TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/12/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 979/2020 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE ESITO UDIENZA EX ART. 127 TER DEL 09/12/2025 Il Giudice Onorario dott.ssa LA Casale all'esito dell'udienza cartolare del 09 dicembre 2025 ; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte opponente con cui nel riportarsi alle difese in atti conclude per l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate nelle note conclusive ritualmente depositate in atti;
vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte opposta
[...] la quale così conclude:” insiste per l'accoglimento delle CP_1
CONCLUSIONI rassegnate e che devono intendersi ivi precisate ed integralmente trascritte. Si ritiene si possa pervenire alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere ma appare giusto che l'On.le Giudice voglia provvedere sulle spese del presente procedimento in base al principio della soccombenza virtuale. D'altronde controparte in uno degli ultimi suoi scritti difensivi (note conclusionali del 18 novembre 2025 pag. 3) ha espressamente riconosciuto che il presente giudizio è stato incardinato al solo fine di paralizzare l'azione esecutiva legittimamente incardinata e nell'ambito della quale la società ha spiegato Controparte_1 intervento in maniera del tutto legittima. Ogni deduzione ed eccezione di controparte deve essere ritenuta pretestuosa ed infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarre in favore del sottoscritto Procuratore che si dichiara antistatario”. vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte opposta
[...]
con cui nel riportarsi alle difese in atti conclude affinchè Controparte_2 sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese di lite;
vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte opposta CP_3 con cui nel riportarsi alle difese in atti conclude per l'accoglimento delle
[...] conclusioni di cui alla comparsa di costituzione;
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa LA Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa LA Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 09 dicembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 979 R.G. dell'anno 2020 vertente
TRA
C.F. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta mandato in atti dagli Avv.ti Francesca Fatima Coretta e Luigi Chieffo presso lo studio dei quali sito in Avellino alla Via Dalmazia n. 8, elegge domicilio
OPPONENTE
E
P. IV ) e per essa, quale procuratore, Controparte_3 P.IVA_1 [...]
P. IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4 P.IVA_2
rappresentata e difesa giusta mandato in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati ed elettivamente domiciliata in La Spezia (SP) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125
OPPOSTA
NONCHE'
P.I.: in persona dell'Amministratore Unico Controparte_1 P.IVA_3
nonché legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti dall'Avv. Giovanni Sordillo ed elettivamente domiciliata digitalmente all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): Email_1
OPPOSTA
NONCHE'
codice fiscale e partita iva n. Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_4
GI CA giusta mandato in atti presso lo studio del quale sito in Benevento alla
Via F. Flora 31, elettivamente domiciliata
OPPOSTA
NONCHE'
, in persona del l.r.p.t Controparte_5
OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta
Preliminarmente si evidenzia che la scrivente è subentrata in sostituzione del precedente Giudicante nella trattazione della presente vertenza all'odierna.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 616 c.p.c., all'esito dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, la sig.ra proseguiva il Parte_1
giudizio di merito sull'opposizione ex art. 615 c.p.c. promossa avverso la procedura esecutiva R.G.E.I. n. 45/99, pendente innanzi a Codesto Tribunale.
L'istante nel proprio atto introduttivo ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di e dei creditori intervenuti e la CP_3 Controparte_5 Controparte_1
errata quantificazione del credito in favore di deducendo l'avvenuto CP_3
pagamento di ulteriori rate rispetto a quelle indicate ab origine da Controparte_6
la nullità e/o inammissibilità dell'intervento di , la nullità delle pretese CP_7
creditorie per assenza dei calcoli degli interessi di mora e per la palese illegittimità e sproporzionalità dei compensi di riscossione (aggio) nonché la prescrizione e/o decadenza delle pretese creditorie avanzate da . CP_7
Ha dunque chiesto in accoglimento della spiegata opposizione: “accertare e dichiarare che il credito vantato da nei confronti dei sigg.ri Controparte_3 Parte_2
e è pari ad Euro 68.109,59
[...] Parte_1
(sessantottomilacentonove/59) [Capitale da atto di pignoramento 149.508,58 –
81.398,99 rate da 30 a 42] e/o nella misura di Euro 59.353,19
(cinquantonovemilatrecentocinquantatre/19) e/o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta estinzione della presente procedura per i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare che nulla
è dovuto dai sigg.ri e al Parte_2 Parte_1
creditore intervenuto (Oggi Agenzia delle Entrate della Riscossione) e, CP_7
per l'effetto, rigettare ogni pretesa ex adverso proposta per i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai sigg.ri Parte_2
e al creditore intervenuto
[...] Parte_1 CP_5
e, per l'effetto, rigettare ogni pretesa ex adverso proposta per i motivi
[...]
esposti in narrativa;
accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai sigg.ri
e al creditore intervenuto Parte_2 Parte_1 [...]
e, per l'effetto, rigettare ogni pretesa ex adverso proposta per i Controparte_1
motivi esposti in narrativa.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio chiedendo il CP_3
rigetto dell'opposizione proposta perché tardive, inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto.
Si costituiva altresì in giudizio chiedendo in via Controparte_2 preliminare dichiararsi la propria parziale carenza di giurisdizione e, la propria carenza di legittimazione e nel merito il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Da ultimo si costituiva chiedendo il rigetto della spiegata Controparte_1
opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
, sebbene regolarmente citata in giudizio è rimasta contumace. Controparte_5
Assegnati i termini ex art. 183 VI co. c.p.c. e depositate le memorie istruttorie la causa, istruita documentalmente, è stata rinviata all'udienza del 9 dicembre 2025 per precisazione delle conclusioni e per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., celebrata mediante le formalità della trattazione cartolare e decisa all'esito con sentenza con contestuale motivazione.
DIRITTO
In via preliminare va dichiarata l'estinzione parziale del giudizio con particolare riferimento alla posizione dell'odierna opponente e delle parti Parte_1
opposte e , giusta note di Controparte_1 Controparte_2
trattazione scritta depositate per l'udienza odierna.
Invero, con provvedimento del 1°Marzo 2021 del Giudice dell'Esecuzione, Dott.ssa
RI AS, già versato in atti e reso nella procedura esecutiva immobiliare n.
45/99 da cui deriva il presente giudizio di merito, assunto in considerazione della mancata trascrizione dell'atto di pignoramento nel termine ventennale ex artt. 2668 bis e 2668 ter c.c., che, per costante giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ. sent.
n. 15143/2025, Cass. Civ. Sez. Unite n. 4751/2016 del 16 Marzo 2016), determina la caducazione del processo esecutivo con effetti ex tunc, ivi compreso il pignoramento, ritenuto che il conseguente effetto estintivo della procedura esecutiva immobiliare R.G.
n. 45/99 si è riversato inevitabilmente nel presente giudizio con conseguente sopravvenuta cessazione della materia del contendere per carenza di interesse.
Sul difetto di legittimazione di Controparte_3
Con riferimento, invece, alla posizione di l'opponente eccepisce il Controparte_3
difetto di legittimazione attiva del creditore procedente in mancanza di prova della inclusione del credito nei confronti del fallito tra quelli ceduti.
È condiviso dal Tribunale il principio di diritto (Cass. n. 24798 del 5 novembre 2020) secondo cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta, circostanza che qui non ricorre vista l'esplicita contestazione anche innanzi al G.E.
Invero, con contratto di cessione del 19.10.2016 ha dichiarato di aver CP_3
acquistato un portafoglio di crediti pecuniari costituito da tutti i crediti nella titolarità di e precedentemente acquistati in blocco ai sensi della Legge Parte_3
sulla Cartolarizzazione da già Controparte_8
anteriormente acquistati da società fusa per incorporazione in Controparte_9
in forza di contratti di cessione, ai sensi e Controparte_8
per gli effetti dell'art. 58 del T.U.B, che a sua volta aveva acquistato tramite cessione in blocco da Controparte_8
A sostegno di tale affermazione ha prodotto fin dalla fase innanzi al G.E l'estratto della
Gazzetta ufficiale del 25.11.2014 nel quale è pubblicato il relativo avviso della cessione intervenuta tra (prima Controparte_8 Controparte_9
poi fusasi per incorporazione con ed Controparte_8 [...]
corredato dall'elenco dei crediti ceduti, sia l'estratto della Gazzetta Parte_3
ufficiale del 10.12.2016 nel quale è pubblicato l'avviso della cessione intervenuta tra ed corredato dall'elenco dei crediti ceduti. Parte_3 Controparte_3
Ad avviso del Tribunale tali allegazioni non consentono di ritenere provata la legittimazione di nei confronti dell'opponente in relazione al credito per cui CP_3
è causa. Infatti, se è vero che ha acquistato il credito da CP_3 Parte_3 Parte_3
che a sua volta aveva acquistato da poi fusasi per incorporazione Controparte_9
in non risulta provato se e come quest'ultima lo abbia a Controparte_8 sua volta acquistato dall'originaria non avendo l'opposta prodotto il Controparte_8
precedente atto di cessione.
Orbene, considerato che il contratto è stato stipulato con la Controparte_10
incorporata dalla che a sua volta dopo aver assunto la Controparte_11
denominazione di Capitalia s.p.a. è stata poi incorporata a seguito di fusione in manca dunque la prova delle cessioni a catena intervenute nel periodo Controparte_8
intercorrente tra la prima (2008) e la cessione da a nel 2017. Parte_3 CP_3
Né a tale carenza può soccorrere l'indicazione, ricavabile dall'avviso di cessione in blocco tra ed secondo cui quest'ultima avrebbe CP_3 Parte_3
precedentemente acquistato i crediti oggetto della cessione mediante precedenti contratti stipulati con diverse società. È infatti evidente che il mero richiamo ad una serie di contratti di cessione precedentemente stipulati non consente di verificare il contenuto di tali cessioni e quindi l'eventuale ricomprensione nel loro ambito del credito oggetto di causa. In altre parole, a fini della corretta dimostrazione della legittimazione del creditore, dovevano essere prodotti - quantomeno per estratto – gli specifici contratti di cessione- primo fra tutti quello con l'originaria contraente del rapporto, in modo da verificarne l'oggetto e valutare se il credito vantato nei confronti dell'opponente fosse o meno incluso nel novero di quelli ceduti.
Il difetto di prova del trasferimento determina l'insussistenza di una prova sufficiente della titolarità, in capo alla convenuta opposta del credito azionato.
Ne consegue per l'opponente l'accoglimento dell'opposizione per difetto di prova della titolarità attiva del rapporto.
SUL REGIME DELLE SPESE
Quanto alle spese di lite, le stesse si compensano per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico,
Dr.ssa LA Casale, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 979/2020 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: - DICHIARA cessata materia del contendere con riferimento alla posizione dell'odierno attore e dei creditori intervenuti e Controparte_2 [...]
Controparte_1
- ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto DICHIARA il difetto di legittimazione attiva di Controparte_3
- COMPENSA PER INTERO le spese di lite.
Così deciso in data 09 dicembre 2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa LA Casale