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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/11/2025, n. 2924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2924 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7214/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7214/2023 tra
Parte_1 Pt_2
Pt_3 Pt_2 [...]
Parte_4 Pt_2 Parte_5
Pt_6 Pt_2 Parte_5 Pt_7
[...] Parte_8
RICORRENTI e
IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE Controparte_1 RESISTENTE
PM
INTERVENUTO Oggi 11 novembre 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Patrizia Bellettati, sono comparsi: per i ricorrenti l'avv. SAITTA VALERIA e l'avv. DE SIMONE RICCARDO oggi sostituiti dall'avv. SARA PINI giusta delega orale Per IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE nessuno Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Il difensore dei ricorrenti precisa le conclusioni come da ricorso il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
dott. Patrizia Bellettati
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7214/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_9 C.F._1
(C.F. , Parte_10 C.F._2
(C.F. ), Parte_11 C.F._3
(C.F. ), Parte_12 C.F._4
(C.F. ), Parte_13 C.F._5 tutti con il patrocinio dell'avv. SAITTA VALERIA e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO VIA BALDO DEGLI UBALDI 8 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA BALDO DEGLI UBALDI N. 8 ROMA presso il difensore avv. SAITTA VALERIA
RICORRENTI contro
IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE (C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della repubblica presso il Tribunale di Bologna INTERVENUTO CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo e da verbale d'udienza: Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadina italiana cui è stata sottratta tale cittadinanza per effetto delle abrogate ed incostituzionali disposizioni normative citate in narrativa. 2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale Controparte_1 di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 25 maggio 2023 i ricorrenti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano Persona_1 nato a [...] il [...] (doc. 1), coniugato con (doc. 2) ed emigrato in Brasile mai Persona_2 naturalizzato, giusta certificazione tradotta e apostillata (doc. 3) Con decreto del 3 marzo 2025 veniva fissata udienza di trattazione in data odierna Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati in data 7 marzo 2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_1 giudizio. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. La causa documentale viene trattenuta in decisione ex art. 281 sexies cpc pagina 2 di 5 2. La domanda è accolta a. Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
nato a [...] il [...] (doc. 1), coniugato con (doc. 2) Persona_1 Persona_2 emigrava in Brasile e dalla loro unione nasceva: a. VI LM nata il [...], nel 1936 contraeva matrimonio con il cittadino straniero
[...] (doc. 5) e dalla loro unione nasceva: Per_3
nata il [...] (doc. 6) si sposava con (doc. 7) dallo loro Persona_4 Pt_8 Pt_2 unione nascevano:
nata il [...] (doc. 8), Controparte_2
(doc. 9) nata il 5 aprile del 1971 Parte_9
(doc. 10) nato il [...] Persona_5 C . si univa in matrimonio con (doc. 11) e dalla loro Controparte_2 Pt_2 Persona_6 unione nasceva nato il [...] (doc. 12). Parte_10 d. si univa in matrimonio con e nascevano Parte_9 Persona_7
nata [...] (doc. 13) Parte_11
il 11 maggio 1991 (doc. 14). Parte_14 D. SO VI si univa in matrimonio con e nascevano: Pt_2 CP_3
[...]
(doc. 16) nato il [...] Persona_8 Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Documentalmente emerge come i ricorrenti risiedono all'estero, e come il Comune di nascita del loro avo
, cittadino italiano, sia quello di EL (RA). Persona_1 La procura alle liti appare regolare e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente. c. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_1 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). d. Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non pagina 3 di 5 sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Nel caso di specie infatti il dà istruzioni ai propri Consolati di non accettare Controparte_4 domande di riconoscimento della cittadinanza italiana trasmessa per parte materna prima del 1948. Si riporta quanto scritto dal MAE sul proprio sito web (http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/cittadinanza.html) relativo ai servizi consolari
“A tal proposito è opportuno ricordare che la trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione;
”. Quindi, considerato che come nel caso per cui è causa la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta da parte materna antecedentemente all'entrata in vigore della Costituzione e che di conseguenza sarebbe comunque impossibile richiedere il riconoscimento per via amministrativa, 3. NEL MERITO a. I ricorrenti, ha il diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendente dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza Persona_1 italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317) b. Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta del ricorrente dal cittadino italiano Persona_9 c. Nel caso in esame, si registra tuttavia due passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata in [...] il [...], e nata il 13 ottobre Persona_10 Persona_4 1943 di talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
4. SULLE SPESE DI LITE Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia del;
Controparte_1 accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
. , nata in [...] il [...], C.F. , Parte_9 C.F._1
. , nata in [...] il [...], C.F. . Parte_10 C.F._2
. , nata in [...] il [...], C.F. , Parte_4 Parte_11 C.F._3
. , nata in [...] il [...], C.F. , Parte_12 C.F._4
. , nato in [...] il [...], C.F. , Parte_13 C.F._5 sono cittadini italiani iure sanguinis;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, Controparte_1 trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
compensa le spese di lite del presente giudizio. Sentenza ex art. 281 sexies cpc Bologna 11 novembre 2025 dott. Patrizia Bellettati
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7214/2023 tra
Parte_1 Pt_2
Pt_3 Pt_2 [...]
Parte_4 Pt_2 Parte_5
Pt_6 Pt_2 Parte_5 Pt_7
[...] Parte_8
RICORRENTI e
IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE Controparte_1 RESISTENTE
PM
INTERVENUTO Oggi 11 novembre 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Patrizia Bellettati, sono comparsi: per i ricorrenti l'avv. SAITTA VALERIA e l'avv. DE SIMONE RICCARDO oggi sostituiti dall'avv. SARA PINI giusta delega orale Per IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE nessuno Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Il difensore dei ricorrenti precisa le conclusioni come da ricorso il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
dott. Patrizia Bellettati
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7214/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_9 C.F._1
(C.F. , Parte_10 C.F._2
(C.F. ), Parte_11 C.F._3
(C.F. ), Parte_12 C.F._4
(C.F. ), Parte_13 C.F._5 tutti con il patrocinio dell'avv. SAITTA VALERIA e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO VIA BALDO DEGLI UBALDI 8 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA BALDO DEGLI UBALDI N. 8 ROMA presso il difensore avv. SAITTA VALERIA
RICORRENTI contro
IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE (C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della repubblica presso il Tribunale di Bologna INTERVENUTO CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo e da verbale d'udienza: Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadina italiana cui è stata sottratta tale cittadinanza per effetto delle abrogate ed incostituzionali disposizioni normative citate in narrativa. 2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale Controparte_1 di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 25 maggio 2023 i ricorrenti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano Persona_1 nato a [...] il [...] (doc. 1), coniugato con (doc. 2) ed emigrato in Brasile mai Persona_2 naturalizzato, giusta certificazione tradotta e apostillata (doc. 3) Con decreto del 3 marzo 2025 veniva fissata udienza di trattazione in data odierna Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati in data 7 marzo 2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_1 giudizio. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. La causa documentale viene trattenuta in decisione ex art. 281 sexies cpc pagina 2 di 5 2. La domanda è accolta a. Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
nato a [...] il [...] (doc. 1), coniugato con (doc. 2) Persona_1 Persona_2 emigrava in Brasile e dalla loro unione nasceva: a. VI LM nata il [...], nel 1936 contraeva matrimonio con il cittadino straniero
[...] (doc. 5) e dalla loro unione nasceva: Per_3
nata il [...] (doc. 6) si sposava con (doc. 7) dallo loro Persona_4 Pt_8 Pt_2 unione nascevano:
nata il [...] (doc. 8), Controparte_2
(doc. 9) nata il 5 aprile del 1971 Parte_9
(doc. 10) nato il [...] Persona_5 C . si univa in matrimonio con (doc. 11) e dalla loro Controparte_2 Pt_2 Persona_6 unione nasceva nato il [...] (doc. 12). Parte_10 d. si univa in matrimonio con e nascevano Parte_9 Persona_7
nata [...] (doc. 13) Parte_11
il 11 maggio 1991 (doc. 14). Parte_14 D. SO VI si univa in matrimonio con e nascevano: Pt_2 CP_3
[...]
(doc. 16) nato il [...] Persona_8 Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Documentalmente emerge come i ricorrenti risiedono all'estero, e come il Comune di nascita del loro avo
, cittadino italiano, sia quello di EL (RA). Persona_1 La procura alle liti appare regolare e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente. c. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_1 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). d. Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non pagina 3 di 5 sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Nel caso di specie infatti il dà istruzioni ai propri Consolati di non accettare Controparte_4 domande di riconoscimento della cittadinanza italiana trasmessa per parte materna prima del 1948. Si riporta quanto scritto dal MAE sul proprio sito web (http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/cittadinanza.html) relativo ai servizi consolari
“A tal proposito è opportuno ricordare che la trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione;
”. Quindi, considerato che come nel caso per cui è causa la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta da parte materna antecedentemente all'entrata in vigore della Costituzione e che di conseguenza sarebbe comunque impossibile richiedere il riconoscimento per via amministrativa, 3. NEL MERITO a. I ricorrenti, ha il diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendente dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza Persona_1 italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317) b. Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta del ricorrente dal cittadino italiano Persona_9 c. Nel caso in esame, si registra tuttavia due passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata in [...] il [...], e nata il 13 ottobre Persona_10 Persona_4 1943 di talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
4. SULLE SPESE DI LITE Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia del;
Controparte_1 accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
. , nata in [...] il [...], C.F. , Parte_9 C.F._1
. , nata in [...] il [...], C.F. . Parte_10 C.F._2
. , nata in [...] il [...], C.F. , Parte_4 Parte_11 C.F._3
. , nata in [...] il [...], C.F. , Parte_12 C.F._4
. , nato in [...] il [...], C.F. , Parte_13 C.F._5 sono cittadini italiani iure sanguinis;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, Controparte_1 trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
compensa le spese di lite del presente giudizio. Sentenza ex art. 281 sexies cpc Bologna 11 novembre 2025 dott. Patrizia Bellettati
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