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Sentenza 17 maggio 2024
Sentenza 17 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/05/2024, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato , in persona del Giudice. dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 952/2021 R.G.
promossa da:
(c.f.: residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente dagli Avv. ti Lorenzo De Robertis
e Ugo Notaro entrambi del Foro di Arezzo, presso l'ultimo dei quali è quale è altresì domiciliato per procura allegata all'atto di citazione.
ATTORE
CONTRO
(c.f.: residente in [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Diego di Grazia del Foro di Caserta, presso il quale è altresì domiciliata per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
PRIMA UDIENZA: 27/7/2021
UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI : 31/3/2023
Conclusioni delle parti:
Per l'attore: “-Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, in accoglimento del presente ricorso, - accertare e dichiarare la responsabilità di natura extracontrattuale conseguente all'illegittimità nonché illiceità delle email redatte dalla sig.ra
in data 27.8.2020 delle ore 16,59 e delle ore 19,05 inviate al Controparte_1 sig. nonché ad altre persone, seppur per conoscenza, integrandosi Parte_1 la diffamazione nei confronti del ricorrente ed, in ogni caso, altamente lesive del decoro ed onorabilità dello stesso ricorrente e, per l'effetto, condannare la sig.ra
al relativo risarcimento dei danni morali in favore del sig. Controparte_1
per la somma di € 6.000,00 od in quella somma maggiore o Parte_1 minore che risulterà di giustizia e/o da liquidarsi secondo equità. - In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa oltre oneri come per legge”.
Per la convenuta: “chiede che il Tribunale di Prato, rigettata integralmente ogni avversa domanda ed eccezione, voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1)
Rigettare per tutti i motivi esposti nel presente atto, la domanda del ricorrente, siccome del tutto infondata sia in fatto che in diritto, oltre che sprovvista di qualsivoglia allegazione e supporto probatorio;
2) Condannare il ricorrente sig. al pagamento delle spese processuali, oltre rimborso spese Parte_1 generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, il tutto con attribuzione all'Avv.
Diego Di Grazia per dichiarato anticipo”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c citava in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo la condanna della medesima a pagargli la somma di €
[...]
6.000,00 o quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno conseguente alla diffamazione che la stessa avrebbe commesso nei suoi confronti mediante mail condivise tra più destinatari, facenti parti di una cd. 'mailing list'.
si costituiva in giudizio disconoscendo le mail in questione Controparte_1
e contestando integralmente la domanda del ricorrente.
Il ricorrente eccepiva la indeterminatezza del disconoscimento, proponendo, comunque, istanza di verificazione delle mail.
Il Giudice mutava il rito fissando udienza ex art.183 c.p.c. e ritenute irrilevanti i mezzi di prova proposti dalle parti, tratteneva la causa in decisione assegnando termini di cui all'art. 190 c.p.c
Le parti depositavano comparse conclusionali.
Pag. 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Rifacendosi alla giurisprudenza della S.C.1, secondo cui “ in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2, perchè mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. 3122/2015), il giudicante reputa genuine ed originali le mail prodotte in giudizio. Del resto, la convenuta non ha negato la paternità dell'indirizzo da cui sarebbero provenute, anzi ha confermato che tale indirizzo sarebbe a lei riferibile. Per giunta, emerge un'assoluta 'assonanza' di tempi, di toni e di contenuti nelle comunicazioni scambiate tra gli interessati, che, di per sé, costituisce un valido indizio ai fini della prova della 'corrispondenza elettronica' intercorsa tra le parti.
Assunto l'avvenuto scambio di mail tra i soggetti in causa, deve procedersi alla valutazione della natura diffamatoria o meno delle espressioni usate dalla convenuta nei confronti dell'attore e da questi evidenziate2.
Dall'esame delle copie delle mail versate in atti emerge che la conversazione è scaturita da una prima comunicazione3 inviata dall'attore a più soggetti e rivolta a tutti quanti4 e che ad essa sono seguite reciproche risposte dirette
(dalla convenuta all'attore e viceversa 5), inviate per conoscenza ('CC') agli altri soggetti inclusi nella 'mailing list'.
Pag. 3 di 5 Ritiene il giudicante che il descritto svolgimento delle comunicazioni tra le parti possa configurare, nei confronti dell'attore, piuttosto che una diffamazione, un'ingiuria (aggravata dalla presenza di più persone), in quanto,
l'elemento distintivo tra le due fattispecie è costituito dal fatto che nell'ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all'offeso, mentre nella diffamazione l'offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore.
Ritiene, altresì, il giudicante che le espressioni usate dalla convenuta nei confronti dell'attore, che fanno riferimento ad un supposta patologia o deficit mentale, siano offensive, tanto quanto, però, appare offensivo e discriminatorio il riferimento fatto dall'attore alla supposta isteria della convenuta.
Le ingiurie, pertanto, devono considerarsi reciprocamente commesse per cui il giudicante ritiene di non applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 4 D.
Lgs. 7/2016.
Per quanto attiene alla liquidazione del danno, posto che esso si individua nella lesione dell'onore e della reputazione dell'attore e che tuttavia non può essere provato nel suo preciso ammontare, si deve ricorrere a criteri equitativi per la liquidazione, in base al combinato disposto dagli artt. 2056 e 1226 c.c. che si determina, utilizzando come parametro la sanzione civile stabilita per la fattispecie aggravata (virtualmente determinata dalla inclusione nella mailing list) dalla 'presenza di più persone', nel doppio del minimo della stessa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita,
-accertata la natura ingiuriosa delle espressioni rivolte all'attore nella mail inviatagli dalla convenuta il 28/8/2020 alle ore 19 e 05
-condanna la convenuta medesima a pagare all'attore, a titolo di risarcimento, la somma di € 400,00;
Pag. 4 di 5 - condanna altresì la convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite che liquida sulla base dei parametri (medi per tutte le fasi, applicata la riduzione del 50%) di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione sul 'decisum', in complessivi € 2.540, oltre rimborsi forfettari al 15%, accessori di legge ed esborsi (contributo unificato e marca da bollo, documentati in atti).
Così deciso.
Prato, 10/5/2024
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. Cass. Ord.19155/2019 2 'di essere portatore di un insano egoismo, di essere affetto da patologie irrecuperabili, di farsi vedere da un bravo specialista' 3 28/8/2020 alle 14 e 34, con oggetto: info ripresa scuola 4 I genitori dei bimbi che condividono lo stesso percorso educativo seguito dal figlio dell'attore (cd. istruzione parentale) 5 Alle ore 15, 16 e 36, 16 59, 18 e 43 e 19.05.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato , in persona del Giudice. dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 952/2021 R.G.
promossa da:
(c.f.: residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente dagli Avv. ti Lorenzo De Robertis
e Ugo Notaro entrambi del Foro di Arezzo, presso l'ultimo dei quali è quale è altresì domiciliato per procura allegata all'atto di citazione.
ATTORE
CONTRO
(c.f.: residente in [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Diego di Grazia del Foro di Caserta, presso il quale è altresì domiciliata per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
PRIMA UDIENZA: 27/7/2021
UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI : 31/3/2023
Conclusioni delle parti:
Per l'attore: “-Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, in accoglimento del presente ricorso, - accertare e dichiarare la responsabilità di natura extracontrattuale conseguente all'illegittimità nonché illiceità delle email redatte dalla sig.ra
in data 27.8.2020 delle ore 16,59 e delle ore 19,05 inviate al Controparte_1 sig. nonché ad altre persone, seppur per conoscenza, integrandosi Parte_1 la diffamazione nei confronti del ricorrente ed, in ogni caso, altamente lesive del decoro ed onorabilità dello stesso ricorrente e, per l'effetto, condannare la sig.ra
al relativo risarcimento dei danni morali in favore del sig. Controparte_1
per la somma di € 6.000,00 od in quella somma maggiore o Parte_1 minore che risulterà di giustizia e/o da liquidarsi secondo equità. - In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa oltre oneri come per legge”.
Per la convenuta: “chiede che il Tribunale di Prato, rigettata integralmente ogni avversa domanda ed eccezione, voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1)
Rigettare per tutti i motivi esposti nel presente atto, la domanda del ricorrente, siccome del tutto infondata sia in fatto che in diritto, oltre che sprovvista di qualsivoglia allegazione e supporto probatorio;
2) Condannare il ricorrente sig. al pagamento delle spese processuali, oltre rimborso spese Parte_1 generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, il tutto con attribuzione all'Avv.
Diego Di Grazia per dichiarato anticipo”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c citava in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo la condanna della medesima a pagargli la somma di €
[...]
6.000,00 o quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno conseguente alla diffamazione che la stessa avrebbe commesso nei suoi confronti mediante mail condivise tra più destinatari, facenti parti di una cd. 'mailing list'.
si costituiva in giudizio disconoscendo le mail in questione Controparte_1
e contestando integralmente la domanda del ricorrente.
Il ricorrente eccepiva la indeterminatezza del disconoscimento, proponendo, comunque, istanza di verificazione delle mail.
Il Giudice mutava il rito fissando udienza ex art.183 c.p.c. e ritenute irrilevanti i mezzi di prova proposti dalle parti, tratteneva la causa in decisione assegnando termini di cui all'art. 190 c.p.c
Le parti depositavano comparse conclusionali.
Pag. 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Rifacendosi alla giurisprudenza della S.C.1, secondo cui “ in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2, perchè mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. 3122/2015), il giudicante reputa genuine ed originali le mail prodotte in giudizio. Del resto, la convenuta non ha negato la paternità dell'indirizzo da cui sarebbero provenute, anzi ha confermato che tale indirizzo sarebbe a lei riferibile. Per giunta, emerge un'assoluta 'assonanza' di tempi, di toni e di contenuti nelle comunicazioni scambiate tra gli interessati, che, di per sé, costituisce un valido indizio ai fini della prova della 'corrispondenza elettronica' intercorsa tra le parti.
Assunto l'avvenuto scambio di mail tra i soggetti in causa, deve procedersi alla valutazione della natura diffamatoria o meno delle espressioni usate dalla convenuta nei confronti dell'attore e da questi evidenziate2.
Dall'esame delle copie delle mail versate in atti emerge che la conversazione è scaturita da una prima comunicazione3 inviata dall'attore a più soggetti e rivolta a tutti quanti4 e che ad essa sono seguite reciproche risposte dirette
(dalla convenuta all'attore e viceversa 5), inviate per conoscenza ('CC') agli altri soggetti inclusi nella 'mailing list'.
Pag. 3 di 5 Ritiene il giudicante che il descritto svolgimento delle comunicazioni tra le parti possa configurare, nei confronti dell'attore, piuttosto che una diffamazione, un'ingiuria (aggravata dalla presenza di più persone), in quanto,
l'elemento distintivo tra le due fattispecie è costituito dal fatto che nell'ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all'offeso, mentre nella diffamazione l'offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore.
Ritiene, altresì, il giudicante che le espressioni usate dalla convenuta nei confronti dell'attore, che fanno riferimento ad un supposta patologia o deficit mentale, siano offensive, tanto quanto, però, appare offensivo e discriminatorio il riferimento fatto dall'attore alla supposta isteria della convenuta.
Le ingiurie, pertanto, devono considerarsi reciprocamente commesse per cui il giudicante ritiene di non applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 4 D.
Lgs. 7/2016.
Per quanto attiene alla liquidazione del danno, posto che esso si individua nella lesione dell'onore e della reputazione dell'attore e che tuttavia non può essere provato nel suo preciso ammontare, si deve ricorrere a criteri equitativi per la liquidazione, in base al combinato disposto dagli artt. 2056 e 1226 c.c. che si determina, utilizzando come parametro la sanzione civile stabilita per la fattispecie aggravata (virtualmente determinata dalla inclusione nella mailing list) dalla 'presenza di più persone', nel doppio del minimo della stessa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita,
-accertata la natura ingiuriosa delle espressioni rivolte all'attore nella mail inviatagli dalla convenuta il 28/8/2020 alle ore 19 e 05
-condanna la convenuta medesima a pagare all'attore, a titolo di risarcimento, la somma di € 400,00;
Pag. 4 di 5 - condanna altresì la convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite che liquida sulla base dei parametri (medi per tutte le fasi, applicata la riduzione del 50%) di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione sul 'decisum', in complessivi € 2.540, oltre rimborsi forfettari al 15%, accessori di legge ed esborsi (contributo unificato e marca da bollo, documentati in atti).
Così deciso.
Prato, 10/5/2024
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. Cass. Ord.19155/2019 2 'di essere portatore di un insano egoismo, di essere affetto da patologie irrecuperabili, di farsi vedere da un bravo specialista' 3 28/8/2020 alle 14 e 34, con oggetto: info ripresa scuola 4 I genitori dei bimbi che condividono lo stesso percorso educativo seguito dal figlio dell'attore (cd. istruzione parentale) 5 Alle ore 15, 16 e 36, 16 59, 18 e 43 e 19.05.