Art. 6.
Ai fini del raggiungimento del requisito delle 151 giornate di lavoro, previsto dall' articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , i periodi lavorativi svolti in agricoltura sono cumulabili con quelli relativi a lavoro prestato in attivita' non agricole, osservando le norme contenute nell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049 .
Ai fini del raggiungimento del requisito delle 151 giornate di lavoro, previsto dall' articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , i periodi lavorativi svolti in agricoltura sono cumulabili con quelli relativi a lavoro prestato in attivita' non agricole, osservando le norme contenute nell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049 .