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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 28/06/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. 594/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 594/2025 promossa da:
C.F. ), nata a [...], il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...], il [...]; CP_1 C.F._2
RICORRENTE
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Sandro Ciliani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio come da procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Terni in data 23.05.1999, precisando che dall'unione, in data 07.04.2005, nasceva il figlio e che a far data dalla Per_1 comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi era venuta definitivamente meno.
All'udienza presidenziale, tenuta in data 07.05.2025 mediante scambio di note scritte, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini: “1) la casa coniugale di Terni, via Monterotondo n. 8/A, in quanto di proprietà del Sig. CP_1 rimarrà nella disponibilità del predetto avendo la peraltro, da tempo trasferito la propria Pt_1 residenza in Località Casa Cantoniera 11, Montefranco (TR), dove ha costituito un nuovo nucleo familiare.
2) dichiara di essere dipendente presso la casa circondariale di Terni come agente CP_1 di custodia con reddito mensile di € 2.100,00 circa, mentre è dipendente presso Parte_1
l'azienda EU (Todis) di Terni con reddito mensile di € 800,00 circa;
3) entrambi danno atto e riconoscono di godere di adeguati redditi propri e di aver costituito, comunque, oramai, propri nuclei familiari e, quindi, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
4) , in particolare, rinuncia all'assegno di mantenimento di € 200,00 per sé, con Parte_1 conseguente venir meno dell'obbligo del Sig. al versamento di tale importo;
CP_1
5) in considerazione del fatto che il figlio è divenuto ora maggiorenne e che, attualmente, Per_1 frequenta l'Università telematica Pegaso deve intendersi cessato a carico del Sig. anche CP_1
l'obbligo di pagamento dell'assegno mensile di € 300,00 in favore del figlio.
6) Entrambi i coniugi, tuttavia, provvederanno al mantenimento del figlio finché non sarà autosufficiente obbligandosi a corrispondere, in parti uguali, le spese necessarie allo studio, al mantenimento, allo svago, allo sport ed altro, secondo le esigenze del ragazzo, e, comunque, proporzionalmente al tempo che quest'ultimo deciderà di trascorrere nelle rispettive famiglie del padre e della madre.
7) I predetti dichiarano che il patrimonio mobiliare è stato già definito e suddiviso equamente tra loro per cui entrambi rinunciano tra loro a qualsiasi richiesta di pagamento di somme o restituzione di beni.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta, omologa e prende atto degli accordi intervenuti e, per l'effetto: - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Terni in data 23.05.1999 tra
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_1 CP_1
28.10.1970, alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Terni, anno 1999, parte II, serie A, n. 52;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 11.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli