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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, riunito in camera di consi- glio in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Alessandra Angiuli - Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale - Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari conten- ziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 1138, avente per og- getto modifica delle condizioni di separazione, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Policastro il 6.7.1956 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Petilia Policastro, alla via
Arringa, n. 60, presso lo studio dell'avv. Mariapia Antonella Garo- falo (cod. fisc. – pec: C.F._2 Email_1
e dell'avv. Mario Secreti (cod. fisc.:
[...] [...]
[...]
[...] – pec: , che la rappresen- C.F._3 Email_2
tano e difendono per mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
E
(cod. fisc.: ), nato a Controparte_1 C.F._4
Noasca il 27.4.1954 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Petilia Policastro, alla via Ar- ringa, n. 60, presso lo studio dell'avv. Mariapia Antonella Garofalo
(cod. fisc. – pec: C.F._2 Email_1
e dell'avv. Mario Secreti (cod. fisc.:
[...] [...]
– pec: , che lo rappresen- C.F._5 Email_2
tano e difendono per mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
Pubblico Ministero
- intervenuto -
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
I. Con ricorso depositato il 23.10.2024 e Parte_1 [...]
premesso: Parte_2
• Che con decreto n. 2421/2023 del 12.4.2023, RG. 2179/2022 il
Tribunale di Crotone aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso congiunto depo- sitato dalle parti;
• Che erano cambiate le condizioni, come di seguito indicato:
“1) La sig.ra ha deciso di voler non voler Parte_1
proseguire con il mantenimento stabilito nella separazione consensuale, in quanto è mutata positivamente la sua situa- zione patrimoniale rispetto agli anni precedenti;
2) In parti-
2 colare la sig.ra percepisce una pensione so- Parte_1
ciale della somma di €380,56 mensili dall'anno 2024 e dunque risulta modificata la sua situazione economica, dichiarandosi economicamente autosufficiente;
3) La sig.ra Controparte_2
se dichiara che al momento in caso di eventu ale bisogno eco- nomico, usufruirà dell'aiuto del figlio residente in [...]ed economicamente sufficiente;
4) Il sig. Controparte_1
di comune accordo con la sig.ra essendo Parte_1 mutata la situazione economica della stessa, non verserà nes- sun tipo di mantenimento;
5) Le parti bonariamente hanno valutato ed attestato tale accordo da circa 7 mesi, valutando che la sig.ra può vivere dignitosamente Parte_1
senza problemi con il proprio stanziamento economico. 4) Le parti hanno raggiunto un accordo per modificare le condizio- ni di cui al n. 4 della separazione consensuale ed intendono regolamentare i loro rapporti patrimoniali cosi come indicato ai punti di cui sopra;
7) Entrambe le parti rinunciano all'udienza di comparizione chiedendo il deposito di note scritte;
8) compensare integralmente tra le parti le spese di li- te”; ciò premesso, chiedevano a questo Tribunale di voler accogliere le nuove condizioni concordate.
II. Acquisito il parere del P.M., nella Camera di Consiglio del
19.12.2024 era assunta la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
III. Nel merito, va rilevato che la presente domanda è volta, in so- stanza, ad ottenere da parte dei ricorrenti la modifica delle condi- zioni di separazione.
3 Innanzitutto, è opportuno ricordare che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti adottati con la sentenza di separazione o il decreto di omologa della separazione è subordinata alla condi- zione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valu- tate al momento della loro emissione.
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle con dizioni di separazione e di divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mu- tamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (C.App. Ro- ma, n. 600/2003).
Ebbene, analizzando la vicenda in esame, deve rilevarsi che in ef- fetti le parti hanno dichiarato che le loro condizioni sono mutate e hanno raggiunto un accordo sulla modifica.
IV. Considerato che trattasi di ricorso congiunto, ricorrono i pre- supposti per disporre la compensazione integrale delle spese di li- te.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, de- finitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
(cod. fisc. ), nata a [...] il
[...] C.F._1
6.7.1956 e residente in [...], e da
(cod. fisc.: ), nato a Controparte_1 C.F._4
Noasca il 27.4.1954 e residente in [...], con ricorso depositato il 23.10.2024 (R.G.V.G. n. 1138/2024), ,
4 così provvede:
1. Accoglie la domanda di modifica delle condizioni di separa- zione vigenti tra le parti come da accordi indicati nella parte in fatto;
2. compensa interamente le spese del procedimento .
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio della sezione ci- vile del Tribunale, in data 19.12.2024.
IL PRESIDENTE REL. EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA ANGIULI
5
SEZIONE CIVILE
UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, riunito in camera di consi- glio in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Alessandra Angiuli - Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale - Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari conten- ziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 1138, avente per og- getto modifica delle condizioni di separazione, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Policastro il 6.7.1956 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Petilia Policastro, alla via
Arringa, n. 60, presso lo studio dell'avv. Mariapia Antonella Garo- falo (cod. fisc. – pec: C.F._2 Email_1
e dell'avv. Mario Secreti (cod. fisc.:
[...] [...]
[...]
[...] – pec: , che la rappresen- C.F._3 Email_2
tano e difendono per mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
E
(cod. fisc.: ), nato a Controparte_1 C.F._4
Noasca il 27.4.1954 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Petilia Policastro, alla via Ar- ringa, n. 60, presso lo studio dell'avv. Mariapia Antonella Garofalo
(cod. fisc. – pec: C.F._2 Email_1
e dell'avv. Mario Secreti (cod. fisc.:
[...] [...]
– pec: , che lo rappresen- C.F._5 Email_2
tano e difendono per mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
Pubblico Ministero
- intervenuto -
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
I. Con ricorso depositato il 23.10.2024 e Parte_1 [...]
premesso: Parte_2
• Che con decreto n. 2421/2023 del 12.4.2023, RG. 2179/2022 il
Tribunale di Crotone aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso congiunto depo- sitato dalle parti;
• Che erano cambiate le condizioni, come di seguito indicato:
“1) La sig.ra ha deciso di voler non voler Parte_1
proseguire con il mantenimento stabilito nella separazione consensuale, in quanto è mutata positivamente la sua situa- zione patrimoniale rispetto agli anni precedenti;
2) In parti-
2 colare la sig.ra percepisce una pensione so- Parte_1
ciale della somma di €380,56 mensili dall'anno 2024 e dunque risulta modificata la sua situazione economica, dichiarandosi economicamente autosufficiente;
3) La sig.ra Controparte_2
se dichiara che al momento in caso di eventu ale bisogno eco- nomico, usufruirà dell'aiuto del figlio residente in [...]ed economicamente sufficiente;
4) Il sig. Controparte_1
di comune accordo con la sig.ra essendo Parte_1 mutata la situazione economica della stessa, non verserà nes- sun tipo di mantenimento;
5) Le parti bonariamente hanno valutato ed attestato tale accordo da circa 7 mesi, valutando che la sig.ra può vivere dignitosamente Parte_1
senza problemi con il proprio stanziamento economico. 4) Le parti hanno raggiunto un accordo per modificare le condizio- ni di cui al n. 4 della separazione consensuale ed intendono regolamentare i loro rapporti patrimoniali cosi come indicato ai punti di cui sopra;
7) Entrambe le parti rinunciano all'udienza di comparizione chiedendo il deposito di note scritte;
8) compensare integralmente tra le parti le spese di li- te”; ciò premesso, chiedevano a questo Tribunale di voler accogliere le nuove condizioni concordate.
II. Acquisito il parere del P.M., nella Camera di Consiglio del
19.12.2024 era assunta la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
III. Nel merito, va rilevato che la presente domanda è volta, in so- stanza, ad ottenere da parte dei ricorrenti la modifica delle condi- zioni di separazione.
3 Innanzitutto, è opportuno ricordare che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti adottati con la sentenza di separazione o il decreto di omologa della separazione è subordinata alla condi- zione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valu- tate al momento della loro emissione.
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle con dizioni di separazione e di divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mu- tamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (C.App. Ro- ma, n. 600/2003).
Ebbene, analizzando la vicenda in esame, deve rilevarsi che in ef- fetti le parti hanno dichiarato che le loro condizioni sono mutate e hanno raggiunto un accordo sulla modifica.
IV. Considerato che trattasi di ricorso congiunto, ricorrono i pre- supposti per disporre la compensazione integrale delle spese di li- te.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, de- finitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
(cod. fisc. ), nata a [...] il
[...] C.F._1
6.7.1956 e residente in [...], e da
(cod. fisc.: ), nato a Controparte_1 C.F._4
Noasca il 27.4.1954 e residente in [...], con ricorso depositato il 23.10.2024 (R.G.V.G. n. 1138/2024), ,
4 così provvede:
1. Accoglie la domanda di modifica delle condizioni di separa- zione vigenti tra le parti come da accordi indicati nella parte in fatto;
2. compensa interamente le spese del procedimento .
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio della sezione ci- vile del Tribunale, in data 19.12.2024.
IL PRESIDENTE REL. EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA ANGIULI
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