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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/05/2024, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al numero 2043/2020 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Risarcimento di danni,
promossa da:
Parte_1 CodiceFiscale_1
minorenne, ed in persona dei genitori e Controparte_1 Controparte_2
con l'avv. Silvia Casarin
CONTRO
C.F. Controparte_3 P.IVA_1
con l'avv. Orazio Pellegrini,
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'ATTRICE -:
Il sottoscritto Procuratore, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove ex adverso eventualmente proposte, richiamandosi ai propri scritti e a quanto dedotto in udienza, ogni avversa istanza eccezione e/o deduzione rigettata, precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 cod. proc. civ. e che si riportano di seguito.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
nel merito, in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 1218 e seguenti cod. civ.
di (P. IVA , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_1
tempore, per violazione degli obblighi discendenti dal contratto concluso con , Parte_1
1 agente per il tramite dei propri genitori ed , esercenti la Controparte_1 Controparte_2
responsabilità genitoriale sulla figlia minore e, conseguentemente, nella causazione del sinistro occorso alla minore in data 07 gennaio 2017 e, per l'effetto, condannare la Parte_1
convenuta a corrispondere in favore dell'attrice la somma di Euro 20.918,53, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, sofferti dall'attrice in conseguenza dell'incidente de quo;
nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2052 cod. civ. di
(P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1
nella causazione del sinistro occorso alla minore in data 07 gennaio 2017 e, per Parte_1
l'effetto, condannarla a corrispondere in favore dell'attrice la somma di Euro 20.918,53, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, sofferti dall'attrice in conseguenza dell'incidente de quo;
nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2050 cod. civ. di
(P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1
nella causazione del sinistro occorso alla minore in data 07 gennaio 2017 e, per Parte_1
l'effetto, condannarla a corrispondere in favore dell'attrice la somma di Euro 20.918,53, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, sofferti dall'attrice in conseguenza dell'incidente de quo;
nel merito, in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2043
cod. civ. di (P. IVA , in persona del suo legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1
pro tempore, nella causazione del sinistro occorso alla minore in data 07 gennaio Parte_1
2 o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì
del dovuto al saldo, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, sofferti dall'attrice in conseguenza dell'incidente de quo;
in ogni caso: con integrale rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di lite, oltre accessori di legge”.
LA CONVENUTA:
Ribadita la piena legittimazione del difensore, ribadita la tempestività ed efficacia delle contestazioni iniziali, circa il (non) accadimento del fatto illecito, nei termini descritti dall'Attore, e la sua imputazione alla Convenuta, certamente insussistente, e, comunque, non provata, per l'effetto, accertata la totale estraneità della Convenuta, in ordine a quanto reclamato, siccome risultante per tabulas et personas, respingersi le domande tutte avanzate dall'Attore, con vittoria di spese diritti, ed onorari, da liquidarsi, mediante distrazione, ex art. 93 cpc, al difensore della
Convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Nell'atto di citazione introduttivo della presente causa, e cioè nell'atto che, per definizione,
dovrebbe contenere la descrizione, quanto più accurata e precisa possibile, della causa petendi, e dei fatti posti a base delle richieste formulate in causa, la minorenne , Parte_1
rappresentata dai genitori, esponeva, semplicemente, a tal fine: di essere stata iscritta, nel 2017, ad un corso di equitazione presso l'associazione chiamata , in Villaverla;
e che il giorno CP_3
7 gennaio 2017, alle ore 17, stava frequentando la sua lezione, quando, “alla presenza di numerosi testimoni”, “improvvisamente cadeva dal cavallo che stava montando, di proprietà del maneggio medesimo”.
Nessun altro dato veniva esposto relativamente alla descrizione o al nome del cavallo, al nome dell'istruttore, alla presenza ed ai nomi di altri allievi, al luogo e alle esatte modalità dell'evento che
3 sarebbe accaduto, alle istruzioni ricevute, o al comportamento che l'istruttore o le altre persone presenti avrebbero tenuto.
L'atto si concludeva con la richiesta di risarcimento dei danni fisici riportati.
Nemmeno nella prima memoria ex art 183 cpc l'attrice aggiungeva alcun altro particolare in tal senso, intendendo tuttavia sottolineare che la convenuta, nella sua comparsa, avrebbe tenuto un atteggiamento di “non contestazione” circa l'accadimento dei fatti, come descritto in citazione.
Qui si può già anticipare, in realtà, che è davvero impossibile parlare di “non contestazione” di fronte ad una descrizione così succinta e scarna dei fatti sui quali si fondano le richieste di condanna, descrizione priva degli elementi “minimi” per poter anche solo ipotizzare la ricostruzione di una compiuta “narrazione” (eppure con la prima memoria ex art 183 cpc si definiva lo sbarramento per l'enunciazione della causa petendi).
Solo con i capitoli di prova proposti con la seconda memoria (poi ammessi dal Giudice), l'attrice,
indirettamente, procedeva ad una descrizione dei fatti, nei seguenti termini (ad esempio, veniva fatto per la prima volta il nome della presunta istruttrice, tale ): Persona_1
1) in data 07 gennaio 2017, alle ore 17:00, la minore , accompagnata dal padre, Parte_1
signor , si recava presso il maneggio sito in Villaverla Controparte_1 Controparte_3
(VI), Via Zanella n. 63;
2) prendeva parte ad un corso di equitazione cui era iscritta;
Parte_1
3) saliva su uno dei cavalli di proprietà della;
Parte_1 Controparte_3
4) il cavallo di cui al capitolo precedente si trovava legato tramite una fune ad una staccionata sita all'interno del maneggio di cui al capitolo 1);
5) sul cavallo di cui al capitolo 3) era allacciata una sella;
6) dopo che la minore fu salita nel cavallo di cui al capitolo 3), l'istruttrice, Parte_1
signora , diede ordine al medesimo cavallo di muoversi;
Persona_1
4 7) in esecuzione dell'ordine di cui al capitolo precedente, il cavallo di cui al capitolo 3) iniziava a muoversi;
8) il cavallo di cui al capitolo 3), dopo aver iniziato a muoversi, si impigliava nella fune di cui al capitolo 4);
9) in seguito all'impedimento di cui al precedente capitolo, la fune di cui al capitolo 4) faceva staccare la sella posta sul cavallo;
10) in seguito alla circostanza di cui al capitolo precedente, la minore cadeva a Parte_1
terra.
Dal canto suo, la convenuta evidenziava:
• che in un documento firmato “in fede”, anche se privo di data (doc. 8 – peraltro esibito anche in sede di operazioni di perizia medico-legale), , padre di , Controparte_1 Pt_1
dichiarò che la figlia si era fatta male a seguito di una caduta provocata dal cavallo di proprietà di certa , che aveva avuto uno “scatto improvviso” (in tal modo, Parte_2
ammettendo che l'associazione non ha nulla a che vedere con l'incidente); CP_3
• che la bambina fu portata al Pronto Soccorso solo il giorno successivo al presunto incidente
(l'8 gennaio), nonostante la presenza di una frattura al polso, dichiarando, a verbale del
Pronto Soccorso, di essersi fatta male per una “caduta accidentale”;
• che , sentito dal CTU medico-legale, dott. ha tentato di Controparte_1 Per_2
neutralizzare la propria dichiarazione scritta affermando che essa fu redatta in modo da
“coinvolgere” un soggetto che fosse munito di assicurazione (la ), poiché all'epoca Pt_2
si credeva che la (asserita proprietaria del cavallo dal quale sarebbe CP_3 Pt_1
caduta) non fosse assicurata.
Negli scritti conclusionali, in realtà, la difesa di parte attrice offre una diversa ricostruzione di tale fatto: si sarebbe semplicemente “sbagliato”, credendo che il cavallo Controparte_1
“responsabile” fosse della , mentre invece era dell'associazione, e l'errore sarebbe stato Pt_2
5 giustificato dal fatto che la era all'epoca la rappresentante dell'associazione, per cui il Pt_2
non sarebbe stato in grado di distinguere fra le “sfere giuridiche” dei due soggetti. Parte_1
La causa è stata istruita con una CTU, appunto, medico-legale, e l'audizione, come teste, di Per_1
.
[...]
* * *
In via preliminare, va notato che parte attrice imposta le sue domande su azioni formulate in via gradata:
-- in principalità, su un'azione di responsabilità contrattuale, in quanto l'iscrizione alle lezioni comportava su l'obbligo di curare anche l'incolumità delle allieve, CP_3
-- in primo subordine, su un'azione ex art 2052 cc, avendo avuto in ogni caso la CP_3
custodia dell'animale “responsabile”;
-- in secondo subordine, su un'azione ex art 2050 cc, svolgendo un'attività di per sé CP_3
“pericolosa”;
-- in terzo subordine, su un'azione aquiliana, ex art 2043 cc.
E' ben evidente, comunque, che in tutti tali casi non si può prescindere da una attendibile, chiara e credibile ricostruzione dei fatti che determinarono l'infortunio di , in quanto la Parte_1
domanda principale presuppone che esso si sia verificato durante una lezione, e le altre presuppongono che avesse la custodia o il controllo dell'animale “responsabile”, o CP_3
che il sinistro sia derivato da un contegno almeno colposo dell'associazione.
* * *
Il verbale della testimonianza di , resa in Tribunale il 15 settembre 2022, fornisce un Persona_1
quadro nel quale non trova dimostrazione praticamente nessuno degli elementi, appena indicati, che avrebbero potuto fondare una responsabilità di . CP_3
6 In primo luogo, la teste si è presentata come una studentessa, appena 24enne, dichiarando di
“lavorare al maneggio” (senza ulteriori specificazioni) o di averlo “comunque frequentato”
nell'anno 2017.
Dopo di che:
• alle domande se il 7 gennaio 2017 si recò al maneggio e prese parte ad Parte_1
una lezione di equitazione organizzata da , la teste ha risposto “L'ho vista CP_3
delle volte in maneggio ma non ricordo il giorno;
so che faceva delle lezioni al maneggio
ma non so dire con quale assiduità. Io l'ho vista e qualche volta ci ho anche parlato”,
• alla domanda se quel giorno salì su uno dei cavalli di proprietà della Parte_1
, ha risposto “L'ho vista salire su dei pony ma nel mio ricordo l'ho Controparte_3
vista salire su dei cavalli che non erano del maneggio ma non so dire il giorno;
quelle
volte che l'ho vista montare la bambina sui pony, sono certa non fossero del maneggio ma
erano stati portati da un altro istruttore, almeno le volte che l'ho vista io”;
• alla domanda se il cavallo si trovava legato tramite una fune ad una staccionata sita all'interno del maneggio e se avesse allacciata una sella, ha risposto “No, non è vero da
quando sono lì non ho mai visto i cavalli legati”, e “non so rispondere perché in
quell'episodio non c'ero però di solito si mette la sella al cavallo”;
• alle domande (“centrali”) se essa, (nelle vesti di istruttrice della lezione), Persona_1
diede ordine al cavallo sul quale si trovava la di muoversi, e se il cavallo si Parte_1
mosse, e se si impigliò nella fune, ha risposto “Non sono in grado di rispondere perché non
ho visto l'episodio”;
• alla domanda se la fune fece staccare la sella posta sul cavallo, ha risposto “No, non utilizziamo le funi”;
• ed alla domanda se l'attrice cadde in conseguenza di ciò, ha risposto: “Io non l'ho vista cadere”.
7 In senso più generale, va osservato che in nessuna parte della testimonianza la ha mai Per_1
affermato di essere stata l'istruttrice della , o di essere istruttrice ippica tout court, avendo Parte_1
chiuso la sua testimonianza con la sola annotazione di avere il suo cavallo personale presso quel maneggio “da 10 anni”.
Insomma, riassumendo, da tale testimonianza emerge, in maniera piuttosto chiara, che la : Per_1
conosceva la solo di vista, per averla notata delle volte, sa che prendeva delle lezioni al Parte_1
maneggio e ci ha anche parlato, ma non era certo lei l'istruttrice della bambina;
inoltre la , Per_1
palesemente, non ha alcun ricordo dell'episodio specifico e di certo non vi ha partecipato;
le volte che ha incrociato di vista, la bambina montava sempre cavalli (pony) non del maneggio;
Pt_1
non ha mai visto l'uso di tenere i cavalli legati e del resto il maneggio non utilizza funi (per cui è
smentita in radice anche la possibilità che l'incidente possa essersi verificato secondo la dinamica narrata dall'attrice).
* * *
Come detto, dunque, il quadro probatorio che l'attrice avrebbe avuto l'onere di comporre non si è
formato, nemmeno in maniera minima, sia che si consideri la domanda principale, sia che si considerino le varie domande subordinate.
Di certo, poi, non giovano all'attrice gli ulteriori elementi di contraddizione, di incoerenza, o di valenza ambigua ed alquanto oscura: l'aver menzionato, inizialmente, la presenza di numerosi testimoni, dei quali non vi è stata poi traccia nel prosieguo del giudizio;
le dichiarazioni rese al
Pronto Soccorso, o l'accesso ritardato ad esso;
lo “scritto” di , insieme con il Controparte_1
tentativo di ritrattazione fatto avanti al CTU e con la sua “interpretazione” data in sede di memoria conclusionale, tutti elementi che, se possibile, rendono il quadro ancora più frastagliato e nebuloso.
Processualmente, comunque, resta centrale lo snodo dell'assolvimento dell'onere della prova, la cui mancanza si può definire pressoché totale.
PER QUESTI MOTIVI
8 1. respinge le domande di parte attrice,
2. condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese processuali del giudizio, che liquida in euro 6.600,10 (inclusa la maggiorazione per i link ipertestuali) oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15%, il tutto con distrazione a favore del procuratore antistatario;
avv. Orazio
Pellegrini.
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte attrice.
Vicenza, 2 maggio 2024
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2017 e, per l'effetto, condannarla a corrispondere in favore dell'attrice la somma di Euro 20.918,53,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al numero 2043/2020 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Risarcimento di danni,
promossa da:
Parte_1 CodiceFiscale_1
minorenne, ed in persona dei genitori e Controparte_1 Controparte_2
con l'avv. Silvia Casarin
CONTRO
C.F. Controparte_3 P.IVA_1
con l'avv. Orazio Pellegrini,
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'ATTRICE -:
Il sottoscritto Procuratore, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove ex adverso eventualmente proposte, richiamandosi ai propri scritti e a quanto dedotto in udienza, ogni avversa istanza eccezione e/o deduzione rigettata, precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 cod. proc. civ. e che si riportano di seguito.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
nel merito, in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 1218 e seguenti cod. civ.
di (P. IVA , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_1
tempore, per violazione degli obblighi discendenti dal contratto concluso con , Parte_1
1 agente per il tramite dei propri genitori ed , esercenti la Controparte_1 Controparte_2
responsabilità genitoriale sulla figlia minore e, conseguentemente, nella causazione del sinistro occorso alla minore in data 07 gennaio 2017 e, per l'effetto, condannare la Parte_1
convenuta a corrispondere in favore dell'attrice la somma di Euro 20.918,53, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, sofferti dall'attrice in conseguenza dell'incidente de quo;
nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2052 cod. civ. di
(P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1
nella causazione del sinistro occorso alla minore in data 07 gennaio 2017 e, per Parte_1
l'effetto, condannarla a corrispondere in favore dell'attrice la somma di Euro 20.918,53, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, sofferti dall'attrice in conseguenza dell'incidente de quo;
nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2050 cod. civ. di
(P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1
nella causazione del sinistro occorso alla minore in data 07 gennaio 2017 e, per Parte_1
l'effetto, condannarla a corrispondere in favore dell'attrice la somma di Euro 20.918,53, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, sofferti dall'attrice in conseguenza dell'incidente de quo;
nel merito, in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2043
cod. civ. di (P. IVA , in persona del suo legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1
pro tempore, nella causazione del sinistro occorso alla minore in data 07 gennaio Parte_1
2 o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì
del dovuto al saldo, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, sofferti dall'attrice in conseguenza dell'incidente de quo;
in ogni caso: con integrale rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di lite, oltre accessori di legge”.
LA CONVENUTA:
Ribadita la piena legittimazione del difensore, ribadita la tempestività ed efficacia delle contestazioni iniziali, circa il (non) accadimento del fatto illecito, nei termini descritti dall'Attore, e la sua imputazione alla Convenuta, certamente insussistente, e, comunque, non provata, per l'effetto, accertata la totale estraneità della Convenuta, in ordine a quanto reclamato, siccome risultante per tabulas et personas, respingersi le domande tutte avanzate dall'Attore, con vittoria di spese diritti, ed onorari, da liquidarsi, mediante distrazione, ex art. 93 cpc, al difensore della
Convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Nell'atto di citazione introduttivo della presente causa, e cioè nell'atto che, per definizione,
dovrebbe contenere la descrizione, quanto più accurata e precisa possibile, della causa petendi, e dei fatti posti a base delle richieste formulate in causa, la minorenne , Parte_1
rappresentata dai genitori, esponeva, semplicemente, a tal fine: di essere stata iscritta, nel 2017, ad un corso di equitazione presso l'associazione chiamata , in Villaverla;
e che il giorno CP_3
7 gennaio 2017, alle ore 17, stava frequentando la sua lezione, quando, “alla presenza di numerosi testimoni”, “improvvisamente cadeva dal cavallo che stava montando, di proprietà del maneggio medesimo”.
Nessun altro dato veniva esposto relativamente alla descrizione o al nome del cavallo, al nome dell'istruttore, alla presenza ed ai nomi di altri allievi, al luogo e alle esatte modalità dell'evento che
3 sarebbe accaduto, alle istruzioni ricevute, o al comportamento che l'istruttore o le altre persone presenti avrebbero tenuto.
L'atto si concludeva con la richiesta di risarcimento dei danni fisici riportati.
Nemmeno nella prima memoria ex art 183 cpc l'attrice aggiungeva alcun altro particolare in tal senso, intendendo tuttavia sottolineare che la convenuta, nella sua comparsa, avrebbe tenuto un atteggiamento di “non contestazione” circa l'accadimento dei fatti, come descritto in citazione.
Qui si può già anticipare, in realtà, che è davvero impossibile parlare di “non contestazione” di fronte ad una descrizione così succinta e scarna dei fatti sui quali si fondano le richieste di condanna, descrizione priva degli elementi “minimi” per poter anche solo ipotizzare la ricostruzione di una compiuta “narrazione” (eppure con la prima memoria ex art 183 cpc si definiva lo sbarramento per l'enunciazione della causa petendi).
Solo con i capitoli di prova proposti con la seconda memoria (poi ammessi dal Giudice), l'attrice,
indirettamente, procedeva ad una descrizione dei fatti, nei seguenti termini (ad esempio, veniva fatto per la prima volta il nome della presunta istruttrice, tale ): Persona_1
1) in data 07 gennaio 2017, alle ore 17:00, la minore , accompagnata dal padre, Parte_1
signor , si recava presso il maneggio sito in Villaverla Controparte_1 Controparte_3
(VI), Via Zanella n. 63;
2) prendeva parte ad un corso di equitazione cui era iscritta;
Parte_1
3) saliva su uno dei cavalli di proprietà della;
Parte_1 Controparte_3
4) il cavallo di cui al capitolo precedente si trovava legato tramite una fune ad una staccionata sita all'interno del maneggio di cui al capitolo 1);
5) sul cavallo di cui al capitolo 3) era allacciata una sella;
6) dopo che la minore fu salita nel cavallo di cui al capitolo 3), l'istruttrice, Parte_1
signora , diede ordine al medesimo cavallo di muoversi;
Persona_1
4 7) in esecuzione dell'ordine di cui al capitolo precedente, il cavallo di cui al capitolo 3) iniziava a muoversi;
8) il cavallo di cui al capitolo 3), dopo aver iniziato a muoversi, si impigliava nella fune di cui al capitolo 4);
9) in seguito all'impedimento di cui al precedente capitolo, la fune di cui al capitolo 4) faceva staccare la sella posta sul cavallo;
10) in seguito alla circostanza di cui al capitolo precedente, la minore cadeva a Parte_1
terra.
Dal canto suo, la convenuta evidenziava:
• che in un documento firmato “in fede”, anche se privo di data (doc. 8 – peraltro esibito anche in sede di operazioni di perizia medico-legale), , padre di , Controparte_1 Pt_1
dichiarò che la figlia si era fatta male a seguito di una caduta provocata dal cavallo di proprietà di certa , che aveva avuto uno “scatto improvviso” (in tal modo, Parte_2
ammettendo che l'associazione non ha nulla a che vedere con l'incidente); CP_3
• che la bambina fu portata al Pronto Soccorso solo il giorno successivo al presunto incidente
(l'8 gennaio), nonostante la presenza di una frattura al polso, dichiarando, a verbale del
Pronto Soccorso, di essersi fatta male per una “caduta accidentale”;
• che , sentito dal CTU medico-legale, dott. ha tentato di Controparte_1 Per_2
neutralizzare la propria dichiarazione scritta affermando che essa fu redatta in modo da
“coinvolgere” un soggetto che fosse munito di assicurazione (la ), poiché all'epoca Pt_2
si credeva che la (asserita proprietaria del cavallo dal quale sarebbe CP_3 Pt_1
caduta) non fosse assicurata.
Negli scritti conclusionali, in realtà, la difesa di parte attrice offre una diversa ricostruzione di tale fatto: si sarebbe semplicemente “sbagliato”, credendo che il cavallo Controparte_1
“responsabile” fosse della , mentre invece era dell'associazione, e l'errore sarebbe stato Pt_2
5 giustificato dal fatto che la era all'epoca la rappresentante dell'associazione, per cui il Pt_2
non sarebbe stato in grado di distinguere fra le “sfere giuridiche” dei due soggetti. Parte_1
La causa è stata istruita con una CTU, appunto, medico-legale, e l'audizione, come teste, di Per_1
.
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In via preliminare, va notato che parte attrice imposta le sue domande su azioni formulate in via gradata:
-- in principalità, su un'azione di responsabilità contrattuale, in quanto l'iscrizione alle lezioni comportava su l'obbligo di curare anche l'incolumità delle allieve, CP_3
-- in primo subordine, su un'azione ex art 2052 cc, avendo avuto in ogni caso la CP_3
custodia dell'animale “responsabile”;
-- in secondo subordine, su un'azione ex art 2050 cc, svolgendo un'attività di per sé CP_3
“pericolosa”;
-- in terzo subordine, su un'azione aquiliana, ex art 2043 cc.
E' ben evidente, comunque, che in tutti tali casi non si può prescindere da una attendibile, chiara e credibile ricostruzione dei fatti che determinarono l'infortunio di , in quanto la Parte_1
domanda principale presuppone che esso si sia verificato durante una lezione, e le altre presuppongono che avesse la custodia o il controllo dell'animale “responsabile”, o CP_3
che il sinistro sia derivato da un contegno almeno colposo dell'associazione.
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Il verbale della testimonianza di , resa in Tribunale il 15 settembre 2022, fornisce un Persona_1
quadro nel quale non trova dimostrazione praticamente nessuno degli elementi, appena indicati, che avrebbero potuto fondare una responsabilità di . CP_3
6 In primo luogo, la teste si è presentata come una studentessa, appena 24enne, dichiarando di
“lavorare al maneggio” (senza ulteriori specificazioni) o di averlo “comunque frequentato”
nell'anno 2017.
Dopo di che:
• alle domande se il 7 gennaio 2017 si recò al maneggio e prese parte ad Parte_1
una lezione di equitazione organizzata da , la teste ha risposto “L'ho vista CP_3
delle volte in maneggio ma non ricordo il giorno;
so che faceva delle lezioni al maneggio
ma non so dire con quale assiduità. Io l'ho vista e qualche volta ci ho anche parlato”,
• alla domanda se quel giorno salì su uno dei cavalli di proprietà della Parte_1
, ha risposto “L'ho vista salire su dei pony ma nel mio ricordo l'ho Controparte_3
vista salire su dei cavalli che non erano del maneggio ma non so dire il giorno;
quelle
volte che l'ho vista montare la bambina sui pony, sono certa non fossero del maneggio ma
erano stati portati da un altro istruttore, almeno le volte che l'ho vista io”;
• alla domanda se il cavallo si trovava legato tramite una fune ad una staccionata sita all'interno del maneggio e se avesse allacciata una sella, ha risposto “No, non è vero da
quando sono lì non ho mai visto i cavalli legati”, e “non so rispondere perché in
quell'episodio non c'ero però di solito si mette la sella al cavallo”;
• alle domande (“centrali”) se essa, (nelle vesti di istruttrice della lezione), Persona_1
diede ordine al cavallo sul quale si trovava la di muoversi, e se il cavallo si Parte_1
mosse, e se si impigliò nella fune, ha risposto “Non sono in grado di rispondere perché non
ho visto l'episodio”;
• alla domanda se la fune fece staccare la sella posta sul cavallo, ha risposto “No, non utilizziamo le funi”;
• ed alla domanda se l'attrice cadde in conseguenza di ciò, ha risposto: “Io non l'ho vista cadere”.
7 In senso più generale, va osservato che in nessuna parte della testimonianza la ha mai Per_1
affermato di essere stata l'istruttrice della , o di essere istruttrice ippica tout court, avendo Parte_1
chiuso la sua testimonianza con la sola annotazione di avere il suo cavallo personale presso quel maneggio “da 10 anni”.
Insomma, riassumendo, da tale testimonianza emerge, in maniera piuttosto chiara, che la : Per_1
conosceva la solo di vista, per averla notata delle volte, sa che prendeva delle lezioni al Parte_1
maneggio e ci ha anche parlato, ma non era certo lei l'istruttrice della bambina;
inoltre la , Per_1
palesemente, non ha alcun ricordo dell'episodio specifico e di certo non vi ha partecipato;
le volte che ha incrociato di vista, la bambina montava sempre cavalli (pony) non del maneggio;
Pt_1
non ha mai visto l'uso di tenere i cavalli legati e del resto il maneggio non utilizza funi (per cui è
smentita in radice anche la possibilità che l'incidente possa essersi verificato secondo la dinamica narrata dall'attrice).
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Come detto, dunque, il quadro probatorio che l'attrice avrebbe avuto l'onere di comporre non si è
formato, nemmeno in maniera minima, sia che si consideri la domanda principale, sia che si considerino le varie domande subordinate.
Di certo, poi, non giovano all'attrice gli ulteriori elementi di contraddizione, di incoerenza, o di valenza ambigua ed alquanto oscura: l'aver menzionato, inizialmente, la presenza di numerosi testimoni, dei quali non vi è stata poi traccia nel prosieguo del giudizio;
le dichiarazioni rese al
Pronto Soccorso, o l'accesso ritardato ad esso;
lo “scritto” di , insieme con il Controparte_1
tentativo di ritrattazione fatto avanti al CTU e con la sua “interpretazione” data in sede di memoria conclusionale, tutti elementi che, se possibile, rendono il quadro ancora più frastagliato e nebuloso.
Processualmente, comunque, resta centrale lo snodo dell'assolvimento dell'onere della prova, la cui mancanza si può definire pressoché totale.
PER QUESTI MOTIVI
8 1. respinge le domande di parte attrice,
2. condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese processuali del giudizio, che liquida in euro 6.600,10 (inclusa la maggiorazione per i link ipertestuali) oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15%, il tutto con distrazione a favore del procuratore antistatario;
avv. Orazio
Pellegrini.
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte attrice.
Vicenza, 2 maggio 2024
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2017 e, per l'effetto, condannarla a corrispondere in favore dell'attrice la somma di Euro 20.918,53,