che avveniva ad aprile 2020.
Come è noto, in base ad un consolidato e condiviso orientamento della Suprema Corte (cfr.
Cass. Sez. Lav. n. 18927 del 5.11.2012, alle cui motivazioni ci si si riporta), nella disciplina del rapporto di lavoro, ove numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata alla persona del lavoratore con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, il datore di lavoro non solo è contrattualmente obbligato a prestare una particolare protezione rivolta ad assicurare l'integrità fisica e psichica del lavoratore dipendente (ai sensi dell'art. 2087 cod. civ.), ma deve altresì rispettare il generale obbligo di neminem laedere e non deve tenere comportamenti che possano cagionare danni di natura non patrimoniale, configurabili ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i suddetti diritti.
Tali comportamenti, anche ove non siano determinati ex ante da norme di legge, sono suscettibili di tutela risarcitoria previa individuazione, caso per caso, da parte del giudice del merito, il quale, senza duplicare le voci del risarcimento (con l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici), è chiamato a discriminare i meri pregiudizi - concretizzatisi in disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili - dai danni che vanno invece risarciti (Cass. 12 maggio 2009, n. 10864; Cass. SU 22 febbraio 2010, n. 4063; Cass. 6 marzo 2006 n. 4774; Cass. 17 febbraio 2009 n. 3785).
Fra le situazioni potenzialmente dannose e non normativamente tipizzate rientra il
“mobbing” che, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale e recepito dalla giurisprudenza della Corte, designa (essendo stato mutuato da una branca dell'etologia) un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo (vedi per tutte: Corte Cost. sentenza n. 359 del 2003).
Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono quindi ricorrere molteplici elementi: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b)
l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (Cass. n. 2147/2017; n. 2142/2017; n. 24029/2016; n.17698/2014).
3 Elementi questi che il lavoratore ha l'onere di provare in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ. e che implicano la necessità di una valutazione rigorosa della sistematicità della condotta e della sussistenza dell'intento emulativo o persecutorio che deve sorreggerla (Cass. 26 marzo 2010, n. 7382).
Alla base della responsabilità per mobbing lavorativo si pone normalmente l'art. 2087 cod. civ., che obbliga il datore di lavoro ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, per garantirne la salute, la dignità e i diritti fondamentali, di cui agli artt. 2, 3 e 32 Cost.
L'articolo citato, pertanto, deve ritenersi una norma cardine in materia di responsabilità civile e penale del datore di lavoro, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione
(Cass. n. 14468/2013; Cass. n. 6337/2012; Cass. n. 2444/2005 e n. 17314/2004 ) .
Detta norma codicistica consente di qualificare il fenomeno del cd. “mobbing” come inadempimento contrattuale del datore di lavoro -con ogni conseguenza di regime giuridico in punto di prescrizione e di contenuto e ripartizione degli oneri probatori.
L'ampia portata dei precetti riconducibili alla clausola generale in commento impone, tuttavia, una rigorosa delimitazione dei confini concreti della fattispecie astratta, al fine di tutelare adeguatamente la certezza del diritto, la cui finalità è quella di porre i soggetti, cui la norma è diretta, in grado di valutare, prima di agire, la correttezza dei propri comportamenti.
In particolare, la necessità della sussistenza dell'elemento soggettivo e cioè dell'intento persecutorio, è stata riaffermata recentemente da Cass. n. 2142 del 2017 anche in relazione ad una fattispecie in cui veniva prospettata una situazione di inattività lavorativa, nonché da Cass. 2147 del 2017 (Cass. sez. lav., ord. 23 maggio 2017 – 15 novembre 2017, n. 27110).
Esso non consiste nell'intento meramente personale o psicologico, appartenente alla sfera intima dell'agente, ma attiene alla coscienza dell'evento dannoso –la lesione dell'integrità fisica o morale della vittima– che è voluto e perseguito dal danneggiante.
Sotto tale profilo, grava sul dipendente dedurre e provare la persecuzione da parte del datore di lavoro. Egli dovrà altresì provare che la condotta asseritamente illecita sia stata oggettivamente persecutoria, e non solo percepita e vissuta come tale unicamente dalla vittima. Solo così, potrà ipotizzarsi responsabilità datoriale;
diversamente, le situazioni di mero malessere o disagio, riferibili esclusivamente alla sfera delle condizioni e delle componenti caratteriali del lavoratore, non potranno reputarsi illecite e dunque esser tutelate in via risarcitoria.
Ciò posto, secondo la ricostruzione dei fatti offerta in ricorso, le condotte di vessazione avevano inizio nel maggio 2017: il ricorrente ha esposto, invero che, in seguito al diverbio che interveniva tra un suo sottoposto, il macchinista sig. e un Controparte_2 addetto alla sicurezza, egli, senza adeguata motivazione e a solo scopo punitivo e persecutorio, veniva trasferito dalla sede di Fuorigrotta a quella di RT LA (Corso
4 Garibaldi n. 387) e di fatto demansionato, in quanto gli erano sottratti i compiti operativi di controllo sugli assistenti coordinatori del personale viaggiante mentre veniva relegato ad un servizio praticamente “morto”, ufficialmente incaricato come responsabile della
[...]
, ma in realtà privo di compiti specifici. Parte_2
Ebbene, osserva il giudicante che nei termini sopra illustrati, le affermazioni dell'atto introduttivo risultano del tutto generiche, non consentendo di comprendere il nesso tra gli accadimenti coinvolgenti altri due dipendenti e la decisione aziendale di trasferire il
Di contro, dalla lettura del provvedimento di trasferimento prot. 0833 del 12 Pt_1 maggio 2017 emerge che lo stesso era adottato per motivi attinenti alle “attuali esigenze di servizio” (v. doc. 1 prod. ric.), peraltro a distanza di oltre un mese dal diverbio che si verificava in data 31.03.2017, secondo la ricostruzione dei fatti offerta in memoria e non contestata dal ricorrente.
Inoltre, dalla documentazione versata in atti dalla società e in particolare dalle mail relative alla corrispondenza tra il e il suo diretto superiore sig. , Pt_1 Controparte_3
Responsabile dell'U.O. Uff. Controlleria emergono le direttive, gli incarichi e le responsabilità continuativamente impartite al ricorrente, nel periodo compreso tra il settembre 2018 e il novembre 2019, afferenti alla attività ispettiva e di controllo del Cont personale addetto alle barriere di accesso, ai varchi e ai tornelli delle numerose stazioni della società datoriale. Per il periodo precedente, la prima mail tra quelle allegate, recante data 28.09.2018, contiene chiaro riferimento al fatto che le disposizioni di lavoro erano impartite dal verbalmente e non per iscritto. CP_3
La lettura delle mail in questione rivela, più precisamente, quali fossero i compiti affidati al ricorrente quale Responsabile del Coordinamento Agenti di Controlleria, consistenti nella gestione delle turnazioni degli agenti controllori, anche con riferimento alla segnalazione della necessità di lavoro straordinario;
nella supervisione delle attività di controlleria Cont presso varchi e stazioni (es. Montesanto, Nodo Garibaldi, stazione Corso Garibaldi), anche con compiti ispettivi;
nel coordinamento delle attività di controllo dei flussi, con particolare attenzione in occasione di eventi speciali;
nella gestione delle comunicazioni operative con controllori, assistenti coordinatori, responsabili del personale;
nella organizzazione della formazione per le nuove risorse ( v. All.3 prod. società).
Dall'esame della predetta documentazione, le affermazioni del ricorrente circa lo svuotamento di contenuto delle mansioni subìto in seguito al trasferimento presso l'UO
Controlleria sono rimaste sconfessate, risultando invece che egli continuava a svolgere, anche presso la nuova unità di destinazione, funzioni pienamente conformi al suo livello e profilo professionale, esercitando compiti di coordinamento su personale operativo ( i controllori) e su molteplici attività aziendali, con autonomia e responsabilità coerenti con la declaratoria contrattuale del suo inquadramento (par. 210).
Come osservato in ricorso, l'articolo 3 del R.D. n 148 del 1931, che disciplina i rapporti di
5 lavoro del personale di aziende esercenti un pubblico servizio di trasporto in concessione, consente all'azienda di spostare l'agente da un servizio all'altro, ovvero ad un diverso ramo di servizio, mantenendogli la medesima qualifica e retribuzione, per motivate esigenze di servizio. Nel caso concreto, appare verosimile l'esigenza dell' ribadita in memoria, Pt_3 di potenziare l'operatività del reparto Controlleria, attraverso una gestione più diretta ed efficace degli Assistenti Coordinatori e del personale operativo (controllori), a scopo di ottimizzare l'efficienza complessiva del servizio: tali evidentemente le esigenze di servizio, richiamate espressamente nel provvedimento di trasferimento.
Il materiale esaminato ha sconfessato altresì anche le lamentele del lavoratore relative al fatto di essere stato privato, in seguito al trasferimento, di un proprio ufficio, quindi costretto a vagare per tutto il piazzale della stazione, esposto alle intemperie o al sole senza alcun riparo.
Dalla lettura delle mail emerge che, anche presso l'U.O. Controlleria, a seguito di riorganizzazione degli spazi, era assegnata formalmente al sig. una nuova Pt_1 Cont postazione presso il quarto piano della Direzione al Corso Garibaldi (v. mail in data
28.09.2018). Successivamente, come riconosciuto pure dalla società, era collocato presso l'ufficio del personale viaggiante, sito sul piazzale da dove partono i treni (piano ferro) insieme agli assistenti coordinatori: la circostanza non è stata negata dalla convenuta che tuttavia ha spiegato in memoria che la collocazione, lungi dal rispondere a intenti punitivi, rappresentava una scelta logistica di avvicinamento funzionale alle attività operative e agli assistenti coordinatori con cui il doveva interloquire quotidianamente. Pt_1
Sulla scorta degli elementi sin qui considerati, le affermazioni del ricorrente rimangono del tutto infondate sia quanto alla messa in atto di comportamenti discriminatori e vessatori provenienti dall'azienda, aventi carattere mobbizzante, sia quanto all'esistenza di condotte inadempienti al fondamentale obbligo di tutela di cui all'art. 2087 c.c.
Una volta acclarata la legittimità della condotta datoriale e delle vicende lavorative del ricorrente, ne consegue necessariamente che le patologie dedotte, pur comprovate a mezzo della documentazione medica allegata, non possono che ricondursi a fattori non obiettivi, risultando piuttosto il frutto di una percezione meramente soggettiva e in senso negativo dell'ambiente di lavoro.
Quanto agli ulteriori danni dedotti (professionale) è appena il caso di osservare che il ricorrente non ha in alcun modo ottemperato all'onere di allegazione a suo carico.
In ogni caso, escluso ogni inadempimento da parte del datore di lavoro, ne consegue che alcun risarcimento del danno è ipotizzabile, con conseguente rigetto delle domande di parte attrice.
La sospensione dal soldo e dal servizio
Il ricorrente, infine, ha dedotto l'illegittimità delle trattenute sulla retribuzione, risultanti
6 dalle ultime buste paga di aprile e maggio 2020, derivanti, a suo dire, dalla applicazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare della sospensione dal soldo e dal servizio per giorni 19 (€. 1.702,72) e poi per giorni 30 (€. 2.837,86) : ha affermato che la sospensione deve ritenersi mai irrogata in quanto al provvedimento di contestazione del 13.03.2020 non ha mai fatto seguito la convocazione del ricorrente dinanzi all'organo preposto per l'audizione circa i fatti oggetto della contestazione, ne è stato mai attivato nei suoi confronti il relativo procedimento disciplinare nei termini di cui al CCNL di categoria. Ha concluso, quindi, per la restituzione degli importi trattenuti.
Le censure sono fondate
Dalla documentazione versata in atti dalla società convenuta emerge che, con nota prot.
EAV-7420-2020 del 13.03.2020, era contestato disciplinarmente al TA di essere stato protagonista di “un alterco con le Forze dell'ordine”, conclusosi con il suo allontanamento coatto dal luogo di lavoro, ad opera degli agenti della polizia ferroviaria;
che ritenuta la riconducibilità dell'addebito alle ipotesi previste dall'art. 45 del Regolamento All. A al R.D.
n. 148/1931 e considerata la gravità dello stesso, era applicata nei confronti del lavoratore la misura cautelare della sospensione in via preventiva dal soldo e dal servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del Regolamento citato. Cont A sostegno della legittimità del proprio comportamento, con la memoria difensiva l' ha dedotto che, allo scopo di appurare i fatti e le responsabilità, considerata la complessità
e la delicatezza della vicenda ed il coinvolgimento degli agenti della Polfer, con provvedimento prot. del 10.03.2020 era istituita una Commissione di CP_4
Inchiesta (v. All. 5 prod. res.); che quanto alla condotta del era appurato che egli, Pt_1 dopo essersi rifiutato di mostrare il suo documento d'identità, era invitato a presentarsi negli uffici della Polfer, dove era denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale.
Ebbene, tali circostanze non sono state contestate specificamente dal ricorrente.
Occorre considerare, tuttavia, che a norma dell'art. 46 R.D. n. 148/1931: “Gli agenti sottoposti
a procedimento penale per uno dei reati che danno luogo alla destituzione o che comunque trovansi in stato d'arresto, o siano implicati in fatti che possano dar luogo alla retrocessione od alla destituzione, possono, a giudizio insindacabile di chi ne ha la facoltà a termini dell'alinea seguente, essere sospesi in via preventiva dal soldo e dal servizio”….
Dunque, secondo la norma, l'applicazione della misura cautelare ivi prevista è consentita nei confronti dei dipendenti (agenti) che si trovino in stato di arresto (per qualunque reato); ovvero, risultino sottoposti a procedimento penale per reati punibili con la destituzione, oppure risultino in qualche modo implicati in fatti che possano dare luogo a destituzione o a retrocessione.
Ebbene, avuto riguardo agli addebiti mossi al ricorrente e alla ricostruzione degli accadimenti così come prospettata dalla società datrice, il non si trovava in alcune Pt_1 delle condizioni poste dalla norma per l'applicazione della misura della sospensione dal
7 soldo e dal servizio: egli invero, non era in stato di arresto né si trovava sottoposto a procedimento penale o implicato in fatti suscettibili di essere sanzionati con la retrocessione o la destituzione, avuto riguardo alla elencazione, da ritenersi tassativa, delle condotte disciplinarmente rilevanti ai sensi degli artt. 44 e 45 RD 148/1931, tra cui non compare l'oltraggio a P.U. per come contestato dalla società (cfr. All. 2 prod. EAV).
Pertanto, in accoglimento del ricorso in parte qua, va dichiarata l'illegittimità della misura della sospensione dal soldo e dal servizio applicata al ricorrente e la società va condannata alla restituzione di quanto eventualmente già decurtato dagli stipendi in applicazione della stessa.
Le spese seguono la soccombenza della società, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta;
l'accoglimento solo parziale delle domande, ne giustifica tuttavia la compensazione tra le parti nella misura di due terzi.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittima la misura della sospensione dal soldo e dal servizio inflitta al ricorrente con provvedimento in data 13.03.2020 e, per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione CP_1 della somma di euro 4540,78 pari a quanto indebitamente trattenuto dallo stipendio in applicazione della stessa;
-rigetta nel resto il ricorso;
-condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di un terzo CP_1 delle spese di lite che liquida in euro 1800,00 a titolo di onorario, oltre contributo spese e oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avvocati anticipatari;
compensa tra le parti i restanti due terzi elle spese.
Napoli, 2.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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