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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/12/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4235/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (avv. ALLERI Parte_1
MAURIZIO);
E
, nata a [...] il [...] (avv. ALLERI CP_1
MAURIZIO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
19/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 02/09/2000 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
19/12/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla procedura di separazione;
• i ricorrenti hanno sottoscritto l'accordo di separazione dinanzi l'Ufficiale di
Stato Civile di Palermo in data 27.06.2016;
• con ricorso per la modifica delle condizioni di separazione dei coniugi, definito con provvedimento del Tribunale di Palermo del 04.03.2022 nel giudizio portante R.G. n. 1565/2021, gli odierni ricorrenti hanno consensualmente stabilito di ridurre il mantenimento in favore della da € 400,00 a € 200,00 mensili. CP_1
• coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Ciascuno dei coniugi sarà libero di fissare il proprio domicilio e/o residenza ove lo riterrà opportuno, comunicando il nuovo recapito;
3) La Sig.ra continuerà a provvedere al pagamento del canone di locazione relativo CP_1 all'immobile da lei occupato.
4) Il Sig. a partire dalla data di emissione della sentenza di divorzio, non Parte_1 riconoscerà più alcun mantenimento in favore della Sig.ra CP_1
5) I ricorrenti, infine, dichiarano di approvare e fare proprie tutte le condizioni e i patti sopra enunciati, che devono ritenersi vincolanti ed efficaci tra le parti a partire dalla emissione della sentenza” (cfr. ricorso depositato in data 16/09/2025).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 02/09/2000, da Parte_1
, nato a [...] il [...] e da , nata
[...] CP_1 a PALERMO (PA) il 07/06/1969, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 62, parte II, serie A, dell'anno 2000, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 19/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4235/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (avv. ALLERI Parte_1
MAURIZIO);
E
, nata a [...] il [...] (avv. ALLERI CP_1
MAURIZIO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
19/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 02/09/2000 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
19/12/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla procedura di separazione;
• i ricorrenti hanno sottoscritto l'accordo di separazione dinanzi l'Ufficiale di
Stato Civile di Palermo in data 27.06.2016;
• con ricorso per la modifica delle condizioni di separazione dei coniugi, definito con provvedimento del Tribunale di Palermo del 04.03.2022 nel giudizio portante R.G. n. 1565/2021, gli odierni ricorrenti hanno consensualmente stabilito di ridurre il mantenimento in favore della da € 400,00 a € 200,00 mensili. CP_1
• coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Ciascuno dei coniugi sarà libero di fissare il proprio domicilio e/o residenza ove lo riterrà opportuno, comunicando il nuovo recapito;
3) La Sig.ra continuerà a provvedere al pagamento del canone di locazione relativo CP_1 all'immobile da lei occupato.
4) Il Sig. a partire dalla data di emissione della sentenza di divorzio, non Parte_1 riconoscerà più alcun mantenimento in favore della Sig.ra CP_1
5) I ricorrenti, infine, dichiarano di approvare e fare proprie tutte le condizioni e i patti sopra enunciati, che devono ritenersi vincolanti ed efficaci tra le parti a partire dalla emissione della sentenza” (cfr. ricorso depositato in data 16/09/2025).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 02/09/2000, da Parte_1
, nato a [...] il [...] e da , nata
[...] CP_1 a PALERMO (PA) il 07/06/1969, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 62, parte II, serie A, dell'anno 2000, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 19/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.