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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/03/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 5 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n.
164/2024), ha pronunciato in data 6 marzo 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al N.R.G. 5859/2024, pendente
T R A
e , n.q. di genitori del minore Parte_1 Parte_2
Persona_1 con l'avv. ESPOSITO PAMELA, ricorrenti
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con il funzionario MASTRONARDI PAOLA, convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/10/2024 le parti ricorrenti Parte_1
e , n.q. di genitori del minore
[...] Parte_2 Persona_1 hanno chiamato in giudizio la parte convenuta e – premessi i fatti costitutivi delle CP_1 proprie domande – hanno presentato le conclusioni di cui alle pagg.
3-4 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
1 - accertare e dichiarare, il diritto del minore alla corresponsione dei ratei arretrati del Persona_1 diritto all'indennità di frequenza come definita dall'art. 1, L. 289/90 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (07.09.2021) o in subordine dalla data che risulterà di giustizia;
- per l'effetto condannare l' al pagamento, in favore dei ricorrenti nella qualità di genitori esercenti CP_1 la potestà sul minore dei ratei arretrati all'indennità di frequenza come definita dall'art. Persona_1
1, L. 289/90, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda amministrativa, o con la diversa decorrenza accertata in corso di giudizio;
- Il tutto con condanna della parte resistente al pagamento delle spese e delle competenze del presente procedimento oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 cpc.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta riconoscendo la spettanza, in CP_1 capo al minore rappresentato dalle parti ricorrenti, del diritto alla prestazione per cui vi è causa (indennità di frequenza di cui alla L. n. 289/1990), rappresentando di aver provveduto, nelle more del giudizio, al pagamento degli arretrati e dei ratei correnti di tale prestazione e chiedendo pertanto la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Nelle note sostitutive dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. le parti ricorrenti hanno aderito alla richiesta di declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di lite.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle medesime parti.
* * *
Essendo pacifico che l'interesse sotteso alle domande presentate dalle parti ricorrenti è stato pienamente soddisfatto in sede stragiudiziale per opera della parte convenuta, tramite l'attribuzione del bene della vita agognato dalla prima, va dichiarata – come richiesto congiuntamente dalle parti in causa – la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio.
Difatti la giurisprudenza ha chiarito che “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le
2 volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ne consegue l'assoluta inidoneità di detta pronuncia ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo essa acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo” (Cassazione civile sez. lav. 25 marzo 2010
n. 7185; Cassazione civile sez. III 06 febbraio 2007 n. 2567).
Le spese di lite devono essere poste a carico della parte convenuta, giacché il pagamento della prestazione per cui vi è causa – avvenuto dopo i 120 giorni previsti dall'art. 445-bis c.p.c. (decorrenti dalla data di notificazione del decreto di omologa e/o di trasmissione della correlata documentazione amministrativa) e altresì dopo il deposito del ricorso giurisdizionale – implica l'ammissione, per fatti concludenti, della fondatezza delle domande presentate dapprima in sede amministrativa e poi in sede giudiziale dalle parti ricorrenti.
In punto di spese di lite va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il criterio adottato dalla giurisprudenza di questa Corte a proposito della determinazione dell'ammontare delle spese di lite nei giudizi che hanno ad oggetto prestazioni previdenziali e/o assistenziali, in base al quale ai fini della determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, nelle suddette controversie va applicato il criterio previsto dall'art. 13 c.p.c., comma
1 per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Sez. Un. 17405 del 2012); segnatamente, va data continuità alla soluzione applicativa indicata nella sentenza Cass. n. 4747 del 2018 (e successive), ove questa Corte ha stabilito che il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione”
(Cassazione civile sez. VI, 12/08/2022, n. 24809).
Le spese di lite sono pertanto liquidate nella misura di complessivi euro 1.863,50 tenendo conto (1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, (2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, (3) delle condizioni soggettive del cliente, (4) dei risultati conseguiti, (5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché (6) delle previsioni di cui al D.M. n.
155/2014 emanato dal Ministero della Giustizia, da ultimo modificato dal D.M. n.
147/2022, e delle tabelle allegate al D.M. ult. cit., nella parte di esse relativa alle controversie in materia previdenza e assistenza obbligatorie, aventi valore indeterminato e nelle quali è assente la fase istruttoria, prendendo in considerazione i valori minimi ivi previsti.
3 Tenuto conto del fatto che la parte convenute all'esito del presente giudizio, CP_1 sarà tenuto a pagare alle odierne parti ricorrenti e/o al loro procuratore antistatario una somma cospicua a titolo di condanna alle spese legali, appare doveroso – (a) in ragione dell'imputabilità del danno in tal modo prodotto alla condotta posta in essere dagli agenti di sede territoriale di Velletri, (b) in ragione del nesso di causalità diretta e CP_1 immediata tra l'omesso tempestivo pagamento e la produzione del danno, nonché (c) in ragione della riscontrata frequenza elevatissima di episodi analoghi a quello oggetto della presente controversia (che hanno reiteratamente determinato la condanna di al CP_1 pagamento di spese legali a causa dell'omesso o tardivo pagamento delle prestazioni previdenziali o assistenziali dovute agli aventi diritto) – procedere alla trasmissione del fascicolo completo relativo al presente giudizio alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, affinché questa possa verificare l'opportunità di attivare indagini volte alla esatta individuazione dei soggetti che hanno posto in essere la suddetta condotta omissiva e che hanno determinato, tramite essa, il danno all'erario, e al fine dell'eventuale attivazione di un giudizio di responsabilità amministrativa nei confronti degli stessi.
P.Q.M.
- dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore delle parti ricorrenti, che liquida in complessivi euro 1.863,50, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio.
Velletri, 6 marzo 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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