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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/12/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4858/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via N. Serra n. 62, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Esterdonatella Longo che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.
NN DI, ER MI, IC MP e IO GA - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena Cianflone
- resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… In via principale: previa eventuale disapplicazione
dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre
2015 e dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano
l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15
del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli
supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a
tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli
artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e
1 dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20,
2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con
le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato,
Con e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le
modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero
con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1,
comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a
complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte
ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento
dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del
d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.
1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e
2023/24, condannarsi il l risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, CP_2
anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta
… Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti
dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali … Spese e competenze
integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali
nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che
dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di
liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma
1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018 …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Si chiede il rigetto della domanda di carta elettronica
per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23; - si aderisce alla domanda di carta
elettronica per l'a.s. 2023/24; - Con condanna alle spese di lite …”.
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio alle dipendenze del resistente come docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, CP_1
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 con contratti a tempo determinato non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che i D.P.C.M. del 23.9.2015 e del 28.11.2016
prevedevano la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive e violativo del principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori con contratto a tempo determinato, anche sul rilievo per cui gli artt. 63 e 64 CCNL scuola del 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguevano tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato;
che la CGUE,
con ordinanza del 18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che il
Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva affermato che la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la Corte di
Cassazione Sezione Lavoro, con la pronuncia n. 29961/2023, aveva affermato il diritto oggetto di giudizio. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio assumendo di “aderire” alla domanda di CP_1
parte ricorrente per l'anno scolastico 2023/2024 e contestando la domanda per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 sul rilievo per cui la parte ricorrente aveva svolto solo supplenze brevi e saltuarie e non aveva avuto incarico fino al
30 giugno. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
3 Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 25.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Deve rilevarsi l'irritualità del comportamento processuale della parte resistente, che ha inteso aderire alla domanda per l'anno scolastico 2023/2024 senza provvedere all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
È evidente, in merito, che la domanda di parte ricorrente è finalizzata alla condanna del convenuto, in modo tale che una eventuale cessazione della materia del CP_1
contendere (solo in quest'ambito l'adesione di parte resistente potrebbe trovare una astratta giustificazione processuale) potrebbe conseguire solamente all'effettiva attribuzione della prestazione chiesta, mentre, con l'adesione compiuta dalla parte resistente, l'effetto processualmente paradossale è quello di confermare la fondatezza dell'azione pur non provvedendo all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
Ciò posto, per l'anno scolastico 2023/2024 vi è stato il richiamato riconoscimento del diritto
(oltre che la mancata contestazione delle circostanze di fatto indicate dalla parte ricorrente)
da parte del e deve trovare applicazione Cass. Sez. Lav. 29961/2023, intervenuta CP_1
ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: “… 1) La Carta Docente
di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano
incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi
per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L.
n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di
una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il CP_1
beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente
riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al
sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
4 incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore
corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione …”.
In relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, l'esigenza di escludere ogni illegittima discriminazione nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente comparabile con altri lavoratori avvantaggiati - come affermata dalla giurisprudenza richiamata - deve condurre alla piena assimilazione delle posizioni lavorative caratterizzate dallo svolgimento del servizio in maniera sostanzialmente continua per l'anno scolastico in assenza di significative soluzioni di continuità tra contratti a tempo determinato nell'ambito dell'anno scolastico di riferimento (in merito, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE n. 268 del 3.7.2025: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato
alla direttiva 1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso
che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale
supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di € 500 annui
che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua
dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la
durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che
effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da
ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non
sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta
ragione oggettiva”).
Nel caso in esame, dalla documentazione allegata risulta che la ricorrente ha svolto attività
lavorativa senza sostanziale soluzione di continuità da ottobre a giugno per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023 e da settembre a giugno per l'anno scolastico
5 2021/2022, sicché vi deve essere il riconoscimento del diritto anche gli anni scolastici indicati.
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione, richiamandosi principalmente le considerazioni svolte sull'adesione irrituale di parte resistente alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore della parte ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione,
ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 49,00 per esborsi ed €. 1.050,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Si comunichi
Cosenza, 16.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4858/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via N. Serra n. 62, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Esterdonatella Longo che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.
NN DI, ER MI, IC MP e IO GA - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena Cianflone
- resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… In via principale: previa eventuale disapplicazione
dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre
2015 e dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano
l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15
del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli
supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a
tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli
artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e
1 dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20,
2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con
le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato,
Con e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le
modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero
con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1,
comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a
complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte
ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento
dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del
d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.
1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e
2023/24, condannarsi il l risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, CP_2
anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta
… Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti
dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali … Spese e competenze
integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali
nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che
dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di
liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma
1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018 …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Si chiede il rigetto della domanda di carta elettronica
per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23; - si aderisce alla domanda di carta
elettronica per l'a.s. 2023/24; - Con condanna alle spese di lite …”.
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio alle dipendenze del resistente come docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, CP_1
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 con contratti a tempo determinato non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che i D.P.C.M. del 23.9.2015 e del 28.11.2016
prevedevano la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive e violativo del principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori con contratto a tempo determinato, anche sul rilievo per cui gli artt. 63 e 64 CCNL scuola del 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguevano tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato;
che la CGUE,
con ordinanza del 18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che il
Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva affermato che la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la Corte di
Cassazione Sezione Lavoro, con la pronuncia n. 29961/2023, aveva affermato il diritto oggetto di giudizio. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio assumendo di “aderire” alla domanda di CP_1
parte ricorrente per l'anno scolastico 2023/2024 e contestando la domanda per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 sul rilievo per cui la parte ricorrente aveva svolto solo supplenze brevi e saltuarie e non aveva avuto incarico fino al
30 giugno. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
3 Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 25.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Deve rilevarsi l'irritualità del comportamento processuale della parte resistente, che ha inteso aderire alla domanda per l'anno scolastico 2023/2024 senza provvedere all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
È evidente, in merito, che la domanda di parte ricorrente è finalizzata alla condanna del convenuto, in modo tale che una eventuale cessazione della materia del CP_1
contendere (solo in quest'ambito l'adesione di parte resistente potrebbe trovare una astratta giustificazione processuale) potrebbe conseguire solamente all'effettiva attribuzione della prestazione chiesta, mentre, con l'adesione compiuta dalla parte resistente, l'effetto processualmente paradossale è quello di confermare la fondatezza dell'azione pur non provvedendo all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
Ciò posto, per l'anno scolastico 2023/2024 vi è stato il richiamato riconoscimento del diritto
(oltre che la mancata contestazione delle circostanze di fatto indicate dalla parte ricorrente)
da parte del e deve trovare applicazione Cass. Sez. Lav. 29961/2023, intervenuta CP_1
ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: “… 1) La Carta Docente
di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano
incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi
per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L.
n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di
una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il CP_1
beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente
riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al
sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
4 incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore
corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione …”.
In relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, l'esigenza di escludere ogni illegittima discriminazione nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente comparabile con altri lavoratori avvantaggiati - come affermata dalla giurisprudenza richiamata - deve condurre alla piena assimilazione delle posizioni lavorative caratterizzate dallo svolgimento del servizio in maniera sostanzialmente continua per l'anno scolastico in assenza di significative soluzioni di continuità tra contratti a tempo determinato nell'ambito dell'anno scolastico di riferimento (in merito, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE n. 268 del 3.7.2025: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato
alla direttiva 1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso
che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale
supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di € 500 annui
che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua
dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la
durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che
effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da
ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non
sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta
ragione oggettiva”).
Nel caso in esame, dalla documentazione allegata risulta che la ricorrente ha svolto attività
lavorativa senza sostanziale soluzione di continuità da ottobre a giugno per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023 e da settembre a giugno per l'anno scolastico
5 2021/2022, sicché vi deve essere il riconoscimento del diritto anche gli anni scolastici indicati.
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione, richiamandosi principalmente le considerazioni svolte sull'adesione irrituale di parte resistente alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore della parte ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione,
ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 49,00 per esborsi ed €. 1.050,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Si comunichi
Cosenza, 16.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6