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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/02/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
R e p ub bl ic a I t al i an a in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 3961 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 20/03/2024 e vertente
TRA
C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione dagli Avv.ti
Paola De Vincenti, Manfredo Piazza e Concetta Palma, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma Via Faleria n. 17;
Appellante
E
C.F.: Controparte_1 C.F._2
elett.te dom.ta in Artena (RM), Via Stefano Serangeli n. 13, presso l'avv. Chiara
Perica, che la rappresenta e difende in virtù di procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione;
Appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza parziale n. 947/2020 del Tribunale di
Velletri.
Conclusioni
Per l'appellante: «In integrale riforma della sentenza parziale appellata, rigettate le domande tutte della parte attrice (qui appellata), salvo quella di apertura della successione e divisione dei beni ereditari:
1) Con riferimento al capo della sentenza in cui si stabilisce: “la somma di Lire 23.000.000 (pari ad Euro 11.878,50) e le altre regalie citate nel testamento che la madre ha elargito alla FI in occasione del suo matrimonio, non sono soggette a collazione e, quindi, non possono essere imputate alla quota ereditaria di ”, si chiede che questa Controparte_1
Ecc.ma Corte si pronunci, riformandolo, con un nuovo capo di sentenza che disponga l'assoggettamento alla collazione dell'importo sopra indicato riportandolo al valore attuale in euro e lo ponga in riduzione della quota ereditaria di per il corrispondente importo attualizzato di € Controparte_1
23.661,99;
2) Con riferimento al capo della sentenza in cui si statuisce: “Non si possono condividere le conclusioni del ctu in ordine al valore stimato del terreno che per errore è stato stimato al momento della donazione e non già al momento dell'apertura della successione. Sul punto la Giurisprudenza
è costante nel ritenere che la stima dei beni oggetto di collazione ovvero quelli che debbono essere restituiti alla massa ereditaria vanno valutati al momento dell'apertura della successione proprio al fine di assicurare la par condicio degli eredi ( Cass. Civ. sentenza n. 2299 del 30 gennaio 2017).
Pertanto la valutazione svolta dal ctu non può essere considerata ai fini del decidere, proprio in quanto prende a riferimento la stima fatta al momento della donazione…accerta e dichiara che i beni oggetto dell'atto di donazione del 24/09/1994 rep. n. 11076 a firma del Notaio devono Persona_1 essere oggetto di riduzione, e che il valore dell'immobile donato al figlio
è pari ad euro 56.600,00 e pertanto soggetto a collazione con Parte_1 conseguente riduzione della donazione nei limiti in cui lede la quota
2 dell'attrice e pertanto pari alla metà dell'asse ereditario e per l'effetto condanna a pagare alla sorella la quota della metà della Parte_1 predetta somma, pari ad Euro 28.300,00” si chiede che questa Ecc.ma Corte si pronunci, riformandolo, con un nuovo capo di sentenza che disponga: previo accertamento del valore del terreno oggetto della donazione del 1994 in favore del figlio alla data dell'apertura della successione, Parte_1 coincidente ex lege con la data di decesso della de cuius, avvenuto il
21.07.2013, determina il valore a tale data, e previa deduzione della disponibile (ex art. 537 c.c.) di 1/3 in capo alla de cuius, lo porta in riduzione della quota ereditaria del e per il valore pari alla sua quota. Parte_1
Con compensazione dell'importo così determinato della quota di pertinenza del con la somma di € 23.661,99 che, come sopra dedotto, va Pt_1 computata in collazione, a carico (e in riduzione) della quota della P_
, per la donazione dalla stessa ricevuta a titolo di “intero
[...] arredamento”, erroneamente esclusa dalla collazione nella sentenza appellata.
3) Con riferimento al capo della sentenza che statuisce: Accerta e dichiara esistente la servitù di passaggio sia pedonale che carrabile per destinazione del padre di famiglia in favore dell'immobile relitto dalla defunta, a carico del terreno oggi di proprietà del sig. in virtù Parte_1 dell'atto di donazione richiamato e precisamente sul terreno in Artena Via
Velletri distinto in Catasto al foglio 8 part.lle 568 (già 194) e 469, avente ad oggetto il viale di accesso alla abitazione della defunta.” Si chiede che questa Ecc.ma Corte stabilisca che la domanda di riconoscimento della servitù ex art. 1062 c.c. formulata dalla deve essere Controparte_1 respinta, e che tale rigetto è dovuto anche in ragione del fatto che è documentalmente provato come i fondi in questione derivassero da successione testamentaria del comune genitore e solo successivamente potranno essere frazionati in sede di divisione.
4) Riformare il capo relativo alle spese, disponendo le spese a favore dell'appellante del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori antistatari.
3 IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede fin da ora volersi disporre nuova CTU con la quale accertare il valore del terreno oggetto della donazione in favore dell'odierno appellante da parte della de cuius, con riferimento alla data del decesso della stessa».
Per l'appellata: «Voglia la Corte:
1) respingere l'appello proposto da avverso la sentenza non Parte_1 definitiva n. 947/2020 del Tribunale di Velletri perché infondato in fatto ed in diritto ed anche inammissibile;
2) in accoglimento dell'appello incidentale che con il presente atto si spiega, condannare a pagare in favore di la somma di euro Parte_1 Controparte_1
7.447,00 pari al 50% della somma giacente sul conto intestato alla defunta o comunque la somma di Euro 7.250,00 pari alla metà della somma che Parte_1
ha ammesso di aver prelevato;
[...]
3) condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio».
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, premesso di essere sorella di , FI di Controparte_1 Parte_1 R_
, morto il 27/03/1999, e di deceduta in Artena il
[...] Per_3
21/07/2013, ha convenuto in giudizio il fratello esponendo che al momento del decesso, lasciava quali eredi legittimi l'attrice Per_3
e il convenuto;
che con testamento olografo la de cuius così disponeva: “lascio a mio figlio
la parte di casa composta di cucina, soggiorno e ingresso, più balcone, Pt_1 box auto e ripostiglio sottostanti. Lascio a mia FI , la rimanente P_ casa composta di tre camere da letto, più due bagni e disimpegno”; che i tentativi di giungere ad una divisione bonaria della comunione ereditaria non sortivano effetti.
Ha chiesto che il Tribunale dichiarasse aperta la successione testamentaria e per quanto non previsto nel testamento la successione legittima di Per_3 dichiarando i due fratelli eredi per la metà, accertando e stimando l'effettiva consistenza dell'asse ereditario, tenendo conto delle donazioni indirette, e chiedendone la riduzione.
4 Si è costituito in giudizio il quale, dopo aver contestato la Parte_1 domanda, non si è opposto alla divisione.
Il Tribunale ha disposto consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'entità dell'asse ereditario e per formulare un progetto di divisione.
Con sentenza non definitiva n.947/2020 il Tribunale di Velletri ha così deciso:
“dichiara aperta la successione testamentaria della sig.ra , nata in [...]
Artena (RM) il 17/10/1938, deceduta in Artena il 23/07/2013, dichiara che gli eredi legittimi sono i figli e . Accerta e dichiara Controparte_1 Parte_1 che la somma di lire 23.000.000 (pari ad euro 11.878,50) e le altre regalie citate nel testamento che la madre ha elargito alla FI in occasione del suo matrimonio, non sono soggette a collazione e, quindi, non possono essere imputate alla quota ereditaria di;
accerta e dichiara che i beni Controparte_1 oggetto dell'atto di donazione del 24/09/1994 rep. n. 11076 a firma del Notaio
devono essere oggetto di riduzione, e che il valore Persona_1 dell'immobile donato al figlio è pari ad euro 56.600,00 e pertanto Parte_1 soggetto a collazione con conseguente riduzione della donazione nei limiti in cui lede la quota dell'attrice e pertanto pari alla metà dell'asse ereditario e per l'effetto condanna a pagare alla sorella la quota della metà Parte_1 della predetta somma, pari ad euro 28.300,00. Accerta e dichiara esistente la servitù di passaggio sia pedonale che carrabile per destinazione del padre di famiglia in favore dell'immobile relitto dalla defunta, a carico del terreno oggi di proprietà del sig. in virtù dell'atto di donazione richiamato Parte_1
e precisamente sul terreno in Artena Via Velletri distinto in Catasto al foglio
8 part.lle 568 (già 194) e 469, avente ad oggetto il viale di accesso alla abitazione della defunta. Accerta e dichiara la non divisibilità del bene oggetto di domanda e provvede come da separata ordinanza per la nomina di un delegato alla vendita. Condanna altresì la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4.500,00 oltre accessori”.
Con ordinanza istruttoria il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo per determinare le modalità di vendita dell'immobile.
5 Con atto di citazione notificato il 20/07/2020 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale affidando l'impugnazione ai seguenti motivi:
1 travisamento dei fatti, violazione ed errata applicazione dell'articolo 742 cc, violazione ed omessa applicazione degli articoli 737 e 564 II comma due cc;
2 totale omessa motivazione sulla statuizione circa il valore dell'immobile donato al figlio pari ad euro 56.000; Parte_1
3 assenza di totale motivazione circa la dichiarazione di esistenza della servitù di passaggio pedonale e carrabile su terreno del convenuto,
Violazione ed errata e falsa applicazione dell'articolo 1062 cc.
Si è costituita l'appellata contrastando i motivi d'appello e proponendo appello incidentale in ordine alla mancata pronuncia circa la destinazione delle somme rimaste sul conto della madre e chiedendo quindi la condanna del fratello alla restituzione della relativa metà.
Con il primo motivo l'appellante si duole del fatto che il Tribunale ha ritenuto l'importo di £ 23.000.000, donato alla FI per l'acquisto di mobili, alla stregua della dote nuziale e quindi non soggetta a collazione ai sensi dell'art. 742 cc.
La norma dispone che “non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze.
Le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto (...)”
Occorre osservare che la de cuius nel suo testamento olografo, dopo aver destinato l'immobile da lei abitato ad entrambi i figli nella misura di un mezzo ciascuno, specificando anche le stanze che venivano attribuite agli stessi, spiega che “la FI , sposata nel 1989 ha ricevuto in dono da me medesima P_
l'intero arredamento della propria casa per un importo pari a lire 23 milioni oltre alla dote matrimoniale e altre regalie. Per non creare una disparità di
6 trattamento nel 1994 ho donato a mio figlio l'unico terreno di mia proprietà Pt_1
(…) dell'allora valore di lire 10 milioni dove in seguito ha costruito la sua casa”.
Deve, quindi ritenersi che sebbene l'arredamento della casa della FI sia stato sostenuto in occasione del suo matrimonio, esso non sia disciplinato né nel primo comma dell'art. 742 cc non potendo rientrare nelle spese ordinarie in occasione delle nozze, né nell'ipotesi regolata dal secondo comma della disposizione ove si richiamano le spese per corredo nuziale.
Rammentando che, in presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius, la collazione è una operazione necessaria nel corso del procedimento divisionale, essendo diretta a ristabilire l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote e garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota, sicchè l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione ed i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, mentre chi eccepisce un fatto ostativo alla collazione ha l'onere di fornirne la prova, deve concludersi che la somma di £ 23.000.000 è soggetta a collazione. Inoltre, deve specificarsi che la collazione del denaro ricevuto in donazione dalla de cuius soggiace al principio nominalistico, con esclusione di qualsiasi rivalutazione, senza che, quindi, possa tenersi conto del mutato potere d'acquisto della moneta rispetto al tempo di apertura della successione (Cass. n.
26486/2019).
La somma da collazionare va indicata in complessivi € 23.697,61 pari ad €
11.878,50 (valore al 1989) rivalutati alla data dell'apertura della successione che, ai sensi dell'art. 456 cc, va individuata nella data della morte di Per_3
(21.07.2013).
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza per totale omessa motivazione sulla statuizione del valore dell'immobile donato all' appellante pari ad euro 56.600. Invero, lamenta l'appellante la sentenza non specifica i criteri con i quali è giunta a determinare il valore del terreno che la madre gli aveva donato, limitandosi esclusivamente a chiarire di non voler aderire al valore conferito al bene dal consulente tecnico.
7 Ritiene la Corte che sulla base della consulenza tecnica espletata e delle osservazioni dei consulenti di parte sia comunque possibile individuare il valore della donazione.
Secondo il CTU il terreno donato, sito in Artena via Velletri distinto in Catasto al foglio 8 part. 568(già.194) – 469 donato a in data 24/09/1994 con Parte_1 atto notarile rep. 11076 a firma del Notaio di Velletri aveva un Persona_1 valore di € 11.113,05.
Lo stesso consulente, nello specificare i criteri di stima ha chiarito che in fase di verifica della destinazione urbanistica, presso l'ufficio Tecnico del Comune di
Artena, del terreno la destinazione urbanistica era a zona B/4 “Completamento
Perimetrazioni Nuclei Spontanei” e che il terreno, anche se avente destinazione
B/4, doveva ritenersi divenuto edificabile con l'approvazione della variante del
P.R.G in data 12/12/1995.
Pertanto, il consulente ha concluso che il terreno al momento della stipula fosse stato potenzialmente edificabile, ma non era possibile usufruire di tali caratteristiche in quanto la variante di P.R.G. non era ancora approvata.
A fronte della contestazione del CTP relativa al valore, il CTU ha chiarito che il diverso e superiore valore prospettato dal CTP era giustificato esclusivamente dal momento della stima, indicato da quest'ultimo all'attualità, mentre la propria stima doveva intendersi alla data del rogito.
Nella divisione ereditaria, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione, come nel caso di specie - che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente - la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo “ab origine” un debito di valuta a carico del donatario, cui si applica il principio nominalistico. Ne consegue che devono essere imputati, non i frutti civili dell'immobile oggetto di collazione, ma gli interessi legali sulla predetta somma, con decorrenza dal momento dell'apertura della successione.
8 Deve, pertanto, ritenersi corretta la stima del ctu, che va rivalutata al momento della apertura della successione, come in precedenza specificato, e dunque in €
17.113,32 ossia € 11.113,05 oltre rivalutazione al 23.7.2013, data della morte della de cuius.
Con il terzo motivo d'appello, l'appellante contesta la decisione nella parte in cui ha dichiarato e accertato l'esistenza di una servitù di passaggio sia pedonale che carrabile per destinazione del padre di famiglia in favore dell'immobile relitto della defunta a carico del terreno di sua proprietà.
Secondo l'appellante tale domanda è innanzitutto inammissibile perché domanda nuova e comunque perché mancherebbero i presupposti previsti dall'articolo 1062 cc per costituire la servitù di passaggio.
Il motivo d'appello appare fondato.
I presupposti per la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia richiedono che i due fondi, appartenuti in origine allo stesso proprietario, siano da lui posti in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio,
l'uno rispetto all'altro, atta ad integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale;
b) che tale situazione persista o perduri nel momento in cui i due fondi cessino di appartenere al medesimo proprietario;
c) l'esistenza di opere visibili e permanenti evidenzianti, in termini inequivoci, la relazione di asservimento.
Nel caso di specie nulla di tutto ciò risulta provato sicchè la domanda va rigettata.
Con appello incidentale, si duole del fatto che il giudice di primo Controparte_1 grado non ha accolto la propria domanda volta ad ottenere il 50% delle somme che, al momento della morte della madre, erano depositate sul conto corrente.
Lamenta l'appellante incidentale che è pacifico che all'atto della morte della madre sul conto era presente la somma di € 14.894,00 e che il fratello aveva ammesso il prelievo di € 14.500, 00, depositati nel proprio conto.
Con una memoria successiva all'appello incidentale, premesso che il prelievo era motivato a far fronte ad una serie di adempimenti resi necessari dalla morte della madre, la difesa dell'appellato incidentale ha prodotto una serie di ricevute volte a dimostrare le spese affrontate.
9 Ritiene la Corte che, a prescindere dalla tardività della produzione, già in sede di costituzione di primo grado, aveva prodotto l'elenco delle spese Parte_1 sostenute per la madre non contestate dalla controparte.
Pertanto, l'appello incidentale va rigettato.
Le spese processuali del grado possono essere compensate in considerazione dell'esito complessivo della lite.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza parziale Controparte_1
n. 947/2020 del Tribunale di Velletri così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello principale accerta e dichiara tenuta la coerede a conferire alla massa ereditaria la somma di € Controparte_1
23.697,61 ed il coerede a conferirvi la somma di € Parte_1
17.113,32;
2. rigetta la domanda di costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia;
3. rigetta l'appello incidentale;
4. compensa fra le parti le spese di lite;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Roma, 05.02.2025
Il Consigliere est. Il presidente
10 11
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 3961 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 20/03/2024 e vertente
TRA
C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione dagli Avv.ti
Paola De Vincenti, Manfredo Piazza e Concetta Palma, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma Via Faleria n. 17;
Appellante
E
C.F.: Controparte_1 C.F._2
elett.te dom.ta in Artena (RM), Via Stefano Serangeli n. 13, presso l'avv. Chiara
Perica, che la rappresenta e difende in virtù di procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione;
Appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza parziale n. 947/2020 del Tribunale di
Velletri.
Conclusioni
Per l'appellante: «In integrale riforma della sentenza parziale appellata, rigettate le domande tutte della parte attrice (qui appellata), salvo quella di apertura della successione e divisione dei beni ereditari:
1) Con riferimento al capo della sentenza in cui si stabilisce: “la somma di Lire 23.000.000 (pari ad Euro 11.878,50) e le altre regalie citate nel testamento che la madre ha elargito alla FI in occasione del suo matrimonio, non sono soggette a collazione e, quindi, non possono essere imputate alla quota ereditaria di ”, si chiede che questa Controparte_1
Ecc.ma Corte si pronunci, riformandolo, con un nuovo capo di sentenza che disponga l'assoggettamento alla collazione dell'importo sopra indicato riportandolo al valore attuale in euro e lo ponga in riduzione della quota ereditaria di per il corrispondente importo attualizzato di € Controparte_1
23.661,99;
2) Con riferimento al capo della sentenza in cui si statuisce: “Non si possono condividere le conclusioni del ctu in ordine al valore stimato del terreno che per errore è stato stimato al momento della donazione e non già al momento dell'apertura della successione. Sul punto la Giurisprudenza
è costante nel ritenere che la stima dei beni oggetto di collazione ovvero quelli che debbono essere restituiti alla massa ereditaria vanno valutati al momento dell'apertura della successione proprio al fine di assicurare la par condicio degli eredi ( Cass. Civ. sentenza n. 2299 del 30 gennaio 2017).
Pertanto la valutazione svolta dal ctu non può essere considerata ai fini del decidere, proprio in quanto prende a riferimento la stima fatta al momento della donazione…accerta e dichiara che i beni oggetto dell'atto di donazione del 24/09/1994 rep. n. 11076 a firma del Notaio devono Persona_1 essere oggetto di riduzione, e che il valore dell'immobile donato al figlio
è pari ad euro 56.600,00 e pertanto soggetto a collazione con Parte_1 conseguente riduzione della donazione nei limiti in cui lede la quota
2 dell'attrice e pertanto pari alla metà dell'asse ereditario e per l'effetto condanna a pagare alla sorella la quota della metà della Parte_1 predetta somma, pari ad Euro 28.300,00” si chiede che questa Ecc.ma Corte si pronunci, riformandolo, con un nuovo capo di sentenza che disponga: previo accertamento del valore del terreno oggetto della donazione del 1994 in favore del figlio alla data dell'apertura della successione, Parte_1 coincidente ex lege con la data di decesso della de cuius, avvenuto il
21.07.2013, determina il valore a tale data, e previa deduzione della disponibile (ex art. 537 c.c.) di 1/3 in capo alla de cuius, lo porta in riduzione della quota ereditaria del e per il valore pari alla sua quota. Parte_1
Con compensazione dell'importo così determinato della quota di pertinenza del con la somma di € 23.661,99 che, come sopra dedotto, va Pt_1 computata in collazione, a carico (e in riduzione) della quota della P_
, per la donazione dalla stessa ricevuta a titolo di “intero
[...] arredamento”, erroneamente esclusa dalla collazione nella sentenza appellata.
3) Con riferimento al capo della sentenza che statuisce: Accerta e dichiara esistente la servitù di passaggio sia pedonale che carrabile per destinazione del padre di famiglia in favore dell'immobile relitto dalla defunta, a carico del terreno oggi di proprietà del sig. in virtù Parte_1 dell'atto di donazione richiamato e precisamente sul terreno in Artena Via
Velletri distinto in Catasto al foglio 8 part.lle 568 (già 194) e 469, avente ad oggetto il viale di accesso alla abitazione della defunta.” Si chiede che questa Ecc.ma Corte stabilisca che la domanda di riconoscimento della servitù ex art. 1062 c.c. formulata dalla deve essere Controparte_1 respinta, e che tale rigetto è dovuto anche in ragione del fatto che è documentalmente provato come i fondi in questione derivassero da successione testamentaria del comune genitore e solo successivamente potranno essere frazionati in sede di divisione.
4) Riformare il capo relativo alle spese, disponendo le spese a favore dell'appellante del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori antistatari.
3 IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede fin da ora volersi disporre nuova CTU con la quale accertare il valore del terreno oggetto della donazione in favore dell'odierno appellante da parte della de cuius, con riferimento alla data del decesso della stessa».
Per l'appellata: «Voglia la Corte:
1) respingere l'appello proposto da avverso la sentenza non Parte_1 definitiva n. 947/2020 del Tribunale di Velletri perché infondato in fatto ed in diritto ed anche inammissibile;
2) in accoglimento dell'appello incidentale che con il presente atto si spiega, condannare a pagare in favore di la somma di euro Parte_1 Controparte_1
7.447,00 pari al 50% della somma giacente sul conto intestato alla defunta o comunque la somma di Euro 7.250,00 pari alla metà della somma che Parte_1
ha ammesso di aver prelevato;
[...]
3) condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio».
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, premesso di essere sorella di , FI di Controparte_1 Parte_1 R_
, morto il 27/03/1999, e di deceduta in Artena il
[...] Per_3
21/07/2013, ha convenuto in giudizio il fratello esponendo che al momento del decesso, lasciava quali eredi legittimi l'attrice Per_3
e il convenuto;
che con testamento olografo la de cuius così disponeva: “lascio a mio figlio
la parte di casa composta di cucina, soggiorno e ingresso, più balcone, Pt_1 box auto e ripostiglio sottostanti. Lascio a mia FI , la rimanente P_ casa composta di tre camere da letto, più due bagni e disimpegno”; che i tentativi di giungere ad una divisione bonaria della comunione ereditaria non sortivano effetti.
Ha chiesto che il Tribunale dichiarasse aperta la successione testamentaria e per quanto non previsto nel testamento la successione legittima di Per_3 dichiarando i due fratelli eredi per la metà, accertando e stimando l'effettiva consistenza dell'asse ereditario, tenendo conto delle donazioni indirette, e chiedendone la riduzione.
4 Si è costituito in giudizio il quale, dopo aver contestato la Parte_1 domanda, non si è opposto alla divisione.
Il Tribunale ha disposto consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'entità dell'asse ereditario e per formulare un progetto di divisione.
Con sentenza non definitiva n.947/2020 il Tribunale di Velletri ha così deciso:
“dichiara aperta la successione testamentaria della sig.ra , nata in [...]
Artena (RM) il 17/10/1938, deceduta in Artena il 23/07/2013, dichiara che gli eredi legittimi sono i figli e . Accerta e dichiara Controparte_1 Parte_1 che la somma di lire 23.000.000 (pari ad euro 11.878,50) e le altre regalie citate nel testamento che la madre ha elargito alla FI in occasione del suo matrimonio, non sono soggette a collazione e, quindi, non possono essere imputate alla quota ereditaria di;
accerta e dichiara che i beni Controparte_1 oggetto dell'atto di donazione del 24/09/1994 rep. n. 11076 a firma del Notaio
devono essere oggetto di riduzione, e che il valore Persona_1 dell'immobile donato al figlio è pari ad euro 56.600,00 e pertanto Parte_1 soggetto a collazione con conseguente riduzione della donazione nei limiti in cui lede la quota dell'attrice e pertanto pari alla metà dell'asse ereditario e per l'effetto condanna a pagare alla sorella la quota della metà Parte_1 della predetta somma, pari ad euro 28.300,00. Accerta e dichiara esistente la servitù di passaggio sia pedonale che carrabile per destinazione del padre di famiglia in favore dell'immobile relitto dalla defunta, a carico del terreno oggi di proprietà del sig. in virtù dell'atto di donazione richiamato Parte_1
e precisamente sul terreno in Artena Via Velletri distinto in Catasto al foglio
8 part.lle 568 (già 194) e 469, avente ad oggetto il viale di accesso alla abitazione della defunta. Accerta e dichiara la non divisibilità del bene oggetto di domanda e provvede come da separata ordinanza per la nomina di un delegato alla vendita. Condanna altresì la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4.500,00 oltre accessori”.
Con ordinanza istruttoria il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo per determinare le modalità di vendita dell'immobile.
5 Con atto di citazione notificato il 20/07/2020 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale affidando l'impugnazione ai seguenti motivi:
1 travisamento dei fatti, violazione ed errata applicazione dell'articolo 742 cc, violazione ed omessa applicazione degli articoli 737 e 564 II comma due cc;
2 totale omessa motivazione sulla statuizione circa il valore dell'immobile donato al figlio pari ad euro 56.000; Parte_1
3 assenza di totale motivazione circa la dichiarazione di esistenza della servitù di passaggio pedonale e carrabile su terreno del convenuto,
Violazione ed errata e falsa applicazione dell'articolo 1062 cc.
Si è costituita l'appellata contrastando i motivi d'appello e proponendo appello incidentale in ordine alla mancata pronuncia circa la destinazione delle somme rimaste sul conto della madre e chiedendo quindi la condanna del fratello alla restituzione della relativa metà.
Con il primo motivo l'appellante si duole del fatto che il Tribunale ha ritenuto l'importo di £ 23.000.000, donato alla FI per l'acquisto di mobili, alla stregua della dote nuziale e quindi non soggetta a collazione ai sensi dell'art. 742 cc.
La norma dispone che “non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze.
Le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto (...)”
Occorre osservare che la de cuius nel suo testamento olografo, dopo aver destinato l'immobile da lei abitato ad entrambi i figli nella misura di un mezzo ciascuno, specificando anche le stanze che venivano attribuite agli stessi, spiega che “la FI , sposata nel 1989 ha ricevuto in dono da me medesima P_
l'intero arredamento della propria casa per un importo pari a lire 23 milioni oltre alla dote matrimoniale e altre regalie. Per non creare una disparità di
6 trattamento nel 1994 ho donato a mio figlio l'unico terreno di mia proprietà Pt_1
(…) dell'allora valore di lire 10 milioni dove in seguito ha costruito la sua casa”.
Deve, quindi ritenersi che sebbene l'arredamento della casa della FI sia stato sostenuto in occasione del suo matrimonio, esso non sia disciplinato né nel primo comma dell'art. 742 cc non potendo rientrare nelle spese ordinarie in occasione delle nozze, né nell'ipotesi regolata dal secondo comma della disposizione ove si richiamano le spese per corredo nuziale.
Rammentando che, in presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius, la collazione è una operazione necessaria nel corso del procedimento divisionale, essendo diretta a ristabilire l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote e garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota, sicchè l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione ed i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, mentre chi eccepisce un fatto ostativo alla collazione ha l'onere di fornirne la prova, deve concludersi che la somma di £ 23.000.000 è soggetta a collazione. Inoltre, deve specificarsi che la collazione del denaro ricevuto in donazione dalla de cuius soggiace al principio nominalistico, con esclusione di qualsiasi rivalutazione, senza che, quindi, possa tenersi conto del mutato potere d'acquisto della moneta rispetto al tempo di apertura della successione (Cass. n.
26486/2019).
La somma da collazionare va indicata in complessivi € 23.697,61 pari ad €
11.878,50 (valore al 1989) rivalutati alla data dell'apertura della successione che, ai sensi dell'art. 456 cc, va individuata nella data della morte di Per_3
(21.07.2013).
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza per totale omessa motivazione sulla statuizione del valore dell'immobile donato all' appellante pari ad euro 56.600. Invero, lamenta l'appellante la sentenza non specifica i criteri con i quali è giunta a determinare il valore del terreno che la madre gli aveva donato, limitandosi esclusivamente a chiarire di non voler aderire al valore conferito al bene dal consulente tecnico.
7 Ritiene la Corte che sulla base della consulenza tecnica espletata e delle osservazioni dei consulenti di parte sia comunque possibile individuare il valore della donazione.
Secondo il CTU il terreno donato, sito in Artena via Velletri distinto in Catasto al foglio 8 part. 568(già.194) – 469 donato a in data 24/09/1994 con Parte_1 atto notarile rep. 11076 a firma del Notaio di Velletri aveva un Persona_1 valore di € 11.113,05.
Lo stesso consulente, nello specificare i criteri di stima ha chiarito che in fase di verifica della destinazione urbanistica, presso l'ufficio Tecnico del Comune di
Artena, del terreno la destinazione urbanistica era a zona B/4 “Completamento
Perimetrazioni Nuclei Spontanei” e che il terreno, anche se avente destinazione
B/4, doveva ritenersi divenuto edificabile con l'approvazione della variante del
P.R.G in data 12/12/1995.
Pertanto, il consulente ha concluso che il terreno al momento della stipula fosse stato potenzialmente edificabile, ma non era possibile usufruire di tali caratteristiche in quanto la variante di P.R.G. non era ancora approvata.
A fronte della contestazione del CTP relativa al valore, il CTU ha chiarito che il diverso e superiore valore prospettato dal CTP era giustificato esclusivamente dal momento della stima, indicato da quest'ultimo all'attualità, mentre la propria stima doveva intendersi alla data del rogito.
Nella divisione ereditaria, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione, come nel caso di specie - che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente - la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo “ab origine” un debito di valuta a carico del donatario, cui si applica il principio nominalistico. Ne consegue che devono essere imputati, non i frutti civili dell'immobile oggetto di collazione, ma gli interessi legali sulla predetta somma, con decorrenza dal momento dell'apertura della successione.
8 Deve, pertanto, ritenersi corretta la stima del ctu, che va rivalutata al momento della apertura della successione, come in precedenza specificato, e dunque in €
17.113,32 ossia € 11.113,05 oltre rivalutazione al 23.7.2013, data della morte della de cuius.
Con il terzo motivo d'appello, l'appellante contesta la decisione nella parte in cui ha dichiarato e accertato l'esistenza di una servitù di passaggio sia pedonale che carrabile per destinazione del padre di famiglia in favore dell'immobile relitto della defunta a carico del terreno di sua proprietà.
Secondo l'appellante tale domanda è innanzitutto inammissibile perché domanda nuova e comunque perché mancherebbero i presupposti previsti dall'articolo 1062 cc per costituire la servitù di passaggio.
Il motivo d'appello appare fondato.
I presupposti per la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia richiedono che i due fondi, appartenuti in origine allo stesso proprietario, siano da lui posti in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio,
l'uno rispetto all'altro, atta ad integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale;
b) che tale situazione persista o perduri nel momento in cui i due fondi cessino di appartenere al medesimo proprietario;
c) l'esistenza di opere visibili e permanenti evidenzianti, in termini inequivoci, la relazione di asservimento.
Nel caso di specie nulla di tutto ciò risulta provato sicchè la domanda va rigettata.
Con appello incidentale, si duole del fatto che il giudice di primo Controparte_1 grado non ha accolto la propria domanda volta ad ottenere il 50% delle somme che, al momento della morte della madre, erano depositate sul conto corrente.
Lamenta l'appellante incidentale che è pacifico che all'atto della morte della madre sul conto era presente la somma di € 14.894,00 e che il fratello aveva ammesso il prelievo di € 14.500, 00, depositati nel proprio conto.
Con una memoria successiva all'appello incidentale, premesso che il prelievo era motivato a far fronte ad una serie di adempimenti resi necessari dalla morte della madre, la difesa dell'appellato incidentale ha prodotto una serie di ricevute volte a dimostrare le spese affrontate.
9 Ritiene la Corte che, a prescindere dalla tardività della produzione, già in sede di costituzione di primo grado, aveva prodotto l'elenco delle spese Parte_1 sostenute per la madre non contestate dalla controparte.
Pertanto, l'appello incidentale va rigettato.
Le spese processuali del grado possono essere compensate in considerazione dell'esito complessivo della lite.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza parziale Controparte_1
n. 947/2020 del Tribunale di Velletri così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello principale accerta e dichiara tenuta la coerede a conferire alla massa ereditaria la somma di € Controparte_1
23.697,61 ed il coerede a conferirvi la somma di € Parte_1
17.113,32;
2. rigetta la domanda di costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia;
3. rigetta l'appello incidentale;
4. compensa fra le parti le spese di lite;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Roma, 05.02.2025
Il Consigliere est. Il presidente
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