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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/01/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Bobbio ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3055/2023 di R.G. (n. 4650/2022
R.G., prima del mutamento del rito) promossa da:
, rappr.ta e difesa dall'avv.to Bianca Caputo, elett.te Parte_1 dom.ta come in atti,
INTIMANTE nei confronti di
, rappr.to e difeso dall'avv.to Vincenzo Vairo CP_1 elett.te dom.ta come in atti,
INTIMATA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di tratta- zione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui tra- scritte tutte le istanze.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
In via preliminare si rileva che il novellato art. 132 c.p.c. esonera dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità del- la motivazione c.d. per relationem, art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr., anteriforma Cass. Civ. 3626/2007), la cui ammissibilità – così co- me quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata, recettivo degli orientamenti giurispru- denziali innanzi indicati, anche con esclusivo riferimento a prece- denti conformi, ossia mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di giudizio;
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudice nel motiva- re “concisamente” la sentenza di cui all'art. 118 disp. att. del codi- ce di rito, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed ana- liticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di dirit-
1 to – “rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata” e le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omes- se” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risul- tare semplicemente assorbite (ovvero superate) per l'incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente rite- nuto provato dal giudicante.
Passando al merito del presente giudizio si richiama, in primis, il contenuto assertivo dell'atto di intimazione di sfratto per morosità ad uso abitativo e successiva resistenza dell'intimata, tale da de- terminare il mutamento del rito con il deposito delle successive memorie versate in atti dai difensori costituiti.
Ed invero!
Con atto di intimazione di sfratto ritualmente notificato, la sig.ra intimava sfratto per morosità e contestuale citazione Parte_1 per la convalida, nei confronti di , conduttore CP_1 dell'immobile sito in Pagani in Viale Tieste 75/C posto al 6 piano interno 18 all'interno del complesso condominiale denominato
“Palazzo Califano”, lamentando il mancato pagamento del canone per le mensilità di aprile (per € 300,00), maggio, giugno, luglio ed agosto 2020 nonché delle mensilità da giugno 2021 a luglio 2022, per una somma pari ad euro 4.900,00.
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta, CP_2
[..
, la quale si opponeva allo sfratto intimato e ne chiedeva il riget- to.
All'udienza del 25 gennaio 2023, l'intimata abbandonava l'opposizione e chiedeva concedersi termine di grazia al fine di sa- nare la morosità. Il Giudice concedeva termine di giorni 90 per sa- nare la morosità e rinviava all'udienza del 10/5/2023.
In tale ultima udienza, parte intimante dava atto della persistenza della morosità ed il Giudice, a scioglimento della riserva, emetteva ordinanza di rilascio ai sensi dell'art. 665 c.p.c. con fissazione del- la data di esecuzione al 15/07/2023 e il mutamento di rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c.; rinviava la causa alla udienza di discussione assegnando alle parti il termine per l'esperimento del tentativo di mediazione e per il deposito di memorie integrative.
2 Esperito il tentativo di mediazione e conclusosi con esito negativo per mancata partecipazione di parte intimata, le parti concludevano come da note di trattazione scritta.
Successivamente all'udienza del 14/12/2023 la causa veniva rin- viata per discussione e all'udienza del 4/04/2024 il Giudice riser- vava la decisione.
Posto che nelle more del giudizio non è stato dato atto dell'intervenuto rilascio dell'immobile va in questa sede esaminata anche la domanda di condanna di al pagamento di CP_1 euro 4.900,00 a titolo di canoni scaduti e non pagati.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di quanto di seguito precisato.
È documentalmente provata la fonte (negoziale) della pretesa cre- ditoria avanzata dall'intimante rappresentata dal contratto di loca- zione in atti.
Parte attrice, inoltre, ha allegato l'inadempimento della conduttrice in relazione al mancato pagamento dei canoni per le seguenti men- silità dal mese di giugno 2021 a luglio 2022. Rispetto a tali mensi- lità, nel corso del giudizio, parte intimata produceva una serie di ricevute attestante pagamenti in acconto.
Pertanto, la morosità residuale ad oggi, a parere del Tribunale, ammonta ad euro 3.700,00.
A fronte delle suddette prove ed allegazioni offerte dal creditore, incombeva sul debitore dimostrare che l'inadempimento non sussi- ste per avere egli adempiuto all'obbligazione, in base al principio per cui chi eccepisce l'estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti deve provare il fatto su cui l'eccezione si fonda (cfr. il costante orientamento giurisprudenziale consolidatosi all'indomani della nota sentenza a Sezioni Unite, 30/10/2001, n. 13533, alla quale, tra le tante, si sono uniformate Cass., Sez. III, 21/02/2003,
n. 2647, Cass., Sez. III, 503/04/2003, n. 5135, Cass., Sez. L,
11/10/2003, n. 15249, Cass., Sez. III, 01/12/2003, n. 18315, Cass.,
Sez. III, 01/04/2004, n. 6395, Cass., Sez. I, 26/01/2007, n. 1743,
Cass., Sez. II, 26/01/2007, n. 1743, Cass., Sez. II, 19/04/2007, n.
9351, Cass., Sez. II, 11/11/2008, n. 26953, Cass., Sez. III,
3 20/01/2015, n. 826, Cass., Sez. I, 15/07/2011, n. 15659, Cass., Sez.
III, ord. 03/08/2017, n. 19333).
Nel caso di specie, la convenuta non ha assolto all'onere probato- rio gravante sulla stessa, ai sensi dell'art. 2697 c.c. In considerazione dell'ammontare della morosità e del comporta- mento tenuto dalla sig.ra sussistono, dunque, i presuppo- CP_1 sti oggettivi e soggettivi del grave inadempimento della conduttri- ce.
In conclusione, risulta provata la morosità della conduttrice per le mensilità scadute per complessivi € 3.700,00 e la sig.ra CP_1 va conseguentemente condannata a pagare in favore di Parte_2
[...
, la somma pari ad € 3.700,00. Su tali somme decorrono gli inte- ressi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo, trattandosi di obbligazione pecuniaria.
Infine, poiché non risulta provato il rilascio dell'immobile conse- guente ad ordinanza di rilascio, l'intimata va condannata altresì al rilascio dell'immobile libero da persone e/o cose.
Vanno poste a carico della convenuta soccombente (art. 91 c.p.c.) le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo secondo i pa- rametri minimi previsti dal D.M. 37/2018 in relazione a controver- sie di valore compreso nello scaglione tra Euro 1.101,00 ed Euro
5.200,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (con esclu- sione della fase istruttoria, in quanto non espletata), oltre alle anti- cipazioni pari ad una somma complessiva di Euro 76,00 (di cui
Euro 49,00 per C.U. ed Euro 27,00 per marca).
Infine, parte intimata - regolarmente costituita - non ha partecipato al procedimento di mediazione obbligatorio, né ha indicato alcun giustificato motivo per tale mancata partecipazione;
ne consegue la condanna dello stesso al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unifi- cato dovuto per il presente giudizio, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 4 bis, del d. lgs. 28 del 2010
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sulla domanda pro- posta, respinta ogni avversa e contraria istanza, eccezione e dedu- zione, così provvede:
1) dichiara risolto per il grave inadempimento del conduttore il contratto di locazione oggetto di causa e, per l'effetto, ordina il ri- lascio dell'immobile, libero da persone e/o cose, meglio descritto in citazione e nel contratto in atti;
2) fissa per l'esecuzione la data del 15 febbraio 2025;
3) condanna parte intimata al pagamento in favore dell'intimante, della somma complessiva di € 3.700,00 a titolo di canoni dovuti e non pagati oltre interessi legali dalle singole sca- denze al soddisfo nonché delle successive somme dovute per i ratei maturati sino all'effettiva consegna dell'immobile, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
4) condanna parte intimata al pagamento delle spese processua- li in favore dell'intimante che si liquidano in complessivi € 2.976,00 di cui € 76,00 per esborsi ed € 2.900,00 per compensi ol- tre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali come per legge;
5) condanna parte intimata al versamento in favore dello Stato della somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 8, co. 4 bis, d.lgs. 28/2010.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Nocera Inferiore, 23/1/2025.
Il Giudice
dott. Luigi Bobbio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Bobbio ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3055/2023 di R.G. (n. 4650/2022
R.G., prima del mutamento del rito) promossa da:
, rappr.ta e difesa dall'avv.to Bianca Caputo, elett.te Parte_1 dom.ta come in atti,
INTIMANTE nei confronti di
, rappr.to e difeso dall'avv.to Vincenzo Vairo CP_1 elett.te dom.ta come in atti,
INTIMATA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di tratta- zione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui tra- scritte tutte le istanze.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
In via preliminare si rileva che il novellato art. 132 c.p.c. esonera dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità del- la motivazione c.d. per relationem, art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr., anteriforma Cass. Civ. 3626/2007), la cui ammissibilità – così co- me quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata, recettivo degli orientamenti giurispru- denziali innanzi indicati, anche con esclusivo riferimento a prece- denti conformi, ossia mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di giudizio;
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudice nel motiva- re “concisamente” la sentenza di cui all'art. 118 disp. att. del codi- ce di rito, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed ana- liticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di dirit-
1 to – “rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata” e le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omes- se” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risul- tare semplicemente assorbite (ovvero superate) per l'incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente rite- nuto provato dal giudicante.
Passando al merito del presente giudizio si richiama, in primis, il contenuto assertivo dell'atto di intimazione di sfratto per morosità ad uso abitativo e successiva resistenza dell'intimata, tale da de- terminare il mutamento del rito con il deposito delle successive memorie versate in atti dai difensori costituiti.
Ed invero!
Con atto di intimazione di sfratto ritualmente notificato, la sig.ra intimava sfratto per morosità e contestuale citazione Parte_1 per la convalida, nei confronti di , conduttore CP_1 dell'immobile sito in Pagani in Viale Tieste 75/C posto al 6 piano interno 18 all'interno del complesso condominiale denominato
“Palazzo Califano”, lamentando il mancato pagamento del canone per le mensilità di aprile (per € 300,00), maggio, giugno, luglio ed agosto 2020 nonché delle mensilità da giugno 2021 a luglio 2022, per una somma pari ad euro 4.900,00.
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta, CP_2
[..
, la quale si opponeva allo sfratto intimato e ne chiedeva il riget- to.
All'udienza del 25 gennaio 2023, l'intimata abbandonava l'opposizione e chiedeva concedersi termine di grazia al fine di sa- nare la morosità. Il Giudice concedeva termine di giorni 90 per sa- nare la morosità e rinviava all'udienza del 10/5/2023.
In tale ultima udienza, parte intimante dava atto della persistenza della morosità ed il Giudice, a scioglimento della riserva, emetteva ordinanza di rilascio ai sensi dell'art. 665 c.p.c. con fissazione del- la data di esecuzione al 15/07/2023 e il mutamento di rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c.; rinviava la causa alla udienza di discussione assegnando alle parti il termine per l'esperimento del tentativo di mediazione e per il deposito di memorie integrative.
2 Esperito il tentativo di mediazione e conclusosi con esito negativo per mancata partecipazione di parte intimata, le parti concludevano come da note di trattazione scritta.
Successivamente all'udienza del 14/12/2023 la causa veniva rin- viata per discussione e all'udienza del 4/04/2024 il Giudice riser- vava la decisione.
Posto che nelle more del giudizio non è stato dato atto dell'intervenuto rilascio dell'immobile va in questa sede esaminata anche la domanda di condanna di al pagamento di CP_1 euro 4.900,00 a titolo di canoni scaduti e non pagati.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di quanto di seguito precisato.
È documentalmente provata la fonte (negoziale) della pretesa cre- ditoria avanzata dall'intimante rappresentata dal contratto di loca- zione in atti.
Parte attrice, inoltre, ha allegato l'inadempimento della conduttrice in relazione al mancato pagamento dei canoni per le seguenti men- silità dal mese di giugno 2021 a luglio 2022. Rispetto a tali mensi- lità, nel corso del giudizio, parte intimata produceva una serie di ricevute attestante pagamenti in acconto.
Pertanto, la morosità residuale ad oggi, a parere del Tribunale, ammonta ad euro 3.700,00.
A fronte delle suddette prove ed allegazioni offerte dal creditore, incombeva sul debitore dimostrare che l'inadempimento non sussi- ste per avere egli adempiuto all'obbligazione, in base al principio per cui chi eccepisce l'estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti deve provare il fatto su cui l'eccezione si fonda (cfr. il costante orientamento giurisprudenziale consolidatosi all'indomani della nota sentenza a Sezioni Unite, 30/10/2001, n. 13533, alla quale, tra le tante, si sono uniformate Cass., Sez. III, 21/02/2003,
n. 2647, Cass., Sez. III, 503/04/2003, n. 5135, Cass., Sez. L,
11/10/2003, n. 15249, Cass., Sez. III, 01/12/2003, n. 18315, Cass.,
Sez. III, 01/04/2004, n. 6395, Cass., Sez. I, 26/01/2007, n. 1743,
Cass., Sez. II, 26/01/2007, n. 1743, Cass., Sez. II, 19/04/2007, n.
9351, Cass., Sez. II, 11/11/2008, n. 26953, Cass., Sez. III,
3 20/01/2015, n. 826, Cass., Sez. I, 15/07/2011, n. 15659, Cass., Sez.
III, ord. 03/08/2017, n. 19333).
Nel caso di specie, la convenuta non ha assolto all'onere probato- rio gravante sulla stessa, ai sensi dell'art. 2697 c.c. In considerazione dell'ammontare della morosità e del comporta- mento tenuto dalla sig.ra sussistono, dunque, i presuppo- CP_1 sti oggettivi e soggettivi del grave inadempimento della conduttri- ce.
In conclusione, risulta provata la morosità della conduttrice per le mensilità scadute per complessivi € 3.700,00 e la sig.ra CP_1 va conseguentemente condannata a pagare in favore di Parte_2
[...
, la somma pari ad € 3.700,00. Su tali somme decorrono gli inte- ressi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo, trattandosi di obbligazione pecuniaria.
Infine, poiché non risulta provato il rilascio dell'immobile conse- guente ad ordinanza di rilascio, l'intimata va condannata altresì al rilascio dell'immobile libero da persone e/o cose.
Vanno poste a carico della convenuta soccombente (art. 91 c.p.c.) le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo secondo i pa- rametri minimi previsti dal D.M. 37/2018 in relazione a controver- sie di valore compreso nello scaglione tra Euro 1.101,00 ed Euro
5.200,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (con esclu- sione della fase istruttoria, in quanto non espletata), oltre alle anti- cipazioni pari ad una somma complessiva di Euro 76,00 (di cui
Euro 49,00 per C.U. ed Euro 27,00 per marca).
Infine, parte intimata - regolarmente costituita - non ha partecipato al procedimento di mediazione obbligatorio, né ha indicato alcun giustificato motivo per tale mancata partecipazione;
ne consegue la condanna dello stesso al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unifi- cato dovuto per il presente giudizio, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 4 bis, del d. lgs. 28 del 2010
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sulla domanda pro- posta, respinta ogni avversa e contraria istanza, eccezione e dedu- zione, così provvede:
1) dichiara risolto per il grave inadempimento del conduttore il contratto di locazione oggetto di causa e, per l'effetto, ordina il ri- lascio dell'immobile, libero da persone e/o cose, meglio descritto in citazione e nel contratto in atti;
2) fissa per l'esecuzione la data del 15 febbraio 2025;
3) condanna parte intimata al pagamento in favore dell'intimante, della somma complessiva di € 3.700,00 a titolo di canoni dovuti e non pagati oltre interessi legali dalle singole sca- denze al soddisfo nonché delle successive somme dovute per i ratei maturati sino all'effettiva consegna dell'immobile, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
4) condanna parte intimata al pagamento delle spese processua- li in favore dell'intimante che si liquidano in complessivi € 2.976,00 di cui € 76,00 per esborsi ed € 2.900,00 per compensi ol- tre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali come per legge;
5) condanna parte intimata al versamento in favore dello Stato della somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 8, co. 4 bis, d.lgs. 28/2010.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Nocera Inferiore, 23/1/2025.
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