TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/11/2025, n. 3422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3422 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- CI ND Presidente
- Francesca Caputo Componente
- CH ND Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 8799/2022 R.G. avente ad oggetto separazione personale tra coniugi e pendente tra
, rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
IS IN,
-parte attrice-
e
, Controparte_1
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge Parte_1 della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato Controparte_1 R.G. 8799/2022
in data 06/06/2015. Ha precisato che dalla loro unione sono nati i figli
(Kassel (DEU), 01/06/2014), Persona_1 Persona_2
(Villingen-HW (DEU), 20/10/2016) e Persona_3
, 14/07/2018). Per_4
Ha dedotto che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis. Ha allegato di lavorare quale coordinatrice pedagogica presso la struttura “L'arcobaleno di Sasso Silvio
Renzo”, sita ad Albenga, con un contratto a tempo determinato sino al 31 ottobre 2022, nonché quale educatrice e coordinatrice presso l'asilo nido comunale di Laigueglia e di percepire un reddito mensile pari ad € 1.400,00 circa.
Quanto alla condizione del coniuge, ha riferito che costui risiede in
Germania, ove svolge attività lavorativa. Ha, altresì, esposto che lo stesso
è mentalmente instabile a causa dello stato depressivo in cui versa, ha abusato di superalcolici nonché assunto talune condotte violente nei confronti della moglie.
Ha, infine, allegato che il marito omette di contribuire al mantenimento dei minori, manifestando disinteresse nei loro riguardi.
Ha domandato: a) la separazione personale;
b) l'affidamento esclusivo della prole con collocamento presso di sé; c) l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale;
d) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
e) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad € 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie con vittoria di spese di lite;
f) nulla a titolo di contributo al di lei mantenimento;
g) il riconoscimento in suo favore dell'A.U.U. in via esclusiva ed integrale. Con compensazione delle spese del presente giudizio
(ricorso depositato il 21/11/2022).
1.2.- La parte non si è costituita in giudizio. Controparte_1
1.3.- All'udienza del 04/04/2023, fallito il tentativo di conciliazione anche per la mancata partecipazione del coniuge convenuto, la Presidente delegata, ha ascoltato la parte attrice e provveduto in via temporanea e urgente nei seguenti termini: i) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2 R.G. 8799/2022
ii) affida i minori (nato il [...]), (nato il Per_1 Per_2
20/10/2016) e (nato il [...]) in via esclusiva alla madre Per_5 stante la lontananza del padre;
iii) dispone il collocamento dei minori in via prevalente presso la madre;
iv) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i minori tutte le volte che verrà in Italia, tutti i giorni dalle 17:00 alle
20:00, dando preavviso alla madre del suo arrivo in Italia almeno 7 giorni prima. Dispone che gli incontri padre-figli si svolgano sempre alla presenza della madre o di altra persona adulta o di riferimento per la madre. Dispone che il padre possa sentire telefonicamente o con videochiamata i figli a giorni alterni nella fascia oraria 17:00-18:00; rimane salva la possibilità per le parti di concordare un differente e più ampio orario di visita e differenti modalità di visita;
v) pone a carico del coniuge convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando l'importo di € 150,00 per ciascuno, pari la mino vitale così determinato tenendo conto dello stato di disoccupazione del padre per come rappresentato dalla ricorrente;
dispone che tale importo venga versato entro il 15 di ogni mese con decorrenza dal corrente mese di aprile, visto che finora vi è comunque stata una contribuzione del padre;
dispone che tale importo sia rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere da aprile 2024; vi) autorizza la a percepire per intero l'assegno unico universale;
vii) Pt_1 pone le spese straordinarie da sostenere per i figli e da individuare secondo il protocollo vigente presso questo tribunale a carico di entrambe le parti in pari misura.
Ha dunque nominato il giudice istruttore e disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.4.- In occasione dell'udienza del 22/03/2024, non comparendo alcuno per la parte convenuta, il giudice istruttore ha dichiarato la contumacia della stessa.
1.5.- La causa è stata istruita per mezzo dei documenti depositati da parte attrice.
1.6.- In occasione dell'udienza del 15/11/2024 la parte attrice ha precisato che la domanda con la quale ha chiesto di disporre che la
3 R.G. 8799/2022
responsabilità genitoriale sulla prole sia esercitata da lei in via esclusiva deve essere intesa non come domanda di decadenza dell'altro genitore dalla responsabilità genitoriale ma come domanda volta ad ottenere l'affidamento esclusivo della prole.
Proseguito il giudizio, all'udienza del 19/09/2025 il giudice istruttore ha invitato la parte attrice a precisare le conclusioni ritenendo la causa matura per la decisione. La parte ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori già in vigore.
Il giudice istruttore ha, dunque, disposto la rimessione della causa al collegio per la decisione, senza assegnare i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per espressa rinuncia della parte.
2.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte convenuta che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi.
3.- La separazione giudiziale è meritevole di accoglimento.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 06/06/2015 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Martignano al n. 2, parte II, serie C, anno 2015).
La conciliazione tra i coniugi non è stata possibile anche in ragione del comportamento processuale della parte convenuta. Inoltre, la parte attrice ha reiterato la propria richiesta di separazione così manifestando la volontà di non proseguire la convivenza ritenuta ormai intollerabile. Né sono emersi elementi che facciano ritenere verosimili i presupposti per il recupero della crisi coniugale.
4.- I provvedimenti relativi alla prole minorenne devono essere adottati nei termini che seguono.
4.1.- In primo luogo, deve essere confermato l'affidamento dei minori in via esclusiva alla parte attrice, poiché le circostanze allegate inducono a ritenere che il regime ordinario di affidamento sia contrario agli interessi dei medesimi.
In particolare, emerge un perdurante disinteresse dell'altro genitore, il quale, come emerge dalle dichiarazioni rese dai coniugi ai Servizi Sociali
4 R.G. 8799/2022
incaricati, risiede in Germania e incontra la prole ben di rado, soltanto nei periodi di ferie, abdicando completamente in favore della genitrice collocataria per le funzioni connesse alla responsabilità genitoriale.
Inoltre, le allegazioni della parte attrice in ordine al disinteresse dell'altro genitore risultano vieppiù corroborate dall'atteggiamento processuale di costui, che neppure ha inteso costituirsi in giudizio per concorrere a determinare la decisione in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale.
4.2.- Del pari, alla luce di quanto riferito dai Servizi Sociali incaricati sull'equilibrio e sul benessere raggiunti dai minori in merito all'attuale organizzazione delle visite con il padre, devono essere confermate le disposizioni provvisorie relative alla frequentazione padre-figli.
In particolare, il genitore potrà incontrare e tenere con la prole tutte le volte che si recherà in Italia, anche tutti i giorni dalle 17:00 alle 20:00, dando preavviso alla madre del suo arrivo in Italia almeno 7 giorni prima, con la precisazione che gli incontri padre-figli si svolgeranno sempre alla presenza della madre o di altra persona adulta di riferimento della genitrice e che lo stesso potrà sentire telefonicamente o con videochiamata i figli a giorni alterni nella fascia oraria 17:00-18:00.
4.3.- Infine, avuto riguardo altresì alle richieste della parte attrice, devono essere confermate le statuizioni provvisorie di ordine economico in punto di contribuzione al mantenimento della prole a carico del genitore non affidatario, relativamente al quantum e alle modalità di versamento del relativo contributo nonché le statuizioni provvisorie inerenti alla ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori e alla percezione dell'A.U.U. da parte della genitrice affidataria in quanto collocataria prevalente.
5.- Il comportamento processuale della parte attrice, la quale ha espressamente chiesto la compensazione delle spese di lite, rappresenta un giusto motivo per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
5 R.G. 8799/2022
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 8799/2022 introdotto con ricorso del
21/11/2022 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2) DICHIARA la separazione personale tra (OR (LE), Parte_1
16/10/1987) e (GEO), 14/09/1984), Controparte_2 coniugi in virtù di matrimonio celebrato a Martignano in data
06/06/2015 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 2, parte II, serie C, anno 2015);
3) CONFERMA che i figli minori della coppia Persona_1
(Kassel (DEU), 01/06/2014), (Villingen- Persona_2
HW (DEU), 20/10/2016) e Persona_3
, 14/07/2018) restano affidati in modo esclusivo a Per_4 Pt_1
, la quale potrà assumere tutte le decisioni inerenti alla prole,
[...] anche quelle di maggior interesse relative ad istruzione, educazione, salute e cura;
l'altro genitore potrà vigilare sull'educazione e sull'istruzione della prole;
4) CONFERMA che il genitore non affidatario potrà vedere e tenere con sé
i minori tutte le volte che si recherà in Italia, tutti i giorni dalle 17:00 alle 20:00, dando preavviso alla madre del suo arrivo in Italia almeno 7 giorni prima, con la precisazione che gli incontri padre-figli si svolgeranno sempre alla presenza della madre o di altra persona adulta di riferimento della genitrice e che lo stesso potrà sentire telefonicamente o con videochiamata i figli a giorni alterni nella fascia oraria 17:00-18:00;
5) CONFERMA a carico di l'obbligo di corrispondere in Controparte_1 favore di , la somma mensile di € 450,00 a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della prole (€ 150,00 per ciascun figlio). Il pagamento – da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT-
FOI – dovrà avvenire entro il giorno 15 di ogni mese;
6 R.G. 8799/2022
6) CONFERMA che le spese straordinarie per la prole debbano essere ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
precisando che esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo del Tribunale di Lecce;
7) CONFERMA che l'assegno unico e universale per ciascun figlio sia percepito in via esclusiva e al 100% da , in quanto genitrice Parte_1 affidataria;
8) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Martignano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
9) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Si comunichi anche ai SS dell'Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta,
LA BA e Alta Valle ID.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 20/11/2025.
Il giudice estensore La Presidente
CH ND CI ND
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- CI ND Presidente
- Francesca Caputo Componente
- CH ND Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 8799/2022 R.G. avente ad oggetto separazione personale tra coniugi e pendente tra
, rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
IS IN,
-parte attrice-
e
, Controparte_1
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge Parte_1 della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato Controparte_1 R.G. 8799/2022
in data 06/06/2015. Ha precisato che dalla loro unione sono nati i figli
(Kassel (DEU), 01/06/2014), Persona_1 Persona_2
(Villingen-HW (DEU), 20/10/2016) e Persona_3
, 14/07/2018). Per_4
Ha dedotto che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis. Ha allegato di lavorare quale coordinatrice pedagogica presso la struttura “L'arcobaleno di Sasso Silvio
Renzo”, sita ad Albenga, con un contratto a tempo determinato sino al 31 ottobre 2022, nonché quale educatrice e coordinatrice presso l'asilo nido comunale di Laigueglia e di percepire un reddito mensile pari ad € 1.400,00 circa.
Quanto alla condizione del coniuge, ha riferito che costui risiede in
Germania, ove svolge attività lavorativa. Ha, altresì, esposto che lo stesso
è mentalmente instabile a causa dello stato depressivo in cui versa, ha abusato di superalcolici nonché assunto talune condotte violente nei confronti della moglie.
Ha, infine, allegato che il marito omette di contribuire al mantenimento dei minori, manifestando disinteresse nei loro riguardi.
Ha domandato: a) la separazione personale;
b) l'affidamento esclusivo della prole con collocamento presso di sé; c) l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale;
d) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
e) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad € 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie con vittoria di spese di lite;
f) nulla a titolo di contributo al di lei mantenimento;
g) il riconoscimento in suo favore dell'A.U.U. in via esclusiva ed integrale. Con compensazione delle spese del presente giudizio
(ricorso depositato il 21/11/2022).
1.2.- La parte non si è costituita in giudizio. Controparte_1
1.3.- All'udienza del 04/04/2023, fallito il tentativo di conciliazione anche per la mancata partecipazione del coniuge convenuto, la Presidente delegata, ha ascoltato la parte attrice e provveduto in via temporanea e urgente nei seguenti termini: i) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2 R.G. 8799/2022
ii) affida i minori (nato il [...]), (nato il Per_1 Per_2
20/10/2016) e (nato il [...]) in via esclusiva alla madre Per_5 stante la lontananza del padre;
iii) dispone il collocamento dei minori in via prevalente presso la madre;
iv) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i minori tutte le volte che verrà in Italia, tutti i giorni dalle 17:00 alle
20:00, dando preavviso alla madre del suo arrivo in Italia almeno 7 giorni prima. Dispone che gli incontri padre-figli si svolgano sempre alla presenza della madre o di altra persona adulta o di riferimento per la madre. Dispone che il padre possa sentire telefonicamente o con videochiamata i figli a giorni alterni nella fascia oraria 17:00-18:00; rimane salva la possibilità per le parti di concordare un differente e più ampio orario di visita e differenti modalità di visita;
v) pone a carico del coniuge convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando l'importo di € 150,00 per ciascuno, pari la mino vitale così determinato tenendo conto dello stato di disoccupazione del padre per come rappresentato dalla ricorrente;
dispone che tale importo venga versato entro il 15 di ogni mese con decorrenza dal corrente mese di aprile, visto che finora vi è comunque stata una contribuzione del padre;
dispone che tale importo sia rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere da aprile 2024; vi) autorizza la a percepire per intero l'assegno unico universale;
vii) Pt_1 pone le spese straordinarie da sostenere per i figli e da individuare secondo il protocollo vigente presso questo tribunale a carico di entrambe le parti in pari misura.
Ha dunque nominato il giudice istruttore e disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.4.- In occasione dell'udienza del 22/03/2024, non comparendo alcuno per la parte convenuta, il giudice istruttore ha dichiarato la contumacia della stessa.
1.5.- La causa è stata istruita per mezzo dei documenti depositati da parte attrice.
1.6.- In occasione dell'udienza del 15/11/2024 la parte attrice ha precisato che la domanda con la quale ha chiesto di disporre che la
3 R.G. 8799/2022
responsabilità genitoriale sulla prole sia esercitata da lei in via esclusiva deve essere intesa non come domanda di decadenza dell'altro genitore dalla responsabilità genitoriale ma come domanda volta ad ottenere l'affidamento esclusivo della prole.
Proseguito il giudizio, all'udienza del 19/09/2025 il giudice istruttore ha invitato la parte attrice a precisare le conclusioni ritenendo la causa matura per la decisione. La parte ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori già in vigore.
Il giudice istruttore ha, dunque, disposto la rimessione della causa al collegio per la decisione, senza assegnare i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per espressa rinuncia della parte.
2.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte convenuta che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi.
3.- La separazione giudiziale è meritevole di accoglimento.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 06/06/2015 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Martignano al n. 2, parte II, serie C, anno 2015).
La conciliazione tra i coniugi non è stata possibile anche in ragione del comportamento processuale della parte convenuta. Inoltre, la parte attrice ha reiterato la propria richiesta di separazione così manifestando la volontà di non proseguire la convivenza ritenuta ormai intollerabile. Né sono emersi elementi che facciano ritenere verosimili i presupposti per il recupero della crisi coniugale.
4.- I provvedimenti relativi alla prole minorenne devono essere adottati nei termini che seguono.
4.1.- In primo luogo, deve essere confermato l'affidamento dei minori in via esclusiva alla parte attrice, poiché le circostanze allegate inducono a ritenere che il regime ordinario di affidamento sia contrario agli interessi dei medesimi.
In particolare, emerge un perdurante disinteresse dell'altro genitore, il quale, come emerge dalle dichiarazioni rese dai coniugi ai Servizi Sociali
4 R.G. 8799/2022
incaricati, risiede in Germania e incontra la prole ben di rado, soltanto nei periodi di ferie, abdicando completamente in favore della genitrice collocataria per le funzioni connesse alla responsabilità genitoriale.
Inoltre, le allegazioni della parte attrice in ordine al disinteresse dell'altro genitore risultano vieppiù corroborate dall'atteggiamento processuale di costui, che neppure ha inteso costituirsi in giudizio per concorrere a determinare la decisione in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale.
4.2.- Del pari, alla luce di quanto riferito dai Servizi Sociali incaricati sull'equilibrio e sul benessere raggiunti dai minori in merito all'attuale organizzazione delle visite con il padre, devono essere confermate le disposizioni provvisorie relative alla frequentazione padre-figli.
In particolare, il genitore potrà incontrare e tenere con la prole tutte le volte che si recherà in Italia, anche tutti i giorni dalle 17:00 alle 20:00, dando preavviso alla madre del suo arrivo in Italia almeno 7 giorni prima, con la precisazione che gli incontri padre-figli si svolgeranno sempre alla presenza della madre o di altra persona adulta di riferimento della genitrice e che lo stesso potrà sentire telefonicamente o con videochiamata i figli a giorni alterni nella fascia oraria 17:00-18:00.
4.3.- Infine, avuto riguardo altresì alle richieste della parte attrice, devono essere confermate le statuizioni provvisorie di ordine economico in punto di contribuzione al mantenimento della prole a carico del genitore non affidatario, relativamente al quantum e alle modalità di versamento del relativo contributo nonché le statuizioni provvisorie inerenti alla ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori e alla percezione dell'A.U.U. da parte della genitrice affidataria in quanto collocataria prevalente.
5.- Il comportamento processuale della parte attrice, la quale ha espressamente chiesto la compensazione delle spese di lite, rappresenta un giusto motivo per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
5 R.G. 8799/2022
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 8799/2022 introdotto con ricorso del
21/11/2022 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2) DICHIARA la separazione personale tra (OR (LE), Parte_1
16/10/1987) e (GEO), 14/09/1984), Controparte_2 coniugi in virtù di matrimonio celebrato a Martignano in data
06/06/2015 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 2, parte II, serie C, anno 2015);
3) CONFERMA che i figli minori della coppia Persona_1
(Kassel (DEU), 01/06/2014), (Villingen- Persona_2
HW (DEU), 20/10/2016) e Persona_3
, 14/07/2018) restano affidati in modo esclusivo a Per_4 Pt_1
, la quale potrà assumere tutte le decisioni inerenti alla prole,
[...] anche quelle di maggior interesse relative ad istruzione, educazione, salute e cura;
l'altro genitore potrà vigilare sull'educazione e sull'istruzione della prole;
4) CONFERMA che il genitore non affidatario potrà vedere e tenere con sé
i minori tutte le volte che si recherà in Italia, tutti i giorni dalle 17:00 alle 20:00, dando preavviso alla madre del suo arrivo in Italia almeno 7 giorni prima, con la precisazione che gli incontri padre-figli si svolgeranno sempre alla presenza della madre o di altra persona adulta di riferimento della genitrice e che lo stesso potrà sentire telefonicamente o con videochiamata i figli a giorni alterni nella fascia oraria 17:00-18:00;
5) CONFERMA a carico di l'obbligo di corrispondere in Controparte_1 favore di , la somma mensile di € 450,00 a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della prole (€ 150,00 per ciascun figlio). Il pagamento – da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT-
FOI – dovrà avvenire entro il giorno 15 di ogni mese;
6 R.G. 8799/2022
6) CONFERMA che le spese straordinarie per la prole debbano essere ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
precisando che esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo del Tribunale di Lecce;
7) CONFERMA che l'assegno unico e universale per ciascun figlio sia percepito in via esclusiva e al 100% da , in quanto genitrice Parte_1 affidataria;
8) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Martignano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
9) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Si comunichi anche ai SS dell'Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta,
LA BA e Alta Valle ID.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 20/11/2025.
Il giudice estensore La Presidente
CH ND CI ND
7