Versione
15 gennaio 1974
15 gennaio 1974
Art. 6.
Ai fini del raggiungimento del requisito delle 151 giornate di lavoro, previsto dall' articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , i periodi lavorativi svolti in agricoltura sono cumulabili con quelli relativi a lavoro prestato in attivita' non agricole, osservando le norme contenute nell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049 .
Ai fini del raggiungimento del requisito delle 151 giornate di lavoro, previsto dall' articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , i periodi lavorativi svolti in agricoltura sono cumulabili con quelli relativi a lavoro prestato in attivita' non agricole, osservando le norme contenute nell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049 .
Giurisprudenza • 41
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/10/1985, n. 5337Provvedimento: […] Contro tale esclusione è irrilevante il richiamo all'art. 6 della legge 27 dicembre 1973 n. 852 (che prevede l'integrabilità del periodo minimo delle centocinquantuno giornate predette con il lavoro svolto in settori diversi dall'agricoltura), giacché detta norma eccezionale è insuscettibile non solo di applicazione analogica ma, a causa della sua ratio, anche di interpretazione estensiva. ( Conf 1610/83, mass n 426449).*Leggi di più...
- disoccupazione·
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