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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4220/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Miriam TOGNOLO Parte_1 C.F._1
e
LU SE (C.F. ), con gli avv.ti Christian PAVAN ed Elisa SCUDIERO C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri
[...]
e LU EC in San Donà di Piave (VE) (trascritto nei registri del predetto comune al n. 92 P. 2 S. Anno Parte_1
1995), alle seguenti
CONDIZIONI
1-i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
2-la casa coniugale sita a San Donà di Piave (VE) via G. Baron n.36 sc. B int. 2, con tutti gli arredi e le suppellettili ivi presenti, rimarrà al marito, che ne ha la proprietà in via esclusiva, avendo la moglie già provveduto ad asportare i propri effetti personali;
pag. 1 di 3
3-il marito corrisponderà alla moglie quale contributo al mantenimento la somma mensile di €. 350,00, importo da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma che verrà rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Spese e competenze del procedimento interamente compensati.”;
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso congiuntamente depositato in data 6/10/2025 le parti, che hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in data 7/10/1995, dal quale è nato il [...] il figlio Per_1
, oggi maggiorenne ed economicamente indipendente e di essere stati autorizzati a vivere
[...] separati all'esito delle note scritte sostitutive dell'udienza fissata il 19/3/2025 avanti al Giudice delegato per la trattazione della procedura di separazione consensuale, conclusasi con sentenza di omologazione n. 438/2025 pubblicata il 30/4/2025, hanno proposto in via congiunta domanda per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con le note scritte congiunte depositate ex art. 473 bis.51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza fissata in data 5/11/2025 innanzi al Giudice relatore delegato, hanno quindi chiesto l'accoglimento della domanda divorzile alle condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
All'esito del deposito delle note scritte la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente, fino alla data odierna, a decorrere dall'omologa della separazione consensuale, circostanza che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le parti hanno inoltre compiutamente indicato le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non sussistendo esigenze di tutela della prole ed essendo l'assegno divorzile concordato congruo al quadro reddituale delle parti.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
(C.F. ) e LU SE (C.F. ) in data 7/10/1995, C.F._1 C.F._2 trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte II serie A n. 92 anno 1995 del Comune di San Donà di Piave (VE);
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
pag. 2 di 3 RATIFICA le condizioni concordate dai ricorrenti qui di seguito integralmente riprodotte:
“1-i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
2-la casa coniugale sita a San Donà di Piave (VE) via G. Baron n.36 sc. B int. 2, con tutti gli arredi e le suppellettili ivi presenti, rimarrà al marito, che ne ha la proprietà in via esclusiva, avendo la moglie già provveduto ad asportare i propri effetti personali;
3-il marito corrisponderà alla moglie quale contributo al mantenimento la somma mensile di €. 350,00, importo da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma che verrà rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.”;
COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Miriam TOGNOLO Parte_1 C.F._1
e
LU SE (C.F. ), con gli avv.ti Christian PAVAN ed Elisa SCUDIERO C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri
[...]
e LU EC in San Donà di Piave (VE) (trascritto nei registri del predetto comune al n. 92 P. 2 S. Anno Parte_1
1995), alle seguenti
CONDIZIONI
1-i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
2-la casa coniugale sita a San Donà di Piave (VE) via G. Baron n.36 sc. B int. 2, con tutti gli arredi e le suppellettili ivi presenti, rimarrà al marito, che ne ha la proprietà in via esclusiva, avendo la moglie già provveduto ad asportare i propri effetti personali;
pag. 1 di 3
3-il marito corrisponderà alla moglie quale contributo al mantenimento la somma mensile di €. 350,00, importo da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma che verrà rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Spese e competenze del procedimento interamente compensati.”;
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso congiuntamente depositato in data 6/10/2025 le parti, che hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in data 7/10/1995, dal quale è nato il [...] il figlio Per_1
, oggi maggiorenne ed economicamente indipendente e di essere stati autorizzati a vivere
[...] separati all'esito delle note scritte sostitutive dell'udienza fissata il 19/3/2025 avanti al Giudice delegato per la trattazione della procedura di separazione consensuale, conclusasi con sentenza di omologazione n. 438/2025 pubblicata il 30/4/2025, hanno proposto in via congiunta domanda per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con le note scritte congiunte depositate ex art. 473 bis.51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza fissata in data 5/11/2025 innanzi al Giudice relatore delegato, hanno quindi chiesto l'accoglimento della domanda divorzile alle condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
All'esito del deposito delle note scritte la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente, fino alla data odierna, a decorrere dall'omologa della separazione consensuale, circostanza che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le parti hanno inoltre compiutamente indicato le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non sussistendo esigenze di tutela della prole ed essendo l'assegno divorzile concordato congruo al quadro reddituale delle parti.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
(C.F. ) e LU SE (C.F. ) in data 7/10/1995, C.F._1 C.F._2 trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte II serie A n. 92 anno 1995 del Comune di San Donà di Piave (VE);
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
pag. 2 di 3 RATIFICA le condizioni concordate dai ricorrenti qui di seguito integralmente riprodotte:
“1-i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
2-la casa coniugale sita a San Donà di Piave (VE) via G. Baron n.36 sc. B int. 2, con tutti gli arredi e le suppellettili ivi presenti, rimarrà al marito, che ne ha la proprietà in via esclusiva, avendo la moglie già provveduto ad asportare i propri effetti personali;
3-il marito corrisponderà alla moglie quale contributo al mantenimento la somma mensile di €. 350,00, importo da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma che verrà rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.”;
COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 3 di 3