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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/02/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Procedimento n. 518/2023 R.G.
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Ancona, riunita nelle persone dei magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente Est.
Dott. Anna Bora Consigliere
Dott. Paola Mureddu Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 518 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa
DA
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto
Sabbatini; elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Chiaravalle (AN), via
Cavour, 16;
- APPELLANTE -
CONTRO
1
dall'avv. Paolo Ponzelli;
elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Macerata, Via Lorenzoni, 7.
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1087/2022 del Tribunale di Macerata pubblicata in data 09.12.2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, quale Giudice
di 2° grado, contrariis reiectis, accogliere, per le causali tutte in esso esposte,
l'appello qui interposto dal avverso la sentenza n. Parte_1
1087/2022 del Tribunale di Macerata, in persona della Dottoressa RB
EL, pubblicata il 9 Dicembre 2022, corretta con provvedimento datato 8
Febbraio 2023, non notificata, e per l'effetto, in riforma d'essa,
IN VIA PRINCIPALE
= respingere completamente ed integralmente la domanda avanzata dalla
OR nel presente giudizio, in quanto del tutto infondata in Controparte_1
fatto ed in diritto per tutti i motivi e le ragioni che si sono esposti ed enunciati dal , ovvero comunque respingere e rigettare tali Parte_1
domande e pretese anche per quelle diverse e/o ulteriori ragioni che dovessero essere ritenute maggiormente confacenti e/o di giustizia: con ogni pronunzia conseguenziale.
IN VIA STRETTISSIMAMENTE SUBORDINATA
2 = per la più denegata e non creduta delle ipotesi in cui avesse a ritenersi meritevole di un qualche apprezzamento e/o accoglibilità la domanda avanzata dalla OR nel presente giudizio, previa declaratoria di aver Controparte_1
- la medesima odierna Appellata - quantomeno concorso e/o contribuito, in
misura prevalente e preponderante - e comunque in misura notevole e rilevante
-, con la propria condotta gravemente colposa, disattenta, imprudente, incauta, negligente ed imperita, a cagionare l'accadimento oggetto di causa che l'avrebbe riguardata il 14 Dicembre 2019 ed i danni dalla medesima subiti nell'occorso, con discendentene riduzione e diminuzione del risarcimento di tali danni ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt. 1227, comma 1, c.c. e 2056 c.c., ridurre
correlativamente l'entità del risarcimento del danno riconosciutogli dal primo
Giudice, in un importo complessivo nettamente e ragguardevolmente inferiore e più esiguo: con ogni provvedimento conseguente.
= condannare, nell'un caso e nell'altro, parte attrice alla restituzione, in favore del della somma di 15.086,38 Euro (oltre alla Parte_1
registrazione della sentenza di I° grado) versata in forza della provvisoria
esecuzione della sentenza di I° grado e da essa OR Controparte_1
indebitamente percetta per la mancanza di titoli e/o causali che la sentenza del
Giudice d'appello dovrà necessariamente dichiarare: somma che dovrà essere maggiorata dei debiti accessori dalla data della sua corresponsione a quella dell'effettivo rimborso (docc. 5 e 6).
= Con vittoria, in ogni caso, di spese e compenso del doppio grado di giudizio, in via gradata, in caso di accoglimento della domanda come sopra proposta in via del tutto subordinata come sopra proposta, compensazione - integrale o
3 quantomeno parziale - di quelli del primo grado di giudizio: fermo sempre il beneficio delle spese d'appello per il qui conchiudente.
Per l'appellata: Piaccia Ill.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria
eccezione ed istanza, disattesa e respinta:
IN VIA PRINCIPALE Respingere l'appello proposto dal Parte_1
in quanto destituito di fondamento in fatto ed in diritto, e per l'effetto
[...]
confermare integralmente la sentenza n. 1087/2022 pronunciata dal Tribunale di Macerata in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dottoressa
RB EL, pubblicata in data 09.12.2022, corretta con provvedimento del
08.02.2023, nella causa iscritta al n. 2153/2020.
Il tutto con integrale vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Macerata, con la sentenza n. 1087/2022 pubblicata in data
9.12.2022, corretta con provvedimento del 08.02.2023, accoglieva la domanda proposta dalla sig.na , condannando il Parte_2 Parte_1
al risarcire all'attrice una somma pari a € 8.823,00 oltre interessi, a
[...]
seguito dell'accertamento di responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 Pt_1
c.c. per i danni subiti a seguito di una caduta causata dalla presenza di una buca nella strada di proprietà comunale.
In particolare, il giudice di primo grado ha accertato il nesso causale tra il cattivo stato della strada e la caduta dell'attrice e i danni da questa subita, riconoscendo, pertanto, la piena responsabilità del nella causazione del danno, in Pt_1
4 qualità di custode. Il giudice di prime cure ha anche ritenuto che il non Pt_1
abbia fornito idonea prova del caso fortuito nella causazione dell'evento subito dall'attrice.
Avverso tale sentenza, propone appello il , Parte_1
lamentando l'errata valutazione del nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo, nonché della condotta della danneggiata, la quale avrebbe, invece, assunto efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo.
Si costituisce , insistendo per il rigetto dell'appello proposto dal Controparte_1
Pt_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, il denuncia la violazione ed errata Pt_1
applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. dell'art. 2051 c.c.
Secondo parte appellante, mancherebbe la prova del nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo e la sentenza sarebbe viziata da motivazione apparente, in violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c.
In particolare, secondo parte appellante, il dislivello sul manto stradale sarebbe da considerarsi minimo( appena 3 cm.), inidoneo a cagionare la caduta di un pedone attento e diligente;
quindi, un dislivello tale da non concretizzare una situazione di obiettiva pericolosità.
2. Con il secondo motivo d'appello, il lamenta che il giudice di primo Pt_1
grado abbia fatto mal governo dei principi regolatori della materia, in violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. Secondo parte appellante, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale di Macerata, quand'anche fosse stato possibile ritenere
5 l'esistenza di un nesso eziologico tra la res e l'eventus damni, tale nesso doveva ritenersi interrotto dalla negligente condotta tenuta dalla OR , CP_1
avente esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Il giudice di primo grado avrebbe perciò violato gli artt. 115 e 116 c.p.c. in punto di errata e/o omessa valutazione delle emergenze processuali dalle quali sarebbe risultato chiaramente che la buca era visibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza.
Ad avviso del nella fattispecie in esame sussisterebbero inequivocabili Pt_1
elementi, quali l'ubicazione e le dimensioni della buca – profonda appena 3 cm, ma larga 30 cm - che avrebbero consentito di qualificare come negligente la condotta del pedone, tale da interrompere il nesso di causalità tra la res e l'eventus damni.
Il Comune evidenzia inoltre che la strada dove è avvenuto l'incidente era una strada riservata alla circolazione delle autovetture e destinata ad area pedonale solo il giorno del sabato, in occasione del mercato settimanale: la SI
non poteva dunque avere l'aspettativa di uno stato di conservazione CP_1
della strada pari a quello delle strade dedicate esclusivamente alla circolazione pedonale e quindi sarebbe stato prevedibile incontrare delle irregolarità che richiedevano all'utente di procedere con attenzione.
L'appellante aggiunge che la avrebbe agevolmente potuto evitare la CP_1
buca attraversando la strada in un altro punto di Corso Dalmazia.
3. In via subordinata, con il terzo motivo d'appello, il ritiene che le Pt_1
risultanze emerse in primo grado, siano in grado di dimostrare, ove venga esclusa l''esclusiva responsabilità della SI , la responsabilità CP_1
6 concorrente e senz'altro prevalente della SI nella causazione CP_1
dell'evento, tale da legittimare una riduzione e/o diminuzione del risarcimento in favore dell'appellata, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1227, comma 1, e 2056 c.c.
3. Con il quarto mezzo, l'appellante denuncia che il Tribunale di Macerata abbia errato nel condannare il al pagamento delle spese Parte_1
di lite e delle spese di ctu.
4. I motivi d'appello – qui congiuntamente esaminati poiché connessi – risultano infondati.
4.1. Ed invero, ciò che rileva ai fini della possibile configurabilità della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. è “la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (così, Cass.,
Ss.u, Ord. n. 20943/2022).
4.2. Alla stregua del consolidato indirizzo di legittimità, ”l'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come “abnorme”, cioè
7 estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto” (Cass., Sez. III, Ordinanza n. 2481/2018).
4.3. Nel caso di specie risulta provato il nesso di causalità tra la res e l'evento dannoso, e non può ritenersi che la condotta della danneggiata abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico.
4.4. Appare anzitutto pacifica la presenza della buca, come si evince dalla documentazione fotografica in atti e dalle stesse ammissioni del
[...]
. Parte_1
Appare inoltre confermata, sulla base della testimonianza di la Testimone_1
dinamica del sinistro: l'appellata, scendendo dal marciapiede, aveva messo il piede sinistro in una buca che si trovava nella strada adiacente al marciapiede ed era caduta a terra, rialzandosi soltanto grazie all'aiuto dell'amica
[...]
che era con lei e che, dopo averla fatta rialzare ( con l'aiuto di un Tes_1
ambulante) l' aveva accompagnata alla vettura.
L' ha dichiarato di aver visto che l'appellata “è scesa dal marciapiede, ha Tes_1
perso l'equilibrio ed è caduta vicino alla bancarella”, precisando di aver visto che la stessa metteva il piede dentro la buca: “lei è scesa dal marciapiede ha messo il piede sotto il marciapiede, ha trovato la buca ed è caduta”. Risulta inoltre che la SI subito dopo la caduta accusasse forti dolori e che sia rimasta CP_1
a terra per un po' di tempo, prima di essere sollevata dalla stessa con Tes_1
l'aiuto di un ambulante.
Accompagnata il giorno successivo al pronto soccorso dell'Ospedale civile di
Macerata veniva accertata la frattura del malleolo esterno sinistro, patologia che, sulla base dell'espletata Ctu deve ritenersi riconducibile alla caduta del giorno
8 precedente, per le modalità, il dato cronologico, topografico e l'esclusione di altre cause.
Ciò posto, deve osservarsi che la visibilità della buca oggetto di causa si rendeva particolarmente problematica per l'attrice, visto la prossimità al marciapiede,
fermo restando che mancava qualsiasi forma di segnalazione della buca stessa da parte dell'ente proprietario della strada.
5. Dal rigetto integrale dell'appello discende la condanna del alla Pt_1
refusione delle spese del presente grado che si liquidano come da dispositivo.
5.1. Si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, D.P.R. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza n. 1087/2022 del Tribunale di Macerata, Parte_1
emessa in data 09.12.2022, corretta con provvedimento del 08.02.2023,
disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 1.984,00 di cui 150,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario a spese generali in misura del 15% ed accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore
9 importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025
Il Presidente Est.
Dott. Guido Federico
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