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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/10/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 717/2025 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 27.10.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 717/25 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Roberta Forlenza Parte_1
ricorrente c o n t r o
Controparte_1
contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
allega di aver lavorato alle dipendenze di dall'8 maggio Parte_1 Controparte_1
2024 al 31 gennaio 2025 con mansioni di barista, liv V CCNL di settore, a tempo parziale;
di essere creditrice di di € 4.190,48 per retribuzione di gennaio 2025, ratei di fine rapporto e Controparte_1
TFR; di aver ottenuto decreto ingiuntivo per la minor somma di € 803,17.
Tanto premesso così conclude: «Dichiarare tenuta e condannare la ditta Controparte_1
P.IVA: , sedente in Alessandria, Corso La Marmora n. 77, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di e a titolo di arretrati Parte_1
retributivi, della complessiva somma di Euro 3.387,31 o della somma meglio vista in corso di causa, al lordo delle ritenute di legge, oltre a rivalutazione monetaria e legali interessi dalla maturazione dei crediti al soddisfo;
Competenze di causa, maggiorate di rimborso generale spese 15%, C.P.N.A.
4% ed I.V.A. come per legge e da liquidarsi al sottoscritto avvocato antistatario».
Malgrado rituale notificazione del ricorso introduttivo, non si è costituita in giudizio Controparte_1
e, pertanto, deve essere dichiarata contumace.
La domanda, nel merito, è fondata.
La documentazione prodotta e, in particolare, le buste paga, dimostra la sussistenza del rapporto di lavoro.
Sempre dalle buste paga e dalla C.U. 2025 per i redditi del 2024, emerge la sussistenza dei crediti vantati dalla ricorrente. Era onere della convenuta, una volta dimostrata la sussistenza del titolo da parte della ricorrente, dare prova di aver esattamente adempiute le relative obbligazioni.
Detta prova non è stata fornita e, apparendo i conteggi prodotti, formalmente e sostanzialmente corretti, la convenuta dev'essere condannata a pagare alla ricorrente € 3.387,31 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara la contumacia di Controparte_1
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna a pagare a Controparte_1 [...]
€ 3.387,31 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al Parte_1
saldo; condanna a rimborsare a le spese processuali che liquida Controparte_1 Parte_1 in € 1.500,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, cpa e iva, con distrazione in favore dell'avv. Roberta Forlenza.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 27 ottobre 2025.
Il giudice del lavoro
ST LT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 27.10.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 717/25 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Roberta Forlenza Parte_1
ricorrente c o n t r o
Controparte_1
contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
allega di aver lavorato alle dipendenze di dall'8 maggio Parte_1 Controparte_1
2024 al 31 gennaio 2025 con mansioni di barista, liv V CCNL di settore, a tempo parziale;
di essere creditrice di di € 4.190,48 per retribuzione di gennaio 2025, ratei di fine rapporto e Controparte_1
TFR; di aver ottenuto decreto ingiuntivo per la minor somma di € 803,17.
Tanto premesso così conclude: «Dichiarare tenuta e condannare la ditta Controparte_1
P.IVA: , sedente in Alessandria, Corso La Marmora n. 77, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di e a titolo di arretrati Parte_1
retributivi, della complessiva somma di Euro 3.387,31 o della somma meglio vista in corso di causa, al lordo delle ritenute di legge, oltre a rivalutazione monetaria e legali interessi dalla maturazione dei crediti al soddisfo;
Competenze di causa, maggiorate di rimborso generale spese 15%, C.P.N.A.
4% ed I.V.A. come per legge e da liquidarsi al sottoscritto avvocato antistatario».
Malgrado rituale notificazione del ricorso introduttivo, non si è costituita in giudizio Controparte_1
e, pertanto, deve essere dichiarata contumace.
La domanda, nel merito, è fondata.
La documentazione prodotta e, in particolare, le buste paga, dimostra la sussistenza del rapporto di lavoro.
Sempre dalle buste paga e dalla C.U. 2025 per i redditi del 2024, emerge la sussistenza dei crediti vantati dalla ricorrente. Era onere della convenuta, una volta dimostrata la sussistenza del titolo da parte della ricorrente, dare prova di aver esattamente adempiute le relative obbligazioni.
Detta prova non è stata fornita e, apparendo i conteggi prodotti, formalmente e sostanzialmente corretti, la convenuta dev'essere condannata a pagare alla ricorrente € 3.387,31 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara la contumacia di Controparte_1
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna a pagare a Controparte_1 [...]
€ 3.387,31 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al Parte_1
saldo; condanna a rimborsare a le spese processuali che liquida Controparte_1 Parte_1 in € 1.500,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, cpa e iva, con distrazione in favore dell'avv. Roberta Forlenza.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 27 ottobre 2025.
Il giudice del lavoro
ST LT