CASS
Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 20/03/2024, n. 11701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11701 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI RU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/06/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 11701 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 28/02/2024 RG 43479/2023 Rilevato che l'imputato NI BR ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 25 giugno 2019, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trieste di condanna per il reato di bancarotta per distrazione e documentale, assolvendo l'imputato con riferimento alla distrazione dei canoni di locazione e della somma di euro 8.700,00 e riducendo la pena ad anni tre di reclusione e la durata delle pene accessorie in misura corrispondente;
Rilevato che il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato dal momento che pone una questione in diritto circa l'utilizzabilità delle dichiarazioni del curatore in ordine alle informazioni, di matrice eteroaccusatoria, raccolte da Ermacora un coirnputato. Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto all'errata sussistenza del fatto di cui al reato di bancarotta fraudolenta documentale - è anch'esso non manifestamente infondato laddove pone la questione della distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice;
Rilevato che tanto impone di prendere atto che, il 29 novembre 2020, è decorso il termine massimo di prescrizione sia della bancarotta fraudolenta documentale che di quella patrimoniale, tenuto conto delle sospensioni della prescrizione legata ai rinvii del 17 aprile 2012 al 9 ottobre 2012 per (per impedimento difensore - giorni 60) e dal 9 aprile 2013 al 26 settembre 2013 (per adesione del difesa all'astensione di categoria - giorni 170); non si è tenuto, invece, conto del rinvio disposto all'udienza del 6 dicembre 2012, per l'incompletezza del relativo verbale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinl:i per prescrizione. Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 11701 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 28/02/2024 RG 43479/2023 Rilevato che l'imputato NI BR ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 25 giugno 2019, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trieste di condanna per il reato di bancarotta per distrazione e documentale, assolvendo l'imputato con riferimento alla distrazione dei canoni di locazione e della somma di euro 8.700,00 e riducendo la pena ad anni tre di reclusione e la durata delle pene accessorie in misura corrispondente;
Rilevato che il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato dal momento che pone una questione in diritto circa l'utilizzabilità delle dichiarazioni del curatore in ordine alle informazioni, di matrice eteroaccusatoria, raccolte da Ermacora un coirnputato. Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto all'errata sussistenza del fatto di cui al reato di bancarotta fraudolenta documentale - è anch'esso non manifestamente infondato laddove pone la questione della distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice;
Rilevato che tanto impone di prendere atto che, il 29 novembre 2020, è decorso il termine massimo di prescrizione sia della bancarotta fraudolenta documentale che di quella patrimoniale, tenuto conto delle sospensioni della prescrizione legata ai rinvii del 17 aprile 2012 al 9 ottobre 2012 per (per impedimento difensore - giorni 60) e dal 9 aprile 2013 al 26 settembre 2013 (per adesione del difesa all'astensione di categoria - giorni 170); non si è tenuto, invece, conto del rinvio disposto all'udienza del 6 dicembre 2012, per l'incompletezza del relativo verbale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinl:i per prescrizione. Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024.