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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/03/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 2414/2022 R.G.
UDIENZA 11/3/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte;
- che il procedimento era stato già rinviato per la discussione (ex art. 281-sexies c.p.c.);
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza alle ore 9.00;
- che, alle ore 11.10, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso, il Giudice, in presenza dell'addetto all'Ufficio del Processo dott. Francesco Paolo
Cannizzaro, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 11/3/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281-sexies
c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2414,
Ruolo Generale dell'anno 2022, all'udienza 11/3/2025, a trattazione scritta, con lettura del dispositivo e della motivazione al termine dell'udienza, vertente
TRA
elettivamente domiciliata, rappresentata Parte_1
e difesa da avv.ti Gina Tralicci e Nicola Staniscia, in forza di procura speciale in atti;
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliata, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Battistelli, in forza di procura speciale in atti;
APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO ORDINANZA 17/3/2022 DEL GIUDICE DI PACE
DI VELLETRI;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L.
69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di costituzione e a tutte le memorie depositate nel corso dei giudizi di primo e secondo grado.
L'appellante ha impugnato, dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, l'ordinanza emessa il 17/3/2022 dal Giudice di Pace di
Velletri, con la quale è stata rigettata l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio del giudice adito, emessa nell'ambito di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
L'appellante ha fondato l'impugnazione su tale motivo: “1) VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 18, 19 E 20 CPC”.
Si costituiva l'appellata società concludendo Controparte_1 per: “(…) dichiarare l'inammissibilità dall'appello proposto dalla società in via subordinata, respingere integralmente Parte_1
l'appello proposto dalla società in quanto infondato Parte_1 in fatto e diritto, confermando l'ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Velletri in data 17.03.2022 (…)”.
Pagina 3 Dott. Renato Buzi Acquisito il fascicolo di primo grado, ritenuta istruita la causa documentalmente, all'odierna udienza, svolta a trattazione scritta, la causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281-sexies
c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.
In particolare, all'esito della c.d. Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023, Cass.
32358/2023, Cass. 13176/2024, Cass. 17587/2024).
Attesa la possibilità di motivare la sentenza "per relationem" (“La sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante
e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto
d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità, né dei
Pagina 4 Dott. Renato Buzi contenuti né delle modalità espositive (…)”, Cass. 22562/2016; v. anche
Cass. 21443/2022), vanno respinte le censure dell'appellante, stante quanto condivisibilmente:
- illustrato dal primo giudice, di cui si interfoglia il provvedimento, per facilità di esposizione:
- replicato dall'appellata a pagine 2-4 della Controparte_1 comparsa di costituzione, che parimenti si interfogliano per facilità di esposizione:
Pagina 5 Dott. Renato Buzi Pagina 6 Dott. Renato Buzi In sintesi, in punto di inammissibilità del gravame, va ribadito, che, nella specie, non essendovi certezza della soggettiva volontà del giudice di prime cure di spogliarsi definitivamente della questione di competenza, deve ritenersi come la pronuncia del Giudice di Pace non possa qualificarsi, in termini assoluti, quale declinatoria di competenza piuttosto che interlocutoria dichiarativa della stessa;
con
Pagina 7 Dott. Renato Buzi discendente profilo di inammissibilità dell'impugnativa (arg. ex Cass.
21975/2020, Cass. 711/2021 e Cass. 9178/2024).
In ogni caso, in ordine alla censura sollevata dall'appellante, al fine di disattenderla, è dirimente ribadire, richiamando l'orientamento giurisprudenziale già patrocinato dal Giudice di Pace, quanto stabilito da Cass. 19894/2020: “(…) Ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del "forum destinatae solutionis", la designazione contrattuale, quale luogo per l'adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili, di quello in cui si trova l'acquirente al momento della consegna della cosa opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale ex art. 1498, c.c., in virtù del quale il luogo del pagamento luogo coincide con quello del domicilio del venditore-creditore (…)”.
In particolare, contrariamente a quanto argomentato dall'appellante in punto di liquidità dell'obbligazione azionata da controparte e natura del relativo titolo, va precisato proprio quanto puntualizzato nella motivazione della citata Cass. 19894/2020, laddove si afferma: “(…) Nel caso in esame, pertanto, in cui risulta (v. la fattura posta alla base della richiesta del decreto ingiuntivo e riprodotta alle pp.
3-6 della memoria della ricorrente) che il pagamento fosse previsto successivamente alla consegna della merce e ove, in ogni caso, il venditore ha agito in via giudiziale per ottenere l'adempimento all'obbligazione di pagamento, la competenza secondo il criterio del forum destinatae solutionis va individuata seguendo il criterio del terzo comma dell'art. 1498 c.c., ossia il domicilio del venditore.
D'altro canto il riferimento operato dal Tribunale di Treviso alla necessità che il credito per il quale si agisce sia liquido non porta ad escludere la competenza del medesimo Tribunale. È vero, come afferma il
Tribunale, che le sezioni unite di questa Corte, con la pronuncia n.
17989/2016, hanno affermato (seguendo l'orientamento più restrittivo) che, al fine di stabilire il carattere liquido del credito, non è sufficiente la quantificazione della propria pretesa da parte dell'attore, ma questa deve essere ancorata a dati oggettivi (quando
l'ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico).
Nel caso in esame, però, il carattere liquido del credito è stato
Pagina 8 Dott. Renato Buzi accertato dal medesimo Tribunale, quando ha concesso il decreto ingiuntivo, che può essere pronunciato solo in favore del creditore di una somma liquida di denaro (art. 633 c.p.c.) (…)”.
Alla luce delle risultanze di causa, confermata la competenza del giudice adito dal creditore (odierna società appellata), si impone il rigetto dell'appello, con integrale conferma dell'impugnata decisione del Giudice di Pace di Velletri, per le ragioni sopra indicate.
Le spese di lite seguono la soccombenza della società appellante ex art. 91, comma 1, c.p.c., che si liquidano, considerato il valore effettivo della causa e applicati i parametri tariffari medi, in € 2.552,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta. Va ordinata la distrazione in favore del difensore della società appellata, dichiaratosi antistatario.
Visto l'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza emessa il 17/3/2022 dal Giudice di Pace di Velletri, che integralmente conferma;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida, in favore dell'appellata
[...]
in € 2.552,00 per compenso, oltre rimborso forfettario Controparte_1
(pari al 15% del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta. Ordina la distrazione in favore del difensore della società appellata, dichiaratosi antistatario.
Velletri, 11/3/2025
Il Giudice
Dott. Renato Buzi
Pagina 9 Dott. Renato Buzi