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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta D'AMORE - Presidente
2) dott. Giorgio SENSALE - Consigliere
3) dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 4100 R.G.A.C. per l'anno 2020, riservata in decisione all'udienza cartolare del 7.11.2024, vertente
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e C.F._2 Parte_3
( ), rappresentati e difesi in giudizio, per C.F._3 mandato in atti, dall'avv. Luigi Maratta, con il quale sono elettivamente domiciliati in Napoli, C.D. via Porzio 4, isola 3, presso lo studio dell'avv. A. Migliore;
Appellanti principali
CONTRO
( ), rappresentato e Controparte_1 C.F._4 difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Rosa Maria Gatti, presso il cui studio in Mondragone, via Alemanno n. 31, è elettivamente domiciliato;
Appellato/Appellante incidentale
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 2300/2020, pubblicata in data 8.10.2020.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza del 7.11.2024, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 28.10.2010,
[...] evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria CP_1
Capua Vetere, , e onde Parte_2 Parte_3 Parte_1 sentir accertare l'illegittimo posizionamento, da parte dei convenuti, di un tubo di scarico di acque piovane, ubicato sul muro di confine tra le
1 proprietà delle parti in causa, a distanza non legale e a ridosso del portone di ingresso della propria abitazione, sì da rendere difficoltoso l'accesso pedonale per la formazione di ristagno di acqua piovana.
Chiedeva, pertanto, di condannare i convenuti allo spostamento dello scolo e, in subordine, all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per evitare di aggravare l'immobile di sua proprietà. Vinte le spese di lite.
A sostegno della domanda, l'istante assumeva di essere proprietario di un immobile sito in Mondragone, alla via Fabio Filzi n. 19, confinante con l'immobile di proprietà e , con Parte_2 Parte_3 diritto di usufrutto in favore di che tra le due proprietà vi Parte_1 era un muro divisorio di 40 cm;
che con scrittura privata del
18.9.1982, e , rispettivamente PA Persona_1 danti causa dell'attore e dei convenuti, disciplinavano la proprietà di detto muro – arbitrariamente modificato da che lo Persona_1 aveva ridotto dagli originari 60 cm agli attuali 40 cm – stabilendo che fosse in proprietà di per 30 cm ed in proprietà di per CP_2 Per_1
10 cm;
che sul richiamato muro i convenuti avevano posizionato un tubo di scarico a distanza non legale dalla linea di confine che provocava il disagio sopra richiamato alla sua proprietà.
Incardinata la lite, con comparsa depositata in data 12.1.2011, si costituivano in giudizio i convenuti e Parte_1 Parte_2
, concludendo per il rigetto delle domande attoree, Parte_3 illegittime e infondate.
Deducevano, infatti, che sebbene il tubo di scarico delle acque piovane fosse posto a ridosso del muro di confine, lo stesso sversava in una cunetta di convogliamento delle acque sulla pubblica via e che era stato realizzato, unitamente al fabbricato del proprio dante causa, nell'anno 1983, e sin da allora pacificamente, pubblicamente e ininterrottamente tenuto e posseduto nella medesima posizione.
Assumevano, altresì, che contestualmente alla realizzazione del proprio fabbricato, nel 1983, formato da un piano terra, un primo e secondo piano ed una terrazza di copertura, il confinante fabbricato attoreo - in origine composto da un piano terra e primo piano, oltre che da un sottotetto, che si arrestava, nel punto di maggiore altezza, a mt. 2,20 dalla soglia del parapetto della confinante terrazza del nuovo fabbricato , da cui fin dalla sua realizzazione ininterrottamente Per_1 si esercitava pieno diritto di veduta sulla proprietà attorea -, veniva demolito e ricostruito con soli due piani (piano terra e primo piano); che avevano pertanto acquistato per usucapione una servitù di veduta dalla propria terrazza verso il fabbricato del goduta CP_1 ininterrottamente fin dal 1983; che tra il 2006 e il 2010, l'attore aveva ricostruito abusivamente il piano sottotetto (mansarda); che per effetto dell'acquisita servitù di veduta (dall'anno 2003), illegittimamente
2 l'attore aveva successivamente realizzato il proprio sottotetto senza arrestarlo ad almeno tre metri al di sotto della soglia del parapetto della terrazza del fabbricato dei convenuti, come previsto dall'art. 907
c.c..
Pertanto, in via riconvenzionale, chiedevano: a) accertarsi l'acquisto per usucapione sia della servitù di tenere il tubo di scarico delle acque piovane del proprio fabbricato alla ridotta distanza dal confine, nell'attuale posizione, sia della servitù di veduta dalla propria terrazza sulla confinante proprietà dell'attore; b) accertarsi la realizzazione, da parte dell'attore, del sottotetto ad un'altezza superiore a quella legale rispetto all'acquisita servitù di veduta, con conseguente condanna a ridurre l'altezza del sottotetto fino alla misura di legge.
Acquisita documentazione, raccolto l'interrogatorio formale dell'attore, assunta la prova testimoniale ed espletate due consulenze tecniche d'ufficio, la seconda delle quali disposta a seguito di ricorso cautelare (rigettato) ai sensi dell'art. 1172 c.c. presentato in corso di causa da (avente ad oggetto la sospensione in via Controparte_1
d'urgenza dei lavori di ristrutturazione in corso di esecuzione sull'immobile ), il tribunale definiva la lite con sentenza n. Per_1
2300/2020, pubblicata in data 8.10.2020, così statuendo: “a) rigetta le domande proposte dall'attore; b) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, accerta l'acquisto per usucapione in capo agli stessi della servitù di scolo esercitata con il tubo di scolo esistente sul muro divisorio delle due proprietà delle parti in causa;
c) rigetta le altre domande riconvenzionali proposte dai convenuti;
d) compensa per la metà le spese di lite e condanna l'attore alla refusione della restante metà delle stesse in favore dei convenuti che liquida, già dimezzate, in complessivi € 4.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Luigi Maratta, dichiaratosene anticipatario;
e) pone le spese della CTU espletata dall'ing. Per_2 definitivamente a carico dell'attore; f) pone le spese della CTU
[...] espletata dall'ing. definitivamente a carico di ciascuna parte Persona_3 per la metà”.
In particolare, il giudice di prime cure rigettava le domande attoree ritenendo provata la riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione da parte dei convenuti della servitù di scolo utilizzata ininterrottamente dal 1983; inoltre, pur accertando l'esistenza della veduta dal terrazzo sulla proprietà dell'attore, rigettava la Per_1 domanda riconvenzionale di condanna alla riduzione in altezza del sottotetto del fabbricato mancando la prova della CP_1 realizzazione di detto sottotetto successivamente all'acquisto della servitù di veduta in capo ai convenuti.
Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato in data 16.11.2020, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 proponevano appello per i seguenti motivi: a) contraddittorietà della
3 pronuncia circa il mancato riconoscimento dell'acquisto per usucapione della servitù di veduta nonostante l'accertamento dell'esistenza della veduta dal terrazzo dei convenuti su quello dell'attore; b) errata valutazione degli elementi istruttori circa il momento realizzativo del sottotetto;
c) errata valutazione circa la mancata prova della ricostruzione del fabbricato attoreo senza il sottotetto, preesistente alla ricostruzione dell'immobile di essi appellanti;
d) errata valutazione circa l'inutilità dell'acquisizione della deposizione testimoniale di;
e) errata declaratoria di Testimone_1 tardività del deposito della dichiarazione di variazione catastale relativa al fabbricato attoreo;
f) violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; g) violazione del criterio della soccombenza nella regolamentazione delle spese di lite.
Chiedevano, pertanto, in parziale riforma della sentenza gravata, di dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta dalla terrazza del proprio fabbricato sulla confinante proprietà di nonché di accertare e dichiarare che il nuovo Controparte_1 sottotetto da quest'ultimo realizzato, tra il 2006 e il 2010, aveva un'altezza superiore a quella prevista dalla legge (art. 907 c.c.) rispetto alla acquisita servitù di veduta, condannando per l'effetto il a ridurre l'altezza del sottotetto fino alla misura legale. CP_1
Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del costituito difensore antistatario.
Radicato il contraddittorio, gli appellanti depositavano ricorso ex artt.
692 e 699 c.p.c. chiedendo l'audizione a futura memoria della teste
(la cui audizione in primo grado era stata ritenuta Testimone_1 superflua), stante le precarie condizioni di salute della stessa.
Con comparsa depositata in data 20.1.2021, si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avverso gravame, chiedendone il rigetto.
Contestualmente, dichiarava di non condividere la decisione del primo giudice relativamente all'accoglimento della domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di scolo, di poi spiegando appello incidentale finalizzato ad ottenere la riforma della pronuncia gravata nella parte in cui il tribunale, in violazione degli artt. 112 e 360 n. 5 c.p.c., immotivatamente rigettava la domanda subordinata attorea di condanna dei convenuti alla realizzazione dei pozzetti per la raccolta di acqua piovana, quali accorgimenti per evitare l'aggravio del proprio fondo (servente).
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere la domanda subordinata di condanna degli appellanti alla realizzazione delle opere indicate dal CTU, ing. (pozzetti di raccolta Persona_3
4 di acqua piovana proveniente dai tubi pluviali della proprietà ), Per_1 con vittoria delle spese di lite.
Disattesa l'istanza ex art. 692 cpc di audizione a futura memoria del teste ed acquisito il fascicolo d'ufficio di primo Testimone_1 grado, all'udienza cartolare del 7.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
*******
I. – APPELLO INCIDENTALE
Per motivi di priorità logico-giuridica, va innanzitutto esaminato l'appello incidentale tempestivamente proposto da
[...]
che si limita, come sopra evidenziato, a dichiarare di non CP_1 condividere l'accoglimento della domanda riconvenzionale di declaratoria dell'acquisto per usucapione della servitù di scolo (che a suo dire sarebbe stata clandestinamente esercitata), senza tuttavia specificamente contrastare le argomentazioni poste dal tribunale a sostegno della relativa statuizione, né tanto meno chiedere la riforma del relativo capo della sentenza impugnata inerente il riconoscimento dell'usucapione della servitù di tenere il tubo di scarico a distanza dal confine inferiore a quella legale (cfr. conclusioni rassegnate alle pagg.
12-13 della comparsa di costituzione in appello).
Premesso, dunque, che su tale punto si è formato il giudicato, per completezza di trattazione, si osserva che per consolidato insegnamento giurisprudenziale: “In tema di usucapione, ai fini della qualificazione del possesso come non clandestino, è sufficiente che esso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato. La clandestinità ricorre, infatti, quando
l'azione sia sottratta alla conoscenza dell'interessato in modo da impedirne la reazione ed il ricorso ai rimedi di legge” (Cass. 2682/2022; nello stesso senso, Cass. 11465/2021). Tanto chiarito, nel caso in esame, va escluso un esercizio clandestino della servitù di scolo, ove si consideri che la tardiva conoscenza da parte del dell'apposizione del CP_1 tubo di scarico delle acque piovane a distanza inferiore a quella legale dal confine tra le proprietà non è dipesa da alcun raggiro o artificio degli appellanti, avendo, tra l'altro, lo stesso confermato CP_1
l'esistenza dell'anzidetto tubo già nel 1983.
Fermo quanto precede, l'appellante incidentale, con un unico motivo di gravame, si duole del rigetto della domanda formulata in via subordinata, di condanna dei convenuti alla realizzazione dei pozzetti di raccolta delle acque piovane.
5 Assume, al riguardo, che il tribunale, in violazione degli artt. 112 e
360 n. 5 c.p.c., con scarna motivazione e senza tener conto dell'istruttoria svolta, ha rigettato la domanda di condanna dei convenuti alla realizzazione dei due pozzetti […] solo perché ha ritenuto accertato il diritto di servitù di scolo del tubo di scarico delle acque piovane, così omettendo di illustrare le ragioni e l'iter giuridico seguito per pervenire alla decisione sul punto (pag. 8 della comparsa).
La doglianza va disattesa.
Giova riportare i passi contestati della pronuncia gravata, con cui il tribunale così statuiva sulla domanda subordinata attorea:
<Dall'accertamento del diritto di servitù di scolo deriva anche il rigetto della domanda di condanna dei convenuti alla realizzazione dei due pozzetti, come indicato dal CTU, ing. , per evitare l'accumulo di acqua Persona_3 piovana nei pressi del portone di ingresso dell'abitazione dell'attore>>.
Benché sintetica, la decisione del tribunale va confermata, al fine precisandosi che una volta riconosciuto (con statuizione ormai coperta da giudicato, come si è detto) l'avvenuto acquisto per usucapione, da parte dei convenuti, del diritto a tenere il tubo di scarico delle acque piovane provenienti dal terrazzo di loro proprietà a distanza minore di quella prevista dall'art. 889 c.c. (cfr. pag. 2, punto d, della comparsa di costituzione in prime cure) e, di conseguenza, della servitù di scolo esercitata per mezzo di detto tubo, apposto e mantenuto nella stessa posizione sin dal 1983, alcun accorgimento poteva essere imposto ai convenuti/proprietari del fondo dominante, configurandosi il deflusso o scolo delle acque innanzi alla proprietà come l'oggetto CP_1 stesso, o comunque l'effetto naturale ed inevitabile, del riconosciuto diritto di servitù.
Né, peraltro, risulta comprovata (né invero allegata dal CP_1 una sopravvenuta modifica dello stato dei luoghi imputabile ai convenuti, tale da potersi ritenere integrato un aggravamento ex art. 1067 c.c. dell'originario esercizio della servitù, emergendo piuttosto dalle risultanze dell'espletata CTU a firma dell'ing. Persona_3 depositata in data 29.9.2018, che l'accumulo di acqua piovana che si formava, in caso di pioggia di una certa intensità, davanti al portoncino d'ingresso della proprietà attorea, posto a breve distanza dal tubo di scarico per cui è causa, derivava dalla stessa naturale inclinazione della strada (cfr. pagg.
4-5 dell'elaborato).
Evidenziava, infatti, il CTU, nelle sue conclusioni: “I pluviali scaricano le acque piovane, raccolte dal terrazzo di copertura dello stabile degli eredi di , sulla via pubblica Fabio Filzi. La via risulta inclinata Persona_1 verso ovest, ciò causa il passaggio delle acque piovane, raccolte dal terrazzo di proprietà degli eredi di , davanti alla proprietà Persona_1 del . Per ovviare a ciò, è necessario installare due Controparte_1
6 pozzetti, in calcestruzzo prefabbricato, interrati lungo la via Fabio Filzi, di fronte ai due pluviali, con sifoni e collettori …” (cfr. pag. 10 dell'elaborato).
In definitiva, dunque, sulla scorta di quanto precede, alcuna condanna può essere emessa a carico dei convenuti con CP_3 conseguente rigetto del gravame incidentale.
II. - APPELLO PRINCIPALE
Con i primi quattro, assorbenti, profili di doglianza, da trattare unitariamente perché strettamente connessi, gli appellanti lamentano essenzialmente: i) la mancata declaratoria dell'acquisto per usucapione della servitù di veduta benché il tribunale avesse accertato l'esistenza della veduta dal loro terrazzo sulla proprietà attorea;
ii) l'errata valutazione degli elementi istruttori, a loro dire decisivi, per l'individuazione del momento realizzativo del sottotetto;
iii) la statuizione sulla mancanza di prova dell'eccezione secondo cui il fabbricato sarebbe stato ricostruito senza il sottotetto, CP_1 ritenuto dal primo giudice preesistente alla ricostruzione dell'immobile . CP_4
Giova ribadire che, in prime cure, i convenuti/odierni appellanti spiegavano riconvenzionali con cui chiedevano, tra l'altro, di accertare l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta dalla terrazza del proprio fabbricato sulla confinante proprietà del nonché di accertare che il nuovo sottotetto fosse stato da CP_1 quest'ultimo realizzato in un momento successivo alla ricostruzione del loro fabbricato e a una distanza inferiore a quella prevista dalla legge rispetto all'acquisita servitù di veduta, chiedendone, dunque, la riduzione in altezza alla distanza legale.
Il tribunale, pronunciandosi su dette riconvenzionali, così motivava: <nel caso di specie pu ritenersi raggiunta la prova dell veduta dal terrazzo dei convenuti su quello avendo il ctu ing.>Per_3
accertato che il terrazzo dei convenuti è delimitato da un parapetto, alto
[...] circa un metro, dal quale una persona di normale altezza può sporgere il capo e guardare verso il basso il tetto di copertura della proprietà dell'attore. Tuttavia, tale accertamento non può comportare la condanna dell'attore alla riduzione dell'altezza del sottotetto esistente. Invero, non risulta dimostrato che il suddetto sottotetto sia stato realizzato successivamente all'acquisto da parte dei convenuti della servitù di veduta. Al contrario, dai documenti in atti risulta che il suddetto sottotetto era preesistente alla realizzazione del fabbricato dei convenuti. Infatti, nella scrittura privata del 18.9.1982, prodotta in atti dall'attore, stipulata tra la dante causa dell'attore e il dante causa dei convenuti, risulta che la proprietà dell'attore è costituita da piano terra, primo piano e sottotetto. Non vi è prova della circostanza dedotta dal convenuto circa la demolizione nell'anno 1983 del fabbricato dell'attore e la ricostruzione dello stesso solo con piano terra e primo piano senza sottotetto.
Non rilevano sul punto i documenti allegati alla CTU dell'ing. Pt_3
7 espletata nel giudizio cautelare svoltosi in corso di causa, costituiti Per_2 da una concessione edilizia n. 152 del 1980, alla quale non era allegato alcun grafico, e da una concessione edilizia in variante n. 39 del 1981 alla quale era allegato un progetto che prevedeva la realizzazione di un fabbricato composto da pianto terra e primo piano ad uso abitativo ed una copertura con terrazzo praticabile, atteso che lo stato di fatto non necessariamente coincide con quanto dichiarato nel progetto allegato alla concessione edilizia. Inoltre, la concessione edilizia in variante risale all'anno 1981, mentre il convenuto ha asserito che nell'anno 1983 il fabbricato dell'odierno attore è stato demolito per essere sostituito da un nuovo fabbricato composto da piano terra e primo piano. Tale concessione in variante è, inoltre, precedente alla scrittura privata dell'anno 1982, dove si dà atto dell'esistenza del sottotetto. Sul punto alcuna rilevanza può, inoltre, riconoscersi all'ordinanza n. 6 del
13.8.20 prodotta in atti da parte convenuta con il deposito della comparsa conclusionale, atteso che gli accertamenti operati in sede amministrativa hanno una rilevanza esclusivamente nel rapporto tra privato e pubblica amministrazione e non anche nei rapporti interprivatistici. A conclusioni diverse non si sarebbe giunti neanche con l'escussione dell'ultimo teste
[…]. Infine, non può essere utilizzata, per provare l'assunto Testimone_1 dei convenuti, la dichiarazione di variazione catastale relativa al fabbricato dell'attore, in quanto depositata tardivamente da parte convenuta con la comparsa conclusionale, sebbene di formazione precedente>>.
Riesaminando l'istruttoria, ritiene la corte di non poter condividere tale motivazione.
L'istituto dell'usucapione della servitù di veduta rappresenta uno strumento di acquisto a titolo originario, che consente di regolarizzare situazioni di fatto protrattesi nel tempo. La verifica dei requisiti costitutivi dell'istituto (opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della veduta continuato e ininterrotto per venti anni) impone particolare rigore nella valutazione della fattispecie concreta.
Orbene, ferma la contraddizione, evidenziata dagli appellanti, esistente tra il dispositivo della sentenza gravata, al capo sub c
(“rigetta le altre domande riconvenzionali proposte dai convenuti”), e la parte motiva di essa, laddove il tribunale fa riferimento “all'acquisto da parte dei convenuti della servitù di veduta”, senza peraltro indicarne le modalità, né escludendo espressamente l'usucapione della stessa, risulta incontestato che la veduta da parte degli appellanti si esercita mediante opere visibili e permanenti, CP_4 costituite dalla terrazza con affaccio diretto sulla proprietà CP_1
Resta, pertanto, da verificare l'effettivo decorso di un periodo almeno ventennale per poterne dichiarare l'acquisto per usucapione, come richiesto dai convenuti in prime cure.
La decorrenza del ventennio parte dall'inizio dell'esercizio della veduta, ovvero dal momento realizzativo della terrazza che, Per_1 come detto, è l'opera mediante la quale la veduta si esercita.
8 Ordunque, dall'esame della documentazione agli atti, valutate le risultanze delle CTU espletate nonché gli esiti delle prove orali
(deposizioni testimoniali ed interrogatorio formale reso da
, è possibile determinare l'epoca di realizzazione della CP_1 terrazza di copertura dell'immobile . Per_1
Agli atti risulta acquisita:
a) la concessione edilizia n. 14/83 del 27.1.1983, con cui il Comune di
Mondragone autorizzava ad elevare un fabbricato di Persona_1 tre piani fuori terra, con piccola costruzione di accesso al terrazzo di copertura dello stabile, prevedendosi l'inizio dei lavori entro un anno dalla data della concessione e il termine di ultimazione degli stessi entro tre anni dalla medesima data;
b) la richiesta di condono per abusi perpetrati al piano terra recante reg. n. 363 del 13.3.1986, successivamente depositata ex L. 47/1985 da , allegata alla CTU a firma dell'ing. Persona_1 Per_2
espletata nel procedimento cautelare svoltosi in corso di
[...] causa, da cui si evince che la ricostruzione dell'immobile è Per_1 terminata nell'anno 1983, non più tardi del 1° ottobre 1983. Tanto si legge nella Sezione Prima “Opera oggetto di sanatoria – Notizie generali”, più specificamente nel riquadro F “Epoca di ultimazione”, ove è opzionato il periodo “dal 30-1-1977 al 1-10-1983”, con espressa indicazione dell'anno 1983.
Va peraltro evidenziato che il consulente tecnico d'ufficio ing.
in risposta al quesito n. 4 dell'incarico (“individui Persona_3
l'epoca di realizzazione dei predetti manufatti”), non avendo rinvenuto la su richiamata domanda di condono n. 363 del 13.3.1986, precisava che “Per quanto riguarda il fabbricato degli eredi di , Persona_1 stabilire l'epoca di realizzazione, dello stabile non è possibile desumerla poiché mancano il certificato di ultimazione dei lavori e quello del collaudo statico finale. Però, considerando che il fabbricato risulta accatastato tra la fine dell'anno 1985, e l'inizio dell'anno 1986, è ipotizzabile convenire in tali date la ultimazione dei lavori” (pag. 7 della consulenza del 29.9.2018). Tuttavia, l'avvio della procedura di accatastamento, avente finalità amministrative, non necessariamente coincide con il momento di esecuzione di un'opera, di una modifica e/o variazione edilizia soggetta a registrazione, che ben potrebbe essere stata realizzata precedentemente e solo successivamente regolarizzata, tanto che alla su richiamata domanda in sanatoria n. 363 allegava Persona_1 proprio la richiesta di accatastamento.
Pertanto, la documentazione acquisita consente di affermare che l'immobile, terrazza compresa, veniva terminato entro il 1° ottobre
1983.
A supporto di tale evidenza, in conformità al principio espresso dalla
Suprema Corte secondo cui “La prova dell'acquisto per usucapione della
9 proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, “ad substantiam” o “ad probationem”, e, pertanto, può essere fornita per testimoni, non occorrendo alcuna conferma
o supporto documentale dell'esercizio del possesso” (Cass. 20884/2023), ai fini dell'individuazione del momento della decorrenza del ventennio, è possibile far riferimento anche alle deposizioni testimoniali acquisite al giudizio, osservandosi che in tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario del diritto reale è soggetto alla regola della "preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile che non" (Cass. 3487/2019), nel rispetto, in ogni caso, di un particolare rigore, tenuto conto dei contrapposti interessi delle parti contendenti.
Tanto precisato, il teste , escusso all'udienza del Testimone_2
23.2.2017 (cfr. relativo verbale), dichiarava: “…Riconosco il tubo di scarico presente nella foto e posso dire che l'edificio e detto tubo di scarico sono stati costruiti nel 1983 […] Posso dire che anche il tubo di scarico che vedo nella seconda foto che mi viene mostrata fa parte dell'edificio dei convenuti ed è presente sin dal 1983”. Benché le dichiarazioni siano incentrate sul tubo della pluviale, oggetto della prima riconvenzionale
(accolta), il teste riferisce che la costruzione è stata realizzata nell'anno 1983, circostanza della quale non vi è motivo di dubitare in quanto riferiva di essere stato il tecnico che aveva Testimone_2 seguito i lavori in questione.
Conclusione avvalorata dalle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale ud. del CP_1
12.5.2014), aventi natura confessoria circa l'epoca di realizzazione dell'immobile , allorquando l'attore affermava che detto Per_1 immobile era stato costruito nel 1983 (“…il tubo fu realizzato unitamente al fabbricato nel 1983”). Per_1
Dimostrato, dunque, l'inizio dell'esercizio della veduta mediante la realizzazione della terrazza nell'anno 1983, deve individuarsi il momento di costruzione del nuovo sottotetto realizzato dal
CP_1
Preliminarmente, va osservato che l'assunto degli appellanti, secondo cui il nuovo sottotetto era stato realizzato a partire dal 2006, non è stato oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte di che, invero, solo in sede di interrogatorio Controparte_1 formale affermava che l'immobile di sua proprietà esisteva con il sottotetto, così come oggi presente, a partire dall'anno 1980; circostanza però smentita dai rilievi fotografici di parte convenuta (all.
3 della produzione di primo grado) che, per quanto sprovvisti di data certa, ritraggono i nuovi immobili post ricostruzione, dai quali si evince che l'immobile ricostruito dalla dante causa di è CP_1
10 privo di sottotetto, di talché lo stesso è stato necessariamente costruito in epoca successiva al 1980 e alla realizzazione del fabbricato.
Per individuare più specificamente detta epoca, occorre far riferimento alla documentazione ritualmente acquisita agli atti relativa alla proprietà CP_1
In primo luogo, alla licenza edilizia n. 152/80 del 23.10.1980 per la ricostruzione dell'immobile di priva di progetti PA tecnici, ed alla successiva concessione edilizia in variante n. 39/81 del
23.4.1981, da cui si evince che l'immobile originario da demolire di era costituito da un piano terra, un primo piano ed PA un sottotetto (circostanza non contestata) e che il progetto di ricostruzione (allegato alla variante) prevedeva la realizzazione di un nuovo immobile costituito da un piano terra, un primo piano e una terrazza di copertura. Dunque, il sottotetto, prima esistente, poi demolito unitamente al vecchio fabbricato, non veniva ricostruito nell'immediatezza, non rientrando nella concessione edilizia in variante, come chiaramente si evince dai grafici alla stessa allegati, oltre che dai su richiamati rilievi fotografici. Verrà, dunque, realizzato successivamente, privo di concessione edilizia, come peraltro contestato dalle competenti autorità amministrative (cfr. ordinanza n.
6 del 13.8.2020).
Risulta poi prodotta la scrittura privata del 18.9.1982, disciplinante il muro di confine tra le due proprietà arbitrariamente modificato da
, in cui si descrive il fabbricato di proprietà Persona_1 [...]
come “composto di piano terra, primo piano e sottotetti”. CP_2
E' di tutta evidenza che la richiamata scrittura, benché successiva alla concessione edilizia in variante n. 39/1981, sia stata sottoscritta quando ancora l'originario sottotetto era presente e prima della sua demolizione, non essendo plausibile identificare il sottotetto indicato nella scrittura privata con quello oggi esistente, in quanto il rilievo fotografico di cui sopra, da cui si evincono i due nuovi immobili, con il particolare che il nuovo immobile (ex appare CP_1 CP_2 senza sottotetto, non può che essere stato scattato dopo il 1983, epoca in cui l'immobile veniva costruito (come riconosciuto, come Per_1 già si è detto, dallo stesso in sede di interpello). Quindi, il CP_1 sottotetto indicato nella scrittura privata del 1982, contrariamente a quanto rilevato dal tribunale, non può essere quello di nuova costruzione.
Infine, dall'atto di donazione per notar del 9.8.1988, con cui PE donava l'immobile per cui è causa al figlio PA
, si evince che l'immobile donato, già ricostruito Controparte_1 in forza delle licenze sopra richiamate, era composto da cinque vani
(cfr. anche pag. 7 della CTU), mentre nella successiva dichiarazione di variazione catastale presentata nel 2010 da - Controparte_1
11 che, contrariamente a quanto rilevato dal primo giudice, ben può essere utilizzata ai fini decisori perché prodotta dallo stesso attore all'atto della costituzione in prime cure (cfr. all. sub 6 della produzione di parte, depositata telematicamente in appello), oltre che acquisita nella fase cautelare - l'immobile risulta composto da undici vani. Sul punto, peraltro, va rilevata la mancata contestazione dell'appellato all'eccezione degli appellanti che attribuivano la differenza tra la consistenza dell'immobile indicata nel CP_1 titolo di proprietà rispetto a quella risultante nella variazione catastale come il risultato dell'incremento dei volumi in virtù della costruzione del sottotetto composto di ulteriori vani (il che, peraltro, trova conferma nella citata ordinanza n. 6 del 13.8.2020, dalla quale emerge che la suddivisione interna del sottotetto è articolata in n. 5 ambienti ed occupa una superficie coperta escluso i balconi pari a mq 128,57 circa).
Ma ciò che maggiormente rileva è che nell'indicato documento è riportata la dichiarazione della data di ultimazione dei lavori da cui dipendeva la variazione catastale, indicata nel 26.5.2010.
La mancata contestazione del motivo dell'incremento catastale addotto dagli appellanti, unitamente al dato documentale acquisito, inducono dunque ad affermare che la realizzazione del nuovo sottotetto terminava nell'anno 2010.
Ai fini poi dell'individuazione del momento di inizio della realizzazione del sottotetto, può farsi ricorso alle risultanze della prova testimoniale, secondo i criteri sopra richiamati. Ebbene, all'udienza del 23.7.2017, il teste riferiva: “La prima volta ho visto Testimone_3
l'edificio (n.d.r. immobile ) nel 2006 perché sono stato invitato alla Per_1 festa di fidanzamento di mio fratello (n.d.r. genero di ). Parte_3
Posso dire che nel 2006 lo stesso si trovava nello stato che vedo nella foto
[…] Ricordo che quando andai alla festa nel 2006 vi erano lavori in corso proprio per la realizzazione del sottotetto. Si vedeva infatti che i lavori edili riguardavano la parte più alta dell'edificio”. La testimonianza, della cui attendibilità non vi è alcun serio motivo di dubitare, individua nell'anno 2006 il primo momento utile a cui far riferimento per la realizzazione del nuovo sottotetto, non ancora terminato a quella data.
Accertato, pertanto, che l'esercizio della veduta dalla terrazza Per_1 si è protratto ininterrottamente a partire dal 1983, epoca di realizzazione dell'opera, e tenuto conto che l'attore nulla ha dedotto circa il momento di realizzazione del nuovo sottotetto in una fase precedente al 2006, eccezion fatta per le dichiarazioni rese in sede di interpello, nondimeno sconfessate dai rilievi fotografici e dalle ulteriori indicate risultanze istruttorie, oltre che dalla (sopravvenuta) ordinanza della P.A. (confermata dal T.A.R.) di abbattimento del sottotetto abusivo (realizzato senza concessione edilizia), appare
12 maturato il ventennio (1983-2003) ai fini dell'usucapione della servitù di veduta, con la conseguenza che il nuovo sottotetto del CP_1 non poteva essere ricostruito ad una distanza minore di tre metri dalla veduta acquisita ai sensi dell'art. 907 c.c..
In definitiva, dunque, l'appello principale è fondato e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, vanno accolte le riconvenzionali spiegate dai convenuti/odierni appellanti principali e va conseguentemente dichiarato l'avvenuto acquisto CP_4 per usucapione della servitù di veduta da essi esercitata dalla terrazza del proprio fabbricato sulla proprietà di con Controparte_1 condanna di quest'ultimo a ridurre l'altezza del nuovo sottotetto, realizzato in violazione dell'art. 907 c.c. (come accertato anche dal
CTU; cfr. pagg.
5-6 dell'elaborato), alla misura legale prescritta
(dovendo arrestarsi in altezza a tre metri al di sotto della soglia della soprastante veduta).
Resta assorbito l'esame delle altre censure, compresa quella involgente la regolamentazione delle spese del primo grado, da valutare alla luce dell'esito finale complessivo della lite.
III. - SPESE
Com'è noto, il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata;
l'onere delle spese va poi ripartito fra le parti tenendo presente l'esito complessivo della lite, in conformità al consolidato indirizzo giurisprudenziale per cui il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass.
13356/2021).
Nella specie, considerato l'esito finale della lite, caratterizzato dall'integrale soccombenza dell'attore/odierno appellante incidentale, vanno interamente poste a suo carico le spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod., con riferimento ai valori pressoché medi dello scaglione di riferimento (fino ad €
26.000,00), tenuto conto della natura della controversia, delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, con distrazione in favore dell'avv. Luigi Maratta, dichiaratosi antistatario.
Vanno definitivamente ed interamente poste a carico di
[...] anche gli esborsi di CTU, come liquidati in primo grado. CP_1
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo Controparte_1
13 a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.
115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli – VI sezione civile – pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 Parte_2 contro la sentenza del tribunale di Santa Maria Parte_3
Capua Vetere n. 2300/2020, pubblicata in data 8.10.2020, nonché sull'appello incidentale proposto contro la stessa pronuncia da ogni altra istanza, deduzione ed eccezione Controparte_1 disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello incidentale;
2. accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, che per il resto conferma, in accoglimento delle riconvenzionali spiegate dai convenuti/odierni appellanti, dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta da essi esercitata dalla terrazza del proprio fabbricato sulla proprietà di
[...]
condannando quest'ultimo a ridurre alla misura CP_1 legale l'altezza del nuovo sottotetto, realizzato in violazione delle distanze di cui all'art. 907 c.c.;
3. condanna al pagamento, in favore degli Controparte_1 appellanti, delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore dell'avv. Luigi Maratta, dichiaratosi antistatario, che si liquidano, in assenza di notula, per il primo grado, comprensivo della fase cautelare, in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge, e per il secondo grado, in € 382,50 per esborsi ed €
5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge;
4. pone interamente a carico di gli esborsi Controparte_1 di CTU, come liquidati in primo grado;
5. da atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante incidentale dell'ulteriore Controparte_1 importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17,
L. 228/12.
Così deciso in Napoli, il 29.1.2025
L'ESTENSORE LA PRESIDENTE dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta D'AMORE - Presidente
2) dott. Giorgio SENSALE - Consigliere
3) dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 4100 R.G.A.C. per l'anno 2020, riservata in decisione all'udienza cartolare del 7.11.2024, vertente
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e C.F._2 Parte_3
( ), rappresentati e difesi in giudizio, per C.F._3 mandato in atti, dall'avv. Luigi Maratta, con il quale sono elettivamente domiciliati in Napoli, C.D. via Porzio 4, isola 3, presso lo studio dell'avv. A. Migliore;
Appellanti principali
CONTRO
( ), rappresentato e Controparte_1 C.F._4 difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Rosa Maria Gatti, presso il cui studio in Mondragone, via Alemanno n. 31, è elettivamente domiciliato;
Appellato/Appellante incidentale
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 2300/2020, pubblicata in data 8.10.2020.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza del 7.11.2024, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 28.10.2010,
[...] evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria CP_1
Capua Vetere, , e onde Parte_2 Parte_3 Parte_1 sentir accertare l'illegittimo posizionamento, da parte dei convenuti, di un tubo di scarico di acque piovane, ubicato sul muro di confine tra le
1 proprietà delle parti in causa, a distanza non legale e a ridosso del portone di ingresso della propria abitazione, sì da rendere difficoltoso l'accesso pedonale per la formazione di ristagno di acqua piovana.
Chiedeva, pertanto, di condannare i convenuti allo spostamento dello scolo e, in subordine, all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per evitare di aggravare l'immobile di sua proprietà. Vinte le spese di lite.
A sostegno della domanda, l'istante assumeva di essere proprietario di un immobile sito in Mondragone, alla via Fabio Filzi n. 19, confinante con l'immobile di proprietà e , con Parte_2 Parte_3 diritto di usufrutto in favore di che tra le due proprietà vi Parte_1 era un muro divisorio di 40 cm;
che con scrittura privata del
18.9.1982, e , rispettivamente PA Persona_1 danti causa dell'attore e dei convenuti, disciplinavano la proprietà di detto muro – arbitrariamente modificato da che lo Persona_1 aveva ridotto dagli originari 60 cm agli attuali 40 cm – stabilendo che fosse in proprietà di per 30 cm ed in proprietà di per CP_2 Per_1
10 cm;
che sul richiamato muro i convenuti avevano posizionato un tubo di scarico a distanza non legale dalla linea di confine che provocava il disagio sopra richiamato alla sua proprietà.
Incardinata la lite, con comparsa depositata in data 12.1.2011, si costituivano in giudizio i convenuti e Parte_1 Parte_2
, concludendo per il rigetto delle domande attoree, Parte_3 illegittime e infondate.
Deducevano, infatti, che sebbene il tubo di scarico delle acque piovane fosse posto a ridosso del muro di confine, lo stesso sversava in una cunetta di convogliamento delle acque sulla pubblica via e che era stato realizzato, unitamente al fabbricato del proprio dante causa, nell'anno 1983, e sin da allora pacificamente, pubblicamente e ininterrottamente tenuto e posseduto nella medesima posizione.
Assumevano, altresì, che contestualmente alla realizzazione del proprio fabbricato, nel 1983, formato da un piano terra, un primo e secondo piano ed una terrazza di copertura, il confinante fabbricato attoreo - in origine composto da un piano terra e primo piano, oltre che da un sottotetto, che si arrestava, nel punto di maggiore altezza, a mt. 2,20 dalla soglia del parapetto della confinante terrazza del nuovo fabbricato , da cui fin dalla sua realizzazione ininterrottamente Per_1 si esercitava pieno diritto di veduta sulla proprietà attorea -, veniva demolito e ricostruito con soli due piani (piano terra e primo piano); che avevano pertanto acquistato per usucapione una servitù di veduta dalla propria terrazza verso il fabbricato del goduta CP_1 ininterrottamente fin dal 1983; che tra il 2006 e il 2010, l'attore aveva ricostruito abusivamente il piano sottotetto (mansarda); che per effetto dell'acquisita servitù di veduta (dall'anno 2003), illegittimamente
2 l'attore aveva successivamente realizzato il proprio sottotetto senza arrestarlo ad almeno tre metri al di sotto della soglia del parapetto della terrazza del fabbricato dei convenuti, come previsto dall'art. 907
c.c..
Pertanto, in via riconvenzionale, chiedevano: a) accertarsi l'acquisto per usucapione sia della servitù di tenere il tubo di scarico delle acque piovane del proprio fabbricato alla ridotta distanza dal confine, nell'attuale posizione, sia della servitù di veduta dalla propria terrazza sulla confinante proprietà dell'attore; b) accertarsi la realizzazione, da parte dell'attore, del sottotetto ad un'altezza superiore a quella legale rispetto all'acquisita servitù di veduta, con conseguente condanna a ridurre l'altezza del sottotetto fino alla misura di legge.
Acquisita documentazione, raccolto l'interrogatorio formale dell'attore, assunta la prova testimoniale ed espletate due consulenze tecniche d'ufficio, la seconda delle quali disposta a seguito di ricorso cautelare (rigettato) ai sensi dell'art. 1172 c.c. presentato in corso di causa da (avente ad oggetto la sospensione in via Controparte_1
d'urgenza dei lavori di ristrutturazione in corso di esecuzione sull'immobile ), il tribunale definiva la lite con sentenza n. Per_1
2300/2020, pubblicata in data 8.10.2020, così statuendo: “a) rigetta le domande proposte dall'attore; b) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, accerta l'acquisto per usucapione in capo agli stessi della servitù di scolo esercitata con il tubo di scolo esistente sul muro divisorio delle due proprietà delle parti in causa;
c) rigetta le altre domande riconvenzionali proposte dai convenuti;
d) compensa per la metà le spese di lite e condanna l'attore alla refusione della restante metà delle stesse in favore dei convenuti che liquida, già dimezzate, in complessivi € 4.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Luigi Maratta, dichiaratosene anticipatario;
e) pone le spese della CTU espletata dall'ing. Per_2 definitivamente a carico dell'attore; f) pone le spese della CTU
[...] espletata dall'ing. definitivamente a carico di ciascuna parte Persona_3 per la metà”.
In particolare, il giudice di prime cure rigettava le domande attoree ritenendo provata la riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione da parte dei convenuti della servitù di scolo utilizzata ininterrottamente dal 1983; inoltre, pur accertando l'esistenza della veduta dal terrazzo sulla proprietà dell'attore, rigettava la Per_1 domanda riconvenzionale di condanna alla riduzione in altezza del sottotetto del fabbricato mancando la prova della CP_1 realizzazione di detto sottotetto successivamente all'acquisto della servitù di veduta in capo ai convenuti.
Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato in data 16.11.2020, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 proponevano appello per i seguenti motivi: a) contraddittorietà della
3 pronuncia circa il mancato riconoscimento dell'acquisto per usucapione della servitù di veduta nonostante l'accertamento dell'esistenza della veduta dal terrazzo dei convenuti su quello dell'attore; b) errata valutazione degli elementi istruttori circa il momento realizzativo del sottotetto;
c) errata valutazione circa la mancata prova della ricostruzione del fabbricato attoreo senza il sottotetto, preesistente alla ricostruzione dell'immobile di essi appellanti;
d) errata valutazione circa l'inutilità dell'acquisizione della deposizione testimoniale di;
e) errata declaratoria di Testimone_1 tardività del deposito della dichiarazione di variazione catastale relativa al fabbricato attoreo;
f) violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; g) violazione del criterio della soccombenza nella regolamentazione delle spese di lite.
Chiedevano, pertanto, in parziale riforma della sentenza gravata, di dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta dalla terrazza del proprio fabbricato sulla confinante proprietà di nonché di accertare e dichiarare che il nuovo Controparte_1 sottotetto da quest'ultimo realizzato, tra il 2006 e il 2010, aveva un'altezza superiore a quella prevista dalla legge (art. 907 c.c.) rispetto alla acquisita servitù di veduta, condannando per l'effetto il a ridurre l'altezza del sottotetto fino alla misura legale. CP_1
Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del costituito difensore antistatario.
Radicato il contraddittorio, gli appellanti depositavano ricorso ex artt.
692 e 699 c.p.c. chiedendo l'audizione a futura memoria della teste
(la cui audizione in primo grado era stata ritenuta Testimone_1 superflua), stante le precarie condizioni di salute della stessa.
Con comparsa depositata in data 20.1.2021, si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avverso gravame, chiedendone il rigetto.
Contestualmente, dichiarava di non condividere la decisione del primo giudice relativamente all'accoglimento della domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di scolo, di poi spiegando appello incidentale finalizzato ad ottenere la riforma della pronuncia gravata nella parte in cui il tribunale, in violazione degli artt. 112 e 360 n. 5 c.p.c., immotivatamente rigettava la domanda subordinata attorea di condanna dei convenuti alla realizzazione dei pozzetti per la raccolta di acqua piovana, quali accorgimenti per evitare l'aggravio del proprio fondo (servente).
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere la domanda subordinata di condanna degli appellanti alla realizzazione delle opere indicate dal CTU, ing. (pozzetti di raccolta Persona_3
4 di acqua piovana proveniente dai tubi pluviali della proprietà ), Per_1 con vittoria delle spese di lite.
Disattesa l'istanza ex art. 692 cpc di audizione a futura memoria del teste ed acquisito il fascicolo d'ufficio di primo Testimone_1 grado, all'udienza cartolare del 7.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
*******
I. – APPELLO INCIDENTALE
Per motivi di priorità logico-giuridica, va innanzitutto esaminato l'appello incidentale tempestivamente proposto da
[...]
che si limita, come sopra evidenziato, a dichiarare di non CP_1 condividere l'accoglimento della domanda riconvenzionale di declaratoria dell'acquisto per usucapione della servitù di scolo (che a suo dire sarebbe stata clandestinamente esercitata), senza tuttavia specificamente contrastare le argomentazioni poste dal tribunale a sostegno della relativa statuizione, né tanto meno chiedere la riforma del relativo capo della sentenza impugnata inerente il riconoscimento dell'usucapione della servitù di tenere il tubo di scarico a distanza dal confine inferiore a quella legale (cfr. conclusioni rassegnate alle pagg.
12-13 della comparsa di costituzione in appello).
Premesso, dunque, che su tale punto si è formato il giudicato, per completezza di trattazione, si osserva che per consolidato insegnamento giurisprudenziale: “In tema di usucapione, ai fini della qualificazione del possesso come non clandestino, è sufficiente che esso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato. La clandestinità ricorre, infatti, quando
l'azione sia sottratta alla conoscenza dell'interessato in modo da impedirne la reazione ed il ricorso ai rimedi di legge” (Cass. 2682/2022; nello stesso senso, Cass. 11465/2021). Tanto chiarito, nel caso in esame, va escluso un esercizio clandestino della servitù di scolo, ove si consideri che la tardiva conoscenza da parte del dell'apposizione del CP_1 tubo di scarico delle acque piovane a distanza inferiore a quella legale dal confine tra le proprietà non è dipesa da alcun raggiro o artificio degli appellanti, avendo, tra l'altro, lo stesso confermato CP_1
l'esistenza dell'anzidetto tubo già nel 1983.
Fermo quanto precede, l'appellante incidentale, con un unico motivo di gravame, si duole del rigetto della domanda formulata in via subordinata, di condanna dei convenuti alla realizzazione dei pozzetti di raccolta delle acque piovane.
5 Assume, al riguardo, che il tribunale, in violazione degli artt. 112 e
360 n. 5 c.p.c., con scarna motivazione e senza tener conto dell'istruttoria svolta, ha rigettato la domanda di condanna dei convenuti alla realizzazione dei due pozzetti […] solo perché ha ritenuto accertato il diritto di servitù di scolo del tubo di scarico delle acque piovane, così omettendo di illustrare le ragioni e l'iter giuridico seguito per pervenire alla decisione sul punto (pag. 8 della comparsa).
La doglianza va disattesa.
Giova riportare i passi contestati della pronuncia gravata, con cui il tribunale così statuiva sulla domanda subordinata attorea:
<Dall'accertamento del diritto di servitù di scolo deriva anche il rigetto della domanda di condanna dei convenuti alla realizzazione dei due pozzetti, come indicato dal CTU, ing. , per evitare l'accumulo di acqua Persona_3 piovana nei pressi del portone di ingresso dell'abitazione dell'attore>>.
Benché sintetica, la decisione del tribunale va confermata, al fine precisandosi che una volta riconosciuto (con statuizione ormai coperta da giudicato, come si è detto) l'avvenuto acquisto per usucapione, da parte dei convenuti, del diritto a tenere il tubo di scarico delle acque piovane provenienti dal terrazzo di loro proprietà a distanza minore di quella prevista dall'art. 889 c.c. (cfr. pag. 2, punto d, della comparsa di costituzione in prime cure) e, di conseguenza, della servitù di scolo esercitata per mezzo di detto tubo, apposto e mantenuto nella stessa posizione sin dal 1983, alcun accorgimento poteva essere imposto ai convenuti/proprietari del fondo dominante, configurandosi il deflusso o scolo delle acque innanzi alla proprietà come l'oggetto CP_1 stesso, o comunque l'effetto naturale ed inevitabile, del riconosciuto diritto di servitù.
Né, peraltro, risulta comprovata (né invero allegata dal CP_1 una sopravvenuta modifica dello stato dei luoghi imputabile ai convenuti, tale da potersi ritenere integrato un aggravamento ex art. 1067 c.c. dell'originario esercizio della servitù, emergendo piuttosto dalle risultanze dell'espletata CTU a firma dell'ing. Persona_3 depositata in data 29.9.2018, che l'accumulo di acqua piovana che si formava, in caso di pioggia di una certa intensità, davanti al portoncino d'ingresso della proprietà attorea, posto a breve distanza dal tubo di scarico per cui è causa, derivava dalla stessa naturale inclinazione della strada (cfr. pagg.
4-5 dell'elaborato).
Evidenziava, infatti, il CTU, nelle sue conclusioni: “I pluviali scaricano le acque piovane, raccolte dal terrazzo di copertura dello stabile degli eredi di , sulla via pubblica Fabio Filzi. La via risulta inclinata Persona_1 verso ovest, ciò causa il passaggio delle acque piovane, raccolte dal terrazzo di proprietà degli eredi di , davanti alla proprietà Persona_1 del . Per ovviare a ciò, è necessario installare due Controparte_1
6 pozzetti, in calcestruzzo prefabbricato, interrati lungo la via Fabio Filzi, di fronte ai due pluviali, con sifoni e collettori …” (cfr. pag. 10 dell'elaborato).
In definitiva, dunque, sulla scorta di quanto precede, alcuna condanna può essere emessa a carico dei convenuti con CP_3 conseguente rigetto del gravame incidentale.
II. - APPELLO PRINCIPALE
Con i primi quattro, assorbenti, profili di doglianza, da trattare unitariamente perché strettamente connessi, gli appellanti lamentano essenzialmente: i) la mancata declaratoria dell'acquisto per usucapione della servitù di veduta benché il tribunale avesse accertato l'esistenza della veduta dal loro terrazzo sulla proprietà attorea;
ii) l'errata valutazione degli elementi istruttori, a loro dire decisivi, per l'individuazione del momento realizzativo del sottotetto;
iii) la statuizione sulla mancanza di prova dell'eccezione secondo cui il fabbricato sarebbe stato ricostruito senza il sottotetto, CP_1 ritenuto dal primo giudice preesistente alla ricostruzione dell'immobile . CP_4
Giova ribadire che, in prime cure, i convenuti/odierni appellanti spiegavano riconvenzionali con cui chiedevano, tra l'altro, di accertare l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta dalla terrazza del proprio fabbricato sulla confinante proprietà del nonché di accertare che il nuovo sottotetto fosse stato da CP_1 quest'ultimo realizzato in un momento successivo alla ricostruzione del loro fabbricato e a una distanza inferiore a quella prevista dalla legge rispetto all'acquisita servitù di veduta, chiedendone, dunque, la riduzione in altezza alla distanza legale.
Il tribunale, pronunciandosi su dette riconvenzionali, così motivava: <nel caso di specie pu ritenersi raggiunta la prova dell veduta dal terrazzo dei convenuti su quello avendo il ctu ing.>Per_3
accertato che il terrazzo dei convenuti è delimitato da un parapetto, alto
[...] circa un metro, dal quale una persona di normale altezza può sporgere il capo e guardare verso il basso il tetto di copertura della proprietà dell'attore. Tuttavia, tale accertamento non può comportare la condanna dell'attore alla riduzione dell'altezza del sottotetto esistente. Invero, non risulta dimostrato che il suddetto sottotetto sia stato realizzato successivamente all'acquisto da parte dei convenuti della servitù di veduta. Al contrario, dai documenti in atti risulta che il suddetto sottotetto era preesistente alla realizzazione del fabbricato dei convenuti. Infatti, nella scrittura privata del 18.9.1982, prodotta in atti dall'attore, stipulata tra la dante causa dell'attore e il dante causa dei convenuti, risulta che la proprietà dell'attore è costituita da piano terra, primo piano e sottotetto. Non vi è prova della circostanza dedotta dal convenuto circa la demolizione nell'anno 1983 del fabbricato dell'attore e la ricostruzione dello stesso solo con piano terra e primo piano senza sottotetto.
Non rilevano sul punto i documenti allegati alla CTU dell'ing. Pt_3
7 espletata nel giudizio cautelare svoltosi in corso di causa, costituiti Per_2 da una concessione edilizia n. 152 del 1980, alla quale non era allegato alcun grafico, e da una concessione edilizia in variante n. 39 del 1981 alla quale era allegato un progetto che prevedeva la realizzazione di un fabbricato composto da pianto terra e primo piano ad uso abitativo ed una copertura con terrazzo praticabile, atteso che lo stato di fatto non necessariamente coincide con quanto dichiarato nel progetto allegato alla concessione edilizia. Inoltre, la concessione edilizia in variante risale all'anno 1981, mentre il convenuto ha asserito che nell'anno 1983 il fabbricato dell'odierno attore è stato demolito per essere sostituito da un nuovo fabbricato composto da piano terra e primo piano. Tale concessione in variante è, inoltre, precedente alla scrittura privata dell'anno 1982, dove si dà atto dell'esistenza del sottotetto. Sul punto alcuna rilevanza può, inoltre, riconoscersi all'ordinanza n. 6 del
13.8.20 prodotta in atti da parte convenuta con il deposito della comparsa conclusionale, atteso che gli accertamenti operati in sede amministrativa hanno una rilevanza esclusivamente nel rapporto tra privato e pubblica amministrazione e non anche nei rapporti interprivatistici. A conclusioni diverse non si sarebbe giunti neanche con l'escussione dell'ultimo teste
[…]. Infine, non può essere utilizzata, per provare l'assunto Testimone_1 dei convenuti, la dichiarazione di variazione catastale relativa al fabbricato dell'attore, in quanto depositata tardivamente da parte convenuta con la comparsa conclusionale, sebbene di formazione precedente>>.
Riesaminando l'istruttoria, ritiene la corte di non poter condividere tale motivazione.
L'istituto dell'usucapione della servitù di veduta rappresenta uno strumento di acquisto a titolo originario, che consente di regolarizzare situazioni di fatto protrattesi nel tempo. La verifica dei requisiti costitutivi dell'istituto (opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della veduta continuato e ininterrotto per venti anni) impone particolare rigore nella valutazione della fattispecie concreta.
Orbene, ferma la contraddizione, evidenziata dagli appellanti, esistente tra il dispositivo della sentenza gravata, al capo sub c
(“rigetta le altre domande riconvenzionali proposte dai convenuti”), e la parte motiva di essa, laddove il tribunale fa riferimento “all'acquisto da parte dei convenuti della servitù di veduta”, senza peraltro indicarne le modalità, né escludendo espressamente l'usucapione della stessa, risulta incontestato che la veduta da parte degli appellanti si esercita mediante opere visibili e permanenti, CP_4 costituite dalla terrazza con affaccio diretto sulla proprietà CP_1
Resta, pertanto, da verificare l'effettivo decorso di un periodo almeno ventennale per poterne dichiarare l'acquisto per usucapione, come richiesto dai convenuti in prime cure.
La decorrenza del ventennio parte dall'inizio dell'esercizio della veduta, ovvero dal momento realizzativo della terrazza che, Per_1 come detto, è l'opera mediante la quale la veduta si esercita.
8 Ordunque, dall'esame della documentazione agli atti, valutate le risultanze delle CTU espletate nonché gli esiti delle prove orali
(deposizioni testimoniali ed interrogatorio formale reso da
, è possibile determinare l'epoca di realizzazione della CP_1 terrazza di copertura dell'immobile . Per_1
Agli atti risulta acquisita:
a) la concessione edilizia n. 14/83 del 27.1.1983, con cui il Comune di
Mondragone autorizzava ad elevare un fabbricato di Persona_1 tre piani fuori terra, con piccola costruzione di accesso al terrazzo di copertura dello stabile, prevedendosi l'inizio dei lavori entro un anno dalla data della concessione e il termine di ultimazione degli stessi entro tre anni dalla medesima data;
b) la richiesta di condono per abusi perpetrati al piano terra recante reg. n. 363 del 13.3.1986, successivamente depositata ex L. 47/1985 da , allegata alla CTU a firma dell'ing. Persona_1 Per_2
espletata nel procedimento cautelare svoltosi in corso di
[...] causa, da cui si evince che la ricostruzione dell'immobile è Per_1 terminata nell'anno 1983, non più tardi del 1° ottobre 1983. Tanto si legge nella Sezione Prima “Opera oggetto di sanatoria – Notizie generali”, più specificamente nel riquadro F “Epoca di ultimazione”, ove è opzionato il periodo “dal 30-1-1977 al 1-10-1983”, con espressa indicazione dell'anno 1983.
Va peraltro evidenziato che il consulente tecnico d'ufficio ing.
in risposta al quesito n. 4 dell'incarico (“individui Persona_3
l'epoca di realizzazione dei predetti manufatti”), non avendo rinvenuto la su richiamata domanda di condono n. 363 del 13.3.1986, precisava che “Per quanto riguarda il fabbricato degli eredi di , Persona_1 stabilire l'epoca di realizzazione, dello stabile non è possibile desumerla poiché mancano il certificato di ultimazione dei lavori e quello del collaudo statico finale. Però, considerando che il fabbricato risulta accatastato tra la fine dell'anno 1985, e l'inizio dell'anno 1986, è ipotizzabile convenire in tali date la ultimazione dei lavori” (pag. 7 della consulenza del 29.9.2018). Tuttavia, l'avvio della procedura di accatastamento, avente finalità amministrative, non necessariamente coincide con il momento di esecuzione di un'opera, di una modifica e/o variazione edilizia soggetta a registrazione, che ben potrebbe essere stata realizzata precedentemente e solo successivamente regolarizzata, tanto che alla su richiamata domanda in sanatoria n. 363 allegava Persona_1 proprio la richiesta di accatastamento.
Pertanto, la documentazione acquisita consente di affermare che l'immobile, terrazza compresa, veniva terminato entro il 1° ottobre
1983.
A supporto di tale evidenza, in conformità al principio espresso dalla
Suprema Corte secondo cui “La prova dell'acquisto per usucapione della
9 proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, “ad substantiam” o “ad probationem”, e, pertanto, può essere fornita per testimoni, non occorrendo alcuna conferma
o supporto documentale dell'esercizio del possesso” (Cass. 20884/2023), ai fini dell'individuazione del momento della decorrenza del ventennio, è possibile far riferimento anche alle deposizioni testimoniali acquisite al giudizio, osservandosi che in tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario del diritto reale è soggetto alla regola della "preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile che non" (Cass. 3487/2019), nel rispetto, in ogni caso, di un particolare rigore, tenuto conto dei contrapposti interessi delle parti contendenti.
Tanto precisato, il teste , escusso all'udienza del Testimone_2
23.2.2017 (cfr. relativo verbale), dichiarava: “…Riconosco il tubo di scarico presente nella foto e posso dire che l'edificio e detto tubo di scarico sono stati costruiti nel 1983 […] Posso dire che anche il tubo di scarico che vedo nella seconda foto che mi viene mostrata fa parte dell'edificio dei convenuti ed è presente sin dal 1983”. Benché le dichiarazioni siano incentrate sul tubo della pluviale, oggetto della prima riconvenzionale
(accolta), il teste riferisce che la costruzione è stata realizzata nell'anno 1983, circostanza della quale non vi è motivo di dubitare in quanto riferiva di essere stato il tecnico che aveva Testimone_2 seguito i lavori in questione.
Conclusione avvalorata dalle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale ud. del CP_1
12.5.2014), aventi natura confessoria circa l'epoca di realizzazione dell'immobile , allorquando l'attore affermava che detto Per_1 immobile era stato costruito nel 1983 (“…il tubo fu realizzato unitamente al fabbricato nel 1983”). Per_1
Dimostrato, dunque, l'inizio dell'esercizio della veduta mediante la realizzazione della terrazza nell'anno 1983, deve individuarsi il momento di costruzione del nuovo sottotetto realizzato dal
CP_1
Preliminarmente, va osservato che l'assunto degli appellanti, secondo cui il nuovo sottotetto era stato realizzato a partire dal 2006, non è stato oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte di che, invero, solo in sede di interrogatorio Controparte_1 formale affermava che l'immobile di sua proprietà esisteva con il sottotetto, così come oggi presente, a partire dall'anno 1980; circostanza però smentita dai rilievi fotografici di parte convenuta (all.
3 della produzione di primo grado) che, per quanto sprovvisti di data certa, ritraggono i nuovi immobili post ricostruzione, dai quali si evince che l'immobile ricostruito dalla dante causa di è CP_1
10 privo di sottotetto, di talché lo stesso è stato necessariamente costruito in epoca successiva al 1980 e alla realizzazione del fabbricato.
Per individuare più specificamente detta epoca, occorre far riferimento alla documentazione ritualmente acquisita agli atti relativa alla proprietà CP_1
In primo luogo, alla licenza edilizia n. 152/80 del 23.10.1980 per la ricostruzione dell'immobile di priva di progetti PA tecnici, ed alla successiva concessione edilizia in variante n. 39/81 del
23.4.1981, da cui si evince che l'immobile originario da demolire di era costituito da un piano terra, un primo piano ed PA un sottotetto (circostanza non contestata) e che il progetto di ricostruzione (allegato alla variante) prevedeva la realizzazione di un nuovo immobile costituito da un piano terra, un primo piano e una terrazza di copertura. Dunque, il sottotetto, prima esistente, poi demolito unitamente al vecchio fabbricato, non veniva ricostruito nell'immediatezza, non rientrando nella concessione edilizia in variante, come chiaramente si evince dai grafici alla stessa allegati, oltre che dai su richiamati rilievi fotografici. Verrà, dunque, realizzato successivamente, privo di concessione edilizia, come peraltro contestato dalle competenti autorità amministrative (cfr. ordinanza n.
6 del 13.8.2020).
Risulta poi prodotta la scrittura privata del 18.9.1982, disciplinante il muro di confine tra le due proprietà arbitrariamente modificato da
, in cui si descrive il fabbricato di proprietà Persona_1 [...]
come “composto di piano terra, primo piano e sottotetti”. CP_2
E' di tutta evidenza che la richiamata scrittura, benché successiva alla concessione edilizia in variante n. 39/1981, sia stata sottoscritta quando ancora l'originario sottotetto era presente e prima della sua demolizione, non essendo plausibile identificare il sottotetto indicato nella scrittura privata con quello oggi esistente, in quanto il rilievo fotografico di cui sopra, da cui si evincono i due nuovi immobili, con il particolare che il nuovo immobile (ex appare CP_1 CP_2 senza sottotetto, non può che essere stato scattato dopo il 1983, epoca in cui l'immobile veniva costruito (come riconosciuto, come Per_1 già si è detto, dallo stesso in sede di interpello). Quindi, il CP_1 sottotetto indicato nella scrittura privata del 1982, contrariamente a quanto rilevato dal tribunale, non può essere quello di nuova costruzione.
Infine, dall'atto di donazione per notar del 9.8.1988, con cui PE donava l'immobile per cui è causa al figlio PA
, si evince che l'immobile donato, già ricostruito Controparte_1 in forza delle licenze sopra richiamate, era composto da cinque vani
(cfr. anche pag. 7 della CTU), mentre nella successiva dichiarazione di variazione catastale presentata nel 2010 da - Controparte_1
11 che, contrariamente a quanto rilevato dal primo giudice, ben può essere utilizzata ai fini decisori perché prodotta dallo stesso attore all'atto della costituzione in prime cure (cfr. all. sub 6 della produzione di parte, depositata telematicamente in appello), oltre che acquisita nella fase cautelare - l'immobile risulta composto da undici vani. Sul punto, peraltro, va rilevata la mancata contestazione dell'appellato all'eccezione degli appellanti che attribuivano la differenza tra la consistenza dell'immobile indicata nel CP_1 titolo di proprietà rispetto a quella risultante nella variazione catastale come il risultato dell'incremento dei volumi in virtù della costruzione del sottotetto composto di ulteriori vani (il che, peraltro, trova conferma nella citata ordinanza n. 6 del 13.8.2020, dalla quale emerge che la suddivisione interna del sottotetto è articolata in n. 5 ambienti ed occupa una superficie coperta escluso i balconi pari a mq 128,57 circa).
Ma ciò che maggiormente rileva è che nell'indicato documento è riportata la dichiarazione della data di ultimazione dei lavori da cui dipendeva la variazione catastale, indicata nel 26.5.2010.
La mancata contestazione del motivo dell'incremento catastale addotto dagli appellanti, unitamente al dato documentale acquisito, inducono dunque ad affermare che la realizzazione del nuovo sottotetto terminava nell'anno 2010.
Ai fini poi dell'individuazione del momento di inizio della realizzazione del sottotetto, può farsi ricorso alle risultanze della prova testimoniale, secondo i criteri sopra richiamati. Ebbene, all'udienza del 23.7.2017, il teste riferiva: “La prima volta ho visto Testimone_3
l'edificio (n.d.r. immobile ) nel 2006 perché sono stato invitato alla Per_1 festa di fidanzamento di mio fratello (n.d.r. genero di ). Parte_3
Posso dire che nel 2006 lo stesso si trovava nello stato che vedo nella foto
[…] Ricordo che quando andai alla festa nel 2006 vi erano lavori in corso proprio per la realizzazione del sottotetto. Si vedeva infatti che i lavori edili riguardavano la parte più alta dell'edificio”. La testimonianza, della cui attendibilità non vi è alcun serio motivo di dubitare, individua nell'anno 2006 il primo momento utile a cui far riferimento per la realizzazione del nuovo sottotetto, non ancora terminato a quella data.
Accertato, pertanto, che l'esercizio della veduta dalla terrazza Per_1 si è protratto ininterrottamente a partire dal 1983, epoca di realizzazione dell'opera, e tenuto conto che l'attore nulla ha dedotto circa il momento di realizzazione del nuovo sottotetto in una fase precedente al 2006, eccezion fatta per le dichiarazioni rese in sede di interpello, nondimeno sconfessate dai rilievi fotografici e dalle ulteriori indicate risultanze istruttorie, oltre che dalla (sopravvenuta) ordinanza della P.A. (confermata dal T.A.R.) di abbattimento del sottotetto abusivo (realizzato senza concessione edilizia), appare
12 maturato il ventennio (1983-2003) ai fini dell'usucapione della servitù di veduta, con la conseguenza che il nuovo sottotetto del CP_1 non poteva essere ricostruito ad una distanza minore di tre metri dalla veduta acquisita ai sensi dell'art. 907 c.c..
In definitiva, dunque, l'appello principale è fondato e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, vanno accolte le riconvenzionali spiegate dai convenuti/odierni appellanti principali e va conseguentemente dichiarato l'avvenuto acquisto CP_4 per usucapione della servitù di veduta da essi esercitata dalla terrazza del proprio fabbricato sulla proprietà di con Controparte_1 condanna di quest'ultimo a ridurre l'altezza del nuovo sottotetto, realizzato in violazione dell'art. 907 c.c. (come accertato anche dal
CTU; cfr. pagg.
5-6 dell'elaborato), alla misura legale prescritta
(dovendo arrestarsi in altezza a tre metri al di sotto della soglia della soprastante veduta).
Resta assorbito l'esame delle altre censure, compresa quella involgente la regolamentazione delle spese del primo grado, da valutare alla luce dell'esito finale complessivo della lite.
III. - SPESE
Com'è noto, il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata;
l'onere delle spese va poi ripartito fra le parti tenendo presente l'esito complessivo della lite, in conformità al consolidato indirizzo giurisprudenziale per cui il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass.
13356/2021).
Nella specie, considerato l'esito finale della lite, caratterizzato dall'integrale soccombenza dell'attore/odierno appellante incidentale, vanno interamente poste a suo carico le spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod., con riferimento ai valori pressoché medi dello scaglione di riferimento (fino ad €
26.000,00), tenuto conto della natura della controversia, delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, con distrazione in favore dell'avv. Luigi Maratta, dichiaratosi antistatario.
Vanno definitivamente ed interamente poste a carico di
[...] anche gli esborsi di CTU, come liquidati in primo grado. CP_1
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo Controparte_1
13 a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.
115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli – VI sezione civile – pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 Parte_2 contro la sentenza del tribunale di Santa Maria Parte_3
Capua Vetere n. 2300/2020, pubblicata in data 8.10.2020, nonché sull'appello incidentale proposto contro la stessa pronuncia da ogni altra istanza, deduzione ed eccezione Controparte_1 disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello incidentale;
2. accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, che per il resto conferma, in accoglimento delle riconvenzionali spiegate dai convenuti/odierni appellanti, dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta da essi esercitata dalla terrazza del proprio fabbricato sulla proprietà di
[...]
condannando quest'ultimo a ridurre alla misura CP_1 legale l'altezza del nuovo sottotetto, realizzato in violazione delle distanze di cui all'art. 907 c.c.;
3. condanna al pagamento, in favore degli Controparte_1 appellanti, delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore dell'avv. Luigi Maratta, dichiaratosi antistatario, che si liquidano, in assenza di notula, per il primo grado, comprensivo della fase cautelare, in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge, e per il secondo grado, in € 382,50 per esborsi ed €
5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge;
4. pone interamente a carico di gli esborsi Controparte_1 di CTU, come liquidati in primo grado;
5. da atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante incidentale dell'ulteriore Controparte_1 importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17,
L. 228/12.
Così deciso in Napoli, il 29.1.2025
L'ESTENSORE LA PRESIDENTE dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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