Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 16/06/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, riunito nel Collegio composto dai seguenti magistrati dr. Chiara SANDINI Presidente dr. Beniamino MARGIOTTA Giudice dr. Gersa GERBI Giudice rel. nella causa civile iscritta al n. 557 /2024 R.G. promossa per la domanda di regolamentazione della responsabilità genitoriale da c.f. , con il ministero e l'assistenza dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
ZORDI STEFANIA, con domicilio eletto nel suo studio, come da procura depositata in atti
Ricorrente nei confronti di
, c.f. con il ministero e l'assistenza dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Ilenia Faoro, con domicilio eletto nel suo studio, come da procura depositata in atti
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni formulate all'udienza dell'8.5.2025: le parti congiuntamente: “1. I IGg.ri e danno atto che il giorno 13 CP_1 Pt_1 marzo 2025 l'Ufficiale Giudiziario ha dato esecuzione all'ordine di liberazione della casa familiare emesso dall'Intestato Tribunale in data 16 ottobre 2024 e confermato con provvedimento del 20 gennaio 2025: il IG. quindi, si è allontanato dalla casa CP_1 familiare in Via Caboto n. 15 in Feltre, nella quale sono però rimasti la di lui moglie ed un figlio, entrambi soggetti estranei al predetto ordine di protezione;
nell'occasione, quindi, la IG.ra non è stata immessa nel possesso dell'abitazione data la presenza di terze Pt_1 persone estranee.
2. La casa coniugale in Feltre, Via Caboto n. 15, resterà assegnata alla IG.ra Parte_1 Per_
, quale genitore collocatario dei due figli minori, e . con tutti gli arredi ivi
[...] Per_2 presenti. Il IG. si impegna, pertanto, a rilasciare e consegnare Controparte_1
l'appartamento alla IG.ra , mediante consegna delle chiavi, entro e non Parte_1 oltre il 30 aprile 2025, libero di persone ed effetti e beni personali sia del SI. CP_1
ogni spesa, canone ed utenza maturate sino al momento della riconsegna della casa coniugale sarà a carico del IG. mentre ogni spesa, canone ed utenza maturate CP_1 dal momento della riconsegna della stessa sarà a carico della IG.ra ; Pt_1 Per_ 3. I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_2 risiederanno con la madre presso la casa coniugale in Via Caboto n. 15 in Feltre;
4. Per quanto riguarda il diritto del padre di visita dei figli, non avendo il medesimo ancora individuato uno stabile alloggio al momento della sottoscrizione del presente accordo, i genitori convengono quanto segue:
- a) se il padre sposterà la residenza in altro comune del bellunese, il medesimo potrà trascorrere con i figli 2 fine settimana al mese, dal sabato pomeriggio sino alla domenica pomeriggio, 7 gg. durante le vacanze Natalizie e 3 gg. durante le vacanze di Pasqua, 1 mese anche non consecutivo durante le vacanze estive;
b) se il padre sposterà la residenza in altro comune fuori Provincia/Regione, il medesimo potrà trascorrere con i figli 1 fine settimana al mese, dal sabato pomeriggio sino alla domenica pomeriggio, 10 gg. durante le vacanze Natalizie, 7 gg. durante le vacanze di
Pasqua, 1 mese anche non consecutivo durante le vacanze estive. Per_ La FI , ormai sedicenne, potrà, in ogni caso, stare con il padre ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con i propri impegni scolastici e sportivi e con gli impegni, anche lavorativi, del padre.
Preso atto della relazione dei servizi sociali datata 19.02.2025, prot. N. 12468/2025, le visite del padre ai figli potranno avvenire in forma libera;
5. Il padre corrisponderà alla madre un contributo al mantenimento dei figli in € 200,00 ciascuno, per un totale di € 400,00 mensili, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi di anno Parte_1 in anno secondo la variazione degli indici ISTAT e ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascun figlio;
6. Le spese straordinarie per i figli, così come disciplinate dal vigente Protocollo del Tribunale di Belluno, saranno a carico dei genitori al 50%; i rimborsi al genitore che avrà anticipato l'intero importo dovranno avvenire mensilmente, previa esibizione del documento fiscale comprovante la relativa spesa (scontrini, fatture, ricevute);
7. Concordano che l'Assegno Unico per i figli verrà percepito in via esclusiva dalla IG.ra
; Parte_1
8. I IGg.ri e si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno CP_1 Pt_1 di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
a tal fine, la IG.ra si Pt_1 impegna ad effettuare lo sblocco delle comunicazioni telefoniche e tramite messaggistica con il IG. al fine di poter comunicare tra genitori senza il tramite dei figli minori. CP_1
Le comunicazioni tra i genitori dovranno avvenire in italiano, con toni rispettosi e limitatamente agli accordi per i figli senza alcuna interferenza nelle reciproche vite personali.
La IG.ra si impegna, inoltre, a non ostacolare in alcun modo le visite e le Pt_1 comunicazioni telefoniche e tramite messaggistica tra padre e figli;
I IGg.ri e si impegnano reciprocamente, inoltre, a tutelare la figura CP_1 Pt_1 paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
parimenti, si impegnano altresì a non offendere e ledere l'onore e la reputazione l'uno dell'altro avanti a parenti, amici e terzi estranei alla famiglia;
9. Entro 20 gg dal rientro della IG.ra e dei figli nella casa coniugale in Via Caboto Pt_1
n. 15 in Feltre, a seguito di consegna delle chiavi, la IG.ra ed il IG. si Pt_1 CP_1 impegnano a rimettere le reciproche denunce querele già presentate;
si impegnano, altresì,
a non costituirsi parte civile nel caso in cui i procedimenti derivanti dalle stesse non vengano, in tutto o in parte, archiviati;
10. I IGg.ri e si impegnano a consensualizzare, a spese compensate, CP_1 Pt_1 il pendente procedimento giudiziale n. 557/2024 R.G. relativamente alle questioni esposte nei punti precedenti con conseguente abbandono di ogni ulteriore e diversa domanda formulata in ricorso, in comparsa di risposta e nelle reciproche memorie ex art. 473 bis.17 commi 1, 2 e 3, ad eccezione della questione relativa al consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e documenti equipollenti validi per l'espatrio dei figli e per i singoli viaggi dei medesimi all'estero relativamente alla quale i genitori, non avendo raggiunto un accordo, si rimettono concordemente all'Ill.mo Tribunale per le conseguenti determinazioni sul punto, così come concordato all'udienza del 10 aprile 2025;
11. La IG.ra , ferma restando l'assegnazione in suo favore della casa familiare, si Pt_1 impegna a non chiedere la proroga delle vigenti misure di protezione a carico del IG.
salvo nuovi fatti o comportamenti gravi da parte del medesimo”; CP_1
Conclusioni solo di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Belluno, Rigettare la domanda di preventivo e necessario consenso di entrambi i genitori per i singoli viaggi all'estero che i figli minori volessero fare in quanto tardiva e inammissibile;
autorizzare la SI.ra a recarsi con i figli in Marocco o in qualsiasi altro Paese anche Pt_1 senza il consenso del SI. CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese sul punto rimettendosi all'Ill.mo Tribunale per la quantificazione”;
Conclusioni di pate resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Belluno, Disporre che, ai fini del rilascio e/o del rinnovo del passaporto dei minori e di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio, come pure per ogni singolo viaggio dei figli all'estero, vi debba essere la manifestazione del consenso da parte di entrambi i genitori.
In ogni caso, con vittoria di spese sul punto rimettendosi all'Ill.mo Tribunale per la quantificazione”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La IG.ra , cittadina marocchina di anni quarantasette, addetta delle pulizie Parte_1 presso l'Ufficio Postale di Feltre, ha presentato ricorso in data 3.9.2024 avverso il IG.
, addebitandogli gravi condotte di violenza verbale e morale, anche alla Controparte_1 Per_ presenza dei due figli minori , 2009, e , 2014), soprattutto a seguito della Per_2 scoperta da parte della ricorrente che il compagno le aveva falsamente fatto credere di essere sposati sin dal 2008, mentre invece egli risultava sposato con altra donna con la quale aveva un'altra famiglia.
A seguito della scoperta di tale episodio, la ricorrente ha riportato di aver fatto rientro nel
Paese di origine dai propri genitori per un breve periodo di vacanza già programmato e che in tale periodo lei e la FI hanno ricevuto dal compagno gravi messaggi ingiuriosi e di minaccia, che sono stati reiterati anche alla presenza dei figli al loro rientro in Italia, quando il IG. ha impedito alla ricorrente di entrare in casa, sennò l'avrebbe “uccisa o resa CP_1 disabile”.
La ricorrente ha anche allegato ulteriori episodi di violenza post separazione, fra cui gli appostamenti del IG. sul luogo di lavoro della IG.ra , dove, in CP_1 Pt_1 un'occasione, è anche entrato aggredendola e minacciandola verbalmente alla presenza di tutti gli utenti dell'ufficio pubblico.
Alla luce di tale vicenda e di tali condotte del resistente – che la IG.ra ha allegato Pt_1 non essere stato estraneo a gesti violenti nei suoi confronti nemmeno in passato – la IG.ra ricorrente ha chiesto anzitutto l'intervento del Tribunale per l'adozione degli ordini di protezione, finalizzati ad allontanare il IG. prescrivendogli anche il divieto di CP_1 avvicinamento nei confronti della compagna.
Nel merito, la IG. ha chiesto l'affidamento esclusivo dei minori, con assegnazione Pt_1 della casa familiare ed esclusione, allo stato, della frequentazione con il padre;
ha chiesto poi il contributo al mantenimento dei minori nella somma di complessivi € 600,00 mensili, con percezione esclusiva dell'assegno unico in favore della madre.
Il resistente, commerciante di anni cinquantasette, si è costituito in data 15.10.2024, affermando che la ricorrente era a conoscenza del fatto che questi era sposato con un'altra donna e che con la ricorrente non vi era mai stata celebrazione di matrimonio ufficiale, ma solo un rito di presentazione. Ha inoltre allegato che i fatti di violenza narrati dalla ricorrente dovevano in realtà essere inseriti in un litigio reciproco, in cui anche la IG.ra ha alzato le mani nei suoi Pt_1 confronti rivolgendogli gravi ingiurie e minacce.
Il IG. è stato allontanato dalla casa familiare con divieto di avvicinarsi alla CP_1 ricorrente in data 16.4.2024, con presa in carico del nucleo familiare da parte del Consultorio di Feltre.
Dopo un periodo di monitoraggio da parte dei servizi sociali, all'udienza del 10.4.2025 le parti hanno dichiarato di aver maturato un accordo complessivo sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, rimanendo tuttavia controverso il regime di espatrio dei minori.
Infatti, all'udienza dell'8.5.2025 le parti hanno precisato conclusioni conformi su tutti i punti, salvo sulla questione dell'espatrio.
Preliminarmente, a fronte della cittadinanza straniera della IG.ra , deve essere Pt_1 affermata la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto luogo di residenza dei minori, ai sensi dell'art. 7 Reg. UE 1111/2019, con conseguente applicazione della legge del foro, in attuazione di quanto previsto dal considerando n. 19 del medesimo Regolamento
e dall'art. 15 della Convenzione dell'Aja, 1966, nonché, per le previsioni sul mantenimento, in base all'art. 15 Reg. UE 4/2009 e art. 3 Protocollo dell'Aja 2007.
Nel merito, vanno anzitutto accolte le conclusioni su cui le parti hanno raggiunto accordo.
Si tratta di conclusioni che sono state raggiunte con il supporto e l'assistenza legale dei procuratori di entrambi i coniugi e che trovano oggettivo sostegno nella relazione e nelle conclusioni fornite dai sevizi sociali, i quali hanno suggerito l'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre, come miglior regime di esercizio della responsabilità genitoriale per l'interesse dei minori.
In particolare, è la stessa IG.ra ad aver condiviso con i servizi l'importanza che i Pt_1 figli coltivino il rapporto con il padre, pur manifestando ancora qualche difficoltà a relazionarsi con lo stesso.
A tal proposito, merita di essere sottolineato che, nell'accordo che le parti hanno raggiunto per mezzo dei propri procuratori, sono espressamente regolate le dinamiche e i limiti dei contatti che i genitori devono avere fra di loro nell'esercizio dell'affido condiviso, impegnandosi a comunicazioni in lingua italiana, solo ai fini delle decisioni relative ai figli e con toni rispettosi dell'onore e della dignità reciproca.
Il Tribunale ritiene che, a fronte di un percorso di monitoraggio che si è protratto per parecchi mesi e di un accordo che le parti hanno raggiunto assistite dai loro legali, possa ragionevolmente escludersi che le condizioni siano state concordate in una posizione di soggezione da parte della IG.ra , che aveva inizialmente allegato la violenza Pt_1 domestica. Del resto, la difesa della ricorrente non ha più insistito per l'accertamento della violenza ai fini dell'accoglimento delle domande inizialmente proposte, dimostrando che la conflittualità fra le parti si è nel tempo affievolita (certamente anche nella pregevole volontà dei genitori di salvaguardare i minori dalle vicende relazionali della coppia), il che induce il Collegio a ritenere che i fatti allegati dalla ricorrente – più che violenza domestica – siano stati il frutto di un momento di acceso conflitto.
Quanto, invece, alle domande relative alla regolamentazione dell'espatrio dei minori, la IG.ra chiede di essere autorizzata dal Tribunale in via preventiva e generale a Pt_1 viaggiare all'estero con i minori anche senza il consenso del padre, il quale – al contrario – chiede che ogni viaggio estero dei figli sia soggetto al preventivo consenso di entrambi i genitori.
L'art. 337-ter, co. 3, c.c. prevede che “la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento”.
La norma citata distingue due tipi di regime di esercizio della responsabilità genitoriale condivisa: da un lato, la regola del comune accordo, per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, e, dall'altro lato, la possibilità dell'esercizio disgiunto, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Le due ipotesi gestorie non sono però equivalenti, dovendosi collocare in posizione di eccezionalità la possibilità di consentire che le decisioni siano prese dal genitore in autonomia, in quanto consentita solo “limitatamente” alle questioni di ordinaria amministrazione.
Dovendo, pertanto, dare interpretazione restrittiva alla previsione di carattere eccezionale, il Tribunale ritiene che i viaggi all'estero non possano definirsi questioni di ordinaria amministrazione, poiché comportano comunque – anche se per brevi periodi – un cambiamento nella vita quotidiana del minore, potendo anche – per destinazione, organizzazione, finalità e momento del viaggio – non essere in linea con le decisioni di educazione, istruzione e salute assunte dai genitori di comune accordo. In questi termini, allora, i viaggi all'estero che i minori devono o vogliono di volta in volta intraprendere devono essere decisi e organizzati di comune accordo fra i genitori, in accoglimento quindi della domanda proposta in tal senso dal IG. CP_1
Quanto alle spese di lite, vanno certamente compensate – giusta anche la domanda specifica delle parti in tale senso – per le spese relative alle domande di (1) affido, (2) collocamento con assegnazione della casa familiare, (3) frequentazione e (4) mantenimento dei minori, per intervenuto accordo delle parti.
Devono del pari essere compensate, per soccombenza reciproca, le spese relative alla domanda riferita all'esercizio della responsabilità genitoriale per l'espatrio dei minori, che ha visto vittorioso il IG. con le spese relative alla fase cautelare conclusasi con CP_1
l'ordine di protezione, rispetto alla quale egli è risultato soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sul ricorso in epigrafe
ACCOGLIE E PRENDE ATTO delle seguenti conclusioni concordate dalle parti:
“1. I IGg.ri e danno atto che il giorno 13 marzo 2025 l'Ufficiale CP_1 Pt_1
Giudiziario ha dato esecuzione all'ordine di liberazione della casa familiare emesso dall'Intestato Tribunale in data 16 ottobre 2024 e confermato con provvedimento del 20 gennaio 2025: il IG. quindi, si è allontanato dalla casa familiare in Via Caboto CP_1
n. 15 in Feltre, nella quale sono però rimasti la di lui moglie ed un figlio, entrambi soggetti estranei al predetto ordine di protezione;
nell'occasione, quindi, la IG.ra non è Pt_1 stata immessa nel possesso dell'abitazione data la presenza di terze persone estranee.
2. La casa coniugale in Feltre, Via Caboto n. 15, resterà assegnata alla IG.ra Parte_1 Per_
, quale genitore collocatario dei due figli minori, e . con tutti gli arredi ivi
[...] Per_2 presenti. Il IG. si impegna, pertanto, a rilasciare e consegnare Controparte_1
l'appartamento alla IG.ra , mediante consegna delle chiavi, entro e non Parte_1 oltre il 30 aprile 2025, libero di persone ed effetti e beni personali sia del SI. CP_1 che della moglie e del figlio attualmente presenti nell'abitazione stessa. Dal 01 maggio 2025 la IG.ra potrà chiedere all'Ater il subentro nel contratto di locazione attualmente Pt_1 in essere e provvederà entro il medesimo mese di maggio 2025 a volturare tutte le relative utenze;
ogni spesa, canone ed utenza maturate sino al momento della riconsegna della casa coniugale sarà a carico del IG. mentre ogni spesa, canone ed utenza maturate CP_1 dal momento della riconsegna della stessa sarà a carico della IG.ra ; Pt_1 Per_ 3. I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_2 risiederanno con la madre presso la casa coniugale in Via Caboto n. 15 in Feltre;
4. Per quanto riguarda il diritto del padre di visita dei figli, non avendo il medesimo ancora individuato uno stabile alloggio al momento della sottoscrizione del presente accordo, i genitori convengono quanto segue:
- a) se il padre sposterà la residenza in altro comune del bellunese, il medesimo potrà trascorrere con i figli 2 fine settimana al mese, dal sabato pomeriggio sino alla domenica pomeriggio, 7 gg. durante le vacanze Natalizie e 3 gg. durante le vacanze di Pasqua, 1 mese anche non consecutivo durante le vacanze estive;
b) se il padre sposterà la residenza in altro comune fuori Provincia/Regione, il medesimo potrà trascorrere con i figli 1 fine settimana al mese, dal sabato pomeriggio sino alla domenica pomeriggio, 10 gg. durante le vacanze Natalizie, 7 gg. durante le vacanze di
Pasqua, 1 mese anche non consecutivo durante le vacanze estive. Per_ La FI , ormai sedicenne, potrà, in ogni caso, stare con il padre ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con i propri impegni scolastici e sportivi e con gli impegni, anche lavorativi, del padre.
Preso atto della relazione dei servizi sociali datata 19.02.2025, prot. N. 12468/2025, le visite del padre ai figli potranno avvenire in forma libera;
5. Il padre corrisponderà alla madre un contributo al mantenimento dei figli in € 200,00 ciascuno, per un totale di € 400,00 mensili, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi di anno Parte_1 in anno secondo la variazione degli indici ISTAT e ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascun figlio;
6. Le spese straordinarie per i figli, così come disciplinate dal vigente Protocollo del Tribunale di Belluno, saranno a carico dei genitori al 50%; i rimborsi al genitore che avrà anticipato l'intero importo dovranno avvenire mensilmente, previa esibizione del documento fiscale comprovante la relativa spesa (scontrini, fatture, ricevute);
7. Concordano che l'Assegno Unico per i figli verrà percepito in via esclusiva dalla IG.ra
; Parte_1
8. I IGg.ri e si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno CP_1 Pt_1 di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
a tal fine, la IG.ra si Pt_1 impegna ad effettuare lo sblocco delle comunicazioni telefoniche e tramite messaggistica con il IG. al fine di poter comunicare tra genitori senza il tramite dei figli minori. CP_1
Le comunicazioni tra i genitori dovranno avvenire in italiano, con toni rispettosi e limitatamente agli accordi per i figli senza alcuna interferenza nelle reciproche vite personali.
La IG.ra si impegna, inoltre, a non ostacolare in alcun modo le visite e le Pt_1 comunicazioni telefoniche e tramite messaggistica tra padre e figli;
I IGg.ri e si impegnano reciprocamente, inoltre, a tutelare la figura CP_1 Pt_1 paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
parimenti, si impegnano altresì a non offendere e ledere l'onore e la reputazione l'uno dell'altro avanti a parenti, amici e terzi estranei alla famiglia;
9. Entro 20 gg dal rientro della IG.ra e dei figli nella casa coniugale in Via Caboto Pt_1
n. 15 in Feltre, a seguito di consegna delle chiavi, la IG.ra ed il IG. si Pt_1 CP_1 impegnano a rimettere le reciproche denunce querele già presentate;
si impegnano, altresì,
a non costituirsi parte civile nel caso in cui i procedimenti derivanti dalle stesse non vengano, in tutto o in parte, archiviati;
10. I IGg.ri e si impegnano a consensualizzare, a spese compensate, CP_1 Pt_1 il pendente procedimento giudiziale n. 557/2024 R.G. relativamente alle questioni esposte nei punti precedenti con conseguente abbandono di ogni ulteriore e diversa domanda formulata in ricorso, in comparsa di risposta e nelle reciproche memorie ex art. 473 bis.17 commi 1, 2 e 3, ad eccezione della questione relativa al consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e documenti equipollenti validi per l'espatrio dei figli e per i singoli viaggi dei medesimi all'estero relativamente alla quale i genitori, non avendo raggiunto un accordo, si rimettono concordemente all'Ill.mo Tribunale per le conseguenti determinazioni sul punto, così come concordato all'udienza del 10 aprile 2025;
11. La IG.ra , ferma restando l'assegnazione in suo favore della casa familiare, si Pt_1 impegna a non chiedere la proroga delle vigenti misure di protezione a carico del IG.
salvo nuovi fatti o comportamenti gravi da parte del medesimo”; CP_1
DISPONE che ogni decisione relativa ai viaggi all'estero dei minori sia adottata di comune accordo fra i genitori, e , essendo necessario il Parte_1 Controparte_1 consenso di entrambi prima di ogni espatrio dei figli minori, e Persona_3 _4
;
[...]
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso a Belluno, nella Camera di conIGlio dell'8.5.2025.
Il Presidente dott.ssa Chiara Sandini
Il Giudice est. dott.ssa Gersa Gerbi