Articolo 292 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 291Articolo 293
Versione
1 gennaio 1993
Art. 292.
(Macchine agricole operatrici trainate
escluse dall'accertamento dei requisiti)
1. Le macchine agricole trainate, escluse dall'obbligo dell'articolo 107, comma 1, del codice, sono quelle le cui caratteristiche costruttive, mirate all'operativita' della macchina stessa, non possono consentire la completa rispondenza alle norme per la circolazione. Tali macchine sono:
a) gli aratri;
b) le seminatrici;
c) gli erpici.
2. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere individuate altre categorie di macchine agricole operatrici trainate escluse dall'obbligo suddetto. Con lo stesso provvedimento sono individuate le modalita' e le cautele per la circolazione delle macchine suddette.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993