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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/06/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 03.06.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, CP_ lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente e dall' all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 2817/2024 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
420/2023 R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Annunziata Gaetano ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ardolino Diodata ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.04.2024, la parte ricorrente, avendo manifestato atto di dissenso avverso l'elaborato peritale depositato dal ctu dott. nel giudizio di ATP nr. 420/2023 Persona_1
R.g., con il presente atto introduttivo ha contestato specificamente le risultanze della CTU, essendo stato dichiarato soggetto invalido nella misura del 56%, e ha chiesto a questo giudice, previa nuova ctu, di accertare il diritto alle prestazioni assistenziali richieste (pensione di inabilità, assegno di invalidità civile e beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992), con condanna a corrispondere le relative provvidenze
Pag. 1 di 5 economiche, dalla data della domanda amministrativa del 14.01.2022, con vittoria delle spese di lite ed attribuzione.
Ritualmente evocato in giudizio, l' si è costituito resistendo alla domanda della quale ha chiesto CP_1 il rigetto con condanna al pagamento delle spese di lite
Disposta la trattazione scritta, letti gli atti e la perizia depositata nel giudizio a.t.p., ritenuta non necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali alla luce della perizia depositata nel giudizio a.t.p. e delle contestazioni contenute nell'atto di opposizione, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art. 127 ter. c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La discussione è avvenuta, in occasione dell'odierna udienza, mediante il deposito di note scritte in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della ctu è stato comunicato in data 26.03.2024 e la dichiarazione è stata depositata in data 17.04.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato in data 26.04.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Attesa la specificità dei motivi di contestazione, il ricorso è ammissibile contrariamente a quanto sostenuto CP_ dall'
La domanda, benché ammissibile, è, nel merito, infondata.
Parte ricorrente ha contestato, nell'atto introduttivo, la consulenza del ctu ritenendo la stessa non condivisibile in quanto viziata da “contraddizioni diagnostiche e valutative, ed altresì carente nelle motivazioni medico-
Pag. 2 di 5 legali in ordine alle prestazioni richieste” ( cfr. pag. 2 ricorso introduttivo).
Nello specifico, l'istante ha eccepito che il CTU avrebbe sottovalutato la relazione dell'Ospedale
Cotugno di Napoli del 23.02.2023, in cui si legge: “Infenzione da HIV1 A2, Cardiopatia Ipertensiva, Stenosi
Epatica, Calcolosi renale sx ed emorroidi”.
Ad ogni modo, il Dott. ha preso in considerazione la suddetta certificazione (fr. pag 5 della Per_1 perizia resa in atp), e sulla base di un'attenta valutazione clinica e dalla documentazione in atti, ha accertato che il Sig. è affetto da HIV, patologia per la quale risulta in trattamento da oltre da 13 anni presso Pt_1 il Centro di Malattie Infettive ad Indirizzo Immunologico del Cotugno di Napoli con terapia antiretrovirale (Juluca).
Parimenti, il dott. ha precisato che, in occasione dell'ultimo controllo sierologico, è stato Per_1 rilevato, in capo al ricorrente, un valore di CD4+ pari a 775, per poi specificare l'applicazione, ai sensi del D.M. 5 febbraio 1992, del codice corrispondente e della relativa percentuale d'invalidità riconosciuta.
Nella perizia si legge quanto segue: “Tale patologia, per natura ed entità, risulta dettagliatamente prevista dalle tabelle allegate al DM 5/2/92, che assegnano (cod. 93331) alla “Immunodeficienza secondaria asintomatica con linfociti CD4+
> 500mm/cc” un valore fisso del 15% ed alla “Immunodeficienza secondaria asintomatica con linfociti CD4+ >
500mm/cc” (cod. 9332) un valore di fascia del 41-50%. Nel caso di cui trattasi, tenuto conto del valore dei linfociti
CD4+ superiore a 500 mm/cc, e dalla contemporanea presenza di patologie correlabili all'infezione da HIV, quali la steatosi epatica, la retto-sigmoidite recidivante e la dermatite con cisti sebacee diffuse al tronco ed agli arti, appare equa una valutazione del 30%” (Cfr. perizia in atti).
E' evidente, dunque, che l'HIV riscontrata nei confronti del ricorrente non è tale da attribuire una percentuale di invalidità maggiore, così come richiesto dalla parte.
Inoltre, ha lamentato l'erronea valutazione da parte del ctu della sindrome depressiva, non riconosciuta come depressione endoreattiva di grado severo, nonostante il certificato del 06.02.2023 dell'Ospedale S. Giovanni
Bosco di Napoli. Al riguardo, si osserva non solo che il ctu ha valutato l'indicata certificazione medica, ma anche che dall'esame obiettivo non ha rilevato significative incidenze sulla psiche, osservando quanto segue: “Nervi cranici indenni. Prove cerebellari correttamente eseguite. ROT normoelicitabili e simmetrici. Assenza di deficit cognitivi. Psiche ansiosa. Modesta depressione del tono umorale” (Cfr. Perizia in atti).
Va altresì rilevato che il certificato medico del 06.02.2023, è precedente rispetto all'accesso peritale avvenuto il 13.06.2023, per cui tale certificato deve ritenersi superato dall'approfondito esame obiettivo condotto dal CTU, ritendo quindi tale patologia non in forma grave.
In ogni caso, si ricorda che in tema di valutazione medicolegale occorre che le difettività psichiche siano avvalorate da certificazioni che comprovino un continuum di malattia. In altre parole, episodici approcci al paziente psichiatrico senza un percorso diagnostico e clinicotrattamentale non possono assurgere al ruolo di documenti idonei a comprovare una malattia mentale. Nel caso di specie la parte ha documentato la sindrome depressiva grave depositando solo il suindicato certificato.
Pag. 3 di 5 Quindi, dall'esame obiettivo il ctu non ha accertato una minorazione fisica, psichica, di relazione o di integrazione tale da determinare svantaggio sociale o emarginazione.
Infine, la parte ha dedotto l'erronea valutazione da parte del CTU della ipoacusia neurosensoriale bilaterale, non riconosciuta come grave, che sarebbe provata dall'esame audiometrico rilasciato dall'ASL NA2 Nord del 14.04.2023. Al riguardo si osserva che il dott. , dall'esame obiettivo non ha riscontrato deficit Per_1 rilevanti a carico dell'apparato uditivo, osservando quanto segue: “Ipoacusia bilaterale efficacemente corretta da protesi acustica bilaterale”. Anche in questo caso, il certificato dell'Asl NA2 Nord del 14.04.2023 è antecedente alla visita peritale del 13.06.2023, per cui tale certificato deve ritenersi superato dall'approfondito esame obiettivo condotto dal CTU.
In conclusione, alla luce delle censure sollevate dalla parte ricorrente, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
La stessa è priva di qualsiasi contraddizione e può essere fatta propria dallo scrivente magistrato.
L'opposizione va, dunque, rigettata non sussistendo in capo a i requisiti sanitari per Parte_1 la pensione d'inabilità, dell'assegno di invalidità civile e della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992.
Le spese del giudizio atp e del presente giudizio di opposizione sono irripetibili atteso il deposito di rituale ed idonea dichiarazione sottoscritta ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della ctu redatta nel procedimento a.t.p., separatamente liquidate con decreto, sono poste a CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussiste in capo a Parte_1 il requisito sanitario per la pensione d'inabilità, l'assegno d'invalidità civile e della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992;
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio atp e del presente giudizio di opposizione;
CP_
3) pone le spese della ctu, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 03.06.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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