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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 230 /2023 R.G. A. C., vertente TRA
, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Giuseppe Domenico Morabito;
appellante CONTRO
, rappresentato e difesa dall'avv. Lucio Pierangelo Furfaro;
CP_1
appellato
FATTO E DIRITTO
interponeva appello, chiedendone la Parte_1 riforma, avverso la sentenza n.760/2023 pubblicata il 13/04/2023 . Si costituiva l'appellata. Veniva ammessa la prova per testi. All'udienza del 15/7/2025 , fissata per l'escussione dei testimoni, non si presentavano le parti e la causa veniva rinviata ex artt. 181 e 309 c.p.c. all'udienza del 7/10/2025 che veniva sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. Ritualmente comunicata l'ordinanza, all'udienza cartolare del 7/10/2025 le parti non depositavano note scritte. Equivalendo tale comportamento a mancata comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve essere dichiarata l'estinzione del processo. Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La presente declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (ove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo tale previsione alle sole declaratorie di infondatezza nel merito o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto daBMF nei Parte_2 confronti di , avverso la sentenza n760/2023 pronunciata dal 13/04/2023, CP_1 così provvede:
1. Visto l'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
2. Nulla per le spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso nella camera di consiglio dell' 8 ottobre 2025.
Il relatore Il Presidente Dott. ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti